CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4573 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OX BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA NE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria a firma avv. Campanello in data 17/11/2025 nell’interesse del ricorrente;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. BE XH, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 10 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Imperia ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 59.550,00 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 19 giugno 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4573 Anno 2026 Presidente: EL EA Relatore: SI NU Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Con il primo e il secondo motivo di impugnazione - tra loro strettamente connessi e, come tali, valutabili congiuntamente - il ricorrente deduce la violazione degli artt. 321, 322 e 568 cod. proc. pen., censurando la ritenuta carenza di legittimazione a proporre richiesta di riesame e la conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta. 2.1. In particolare, si rappresenta che il Tribunale ha negato la legittimazione dell’indagato ad impugnare il provvedimento di sequestro sul presupposto – ritenuto erroneo dalla difesa – che BE XH non potesse qualificarsi quale titolare delle somme sottoposte a vincolo reale. Tale conclusione sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni spontanee rese nell’immediatezza dei fatti, con le quali il ricorrente aveva riferito di essere stato incaricato da terzi di trasportare una scatola contenente il denaro poi sottoposto a vincolo reale. A giudizio della difesa, detta argomentazione si porrebbe in contrasto con le risultanze processuali in considerazione del fatto che i 59.550,00 euro in sequestro sono stati rinvenuti nella materiale disponibilità del ricorrente, circostanza che ha comportato l’iscrizione dell’XH nel registro degli indagati in relazione al reato di ricettazione. Ne conseguirebbe un attuale e concreto interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento illegittimo impugnato ed al conseguente ripristino in suo favore della piena disponibilità del denaro sottoposto a vincolo reale. 2.2. Si evidenzia, inoltre, che – ove si negasse la disponibilità del denaro in capo al ricorrente – BE XH non potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di ricettazione, fattispecie che presuppone necessariamente la materiale ricezione di un bene di provenienza delittuosa. 2.3. La difesa denuncia, infine, la contraddittorietà dell’iter argomentativo seguito dai giudici di merito, i quali, dopo avere ravvisato il fumus del reato di ricettazione valorizzando l’affermata inattendibilità delle dichiarazioni spontanee rese da BE XH circa le ragioni della detenzione del denaro ritenuto di provenienza illecita, avrebbero poi fondato la declaratoria di inammissibilità sull’altruità delle somme sequestrate e, dunque, proprio sulle medesime dichiarazioni dell’indagato in ordine alla sua veste di mero trasportatore del denaro. 2.4. Il Tribunale avrebbe, in definitiva, ancorato l’inammissibilità del riesame all’assunto che l’indagato non avrebbe comunque diritto alla restituzione del denaro, trattandosi di somme di provenienza delittuosa, sicché dall’eventuale annullamento del decreto di sequestro preventivo non deriverebbe alcun effetto favorevole per l’odierno ricorrente. 3 Tale deliberazione non terrebbe conto dell’orientamento minoritario, ma secondo la difesa maggiormente condivisibile, secondo cui l’interesse ad impugnare un sequestro preventivo è configurabile ogniqualvolta sia configurabile un'influenza del provvedimento di dissequestro sul procedimento principale, e, quindi, anche laddove, come nel caso di specie, si discuta della natura del reato, della qualificazione giuridica del fatto ovvero della sussistenza del reato contestato. La ricostruzione difensiva troverebbe fondamento nel dettato dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., che perimetra l’oggetto del riesame nella verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il sequestro preventivo, costituendo invece la restituzione del bene un effetto meramente eventuale derivante dall’accoglimento della richiesta di riesame. 2.5. È stato, infine, sottolineato che la questione, avendo dato luogo ad un rilevante contrasto giurisprudenziale, è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza del 13 febbraio 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso sono infondati per le ragioni che seguono. 2. L’accesso agli atti comprova che: -in data 16 marzo 2025, personale della Squadra Mobile di Imperia ha sottoposto a sequestro probatorio la somma in contanti di 59.890,00 euro ed un telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del ricorrente;
-in data 17 marzo 2025, il Pubblico ministero ha convalidato il sequestro dei predetti beni in quanto corpo del reato e cosa pertinente al reato di cui all’art. 708 cod. pen.; -in data 18 marzo 2025, il Pubblico ministero, in considerazione della ritenuta erroneità del richiamo all’art. 708 cod. pen., ha emesso decreto di sequestro probatorio dei beni già menzionati in relazione al reato di ricettazione;
