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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3163/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3163/2020 promossa da:
, nato ad [...] il4 marzo 1969 (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MONTONERI SEBASTIANO, presso il cui studio, in Siracusa, via Santa Panagia n.
136/R, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. MANGIAFICO MILENA, presso il cui studio, in Siracusa, via Augusta n. 37, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 745/2020 del 21.05.2020 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale, ha convenuto in Parte_1
giudizio istando per la revoca dell'opposto decreto e, in via riconvenzionale, per sentire CP_1
accertare l'avvenuta lesione di legittima e agire per la riduzione della disposizione testamentaria effettuata in favore di parte opposta dalla de cuius con testamento olografo, con Controparte_2
condanna di al pagamento, in via di compensazione, della somma di euro 44.385,61; ha CP_1
chiesto, infine, previa compensazione di tal maggior credito con la somma di cui al decreto opposto, la condanna di controparte al pagamento della somma residuata dalla detta compensazione.
Si è costituita in giudizio che ha istato per il rigetto delle domande avanzate da CP_1
controparte chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.03.2021 veniva accolta l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta e concessi, altresì, i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione delegata.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, erano stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e accolta l'istanza di ammissione della consulenza tecnica avanzata dall'opponente.
pagina 2 di 6 Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 10.07.2025, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro 30.000,00
nei confronti di a seguito della transazione conclusa da nella qualità di Parte_1 CP_1
fideiussore, con l'istituto di credito Banca Popolare di Ragusa.
A riguardo è da rilevarsi che parte opponente non ha negato la sussistenza del credito ingiuntogli dalla sorella, bensì, ha dedotto un credito a compensazione scaturente dagli importi spettantigli stante l'asserita lesione di legittima subita a fronte delle disposizioni testamentarie, contenute nel testamento olografo della madre , con la quale questa ultima aveva assegnato a Controparte_2 CP_1
l'immobile sito in Avola, in Via Corsica n. 31.
Ciò premesso, al fine di accertare l'esatto ammontare dell'asse ereditario della de cuius e le quote spettanti agli eredi legittimi, in corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica le cui risultanze questo Giudice intende condividere.
Più precisamente, a fronte della documentazione versata in atti e delle indagini svolte, il consulente tecnico nominato ha accertato che il relictum dell'asse ereditario di comprende i Controparte_2
seguenti beni e somme di denaro:
- immobile sito in Avola, in Via Corsica n. 31, indicato in catasto al foglio 83, particella 2775 sub 1;
- immobile sito in Avola, in Viale Corrado Santuccio n. 12, indicato in catasto al foglio 57, particella pagina 3 di 6 - magazzino con area esterna di pertinenza sito in Avola, c.da Chiusa di Carlo snc, censito in catasto al foglio 22 particella 433 sub 4;
- euro 45.389,19 quale saldo del conto corrente n. 105258494 presso Unicredit;
- euro 2.947,82 quale saldo del deposito a risparmio nominativo n.1200/00000001441 presso Intesa
Sanpaolo S.p.A.;
- euro 43.000,00 quale prezzo residuo corrisposto dalla società Fratelli Fianchino s.r.l. alle odierne parti in causa per il trasferimento dell'immobile in Avola, c.da Chiusa di Carlo, in catasto al foglio 22
particella 433, sub 2, disposto dalla Sentenza n.118/2021 emessa dal Tribunale di Siracusa,
originariamente oggetto del preliminare di vendita del 24/04/2018 stipulato tra la medesima società e la signora . Controparte_2
In sede di consulenza sono state accertate, altresì, passività per un ammontare complessivo pari a euro
91.921,09 (come da specifiche riportate alla pagina 3 della relazione tecnica).
Una volta rilevata la composizione dell'asse ereditario il consulente tecnico ha provveduto alla stima degli immobili ivi rientranti, ed in particolare euro 131.400,00 per l'immobile sito in via Corsica n. 31,
euro 93.600,00 per l'appartamento ubicato in viale Corrado Santuccio n.12 ed euro 24.250,00 per il magazzino in c.da Chiusa di Carlo e gli ulteriori importi per un valore dell'asse ereditario totale pari a euro 340.587,01 al quale vanno detratte passività per euro 91.337,01, ottenendo il valore al netto del passivo dell'asse ereditario, ossia euro 248.665,92.
