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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1732/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.10.2025, la seguente
S E N Pt_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 1732/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1 in Foggia alla via Donato Mennichella n. 11, presso lo studio dell'avv.
FR Padalino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Foggia alla via Pesola n. 57, presso lo studio dell'avv. Luigi Emanuele
HE VA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n. TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
ha premesso di aver venduto, in favore di terzi acquirenti, Parte_2 un immobile di sua proprietà per la quota di 2/6, di proprietà di Parte_3 per la quota di 3/6 e di proprietà di per la quota di 1/6, Controparte_1 unitamente ad un box auto di sua proprietà per la quota di 1/2 e di proprietà di per la quota di 1/2. Parte_3
In ragione del fatto che, secondo la sua prospettazione, in base alle quote di proprietà, egli e , avrebbero ricevuto dalla vendita la minor Parte_3 somma di € 14.596,66, che sarebbe stata invece indebitamente incassata da , ha convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento di € 14.596,66.
Il convenuto ha, invece, domandato di rigettare l'avversa pretesa siccome infondata.
Va premesso che l'attore ha stipulato il contratto di vendita anche quale procuratore di e, successivamente, ha agito in giudizio anche Parte_3 per le asserite maggiori somme spettanti in favore di quest'ultimo.
Sul punto, tuttavia, il convenuto ha sollevato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire dell'attore anche per conto di
[...]
, non avendo egli depositato in atti procura ex art. 77 cod. proc. Pt_3 civ..
L'eccezione è fondata perché è noto che il conferimento di una procura generale o speciale ad negozia non comporta, di per sé, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta (Cass. Civ. n. 3484/2008).
Ne deriva, quindi, che la domanda avanzata dall'attore va dichiarata inammissibile rispetto alla pretesa fatta valere per conto di . Parte_3
Nel merito, quindi, va vagliata la fondatezza della domanda esclusivamente rispetto alla differenza tra la quota di € 46.666,00 di asserita spettanza dell'attore (pari ai 2/6 di € 140.000,00) e quanto viceversa effettivamente incassato di meno per effetto della maggior somma pagata al convenuto.
Tale domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Innanzitutto, il riparto delle somme versate dagli acquirenti in favore dei proprietari venditori risulta dall'atto pubblico e l'attore ha sottoscritto l'atto pubblico prendendo atto del versamento della maggior somma in favore del convenuto.
Ad ogni modo, se anche si volesse ritenere che l'atto pubblico disciplini esclusivamente i rapporti esterni tra venditori e acquirenti, senza regolare il riparto interno delle somme incassate tra i comproprietari-venditori degli immobili compravenduti, dovrebbe nondimeno concludersi che vi è prova della debenza della maggior somma in favore del convenuto.
In atti, vi è infatti, accettazione della proposta di acquisto, avanzata dal terzo acquirente, da parte dei venditori, con postilla aggiunta a penna da parte dello stesso, nella quale si legge che l'odierno convenuto ha dichiarato di accettare la proposta a condizione che la sua quota non fosse inferiore a
€ 38.330,00. Tale quota è stata poi, specularmente, rispettata nell'atto pubblico redatto dinnanzi al Notaio.
Dal canto suo, l'attore non ha depositato memoria ex art. 183, primo comma, cod. civ. e solo con la seconda memoria istruttoria ha domandato di provare, senza aver prima dedotto, di non esser a conoscenza della postilla inserita nell'accettazione della proposta di acquisto per aver egli sottoscritto per accettazione la proposta di acquisto prima che il convenuto aggiungesse la postilla.
Nonostante il maturare delle preclusioni assertive, il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha ritenuto di ammettere il capo di prova orale.
La prova, quindi, deve ritenersi acquisita e va valutata.
Il teste si è limitato solo a confermare il corredo documentale Testimone_1 in atti ed ha esclusivamente affermato che il convenuto ha scritto la postilla dopo che l'attore aveva già firmato la proposta.
Dalla testimonianza, quindi, emerge solo la sequenza cronologica delle sottoscrizioni, senza potersi escludere però che l'attore sia venuto a conoscenza della postilla dopo la sua aggiunta. In tal senso, fa deporre, invece, senza dubbio l'atto pubblico, sottoscritto anche dall'attore, che risulta coerente con la postilla redatta dal convenuto.
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
ha, invece, confermato che l'attore era a conoscenza della Parte_4 condizione apposta all'accettazione della proposta da parte del convenuto.
Vi è inoltre, in atti, un SMS, che il teste ha confermato di aver ricevuto dall'attore, che dimostra che egli fosse a conoscenza della condizione apposta dal convenuto per il riparto della somma incassata dalla vendita dell'immobile.
In definitiva, la conoscenza – da parte dell'attore – della condizione apposta dal convenuto alla accettazione della proposta di vendita, unitamente alla stipula dell'atto pubblico redatto in maniera coerente con tale condizione, offre la prova dell'accettazione da parte dell'attore, per fatti concludenti, dell'accordo circa il diverso riparto tra i comproprietari, rispetto alle quote di proprietà condivisa, della somma incassata dalla vendita.
Ne deriva, quindi, che il convenuto ha incassato la maggior somma in virtù di un accordo intercorso tra le parti venditrici e che, pertanto, tale somma non è stata da egli trattenuta indebitamente.
Per tali ragioni, la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata. Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez.
Un. n. 32061/2022), per cui l'attore, siccome soccombente, va condannato, in favore del convenuto, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022, nel caso in esame per € 5.077,00), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Va invece rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non avendo la convenuta provato il dolo o la colpa grave di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore per conto di
[...]
