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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 305/2025 R.G. promossa da
(P.I.: in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Cavallino Treporti (VE), rappresentata e difesa dagli avvocati
Diego Bernardi e Lorenzo Sternini per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(C.F. residente in [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Casonato per mandato e domiciliato come in atti – appellato contro
(C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._2
1 (MN), rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Mauro per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
– appellata contumace – Controparte_3
***
appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
***
Conclusioni per l'appellante
Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1813/2024 del
Tribunale di Vicenza, condannarsi in solido il geom. e l'arch. CP_1
a tenere indenne da ogni conseguenza Controparte_2 Parte_1
dannosa o comunque pagamento cui è stata giudizialmente condannata e,
quindi, condannarsi i medesimi al pagamento della somma di euro 63.111,16
oltre interessi ed ulteriori importi versati a a titolo Controparte_3
di rimborso delle spese di lite. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per l'appellato per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 1813/2024 resa nel procedimento civile recante R.G. n. 5123/2020
del Tribunale Ordinario di Vicenza. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri ed accessori di legge
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla società per tutti i Parte_1
motivi rappresentati negli atti difensivi dell'appellata Arch.
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed CP_2
in diritto.3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio nei limiti di parametro ex D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
1.- Il 10 agosto del 2017 una violenta tromba d'aria si abbattè su Cavallino
Treporti – Punta Sabbioni (VE), danneggiando la copertura del capannone della il Governatore della Regione Veneto dichiarò lo stato Parte_1
di calamità e pubblicò un bando regionale per l'erogazione di sussidi a fondo perduto. Il legale rappresentante della , avvocato Stefano Sernini, Parte_1
entrò in contatto con il geom. e con l'architetto CP_1 [...]
per ottenere il contributo finalizzato al rifacimento della CP_2
copertura. confidava di non dover sostenere spese, né per i lavori Parte_1
di manutenzione straordinaria, né per le competenze dei professionisti perché
i “lavori [erano] chiavi in mano a costo zero”. La società aveva sempre sostenuto di essere stata rassicurata dai professionisti che l'intero importo dei lavori sarebbe stato coperto dal contributo regionale. L'appalto dei lavori era stato conferito a presentata dal geom. . Controparte_3 CP_1
Era stato ammesso al finanziamento l'importo di € 151.466,77, pari al 50%
della spesa richiesta. aveva subappaltato i lavori di Controparte_3
rifacimento della copertura e, all'esito, corrisposto integralmente il corrispettivo del subappalto. aveva poi concesso a il CP_4 Parte_1
3 contributo per il 50% della spesa documentata.
2.1.- ha agito in sede monitoria per ottenere il Controparte_3
saldo del corrispettivo per €. 63.111,16. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020 ha dedotto che il residuo Parte_1
corrispettivo costituiva un debito altrui o della Regione, per mancata concessione dell'intero importo ammesso al finanziamento o del Geom. CP_1
e dell'arch. per responsabilità professionale stante le errate CP_2
informazioni fornite al cliente in merito al contributo indicato nella misura del 100% della spesa in luogo del 50% come previsto.
Nel giudizio di primo grado ha evidenziato Controparte_3
che non aveva contestato né la qualità e tempi di realizzazione Parte_1
dell'opera né la congruità dell'importo ma si era limitata ad eccepire di non essere la debitrice.
I terzi chiamati, Geom. e Arch. si sono costituiti chiedendo CP_1 CP_2
il rigetto delle domande e in subordine la riduzione delle pretese di Parte_1
insistendo per il riconoscimento del compenso professionale ancora non
[...]
corrisposto. Deducevano di aver rappresentato a che Parte_1
l'importo concesso dalla Regione sarebbe stato pari al 50% del finanziamento ammesso (ovvero pari ad euro 151.466,77) e riferivano di aver sollecitato,
senza esito, il pagamento del residuo importo ad . In ogni caso, non CP_4
era stato provato alcun danno dal momento che il finanziamento era stato concesso e, pertanto, l'eventuale responsabilità per l'importo residuo avrebbe dovuto essere attribuita ad . CP_4
2.2.- Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1813/2024 pubblicata il 28
ottobre 2024, ha condannato a pagare a Parte_1 Controparte_5
[...] l'importo di €. 63.111,16; ha rigettato la domanda di manleva
[...]
proposta da nei confronti dei terzi chiamati ed anche la domanda Parte_1
di pagamento del compenso proposta in via riconvenzionale dai terzi chiamati;
ha condannato a rifondere a Parte_1 Controparte_3
le spese di lite e compensato le spese tra l'attrice ed i terzi chiamati,
[...]
osservando che:
-) l'opera eseguita da costituiva un vantaggio Controparte_3
per mentre prestazione e corrispettivo non erano stati Parte_1
contestati. era rimasta estranea all'errore Controparte_3
professionale contestato ai terzi chiamati ed il contratto di appalto era stato sottoscritto solo fra le due società;
-) era ravvisabile una responsabilità professionale dei terzi chiamati per aver fornito informazioni sbagliate che avevano influenzato la scelta dell'appaltante. Avevano infatti assicurato come emerso dalle Parte_1
testimonianze acquisite in fase istruttoria, che l'importo dei lavori sarebbe stato integralmente coperto dal contributo, nonostante la normativa di settore fosse chiara nel limitare il finanziamento pubblico al 50% della spesa documentata;
-) l'inadempimento giustificava il mancato riconoscimento del compenso residuo ma non l'obbligo dei professionisti di manlevare l'appaltante dal pagamento dovuto a perché sarebbe stato Controparte_3
interesse di avvalersi del finanziamento pubblico anche se Parte_1
non avesse coperto l'intero costo dei lavori;
grazie all'intervento dei professionisti aveva ottenuto l'ammissione al contributo Parte_1
massimo previsto per legge;
accollare ai terzi l'intervento di restauro, avrebbe
5 integrato un indebito arricchimento a favore di Parte_1
3.1.- Con un unico motivo di appello ha chiesto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza, che il geom. e l'arch. CP_1 Controparte_2
fossero condannati a tenerla indenne dalla somma che era stata condannata a pagare all'appaltatrice pari ad €. 63.111,16, oltre interessi e spese di lite.