-in data 03 aprile 2025, il Tribunale di Imperia ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 17 marzo 2025 ed il successivo decreto di sequestro probatorio emesso in data 18 marzo 2025; -in data 26 giugno 2025 la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Imperia del 3 aprile 2025, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. -in data 19 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha emesso decreto di sequestro preventivo della menzionata somma di denaro. 4 3. Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni;
occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole all’impugnante. 4. La vicenda oggetto di giudizio si inscrive nell’alveo di una questione che è stata, di recente, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, definita all’udienza del 25 settembre 2025 (ric. Calvarese, RG n. 39936/24), del quale, allo stato, risulta disponibile la sola informazione provvisoria, così formulata: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Anche alla luce della menzionata informazione provvisoria, deve ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo cui l’interesse ad impugnare richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. deve rivestire carattere di effettività e concretezza, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante. Tale interesse, pertanto, sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento impugnato e la conseguente rimozione del pregiudizio che la parte asserisce di aver subito, una situazione immediata più vantaggiosa rispetto a quella esistente e deve persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542 – 01; Sez. 4, n. 26834 del 26/06/2025, Tosoni, non mass.). 5. Nel caso di specie, il collegio della cautela ha condivisibilmente dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, così come proposta, per difetto di interesse alla impugnazione in considerazione del fatto che il ricorrente non avrebbe potuto comunque conseguire la restituzione della res in caso di accoglimento della doglianza prospettata (pagg. da 3 a 5 dell’ordinanza impugnata). Il provvedimento impugnato ricorda che “… in linea generale i soggetti legittimati a proporre riesame avverso un decreto di sequestro preventivo sono l’imputato/indagato, la persona alla quale i beni sono stati sequestrati e la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose. Ebbene, l’XH non rientra in nessuna di queste categorie: non è certamente il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate dal momento che egli stesso ha dichiarato di non essere il proprietario del contenuto di quanto occultato all’interno del proprio furgone 5 ma che egli fungeva semplicemente da mero corriere e trasportatore e che quanto consegnatogli a Sanremo doveva essere recapitato ai due non meglio precisate persone che lo attendevano ad Asti … Non può essere considerato, poi, neppure legittimato ad impugnare in qualità di soggetto a cui le cose sono state sequestrate in quanto … mero astratto trasportatore (peraltro di beni che aveva ritenuto opportuno – non si capisce bene per quale ragione, essendogli a suo dire sconosciuto il contenuto del pacco – occultare alla libera vista), non potendosi ritenere la permanenza del vincolo cautelare foriera di alcuna lesione di diritti o altre situazioni giuridiche soggettive di cui egli può, in tale veste, pretendere tutela. Astrattamente possibile sarebbe stata la sua impugnazione, invece, in qualità di indagato nel procedimento in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di sequestro preventivo … [ma] … anche sotto tale ottica occorre coordinare l’art. 322 c.p.p. con i princìpi generali valevoli in materia di impugnazione e, in particolare, con il principio dell’interesse all’impugnazione espresso dagli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) c.p.p.”. Sotto tale ultima prospettiva, va tuttavia evidenziato che, né con l’odierno ricorso per cassazione né, a monte, nell’istanza di riesame, il ricorrente ha dedotto un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo reale, limitandosi ad invocare, in termini meramente assertivi, l’annullamento del sequestro e la restituzione del denaro in sequestro. Una siffatta prospettazione non soddisfa l’onere di allegazione richiesto, tanto più in considerazione della natura del provvedimento adottato, che, nel caso di specie, non risulta finalizzato ad esigenze probatorie (in relazione al quale – come correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato – l’interesse dell’imputato/indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, avendo egli diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile) bensì a finalità preventive. Ne consegue che non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, il mero e astratto interesse alla correttezza teorica della decisione impugnata, privo di qualsivoglia incidenza sulla concreta posizione processuale del soggetto che propone il gravame, come nel caso dell’interesse prospettato dal ricorrente a ottenere un tempestivo scrutinio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato ed alla conseguente qualificazione giuridica del fatto. L’impugnazione, pertanto, non è sorretta dall’indicazione di ricadute effettive e attuali che la rimozione del sequestro sarebbe idonea a determinare sulla sua sfera giuridica, risolvendosi, piuttosto, in una richiesta priva di concreta correlazione tra l’esito auspicato e un’utilità giuridicamente apprezzabile. 6 6. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso il 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NU SI EA EL
