TRIB
Sentenza 21 luglio 2024
Sentenza 21 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/07/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2022 promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. LAMBERTI MARCO, elettivamente domiciliata a Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n.
46, presso lo studio del difensore;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. COLITTI ALBERTO, elettivamente domiciliata a
Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_3 P.IVA_3
dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b - Avvocatura
Inps - presso il difensore;
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della Parte_1 P.IVA_4
Toscana, rappresentato e difeso dall'avv. CORTI CINZIA elettivamente domiciliato a Prato, Via
Valentini nn.10/12 presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La società ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. CP_1
13620229002645559000 notificatagli il 15 luglio 2022 dall' , Controparte_4
recante la pretesa di pagamento della complessiva somma di 19.618,02 euro per presunti debiti nei confronti degli enti convenuti.
In primo luogo, eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per non aver mai ricevuto la notifica di alcuno degli atti presupposti ivi indicati.
Per ciò che riguarda i crediti vantati da e per gli anni 2016 e 2017, eccepisce altresì la CP_3 Pt_1
prescrizione: invero, quand'anche le relative cartelle fossero state correttamente notificate (cosa che a suo dire non è), in ogni caso l'intimazione oggetto del presente giudizio sarebbe intervenuta ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica degli atti presupposti.
Eccepisce, poi, la nullità dell'atto impugnato, in quanto carente di motivazione, di sottoscrizione, nonché dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi.
Infine, lamenta la violazione prevista in materia di riscossione, dal momento che l'atto impugnato non poteva essere notificato direttamente dall' con la modalità della Controparte_5
spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l'intervento dei soggetti indicati dall'art. 26, co.1, del d.P.R. 602/1973.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_2 Pt_1 CP_3
dell'opposizione, producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione (ossia, la definizione agevolata e l'istanza di rateizzazione provenienti da parte della ricorrente).
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza dell'8 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno inciso, inevitabilmente, sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
2 ***
Il ricorso è infondato e, pertanto non può essere accolto.
Invero, deve osservarsi come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tutte le cartelle e gli avvisi di addebito di cui all'intimazione impugnata sono state correttamente notificate, come risulta dalla documentazione prodotta dalle resistenti.
Del resto, si tratta di circostanza non oggetto di puntuale contestazione da parte della ricorrente che, in sede di udienza, si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, che “non è stato mai notificato alcun atto interruttivo contrariamente a quanto provato dagli enti convenuti” (cfr. verbale udienza del 23 marzo 2023).
A fronte, dunque, della corretta notifica degli atti presupposti, vi è poi da dire, per quanto riguarda i crediti relativi all'anno 2016 e 2017, che risulta che una parte di essi CP_3
(segnatamente, i nn. 43620160001486709000, 43620160001627522000, 43620160002968843000 e
43620160003348830000) sono stati oggetto di definizione agevolata (cfr. doc. 10 Controparte_6
) e, per quanto riguarda gli altri, nonché i crediti vantati , oggetto di istanza di
[...] Pt_1
rateazione (cfr. doc. 11 e 12 ). Controparte_6
Ai documenti da ultimo richiamati deve essere attribuita natura di riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c. (sul punto, tra le più recenti, si veda
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, ud. 11/02/2022, dep. 16/02/2022, n.5160 che, pur riferendosi all'istanza di rateazione, ben può trovare applicazione anche in materia di definizione agevolata,
quando essa, come nella specie, in cui la richiesta contiene l'indicazione degli atti per il quale è formalizzata, che costituisce, dunque, manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito).
Deve essere altresì rigettate l'eccezione relativa all'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento, posto che essa contiene la specifica indicazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito a cui si riferisce (tutti notificati, come si è detto, e, dunque, conosciuti nel loro contenuto), nonché quella relativa al conteggio degli interessi, del tutto genericamente formulata
(non essendo indicato se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo).
3 Infondata è altresì la lamentata carenza di sottoscrizione, stante la inequivocabile presenza di essa nell'atto impugnato (cfr. doc. 1), nonché l'eccepita inesistenza della notifica, effettuata a mezzo posta senza mediazione di un soggetto abilitato: a parte che l' può Controparte_7
procedere direttamente, ex art. 26 d.P.R. 600/1973, alla notifica dell'atto anche a mezzo posta, nel caso di specie, ciò è avvenuto mediante pec.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della causa e del valore delle pretese riferibili a ciascun ente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 3.200, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute in favore di euro 499 oltre spese generali CP_3
15%, IVA e CPA se dovute in favore di , euro 3.200, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se Pt_1
dovute in favore di Agenzia Entrate riscossione.
Prato, 20 luglio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 657/2022 promossa da:
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. LAMBERTI MARCO, elettivamente domiciliata a Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n.