Sostiene che aveva già provveduto ad effettuare i lavori urgenti e che l'appalto aveva ad oggetto una miglioria non necessaria;
che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'errore professionale, non ne aveva tratto le dovute conseguenze, commettendo errori e non tenendo in considerazione la propria volontà di commissionare l'appalto solo qualora fosse stato a “costo zero”; il primo giudice aveva ritenuto oltretutto che ove fosse stata Parte_1
correttamente informata, avrebbe dato corso ai lavori contrariamente al vero sostituendosi alla parte;
che le condizioni economiche e finanziarie proprie non avrebbero consentito di sopportare il costo dei lavori, che aveva dovuto sostenere, stravolgendo i piani aziendali;
che la scelta di far eseguire i lavori era stata determinata unicamente dalle informazioni scorrette fornite dai professionisti.
3.2.- Nonostante la notifica del 14 febbraio 2025 Controparte_3
non si è costituita e va dichiarata contumace.
[...]
3.3.- Il Geom. ha dedotto che solo a fine lavori i professionisti CP_1
avevano scoperto che l'appaltante aveva ricevuto un contributo di €.
69.246,75 (IVA esclusa), comprendendone il motivo esclusivamente nel corso del giudizio di primo grado. Ha sottolineato che, trattandosi di obbligazione di mezzi, il professionista avrebbe dovuto limitarsi a svolgere diligentemente la propria attività, come avvenuto, ed aveva rinunciato al
6 pagamento del residuo per le proprie competenze in quanto dall'esame della documentazione di era emerso che l'importo del contributo era stato CP_4
determinato correttamente. Ha dedotto che il legale rappresentante dell'appellante era anche avvocato e che avrebbe potuto avvedersi dell'errore proprio rilevando che le prove testimoniali non erano valorizzabili.
3.4.- L'architetto si è costituita chiedendo, in via preliminare, di CP_2
dichiarare l'appello inammissibile e, nel merito, di rigettarlo. La prima richiesta è stata allegata in forza della mancanza di specificità dei motivi,
come prescritto dall'art. 342 c.p.c. e per violazione dei principi di sinteticità
e chiarezza di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto erano state ripetute considerazioni svolte in primo grado. Nel merito ha evidenziato a che gli interventi progettati ed eseguiti, avendo ad oggetto il rifacimento completo della copertura del fabbricato, non avevano rappresentato una miglioria;
che era mancata la prova del danno, poiché non erano state provate le difficoltà
economico/organizzative dedotte per affrontare i costi del lavoro;
che le informazioni fornite al cliente erano basate sul quadro normativo, non ancora perfezionato, disponibile al momento del conferimento dell'incarico, senza che fossero state fornite rassicurazioni al cliente;
che una forma di risarcimento era già stata ottenuta da poiché non era stata Parte_1
condannata a pagare il residuo per la prestazione professionale dei tecnici e per il resto ha evidenziato che l'avvocato Sternini rappresentante di Pt_1
avrebbe potuto avvedersi, semmai, dell'errore.
[...]
4.- Osserva la Corte.
5.1.- L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
sollevata dalla difesa dell'arch. non è fondata. Nell'atto di appello CP_2
7 è individuabile sia la parte volitiva con l'indicazione dei punti della sentenza censurati, sia la parte argomentativa con la specificazione delle ragioni atte a sorreggere le argomentazioni.
5.2.- Entrambi i professionisti hanno censurato la sentenza rilevando che alcun errore professionale era stato commesso e che (difesa del geom. ) CP_1
si sarebbe trattato di obbligazione di mezzi e non di risultato;
hanno contestato i motivi di appello pur non avendo censura la pronuncia di rigetto della domanda al compenso professionale e per la quale sono stati ritenuti soccombenti. E' stata poi censurata la pronuncia laddove è stata ritenuta la prova dell'errore professionale con doglianza infondata oltre che inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere proposto, sul punto, appello incidentale che non emerge.
In ogni caso si osserva nel merito. Le prove testimoniali, rinvenibili dalle dichiarazioni della RI, risultano chiare ad acclarare l'accordo tra le parti con la rassicurazione del percepimento per dell'intero Parte_1
contributo e non della quota del 50% delle opere realizzate;
le risultanze non appaiono diversamente contrastate rilevandosi che la non risulta Persona_1
caduta in contraddizione e che ha esattamente riferito che i professionisti avevano, lo si ripete, garantito il pagamento integrale per i lavori tutti e da parte di La testimone, poi, risulta dipendente di CP_4 Controparte_6
che è società diversa dall'appellante, pur avendo sede presso i medesimi locali. Le dichiarazioni sono avvalorate dai documenti 5 e 6 dimessi in primo grado dall'attrice a dimostrare chiaramente che il geom. (e dunque i CP_1
professionisti) avevano inteso il contributo nella misura del 100% (mail del 2
aprile 2020).
