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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9938 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41588/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFRINI Parte_1 C.F._1 AR CR ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PULCI ROSSELLA CP_1 C.F._2 CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. LAURA AR NENCIONI nella sua qualità di CURATRICE SPECIALE della minore (n. a Milano, 20/09/2016) Persona_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come rassegnate all'udienza del 21/10/2025:
I procuratori delle parti chiedono dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con spese compensate, essendo cessata la materia del contendere atteso l'accordo di negoziazione assistita già raggiunto e autorizzato dal PM e ritenuto dai Servizi Sociali conforme all'interesse della minore
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato il 22 novembre 2024 il sig. premettendo di aver Parte_1 avuto dalla relazione con la signora la figlia (n. il 20/09/2016 – oggi di anni 9), adiva CP_1 Per_1 questo Tribunale per ottenere l'affidamento condiviso della figlia minore ovvero in subordine l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento della stessa presso di sè e conseguente assegnazione della casa familiare, quindi di regolamentare l'esercizio del diritto di visita materno e di prevedere il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore;
allegava il ricorrente la situazione di elevata conflittualità con la madre, di cui rappresentava le pretese incapacità genitoriali - laddove la stessa era addivenuta a condotte autolesive nel novembre 2024 e che descriveva quindi come non adeguatamente tutelante per la minore – peraltro già seguita per problematiche di mutismo selettivo in tenera età;
Rilevato che il G.D. a fronte della situazione familiare sopra rappresentava, provvedeva all'atto dell'istaurazione del contraddittorio a nominare un curatore della minore, in persona dell'Avv. Per_2 Laura Nencioni, disponendo altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente del Comune di Gorgonzola cui demandava un'indagine psicosociale con approfondimento psicodiagnostico sulle capacità genitoriali delle parti e di garantire l'accesso della minore all'altro genitore;
nonché sulle condizioni psico-fisiche della madre ove ritenuto opportuno anche con presa in carico presso il CPS e sulle condizioni psicofisiche della figlia minore con presa in carico presso l' e avvio degli interventi di supporto ritenuti opportuni, avuto riguardo alle problematiche di CP_2 mutismo selettivo segnalate dal padre in ricorso;
Rilevato che subito a ridosso del deposito del ricorso, rappresentava che nelle more le parti avevano ripreso le trattative in data 28/12/2024 e che – assistite dai loro difensori - avevano raggiunto un accordo di negoziazione assistita già in data 05/12/024 in punto affido condiviso di collocamento della bambina Per_1 presso il padre, tempi paritetici di permanenza della minore e che prevedeva altresì il trasferimento della sig.ra in altra abitazione;
rappresentando con ulteriore memoria del 17/01/2025, che detto accordo CP_1 era stato altresì ritenuto conforme all'interesse dalla minore dal PM in sede, che in data 15/01/2025 autorizzava detto accordo;
riferiva altresì che la convivenza tra le parti era cessata, essendosi la sig.ra CP_1 trasferita nell'immobile preso in locazione ad Arcore in via Abate D'Adda 64; Il signor rinunciava Pt_1 dunque al ricorso chiedendo al Tribunale di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e rinuncia agli atti;
Rilevato che in assenza di diverse determinazioni da parte del Tribunale, con memoria depositata in atti in data 19/03/2025, si costituiva in giudizio la resistente, confermando la propria adesione a detto accordo e aderendo alla domanda di cessazione della materia del contendere e di conseguente estinzione del giudizio;
contestando al contempo i fatti esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo e le allegazioni dello stesso in ordine alle pretese carenze genitoriali della madre;
in subordine chiedeva al Tribunale di recepire gli accordi conclusi in negoziazione;
Rilevato che con proprio atto di costituzione del 25/04/2025, interveniva in giudizio il curatore speciale della minore, che riservava le proprie conclusioni all'esito degli approfondimenti richiesti ai Servizi Sociali competenti con termine per relazione al 30 aprile 2024, considerata la gravità di alcuni degli agiti descritti nei corposi atti depositati dai genitori di soprattutto se avvenuti in presenza della Per_1 minore e immaginiamo non noti alla Procura della Repubblica nel momento in cui ha autorizzato gli accordi di negoziazione assistita e ritenendo pertanto opportuno comunque incontrare la minore;
