TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2435/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.05.2024 da
, (C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Daniele Mancini e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Casalpusterlengo (LO), Via Fermi n. 10;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOLETTA CP_1 C.F._2
EMANUELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Tirano (SO), Via Lungo
Adda V Alpini n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Belgioioso (PV) in data 26.08.2009,
(atto n. 5, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009); separati consensualmente con Sentenza n. 203/2024 pubbl. il 16/07/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato a seguito dell'acquiescenza prestata dalle Parti il
10.02.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento ed a qualsiasi tipo di pretesa economica;
pag. 1 di 3
2. ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze di assistenza e difesa del proprio procuratore.
3. le parti hanno già definito ogni rapporto patrimoniale pendente e non hanno alcunché
a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 203/2024 pubbl. il 16/07/2024 emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Belgioioso (PV) in data Parte_1 CP_1
26.08.2009, (atto n.5, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2435/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.05.2024 da
, (C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Daniele Mancini e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Casalpusterlengo (LO), Via Fermi n. 10;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BOLETTA CP_1 C.F._2
EMANUELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Tirano (SO), Via Lungo
Adda V Alpini n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Belgioioso (PV) in data 26.08.2009,
(atto n. 5, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009); separati consensualmente con Sentenza n. 203/2024 pubbl. il 16/07/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato a seguito dell'acquiescenza prestata dalle Parti il
10.02.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento ed a qualsiasi tipo di pretesa economica;
pag. 1 di 3
2. ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze di assistenza e difesa del proprio procuratore.
3. le parti hanno già definito ogni rapporto patrimoniale pendente e non hanno alcunché
a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.05.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 203/2024 pubbl. il 16/07/2024 emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Belgioioso (PV) in data Parte_1 CP_1
26.08.2009, (atto n.5, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
pag. 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3