8 La sentenza, senza avversa censura, ha poi indicato che per le opere in questione in contributo avrebbe potuto essere solo pari al 50% dell'importo effettivamente speso e documentato. Irrilevante appare il riferimento alle scansioni istruttorie eseguite da laddove si sostiene che questa aveva CP_4
inizialmente ammesso a finanziamento la somma di €. 302.933,55 dando poi conto che l'importo era stato riconosciuto al 50% indicando che tale somma era stata poi ridotta ad €. 69.246,75 iva esclusa a fronte della spesa rendicontata in forza della fattura di trasmessa ad per CP_3 CP_4
€. 138.844,54. Tale modus operandi, oltre che incensurato, risulta conforme alla previsione normativa (art. 3 comma 3 lett. a) e comma 5 della Delibera
del CdM del 28 luglio 2016 - contributo concesso fino al 50% del minore valore) e dallo stesso risulta evidente che il contributo avrebbe potuto, come di fatto avvenuto, essere determinato nella misura massima del 50% delle opere.
5.3.- I professionisti appellati, pur tenuti ad una obbligazione di mezzi (Cass.
sentenza n. 4876 del 28 febbraio 2014) finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile il cui risultato sarebbe dipeso da fattori ulteriori e concomitanti non controllabili,
non hanno provato l'esatto adempimento in quanto non hanno dimostrato di aver osservato le regole dell'arte e non hanno dimostrato di essersi conformati ai protocolli e soprattutto alle norme inerenti l'attività evidente che, le dichiarazioni rese a sono risultate errate. Parte_1
6.1.- Il problema, investito dal motivo dell'appello attiene, al quantum del risarcimento del danno che il primo giudice ha liquidato in misura pari al compenso professionale ancora dovuto ai professionisti: €. 4.413,69 per
9 ed €. 4.421,56 per e che l'appellante ha CP_1 Controparte_2
invece chiesto nella misura dell'ulteriore 50% del contributo assicurato dagli appellati rispetto quello erogabile, stante, appunto, l'errore professionale quindi €. 63.111,16 ed accessori.
La motivazione censurata è la seguente “In primo luogo deve ritenersi presunzione assolutamente ragionevole che la società attrice avrebbe avuto comunque tutto l'interesse ad avvalersi (e si sarebbe in concreto avvalsa, ove pure con l'ausilio di diversi professionisti) del finanziamento pubblico
(magari, seguendo la sua tesi, avvalendosi di altra ditta di fiducia: ma la variazione della società costruttrice non appare produttiva in concreto di alcun pregiudizio), avendo riconosciuto di essere stata nell'impossibilità di procrastinare quantomeno gli interventi riparatori, urgenti ed indifferibili, alle attività commerciali danneggiate (e al contempo corrispondendo all'id quoad plerumque accidit che la stessa non avrebbe allora perso l'occasione di un contributo pubblico, sebbene non integralmente “a costo zero”, per il completamento dei primi e solo provvisori interventi immediati). In secondo luogo, l'intervento dei professionisti terzi chiamati consentì appunto l'ammissione dell'attrice al contributo massimo di legge, pari al 50% (IVA
esclusa) dell'intera spesa fatturata e rendicontata. Infine, seguire fino in fondo la tesi dell'attrice (così accollando ai terzi chiamati l'integrale onere economico dell'intervento di restauro e recupero) equivarrebbe ad arrecare a beneficio della stessa attrice una vera e propria locupletazione o indebito arricchimento. La responsabilità professionale dei terzi chiamati può
giustificare per essi la perdita del compenso professionale residuo a carico dell'attrice committente, ma non l'accollo dei residui costi (non finanziati)
10 dell'opera, comunque realizzata e definitivamente entrata nel patrimonio,
giuridico ed economico, della società ”. Parte_1
6.2.- L'appellante sostiene che il tribunale aveva errato nel non aver considerato la propria espressa volontà, comprovata, ad ottenere il rimborso nella misura del 100%; che il primo giudice aveva altresì errato ritenendo che avrebbe dato corso ai lavori anche laddove fosse stata Parte_1
correttamente informata ed ha sbagliato laddove ha ritenuto che l'errore sarebbe consistito nella quantificazione della liquidazione in violazione dell'art. 1225 Cod. Civ. (danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione).
Il motivo non può essere accolto.
6.2.1.- Risulta allegato dalle parti appellate e convenute, già nel primo grado di giudizio, che il legale rappresentante della , avvocato Sternini, Parte_1
per la professione svolta era ed avrebbe potuto accorgersi del possibile loro errore professionale. Tali argomentazioni risultano sviluppate anche in appello in termini ammissibili in quanto la previsione di cui all'art. 1227 1^
co. Cod. Civ. è soggetta al rilievo d'ufficio (Cass. 11138 del 2025) trattandosi di eccezione in senso lato. In fatto, il comportamento del legale rappresentante della che, in quanto professionista avvocato, Parte_1
avrebbe potuto avvedersi del chiaro errore professionale compiuto dalla e dal che, in dissenso dal dato normativo, avevano assicurato CP_2 CP_1
il rimborso del costo pieno dei lavori in luogo di quello consentito (50%),
risulta elemento da valutare per la quantificazione del danno in aggiunta a quanto stabilito in primo grado. L'avvocato, proprio per le conoscenze giuridiche, per la posizione ricoperta e per gli indubitabili oneri economici,
11 avrebbe potuto e dovuto accertare la valenza e la portata del dato normativo e amministrativo di riferimento ma tale indagine non risulta svolta;
la condotta va considerata a riduzione della posta richiesta.