Ciò posto, dunque, ai sensi dell'art. 537 c.c. si ottengono le seguenti quote:
- quota disponibile = euro 248.665,92 x 1/3 = euro 82.888,64
- quota indisponibile = euro 248.665,92 - euro 82.888,64 = euro 165.777,28
pagina 4 di 6 - quota di riserva per ciascun figlio = euro 165.777,28 x 1/3 = euro 55.259,09.
Richiamando testualmente le conclusioni riportate nella relazione tecnica emerge che “il valore della disposizione oggetto del testamento olografo pubblicato il 28 giugno 2019 (immobile in via Corsica n.
31) è pari a € 131.400,00 superiore, pertanto, al valore della quota disponibile. Detta disposizione risulta quindi lesiva della quota di legittima spettante a del seguente importo: (€ Parte_1
131.400,00 - € 82.888,64) /3 = € 16.170,45. Il suddetto importo dovrà essere reintegrato mediante conguaglio in denaro”.
Accertata, pertanto, l'avvenuta lesione di legittima e, per l'effetto, l'insorgenza di un credito pari a euro
16.170,45 in favore di nei confronti della sorella deve essere accolta Parte_1 CP_1
la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'opponente volta alla compensazione degli importi tra la somma ingiuntagli mediante il decreto opposto pari a euro 30.000,00 e l'importo a lui dovuto quale conguaglio in denaro per l'accertata lesione della quota di legittima avvenuta in favore della sorella a fronte delle disposizioni contenute nel testamento olografo pubblicato il 28 giugno CP_1
2019.
Va, altresì, accolta la domanda riconvenzionale di restituzione della somma anticipata da CP_1
in favore del fratello a titolo di spese funerarie della madre e pari a Euro 600,00, Parte_1
somma non contestata dall'opponente.
Per tali motivi deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 745/2020 del 21.05.2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale, e, condannarsi l'opponente al pagamento della minor somma di euro 13.829,75 (euro 30.000,00 – euro 16.770,45 + euro 600,00) in favore di CP_1
[...]
pagina 5 di 6 Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 745/2020 del 21.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna al pagamento della somma di euro 13.829,75 in favore di Parte_1 CP_1
[...]
- Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 31 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2819 sub 3-11-23;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3163/2020 promossa da:
, nato ad [...] il4 marzo 1969 (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MONTONERI SEBASTIANO, presso il cui studio, in Siracusa, via Santa Panagia n.
136/R, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. MANGIAFICO MILENA, presso il cui studio, in Siracusa, via Augusta n. 37, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 745/2020 del 21.05.2020 emesso dal
Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale, ha convenuto in Parte_1
giudizio istando per la revoca dell'opposto decreto e, in via riconvenzionale, per sentire CP_1
accertare l'avvenuta lesione di legittima e agire per la riduzione della disposizione testamentaria effettuata in favore di parte opposta dalla de cuius con testamento olografo, con Controparte_2
condanna di al pagamento, in via di compensazione, della somma di euro 44.385,61; ha CP_1
chiesto, infine, previa compensazione di tal maggior credito con la somma di cui al decreto opposto, la condanna di controparte al pagamento della somma residuata dalla detta compensazione.
Si è costituita in giudizio che ha istato per il rigetto delle domande avanzate da CP_1
controparte chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 2.03.2021 veniva accolta l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta e concessi, altresì, i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione delegata.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, erano stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e accolta l'istanza di ammissione della consulenza tecnica avanzata dall'opponente.
pagina 2 di 6 Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 10.07.2025, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro 30.000,00
nei confronti di a seguito della transazione conclusa da nella qualità di Parte_1 CP_1
fideiussore, con l'istituto di credito Banca Popolare di Ragusa.
A riguardo è da rilevarsi che parte opponente non ha negato la sussistenza del credito ingiuntogli dalla sorella, bensì, ha dedotto un credito a compensazione scaturente dagli importi spettantigli stante l'asserita lesione di legittima subita a fronte delle disposizioni testamentarie, contenute nel testamento olografo della madre , con la quale questa ultima aveva assegnato a Controparte_2 CP_1
l'immobile sito in Avola, in Via Corsica n. 31.
Ciò premesso, al fine di accertare l'esatto ammontare dell'asse ereditario della de cuius e le quote spettanti agli eredi legittimi, in corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica le cui risultanze questo Giudice intende condividere.