46, presso lo studio del difensore;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. COLITTI ALBERTO, elettivamente domiciliata a
Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio del difensore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_3 P.IVA_3
dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b - Avvocatura
Inps - presso il difensore;
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della Parte_1 P.IVA_4
Toscana, rappresentato e difeso dall'avv. CORTI CINZIA elettivamente domiciliato a Prato, Via
Valentini nn.10/12 presso il difensore;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La società ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. CP_1
13620229002645559000 notificatagli il 15 luglio 2022 dall' , Controparte_4
recante la pretesa di pagamento della complessiva somma di 19.618,02 euro per presunti debiti nei confronti degli enti convenuti.
In primo luogo, eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per non aver mai ricevuto la notifica di alcuno degli atti presupposti ivi indicati.
Per ciò che riguarda i crediti vantati da e per gli anni 2016 e 2017, eccepisce altresì la CP_3 Pt_1
prescrizione: invero, quand'anche le relative cartelle fossero state correttamente notificate (cosa che a suo dire non è), in ogni caso l'intimazione oggetto del presente giudizio sarebbe intervenuta ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica degli atti presupposti.
Eccepisce, poi, la nullità dell'atto impugnato, in quanto carente di motivazione, di sottoscrizione, nonché dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli interessi.
Infine, lamenta la violazione prevista in materia di riscossione, dal momento che l'atto impugnato non poteva essere notificato direttamente dall' con la modalità della Controparte_5
spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l'intervento dei soggetti indicati dall'art. 26, co.1, del d.P.R. 602/1973.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_2 Pt_1 CP_3
dell'opposizione, producendo documentazione attestante la notifica degli atti indicati nell'intimazione di pagamento, nonché atti interruttivi della prescrizione (ossia, la definizione agevolata e l'istanza di rateizzazione provenienti da parte della ricorrente).
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza dell'8 novembre 2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno inciso, inevitabilmente, sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
2 ***
Il ricorso è infondato e, pertanto non può essere accolto.
Invero, deve osservarsi come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tutte le cartelle e gli avvisi di addebito di cui all'intimazione impugnata sono state correttamente notificate, come risulta dalla documentazione prodotta dalle resistenti.
Del resto, si tratta di circostanza non oggetto di puntuale contestazione da parte della ricorrente che, in sede di udienza, si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, che “non è stato mai notificato alcun atto interruttivo contrariamente a quanto provato dagli enti convenuti” (cfr. verbale udienza del 23 marzo 2023).
A fronte, dunque, della corretta notifica degli atti presupposti, vi è poi da dire, per quanto riguarda i crediti relativi all'anno 2016 e 2017, che risulta che una parte di essi CP_3
(segnatamente, i nn. 43620160001486709000, 43620160001627522000, 43620160002968843000 e
43620160003348830000) sono stati oggetto di definizione agevolata (cfr. doc. 10 Controparte_6
) e, per quanto riguarda gli altri, nonché i crediti vantati , oggetto di istanza di
[...] Pt_1
rateazione (cfr. doc. 11 e 12 ). Controparte_6
Ai documenti da ultimo richiamati deve essere attribuita natura di riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c. (sul punto, tra le più recenti, si veda
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, ud. 11/02/2022, dep. 16/02/2022, n.5160 che, pur riferendosi all'istanza di rateazione, ben può trovare applicazione anche in materia di definizione agevolata,
quando essa, come nella specie, in cui la richiesta contiene l'indicazione degli atti per il quale è formalizzata, che costituisce, dunque, manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito).
Deve essere altresì rigettate l'eccezione relativa all'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento, posto che essa contiene la specifica indicazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito a cui si riferisce (tutti notificati, come si è detto, e, dunque, conosciuti nel loro contenuto), nonché quella relativa al conteggio degli interessi, del tutto genericamente formulata
(non essendo indicato se la contestazione attenga a quelli di mora o a quelli calcolati dall'ente in fase di redazione del ruolo).
3 Infondata è altresì la lamentata carenza di sottoscrizione, stante la inequivocabile presenza di essa nell'atto impugnato (cfr. doc. 1), nonché l'eccepita inesistenza della notifica, effettuata a mezzo posta senza mediazione di un soggetto abilitato: a parte che l' può Controparte_7
procedere direttamente, ex art. 26 d.P.R. 600/1973, alla notifica dell'atto anche a mezzo posta, nel caso di specie, ciò è avvenuto mediante pec.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della causa e del valore delle pretese riferibili a ciascun ente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 3.200, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute in favore di euro 499 oltre spese generali CP_3
15%, IVA e CPA se dovute in favore di , euro 3.200, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se Pt_1
dovute in favore di Agenzia Entrate riscossione.
Prato, 20 luglio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
4