pagina 2 di 4 Rilevato che con relazione del 29/04/2025, i Servizi Sociali incaricati trasmettevano gli esiti delle indagini richieste che confermavano l'esistenza di alcune fragilità e di elementi di instabilità della madre e l'ancora attuale situazione di conflittualità tra le parti e chiedevano di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, in attesa di acquisire le valutazioni psicodiagnostiche richieste;
Rilevato che all'udienza di comparizione delle parti del 14/05/2025, il curatore speciale della minore confermava che la situazione di conflittualità tra le parti era ancora attuale, come emerso anche dal colloquio con la minore del 12/05/2025 e dal confronto con l'AS da ultimo avvenuto dopo il deposito della relazione, da cui era emerso che le parti sottostimavano il conflitto genitoriale ancora latente, con rischio di pregiudizio ancora attuale per la minore;
chiedeva quindi di disporre il rinvio dell'udienza – riservando le proprie conclusioni al prosieguo – anche in ordine all'autorizzazione resa dal PM alla negoziazione assistita dopo la richiesta di indagine ai Servizi e in pendenza dei termini per la costituzione del curatore speciale, sollecitando le parti ad aderire all'intervento di monitoraggio dei Servizi in funzione mediativa del conflitto e dell'esercizio condiviso della genitorialità; i difensori delle parti aderivano alla richiesta del curatore e rinunciavano allo stato alle proprie richieste ex art. 306 c.p.c.; il G.D., rilevato che nelle more le parti avevano ripreso le trattative, addivenendo all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 12/12/2024, avente il medesimo oggetto del ricorso e già autorizzato dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 16/01/2025; esaminata la relazione di indagine trasmessa dai Servizi Sociali e sentite le richieste formulate dalle parti all'udienza odierna in ordine alla prosecuzione del presente giudizio;
disponeva il monitoraggio sulla situazione del nucleo e della minore e rinviava impregiudicati i diritti di prima udienza per acquisire un'ulteriore relazione di aggiornamento dei Servizi;
Rilevato che con relazione pervenuta il 15/10/2025, i Servizi Sociali incaricati hanno dato atto del generale miglioramento della situazione del nucleo e della comunicazione e condivisione tra i genitori delle scelte educative per la minore, aderendo agli accordi già raggiunti dalle parti – non ravvisando nel contenuto degli stessi elementi di pregiudizio per la minore;
Rilevato che all'udienza successiva del 21/10/2025 la curatrice speciale della minore confermava il buon andamento della situazione familiare e confermava che non vi era necessità di ulteriori interventi rispetto all'accordo raggiunto dalle parti già convalidato dal PM, purchè i genitori proseguissero l'intervento a supporto della genitorialità e la madre quello di supporto psicologico – come espressamente dichiarato a verbale dalle parti personalmente, che provvedevano altresì a rimettere le querele reciproche in precedenza sporte e dichiaravano di intendere proseguire gli incontri di supporto alla genitorialità avviati presso i Servizi;
i difensori delle parti confermavano quindi la richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate, essendo cessata la materia del contendere atteso l'accordo di negoziazione assistita già raggiunto e autorizzato dal PM e ritenuto dai Servizi Sociali conforme all'interesse della minore;
Ritenuto che l'accordo di negoziazione ha l'effetto di far cessare la materia del contendere con conseguente estin giudizio;
Rilevato altresì che all'esito degli approfondimenti acquisiti, gli accordi raggiunti dalle parti possono ritenersi conformi all'interesse della minore – avendo i Servizi Sociali incaricati confermato le buone capacità genitoriali di entrambi i genitori e il miglioramento della situazione familiare, per cui neppure si ritengono opportuni ulteriori incarichi a supporto del nucleo;
pagina 3 di 4 Ritenuto che pure a fronte degli accordi raggiunti dalle parti devono essere integralmente compensate le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, a fronte dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 12/12/2024 e autorizzato dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 16/01/2025.
Compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41588/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANFRINI Parte_1 C.F._1 AR CR ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PULCI ROSSELLA CP_1 C.F._2 CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO
Dell'avv. LAURA AR NENCIONI nella sua qualità di CURATRICE SPECIALE della minore (n. a Milano, 20/09/2016) Persona_1
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come rassegnate all'udienza del 21/10/2025:
I procuratori delle parti chiedono dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con spese compensate, essendo cessata la materia del contendere atteso l'accordo di negoziazione assistita già raggiunto e autorizzato dal PM e ritenuto dai Servizi Sociali conforme all'interesse della minore
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che con ricorso depositato il 22 novembre 2024 il sig. premettendo di aver Parte_1 avuto dalla relazione con la signora la figlia (n. il 20/09/2016 – oggi di anni 9), adiva CP_1 Per_1 questo Tribunale per ottenere l'affidamento condiviso della figlia minore ovvero in subordine l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento della stessa presso di sè e conseguente assegnazione della casa familiare, quindi di regolamentare l'esercizio del diritto di visita materno e di prevedere il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore;
allegava il ricorrente la situazione di elevata conflittualità con la madre, di cui rappresentava le pretese incapacità genitoriali - laddove la stessa era addivenuta a condotte autolesive nel novembre 2024 e che descriveva quindi come non adeguatamente tutelante per la minore – peraltro già seguita per problematiche di mutismo selettivo in tenera età;
Rilevato che il G.D. a fronte della situazione familiare sopra rappresentava, provvedeva all'atto dell'istaurazione del contraddittorio a nominare un curatore della minore, in persona dell'Avv. Per_2 Laura Nencioni, disponendo altresì la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente del Comune di Gorgonzola cui demandava un'indagine psicosociale con approfondimento psicodiagnostico sulle capacità genitoriali delle parti e di garantire l'accesso della minore all'altro genitore;
nonché sulle condizioni psico-fisiche della madre ove ritenuto opportuno anche con presa in carico presso il CPS e sulle condizioni psicofisiche della figlia minore con presa in carico presso l' e avvio degli interventi di supporto ritenuti opportuni, avuto riguardo alle problematiche di CP_2 mutismo selettivo segnalate dal padre in ricorso;
Rilevato che subito a ridosso del deposito del ricorso, rappresentava che nelle more le parti avevano ripreso le trattative in data 28/12/2024 e che – assistite dai loro difensori - avevano raggiunto un accordo di negoziazione assistita già in data 05/12/024 in punto affido condiviso di collocamento della bambina Per_1 presso il padre, tempi paritetici di permanenza della minore e che prevedeva altresì il trasferimento della sig.ra in altra abitazione;
rappresentando con ulteriore memoria del 17/01/2025, che detto accordo CP_1 era stato altresì ritenuto conforme all'interesse dalla minore dal PM in sede, che in data 15/01/2025 autorizzava detto accordo;
riferiva altresì che la convivenza tra le parti era cessata, essendosi la sig.ra CP_1 trasferita nell'immobile preso in locazione ad Arcore in via Abate D'Adda 64; Il signor rinunciava Pt_1 dunque al ricorso chiedendo al Tribunale di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e rinuncia agli atti;
Rilevato che in assenza di diverse determinazioni da parte del Tribunale, con memoria depositata in atti in data 19/03/2025, si costituiva in giudizio la resistente, confermando la propria adesione a detto accordo e aderendo alla domanda di cessazione della materia del contendere e di conseguente estinzione del giudizio;
contestando al contempo i fatti esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo e le allegazioni dello stesso in ordine alle pretese carenze genitoriali della madre;
in subordine chiedeva al Tribunale di recepire gli accordi conclusi in negoziazione;