; Pt_3
b) rigetta la domanda proposta dall'attore per suo conto;
c) condanna l'attore al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari all'importo di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.10.2025, la seguente
S E N Pt_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 1732/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1 in Foggia alla via Donato Mennichella n. 11, presso lo studio dell'avv.
FR Padalino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Foggia alla via Pesola n. 57, presso lo studio dell'avv. Luigi Emanuele
HE VA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n. TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
ha premesso di aver venduto, in favore di terzi acquirenti, Parte_2 un immobile di sua proprietà per la quota di 2/6, di proprietà di Parte_3 per la quota di 3/6 e di proprietà di per la quota di 1/6, Controparte_1 unitamente ad un box auto di sua proprietà per la quota di 1/2 e di proprietà di per la quota di 1/2. Parte_3
In ragione del fatto che, secondo la sua prospettazione, in base alle quote di proprietà, egli e , avrebbero ricevuto dalla vendita la minor Parte_3 somma di € 14.596,66, che sarebbe stata invece indebitamente incassata da , ha convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento di € 14.596,66.
Il convenuto ha, invece, domandato di rigettare l'avversa pretesa siccome infondata.
Va premesso che l'attore ha stipulato il contratto di vendita anche quale procuratore di e, successivamente, ha agito in giudizio anche Parte_3 per le asserite maggiori somme spettanti in favore di quest'ultimo.
Sul punto, tuttavia, il convenuto ha sollevato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire dell'attore anche per conto di
[...]
, non avendo egli depositato in atti procura ex art. 77 cod. proc. Pt_3 civ..
L'eccezione è fondata perché è noto che il conferimento di una procura generale o speciale ad negozia non comporta, di per sé, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta (Cass. Civ. n. 3484/2008).
Ne deriva, quindi, che la domanda avanzata dall'attore va dichiarata inammissibile rispetto alla pretesa fatta valere per conto di . Parte_3
Nel merito, quindi, va vagliata la fondatezza della domanda esclusivamente rispetto alla differenza tra la quota di € 46.666,00 di asserita spettanza dell'attore (pari ai 2/6 di € 140.000,00) e quanto viceversa effettivamente incassato di meno per effetto della maggior somma pagata al convenuto.
Tale domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Innanzitutto, il riparto delle somme versate dagli acquirenti in favore dei proprietari venditori risulta dall'atto pubblico e l'attore ha sottoscritto l'atto pubblico prendendo atto del versamento della maggior somma in favore del convenuto.
Ad ogni modo, se anche si volesse ritenere che l'atto pubblico disciplini esclusivamente i rapporti esterni tra venditori e acquirenti, senza regolare il riparto interno delle somme incassate tra i comproprietari-venditori degli immobili compravenduti, dovrebbe nondimeno concludersi che vi è prova della debenza della maggior somma in favore del convenuto.
In atti, vi è infatti, accettazione della proposta di acquisto, avanzata dal terzo acquirente, da parte dei venditori, con postilla aggiunta a penna da parte dello stesso, nella quale si legge che l'odierno convenuto ha dichiarato di accettare la proposta a condizione che la sua quota non fosse inferiore a
€ 38.330,00. Tale quota è stata poi, specularmente, rispettata nell'atto pubblico redatto dinnanzi al Notaio.
Dal canto suo, l'attore non ha depositato memoria ex art. 183, primo comma, cod. civ. e solo con la seconda memoria istruttoria ha domandato di provare, senza aver prima dedotto, di non esser a conoscenza della postilla inserita nell'accettazione della proposta di acquisto per aver egli sottoscritto per accettazione la proposta di acquisto prima che il convenuto aggiungesse la postilla.
Nonostante il maturare delle preclusioni assertive, il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha ritenuto di ammettere il capo di prova orale.
La prova, quindi, deve ritenersi acquisita e va valutata.
Il teste si è limitato solo a confermare il corredo documentale Testimone_1 in atti ed ha esclusivamente affermato che il convenuto ha scritto la postilla dopo che l'attore aveva già firmato la proposta.
Dalla testimonianza, quindi, emerge solo la sequenza cronologica delle sottoscrizioni, senza potersi escludere però che l'attore sia venuto a conoscenza della postilla dopo la sua aggiunta. In tal senso, fa deporre, invece, senza dubbio l'atto pubblico, sottoscritto anche dall'attore, che risulta coerente con la postilla redatta dal convenuto.
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
ha, invece, confermato che l'attore era a conoscenza della Parte_4 condizione apposta all'accettazione della proposta da parte del convenuto.
Vi è inoltre, in atti, un SMS, che il teste ha confermato di aver ricevuto dall'attore, che dimostra che egli fosse a conoscenza della condizione apposta dal convenuto per il riparto della somma incassata dalla vendita dell'immobile.
In definitiva, la conoscenza – da parte dell'attore – della condizione apposta dal convenuto alla accettazione della proposta di vendita, unitamente alla stipula dell'atto pubblico redatto in maniera coerente con tale condizione, offre la prova dell'accettazione da parte dell'attore, per fatti concludenti, dell'accordo circa il diverso riparto tra i comproprietari, rispetto alle quote di proprietà condivisa, della somma incassata dalla vendita.
Ne deriva, quindi, che il convenuto ha incassato la maggior somma in virtù di un accordo intercorso tra le parti venditrici e che, pertanto, tale somma non è stata da egli trattenuta indebitamente.
Per tali ragioni, la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata. Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez.
Un. n. 32061/2022), per cui l'attore, siccome soccombente, va condannato, in favore del convenuto, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022, nel caso in esame per € 5.077,00), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Va invece rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non avendo la convenuta provato il dolo o la colpa grave di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore per conto di
[...]
; Pt_3
b) rigetta la domanda proposta dall'attore per suo conto;
c) condanna l'attore al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite pari all'importo di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta,
c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1732/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5