6.2.2.- In secondo luogo si osserva che (in generale Cass. ordinanza n. 16088
del 18 giugno 2018) quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento è necessario tener conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché
il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
Nel caso di specie, il dettato normativo – amministrativo e regolamentare in materia (articolo 3, comma 3 lettera a) ed il comma 5 dello stesso della
Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) avrebbe consentito alla committente, per i danni, un contributo statale pari, al massimo, al 50%
dei costi di ripristino per pregiudizi occorsi alle attività produttive ed economiche e tale importo risulta effettivamente riconosciuto e corrisposto nella misura di €. 63.111,16 pari alla metà della somma fatturata al netto per i lavori da parte dell'appaltatrice (€. 126.222,31); sul punto non vi sono censure. I lavori risultano realizzati come dato conto in sentenza e risultano accettati dalla committente che ha fruito del contributo nella misura massima del 50%.
Ora, fermo restando che nel caso il danno risulta anche determinato dal comportamento del creditore (ut supra) ammettere il risarcimento anche per la quota parte del 50% che non avrebbe potuto essere rimborsata dallo Stato,
significherebbe consentire alla committente l'ottenimento di un opus
12 sostanzialmente in termini gratuiti (intera riparazione dei danni senza rilevanti costi professionali) con ingiusto arricchimento posto che il risarcimento, ove concesso come chiesto, diverrebbe ben maggiore del contributo statale erogabile con i costi.
6.2.3.- Si osserva poi, in dissenso dal motivo, che non risulta affatto sostituita dal Giudice la volontà del creditore ma risulta applicata dal Tribunale una massima di comune esperienza. In tal senso le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall'osservazione reiterata di fenomeni naturali e socioeconomici, di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all'art.115, cpv. c.p.c., sia per la valutazione delle prove, che per l'argomentazione di tipo presuntivo (così,
Cass. n. 22022/10).
In particolare, l'appellante ha allegato, a giustificazione dei lavori, che “il giorno 10 agosto 2017 un violento fortunale si abbatté sulla fascia costiera del litorale di Punta Sabbioni – Cavallino Treporti causando ingenti danni nonché
alcune vittime. Nel suo passaggio la tromba d'aria sradicò alberi e piantagioni, scoperchiando tetti e distruggendo tutto quanto si imbatté nel suo passaggio, interessando altresì il capannone della società opponente
[...]
(capannone al cui interno vi è un negozio, un cantiere nautico, Parte_1
un'officina meccanica nonché vari locali e magazzini) divelgendo parte del tetto. A seguito di ciò, come altrettanto noto, venne dichiarato dal
Governatore pro tempore della Regione Veneto, lo stato di CP_7
calamità, con assicurazione alla popolazione di rapidi interventi riparatori e risarcitori. Non potendo peraltro procrastinare gli interventi Parte_1
riparatori in quanto urgenti ed indifferibili, stante le attività commerciali ivi
13 esistenti, essa diede immediatamente corso – in proprio – alle riparazioni strettamente necessarie”. E sebbene le prime riparazioni si siano rese necessarie sul momento, il tetto del capannone era evidentemente danneggiato in modo grave e avrebbe richiesto un intervento risolutivo non marginale (o secondario) ma essenziale per esser posto in sicurezza ad evitare ulteriori danni e allagamenti o altro. Il tutto si evince dal contratto di appalto tra ed ove l'oggetto viene riferito Parte_1 Controparte_3
all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato ad uso commerciale con la rimozione e lo smaltimento di lastre di cemento - amianto e posizionamento pannelli sandwich, in seguito ai danni subiti dagli eventi meteorici eccezionali del 10 agosto 2017.
Costituisce dunque massima di comune esperienza quella per la quale il danneggiato, a fronte di grave pregiudizio derivato da evento naturale eccezionale al tetto di un proprio capannone, si attivi per eliminare lo stesso ed impedire altri danni, nel più breve tempo. Se ne trae che, anche se fosse stato rappresentato un finanziamento nella misura del 50% e non del 100%, i lavori sarebbero stati comunque appaltati, posta l'urgenza di intervenire;
in assenza di allegazioni concrete in merito a particolari incapacità di farvi fronte o dell'impossibilità di ricorrere al prestito bancario.
Presuntivamente, dunque, l'urgenza sarebbe stata tale che la questione del contributo al 100% in luogo di quella del 50% non sarebbe stata determinante.
In tal senso il risarcimento del danno, ad evitare anche la locupletazione, nella misura massima richiesta, non avrebbe e non può essere consentito.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del
quantum, in misura inferiore ai valori medi per tutte le fasi.