Più precisamente, a fronte della documentazione versata in atti e delle indagini svolte, il consulente tecnico nominato ha accertato che il relictum dell'asse ereditario di comprende i Controparte_2
seguenti beni e somme di denaro:
- immobile sito in Avola, in Via Corsica n. 31, indicato in catasto al foglio 83, particella 2775 sub 1;
- immobile sito in Avola, in Viale Corrado Santuccio n. 12, indicato in catasto al foglio 57, particella pagina 3 di 6 - magazzino con area esterna di pertinenza sito in Avola, c.da Chiusa di Carlo snc, censito in catasto al foglio 22 particella 433 sub 4;
- euro 45.389,19 quale saldo del conto corrente n. 105258494 presso Unicredit;
- euro 2.947,82 quale saldo del deposito a risparmio nominativo n.1200/00000001441 presso Intesa
Sanpaolo S.p.A.;
- euro 43.000,00 quale prezzo residuo corrisposto dalla società Fratelli Fianchino s.r.l. alle odierne parti in causa per il trasferimento dell'immobile in Avola, c.da Chiusa di Carlo, in catasto al foglio 22
particella 433, sub 2, disposto dalla Sentenza n.118/2021 emessa dal Tribunale di Siracusa,
originariamente oggetto del preliminare di vendita del 24/04/2018 stipulato tra la medesima società e la signora . Controparte_2
In sede di consulenza sono state accertate, altresì, passività per un ammontare complessivo pari a euro
91.921,09 (come da specifiche riportate alla pagina 3 della relazione tecnica).
Una volta rilevata la composizione dell'asse ereditario il consulente tecnico ha provveduto alla stima degli immobili ivi rientranti, ed in particolare euro 131.400,00 per l'immobile sito in via Corsica n. 31,
euro 93.600,00 per l'appartamento ubicato in viale Corrado Santuccio n.12 ed euro 24.250,00 per il magazzino in c.da Chiusa di Carlo e gli ulteriori importi per un valore dell'asse ereditario totale pari a euro 340.587,01 al quale vanno detratte passività per euro 91.337,01, ottenendo il valore al netto del passivo dell'asse ereditario, ossia euro 248.665,92.
Ciò posto, dunque, ai sensi dell'art. 537 c.c. si ottengono le seguenti quote:
- quota disponibile = euro 248.665,92 x 1/3 = euro 82.888,64
- quota indisponibile = euro 248.665,92 - euro 82.888,64 = euro 165.777,28
pagina 4 di 6 - quota di riserva per ciascun figlio = euro 165.777,28 x 1/3 = euro 55.259,09.
Richiamando testualmente le conclusioni riportate nella relazione tecnica emerge che “il valore della disposizione oggetto del testamento olografo pubblicato il 28 giugno 2019 (immobile in via Corsica n.
31) è pari a € 131.400,00 superiore, pertanto, al valore della quota disponibile. Detta disposizione risulta quindi lesiva della quota di legittima spettante a del seguente importo: (€ Parte_1
131.400,00 - € 82.888,64) /3 = € 16.170,45. Il suddetto importo dovrà essere reintegrato mediante conguaglio in denaro”.
Accertata, pertanto, l'avvenuta lesione di legittima e, per l'effetto, l'insorgenza di un credito pari a euro
16.170,45 in favore di nei confronti della sorella deve essere accolta Parte_1 CP_1
la domanda spiegata in via riconvenzionale dall'opponente volta alla compensazione degli importi tra la somma ingiuntagli mediante il decreto opposto pari a euro 30.000,00 e l'importo a lui dovuto quale conguaglio in denaro per l'accertata lesione della quota di legittima avvenuta in favore della sorella a fronte delle disposizioni contenute nel testamento olografo pubblicato il 28 giugno CP_1
2019.
Va, altresì, accolta la domanda riconvenzionale di restituzione della somma anticipata da CP_1
in favore del fratello a titolo di spese funerarie della madre e pari a Euro 600,00, Parte_1
somma non contestata dall'opponente.
Per tali motivi deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 745/2020 del 21.05.2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 912/2018 del ruolo generale, e, condannarsi l'opponente al pagamento della minor somma di euro 13.829,75 (euro 30.000,00 – euro 16.770,45 + euro 600,00) in favore di CP_1
[...]
pagina 5 di 6 Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 745/2020 del 21.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna al pagamento della somma di euro 13.829,75 in favore di Parte_1 CP_1
[...]
- Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 31 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2819 sub 3-11-23;