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA NE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria a firma avv. Campanello in data 17/11/2025 nell’interesse del ricorrente;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. BE XH, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 10 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Imperia ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 59.550,00 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia in data 19 giugno 2025. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4573 Anno 2026 Presidente: EL EA Relatore: SI NU Data Udienza: 25/11/2025 2 2. Con il primo e il secondo motivo di impugnazione - tra loro strettamente connessi e, come tali, valutabili congiuntamente - il ricorrente deduce la violazione degli artt. 321, 322 e 568 cod. proc. pen., censurando la ritenuta carenza di legittimazione a proporre richiesta di riesame e la conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta. 2.1. In particolare, si rappresenta che il Tribunale ha negato la legittimazione dell’indagato ad impugnare il provvedimento di sequestro sul presupposto – ritenuto erroneo dalla difesa – che BE XH non potesse qualificarsi quale titolare delle somme sottoposte a vincolo reale. Tale conclusione sarebbe stata desunta dalle dichiarazioni spontanee rese nell’immediatezza dei fatti, con le quali il ricorrente aveva riferito di essere stato incaricato da terzi di trasportare una scatola contenente il denaro poi sottoposto a vincolo reale. A giudizio della difesa, detta argomentazione si porrebbe in contrasto con le risultanze processuali in considerazione del fatto che i 59.550,00 euro in sequestro sono stati rinvenuti nella materiale disponibilità del ricorrente, circostanza che ha comportato l’iscrizione dell’XH nel registro degli indagati in relazione al reato di ricettazione. Ne conseguirebbe un attuale e concreto interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento illegittimo impugnato ed al conseguente ripristino in suo favore della piena disponibilità del denaro sottoposto a vincolo reale. 2.2. Si evidenzia, inoltre, che – ove si negasse la disponibilità del denaro in capo al ricorrente – BE XH non potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di ricettazione, fattispecie che presuppone necessariamente la materiale ricezione di un bene di provenienza delittuosa. 2.3. La difesa denuncia, infine, la contraddittorietà dell’iter argomentativo seguito dai giudici di merito, i quali, dopo avere ravvisato il fumus del reato di ricettazione valorizzando l’affermata inattendibilità delle dichiarazioni spontanee rese da BE XH circa le ragioni della detenzione del denaro ritenuto di provenienza illecita, avrebbero poi fondato la declaratoria di inammissibilità sull’altruità delle somme sequestrate e, dunque, proprio sulle medesime dichiarazioni dell’indagato in ordine alla sua veste di mero trasportatore del denaro. 2.4. Il Tribunale avrebbe, in definitiva, ancorato l’inammissibilità del riesame all’assunto che l’indagato non avrebbe comunque diritto alla restituzione del denaro, trattandosi di somme di provenienza delittuosa, sicché dall’eventuale annullamento del decreto di sequestro preventivo non deriverebbe alcun effetto favorevole per l’odierno ricorrente. 3 Tale deliberazione non terrebbe conto dell’orientamento minoritario, ma secondo la difesa maggiormente condivisibile, secondo cui l’interesse ad impugnare un sequestro preventivo è configurabile ogniqualvolta sia configurabile un'influenza del provvedimento di dissequestro sul procedimento principale, e, quindi, anche laddove, come nel caso di specie, si discuta della natura del reato, della qualificazione giuridica del fatto ovvero della sussistenza del reato contestato. La ricostruzione difensiva troverebbe fondamento nel dettato dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., che perimetra l’oggetto del riesame nella verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il sequestro preventivo, costituendo invece la restituzione del bene un effetto meramente eventuale derivante dall’accoglimento della richiesta di riesame. 2.5. È stato, infine, sottolineato che la questione, avendo dato luogo ad un rilevante contrasto giurisprudenziale, è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza del 13 febbraio 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso sono infondati per le ragioni che seguono. 2. L’accesso agli atti comprova che: -in data 16 marzo 2025, personale della Squadra Mobile di Imperia ha sottoposto a sequestro probatorio la somma in contanti di 59.890,00 euro ed un telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del ricorrente;
-in data 17 marzo 2025, il Pubblico ministero ha convalidato il sequestro dei predetti beni in quanto corpo del reato e cosa pertinente al reato di cui all’art. 708 cod. pen.; -in data 18 marzo 2025, il Pubblico ministero, in considerazione della ritenuta erroneità del richiamo all’art. 708 cod. pen., ha emesso decreto di sequestro probatorio dei beni già menzionati in relazione al reato di ricettazione;