14
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro contro Parte_1 Controparte_3
e così provvede: CP_1 Controparte_2
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore degli appellati ed CP_1
che liquida, per ciascuno, in €. 10.000 oltre ad iva se Controparte_2
dovuta, cpa e spese generali del 15%;
nulla nei restanti rapporti;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 25 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
15
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Stefania Abbate Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 305/2025 R.G. promossa da
(P.I.: in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Cavallino Treporti (VE), rappresentata e difesa dagli avvocati
Diego Bernardi e Lorenzo Sternini per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(C.F. residente in [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Casonato per mandato e domiciliato come in atti – appellato contro
(C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._2
1 (MN), rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Mauro per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e contro
– appellata contumace – Controparte_3
***
appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza
***
Conclusioni per l'appellante
Nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1813/2024 del
Tribunale di Vicenza, condannarsi in solido il geom. e l'arch. CP_1
a tenere indenne da ogni conseguenza Controparte_2 Parte_1
dannosa o comunque pagamento cui è stata giudizialmente condannata e,
quindi, condannarsi i medesimi al pagamento della somma di euro 63.111,16
oltre interessi ed ulteriori importi versati a a titolo Controparte_3
di rimborso delle spese di lite. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per l'appellato per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 1813/2024 resa nel procedimento civile recante R.G. n. 5123/2020
del Tribunale Ordinario di Vicenza. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri ed accessori di legge
Conclusioni per l'appellata Controparte_2
2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla società per tutti i Parte_1
motivi rappresentati negli atti difensivi dell'appellata Arch.
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed CP_2
in diritto.3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio nei limiti di parametro ex D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
1.- Il 10 agosto del 2017 una violenta tromba d'aria si abbattè su Cavallino
Treporti – Punta Sabbioni (VE), danneggiando la copertura del capannone della il Governatore della Regione Veneto dichiarò lo stato Parte_1
di calamità e pubblicò un bando regionale per l'erogazione di sussidi a fondo perduto. Il legale rappresentante della , avvocato Stefano Sernini, Parte_1
entrò in contatto con il geom. e con l'architetto CP_1 [...]
per ottenere il contributo finalizzato al rifacimento della CP_2
copertura. confidava di non dover sostenere spese, né per i lavori Parte_1
di manutenzione straordinaria, né per le competenze dei professionisti perché
i “lavori [erano] chiavi in mano a costo zero”. La società aveva sempre sostenuto di essere stata rassicurata dai professionisti che l'intero importo dei lavori sarebbe stato coperto dal contributo regionale. L'appalto dei lavori era stato conferito a presentata dal geom. . Controparte_3 CP_1
Era stato ammesso al finanziamento l'importo di € 151.466,77, pari al 50%
della spesa richiesta. aveva subappaltato i lavori di Controparte_3
rifacimento della copertura e, all'esito, corrisposto integralmente il corrispettivo del subappalto. aveva poi concesso a il CP_4 Parte_1
3 contributo per il 50% della spesa documentata.
2.1.- ha agito in sede monitoria per ottenere il Controparte_3
saldo del corrispettivo per €. 63.111,16. Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1487/2020 ha dedotto che il residuo Parte_1
corrispettivo costituiva un debito altrui o della Regione, per mancata concessione dell'intero importo ammesso al finanziamento o del Geom. CP_1
e dell'arch. per responsabilità professionale stante le errate CP_2
informazioni fornite al cliente in merito al contributo indicato nella misura del 100% della spesa in luogo del 50% come previsto.
Nel giudizio di primo grado ha evidenziato Controparte_3
che non aveva contestato né la qualità e tempi di realizzazione Parte_1
dell'opera né la congruità dell'importo ma si era limitata ad eccepire di non essere la debitrice.
I terzi chiamati, Geom. e Arch. si sono costituiti chiedendo CP_1 CP_2
il rigetto delle domande e in subordine la riduzione delle pretese di Parte_1
insistendo per il riconoscimento del compenso professionale ancora non
[...]
corrisposto. Deducevano di aver rappresentato a che Parte_1
l'importo concesso dalla Regione sarebbe stato pari al 50% del finanziamento ammesso (ovvero pari ad euro 151.466,77) e riferivano di aver sollecitato,
senza esito, il pagamento del residuo importo ad . In ogni caso, non CP_4
era stato provato alcun danno dal momento che il finanziamento era stato concesso e, pertanto, l'eventuale responsabilità per l'importo residuo avrebbe dovuto essere attribuita ad . CP_4
2.2.- Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1813/2024 pubblicata il 28
ottobre 2024, ha condannato a pagare a Parte_1 Controparte_5
[...] l'importo di €. 63.111,16; ha rigettato la domanda di manleva
[...]
proposta da nei confronti dei terzi chiamati ed anche la domanda Parte_1
di pagamento del compenso proposta in via riconvenzionale dai terzi chiamati;
ha condannato a rifondere a Parte_1 Controparte_3
le spese di lite e compensato le spese tra l'attrice ed i terzi chiamati,
[...]