-in data 03 aprile 2025, il Tribunale di Imperia ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 17 marzo 2025 ed il successivo decreto di sequestro probatorio emesso in data 18 marzo 2025; -in data 26 giugno 2025 la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Imperia del 3 aprile 2025, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. -in data 19 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha emesso decreto di sequestro preventivo della menzionata somma di denaro. 4 3. Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni;
occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole all’impugnante. 4. La vicenda oggetto di giudizio si inscrive nell’alveo di una questione che è stata, di recente, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, definita all’udienza del 25 settembre 2025 (ric. Calvarese, RG n. 39936/24), del quale, allo stato, risulta disponibile la sola informazione provvisoria, così formulata: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Anche alla luce della menzionata informazione provvisoria, deve ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo cui l’interesse ad impugnare richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. deve rivestire carattere di effettività e concretezza, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante. Tale interesse, pertanto, sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento impugnato e la conseguente rimozione del pregiudizio che la parte asserisce di aver subito, una situazione immediata più vantaggiosa rispetto a quella esistente e deve persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542 – 01; Sez. 4, n. 26834 del 26/06/2025, Tosoni, non mass.). 5. Nel caso di specie, il collegio della cautela ha condivisibilmente dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, così come proposta, per difetto di interesse alla impugnazione in considerazione del fatto che il ricorrente non avrebbe potuto comunque conseguire la restituzione della res in caso di accoglimento della doglianza prospettata (pagg. da 3 a 5 dell’ordinanza impugnata). Il provvedimento impugnato ricorda che “… in linea generale i soggetti legittimati a proporre riesame avverso un decreto di sequestro preventivo sono l’imputato/indagato, la persona alla quale i beni sono stati sequestrati e la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose. Ebbene, l’XH non rientra in nessuna di queste categorie: non è certamente il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate dal momento che egli stesso ha dichiarato di non essere il proprietario del contenuto di quanto occultato all’interno del proprio furgone 5 ma che egli fungeva semplicemente da mero corriere e trasportatore e che quanto consegnatogli a Sanremo doveva essere recapitato ai due non meglio precisate persone che lo attendevano ad Asti … Non può essere considerato, poi, neppure legittimato ad impugnare in qualità di soggetto a cui le cose sono state sequestrate in quanto … mero astratto trasportatore (peraltro di beni che aveva ritenuto opportuno – non si capisce bene per quale ragione, essendogli a suo dire sconosciuto il contenuto del pacco – occultare alla libera vista), non potendosi ritenere la permanenza del vincolo cautelare foriera di alcuna lesione di diritti o altre situazioni giuridiche soggettive di cui egli può, in tale veste, pretendere tutela. Astrattamente possibile sarebbe stata la sua impugnazione, invece, in qualità di indagato nel procedimento in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di sequestro preventivo … [ma] … anche sotto tale ottica occorre coordinare l’art. 322 c.p.p. con i princìpi generali valevoli in materia di impugnazione e, in particolare, con il principio dell’interesse all’impugnazione espresso dagli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) c.p.p.”. Sotto tale ultima prospettiva, va tuttavia evidenziato che, né con l’odierno ricorso per cassazione né, a monte, nell’istanza di riesame, il ricorrente ha dedotto un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo reale, limitandosi ad invocare, in termini meramente assertivi, l’annullamento del sequestro e la restituzione del denaro in sequestro. Una siffatta prospettazione non soddisfa l’onere di allegazione richiesto, tanto più in considerazione della natura del provvedimento adottato, che, nel caso di specie, non risulta finalizzato ad esigenze probatorie (in relazione al quale – come correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato – l’interesse dell’imputato/indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, avendo egli diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile) bensì a finalità preventive. Ne consegue che non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, il mero e astratto interesse alla correttezza teorica della decisione impugnata, privo di qualsivoglia incidenza sulla concreta posizione processuale del soggetto che propone il gravame, come nel caso dell’interesse prospettato dal ricorrente a ottenere un tempestivo scrutinio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato ed alla conseguente qualificazione giuridica del fatto. L’impugnazione, pertanto, non è sorretta dall’indicazione di ricadute effettive e attuali che la rimozione del sequestro sarebbe idonea a determinare sulla sua sfera giuridica, risolvendosi, piuttosto, in una richiesta priva di concreta correlazione tra l’esito auspicato e un’utilità giuridicamente apprezzabile. 6 6. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso il 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NU SI EA EL