osservando che:
-) l'opera eseguita da costituiva un vantaggio Controparte_3
per mentre prestazione e corrispettivo non erano stati Parte_1
contestati. era rimasta estranea all'errore Controparte_3
professionale contestato ai terzi chiamati ed il contratto di appalto era stato sottoscritto solo fra le due società;
-) era ravvisabile una responsabilità professionale dei terzi chiamati per aver fornito informazioni sbagliate che avevano influenzato la scelta dell'appaltante. Avevano infatti assicurato come emerso dalle Parte_1
testimonianze acquisite in fase istruttoria, che l'importo dei lavori sarebbe stato integralmente coperto dal contributo, nonostante la normativa di settore fosse chiara nel limitare il finanziamento pubblico al 50% della spesa documentata;
-) l'inadempimento giustificava il mancato riconoscimento del compenso residuo ma non l'obbligo dei professionisti di manlevare l'appaltante dal pagamento dovuto a perché sarebbe stato Controparte_3
interesse di avvalersi del finanziamento pubblico anche se Parte_1
non avesse coperto l'intero costo dei lavori;
grazie all'intervento dei professionisti aveva ottenuto l'ammissione al contributo Parte_1
massimo previsto per legge;
accollare ai terzi l'intervento di restauro, avrebbe
5 integrato un indebito arricchimento a favore di Parte_1
3.1.- Con un unico motivo di appello ha chiesto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza, che il geom. e l'arch. CP_1 Controparte_2
fossero condannati a tenerla indenne dalla somma che era stata condannata a pagare all'appaltatrice pari ad €. 63.111,16, oltre interessi e spese di lite.
Sostiene che aveva già provveduto ad effettuare i lavori urgenti e che l'appalto aveva ad oggetto una miglioria non necessaria;
che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'errore professionale, non ne aveva tratto le dovute conseguenze, commettendo errori e non tenendo in considerazione la propria volontà di commissionare l'appalto solo qualora fosse stato a “costo zero”; il primo giudice aveva ritenuto oltretutto che ove fosse stata Parte_1
correttamente informata, avrebbe dato corso ai lavori contrariamente al vero sostituendosi alla parte;
che le condizioni economiche e finanziarie proprie non avrebbero consentito di sopportare il costo dei lavori, che aveva dovuto sostenere, stravolgendo i piani aziendali;
che la scelta di far eseguire i lavori era stata determinata unicamente dalle informazioni scorrette fornite dai professionisti.
3.2.- Nonostante la notifica del 14 febbraio 2025 Controparte_3
non si è costituita e va dichiarata contumace.
[...]
3.3.- Il Geom. ha dedotto che solo a fine lavori i professionisti CP_1
avevano scoperto che l'appaltante aveva ricevuto un contributo di €.
69.246,75 (IVA esclusa), comprendendone il motivo esclusivamente nel corso del giudizio di primo grado. Ha sottolineato che, trattandosi di obbligazione di mezzi, il professionista avrebbe dovuto limitarsi a svolgere diligentemente la propria attività, come avvenuto, ed aveva rinunciato al
6 pagamento del residuo per le proprie competenze in quanto dall'esame della documentazione di era emerso che l'importo del contributo era stato CP_4
determinato correttamente. Ha dedotto che il legale rappresentante dell'appellante era anche avvocato e che avrebbe potuto avvedersi dell'errore proprio rilevando che le prove testimoniali non erano valorizzabili.
3.4.- L'architetto si è costituita chiedendo, in via preliminare, di CP_2
dichiarare l'appello inammissibile e, nel merito, di rigettarlo. La prima richiesta è stata allegata in forza della mancanza di specificità dei motivi,
come prescritto dall'art. 342 c.p.c. e per violazione dei principi di sinteticità
e chiarezza di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto erano state ripetute considerazioni svolte in primo grado. Nel merito ha evidenziato a che gli interventi progettati ed eseguiti, avendo ad oggetto il rifacimento completo della copertura del fabbricato, non avevano rappresentato una miglioria;
che era mancata la prova del danno, poiché non erano state provate le difficoltà
economico/organizzative dedotte per affrontare i costi del lavoro;
che le informazioni fornite al cliente erano basate sul quadro normativo, non ancora perfezionato, disponibile al momento del conferimento dell'incarico, senza che fossero state fornite rassicurazioni al cliente;
che una forma di risarcimento era già stata ottenuta da poiché non era stata Parte_1
condannata a pagare il residuo per la prestazione professionale dei tecnici e per il resto ha evidenziato che l'avvocato Sternini rappresentante di Pt_1
avrebbe potuto avvedersi, semmai, dell'errore.
[...]
4.- Osserva la Corte.
5.1.- L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
sollevata dalla difesa dell'arch. non è fondata. Nell'atto di appello CP_2
7 è individuabile sia la parte volitiva con l'indicazione dei punti della sentenza censurati, sia la parte argomentativa con la specificazione delle ragioni atte a sorreggere le argomentazioni.
5.2.- Entrambi i professionisti hanno censurato la sentenza rilevando che alcun errore professionale era stato commesso e che (difesa del geom. ) CP_1
si sarebbe trattato di obbligazione di mezzi e non di risultato;
hanno contestato i motivi di appello pur non avendo censura la pronuncia di rigetto della domanda al compenso professionale e per la quale sono stati ritenuti soccombenti. E' stata poi censurata la pronuncia laddove è stata ritenuta la prova dell'errore professionale con doglianza infondata oltre che inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere proposto, sul punto, appello incidentale che non emerge.
In ogni caso si osserva nel merito. Le prove testimoniali, rinvenibili dalle dichiarazioni della RI, risultano chiare ad acclarare l'accordo tra le parti con la rassicurazione del percepimento per dell'intero Parte_1
contributo e non della quota del 50% delle opere realizzate;
le risultanze non appaiono diversamente contrastate rilevandosi che la non risulta Persona_1
caduta in contraddizione e che ha esattamente riferito che i professionisti avevano, lo si ripete, garantito il pagamento integrale per i lavori tutti e da parte di La testimone, poi, risulta dipendente di CP_4 Controparte_6
che è società diversa dall'appellante, pur avendo sede presso i medesimi locali. Le dichiarazioni sono avvalorate dai documenti 5 e 6 dimessi in primo grado dall'attrice a dimostrare chiaramente che il geom. (e dunque i CP_1
professionisti) avevano inteso il contributo nella misura del 100% (mail del 2
aprile 2020).
8 La sentenza, senza avversa censura, ha poi indicato che per le opere in questione in contributo avrebbe potuto essere solo pari al 50% dell'importo effettivamente speso e documentato. Irrilevante appare il riferimento alle scansioni istruttorie eseguite da laddove si sostiene che questa aveva CP_4
inizialmente ammesso a finanziamento la somma di €. 302.933,55 dando poi conto che l'importo era stato riconosciuto al 50% indicando che tale somma era stata poi ridotta ad €. 69.246,75 iva esclusa a fronte della spesa rendicontata in forza della fattura di trasmessa ad per CP_3 CP_4
€. 138.844,54. Tale modus operandi, oltre che incensurato, risulta conforme alla previsione normativa (art. 3 comma 3 lett. a) e comma 5 della Delibera
del CdM del 28 luglio 2016 - contributo concesso fino al 50% del minore valore) e dallo stesso risulta evidente che il contributo avrebbe potuto, come di fatto avvenuto, essere determinato nella misura massima del 50% delle opere.
5.3.- I professionisti appellati, pur tenuti ad una obbligazione di mezzi (Cass.
sentenza n. 4876 del 28 febbraio 2014) finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile il cui risultato sarebbe dipeso da fattori ulteriori e concomitanti non controllabili,
non hanno provato l'esatto adempimento in quanto non hanno dimostrato di aver osservato le regole dell'arte e non hanno dimostrato di essersi conformati ai protocolli e soprattutto alle norme inerenti l'attività evidente che, le dichiarazioni rese a sono risultate errate. Parte_1
6.1.- Il problema, investito dal motivo dell'appello attiene, al quantum del risarcimento del danno che il primo giudice ha liquidato in misura pari al compenso professionale ancora dovuto ai professionisti: €. 4.413,69 per
9 ed €. 4.421,56 per e che l'appellante ha CP_1 Controparte_2
invece chiesto nella misura dell'ulteriore 50% del contributo assicurato dagli appellati rispetto quello erogabile, stante, appunto, l'errore professionale quindi €. 63.111,16 ed accessori.
La motivazione censurata è la seguente “In primo luogo deve ritenersi presunzione assolutamente ragionevole che la società attrice avrebbe avuto comunque tutto l'interesse ad avvalersi (e si sarebbe in concreto avvalsa, ove pure con l'ausilio di diversi professionisti) del finanziamento pubblico
(magari, seguendo la sua tesi, avvalendosi di altra ditta di fiducia: ma la variazione della società costruttrice non appare produttiva in concreto di alcun pregiudizio), avendo riconosciuto di essere stata nell'impossibilità di procrastinare quantomeno gli interventi riparatori, urgenti ed indifferibili, alle attività commerciali danneggiate (e al contempo corrispondendo all'id quoad plerumque accidit che la stessa non avrebbe allora perso l'occasione di un contributo pubblico, sebbene non integralmente “a costo zero”, per il completamento dei primi e solo provvisori interventi immediati). In secondo luogo, l'intervento dei professionisti terzi chiamati consentì appunto l'ammissione dell'attrice al contributo massimo di legge, pari al 50% (IVA
esclusa) dell'intera spesa fatturata e rendicontata. Infine, seguire fino in fondo la tesi dell'attrice (così accollando ai terzi chiamati l'integrale onere economico dell'intervento di restauro e recupero) equivarrebbe ad arrecare a beneficio della stessa attrice una vera e propria locupletazione o indebito arricchimento. La responsabilità professionale dei terzi chiamati può
giustificare per essi la perdita del compenso professionale residuo a carico dell'attrice committente, ma non l'accollo dei residui costi (non finanziati)
10 dell'opera, comunque realizzata e definitivamente entrata nel patrimonio,
giuridico ed economico, della società ”. Parte_1
6.2.- L'appellante sostiene che il tribunale aveva errato nel non aver considerato la propria espressa volontà, comprovata, ad ottenere il rimborso nella misura del 100%; che il primo giudice aveva altresì errato ritenendo che avrebbe dato corso ai lavori anche laddove fosse stata Parte_1
correttamente informata ed ha sbagliato laddove ha ritenuto che l'errore sarebbe consistito nella quantificazione della liquidazione in violazione dell'art. 1225 Cod. Civ. (danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione).
Il motivo non può essere accolto.
6.2.1.- Risulta allegato dalle parti appellate e convenute, già nel primo grado di giudizio, che il legale rappresentante della , avvocato Sternini, Parte_1
per la professione svolta era ed avrebbe potuto accorgersi del possibile loro errore professionale. Tali argomentazioni risultano sviluppate anche in appello in termini ammissibili in quanto la previsione di cui all'art. 1227 1^
co. Cod. Civ. è soggetta al rilievo d'ufficio (Cass. 11138 del 2025) trattandosi di eccezione in senso lato. In fatto, il comportamento del legale rappresentante della che, in quanto professionista avvocato, Parte_1
avrebbe potuto avvedersi del chiaro errore professionale compiuto dalla e dal che, in dissenso dal dato normativo, avevano assicurato CP_2 CP_1
il rimborso del costo pieno dei lavori in luogo di quello consentito (50%),
risulta elemento da valutare per la quantificazione del danno in aggiunta a quanto stabilito in primo grado. L'avvocato, proprio per le conoscenze giuridiche, per la posizione ricoperta e per gli indubitabili oneri economici,
11 avrebbe potuto e dovuto accertare la valenza e la portata del dato normativo e amministrativo di riferimento ma tale indagine non risulta svolta;
la condotta va considerata a riduzione della posta richiesta.
6.2.2.- In secondo luogo si osserva che (in generale Cass. ordinanza n. 16088
del 18 giugno 2018) quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento è necessario tener conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché
il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
Nel caso di specie, il dettato normativo – amministrativo e regolamentare in materia (articolo 3, comma 3 lettera a) ed il comma 5 dello stesso della
Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) avrebbe consentito alla committente, per i danni, un contributo statale pari, al massimo, al 50%
dei costi di ripristino per pregiudizi occorsi alle attività produttive ed economiche e tale importo risulta effettivamente riconosciuto e corrisposto nella misura di €. 63.111,16 pari alla metà della somma fatturata al netto per i lavori da parte dell'appaltatrice (€. 126.222,31); sul punto non vi sono censure. I lavori risultano realizzati come dato conto in sentenza e risultano accettati dalla committente che ha fruito del contributo nella misura massima del 50%.
Ora, fermo restando che nel caso il danno risulta anche determinato dal comportamento del creditore (ut supra) ammettere il risarcimento anche per la quota parte del 50% che non avrebbe potuto essere rimborsata dallo Stato,
significherebbe consentire alla committente l'ottenimento di un opus
12 sostanzialmente in termini gratuiti (intera riparazione dei danni senza rilevanti costi professionali) con ingiusto arricchimento posto che il risarcimento, ove concesso come chiesto, diverrebbe ben maggiore del contributo statale erogabile con i costi.
6.2.3.- Si osserva poi, in dissenso dal motivo, che non risulta affatto sostituita dal Giudice la volontà del creditore ma risulta applicata dal Tribunale una massima di comune esperienza. In tal senso le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall'osservazione reiterata di fenomeni naturali e socioeconomici, di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all'art.115, cpv. c.p.c., sia per la valutazione delle prove, che per l'argomentazione di tipo presuntivo (così,
Cass. n. 22022/10).
In particolare, l'appellante ha allegato, a giustificazione dei lavori, che “il giorno 10 agosto 2017 un violento fortunale si abbatté sulla fascia costiera del litorale di Punta Sabbioni – Cavallino Treporti causando ingenti danni nonché
alcune vittime. Nel suo passaggio la tromba d'aria sradicò alberi e piantagioni, scoperchiando tetti e distruggendo tutto quanto si imbatté nel suo passaggio, interessando altresì il capannone della società opponente
[...]
(capannone al cui interno vi è un negozio, un cantiere nautico, Parte_1
un'officina meccanica nonché vari locali e magazzini) divelgendo parte del tetto. A seguito di ciò, come altrettanto noto, venne dichiarato dal
Governatore pro tempore della Regione Veneto, lo stato di CP_7
calamità, con assicurazione alla popolazione di rapidi interventi riparatori e risarcitori. Non potendo peraltro procrastinare gli interventi Parte_1
riparatori in quanto urgenti ed indifferibili, stante le attività commerciali ivi
13 esistenti, essa diede immediatamente corso – in proprio – alle riparazioni strettamente necessarie”. E sebbene le prime riparazioni si siano rese necessarie sul momento, il tetto del capannone era evidentemente danneggiato in modo grave e avrebbe richiesto un intervento risolutivo non marginale (o secondario) ma essenziale per esser posto in sicurezza ad evitare ulteriori danni e allagamenti o altro. Il tutto si evince dal contratto di appalto tra ed ove l'oggetto viene riferito Parte_1 Controparte_3
all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato ad uso commerciale con la rimozione e lo smaltimento di lastre di cemento - amianto e posizionamento pannelli sandwich, in seguito ai danni subiti dagli eventi meteorici eccezionali del 10 agosto 2017.
Costituisce dunque massima di comune esperienza quella per la quale il danneggiato, a fronte di grave pregiudizio derivato da evento naturale eccezionale al tetto di un proprio capannone, si attivi per eliminare lo stesso ed impedire altri danni, nel più breve tempo. Se ne trae che, anche se fosse stato rappresentato un finanziamento nella misura del 50% e non del 100%, i lavori sarebbero stati comunque appaltati, posta l'urgenza di intervenire;
in assenza di allegazioni concrete in merito a particolari incapacità di farvi fronte o dell'impossibilità di ricorrere al prestito bancario.
Presuntivamente, dunque, l'urgenza sarebbe stata tale che la questione del contributo al 100% in luogo di quella del 50% non sarebbe stata determinante.
In tal senso il risarcimento del danno, ad evitare anche la locupletazione, nella misura massima richiesta, non avrebbe e non può essere consentito.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto del
quantum, in misura inferiore ai valori medi per tutte le fasi.
14
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro contro Parte_1 Controparte_3
e così provvede: CP_1 Controparte_2
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore degli appellati ed CP_1
che liquida, per ciascuno, in €. 10.000 oltre ad iva se Controparte_2
dovuta, cpa e spese generali del 15%;
nulla nei restanti rapporti;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 25 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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