Rilevato che con proprio atto di costituzione del 25/04/2025, interveniva in giudizio il curatore speciale della minore, che riservava le proprie conclusioni all'esito degli approfondimenti richiesti ai Servizi Sociali competenti con termine per relazione al 30 aprile 2024, considerata la gravità di alcuni degli agiti descritti nei corposi atti depositati dai genitori di soprattutto se avvenuti in presenza della Per_1 minore e immaginiamo non noti alla Procura della Repubblica nel momento in cui ha autorizzato gli accordi di negoziazione assistita e ritenendo pertanto opportuno comunque incontrare la minore;
pagina 2 di 4 Rilevato che con relazione del 29/04/2025, i Servizi Sociali incaricati trasmettevano gli esiti delle indagini richieste che confermavano l'esistenza di alcune fragilità e di elementi di instabilità della madre e l'ancora attuale situazione di conflittualità tra le parti e chiedevano di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, in attesa di acquisire le valutazioni psicodiagnostiche richieste;
Rilevato che all'udienza di comparizione delle parti del 14/05/2025, il curatore speciale della minore confermava che la situazione di conflittualità tra le parti era ancora attuale, come emerso anche dal colloquio con la minore del 12/05/2025 e dal confronto con l'AS da ultimo avvenuto dopo il deposito della relazione, da cui era emerso che le parti sottostimavano il conflitto genitoriale ancora latente, con rischio di pregiudizio ancora attuale per la minore;
chiedeva quindi di disporre il rinvio dell'udienza – riservando le proprie conclusioni al prosieguo – anche in ordine all'autorizzazione resa dal PM alla negoziazione assistita dopo la richiesta di indagine ai Servizi e in pendenza dei termini per la costituzione del curatore speciale, sollecitando le parti ad aderire all'intervento di monitoraggio dei Servizi in funzione mediativa del conflitto e dell'esercizio condiviso della genitorialità; i difensori delle parti aderivano alla richiesta del curatore e rinunciavano allo stato alle proprie richieste ex art. 306 c.p.c.; il G.D., rilevato che nelle more le parti avevano ripreso le trattative, addivenendo all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 12/12/2024, avente il medesimo oggetto del ricorso e già autorizzato dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 16/01/2025; esaminata la relazione di indagine trasmessa dai Servizi Sociali e sentite le richieste formulate dalle parti all'udienza odierna in ordine alla prosecuzione del presente giudizio;
disponeva il monitoraggio sulla situazione del nucleo e della minore e rinviava impregiudicati i diritti di prima udienza per acquisire un'ulteriore relazione di aggiornamento dei Servizi;
Rilevato che con relazione pervenuta il 15/10/2025, i Servizi Sociali incaricati hanno dato atto del generale miglioramento della situazione del nucleo e della comunicazione e condivisione tra i genitori delle scelte educative per la minore, aderendo agli accordi già raggiunti dalle parti – non ravvisando nel contenuto degli stessi elementi di pregiudizio per la minore;
Rilevato che all'udienza successiva del 21/10/2025 la curatrice speciale della minore confermava il buon andamento della situazione familiare e confermava che non vi era necessità di ulteriori interventi rispetto all'accordo raggiunto dalle parti già convalidato dal PM, purchè i genitori proseguissero l'intervento a supporto della genitorialità e la madre quello di supporto psicologico – come espressamente dichiarato a verbale dalle parti personalmente, che provvedevano altresì a rimettere le querele reciproche in precedenza sporte e dichiaravano di intendere proseguire gli incontri di supporto alla genitorialità avviati presso i Servizi;
i difensori delle parti confermavano quindi la richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate, essendo cessata la materia del contendere atteso l'accordo di negoziazione assistita già raggiunto e autorizzato dal PM e ritenuto dai Servizi Sociali conforme all'interesse della minore;
Ritenuto che l'accordo di negoziazione ha l'effetto di far cessare la materia del contendere con conseguente estin giudizio;
Rilevato altresì che all'esito degli approfondimenti acquisiti, gli accordi raggiunti dalle parti possono ritenersi conformi all'interesse della minore – avendo i Servizi Sociali incaricati confermato le buone capacità genitoriali di entrambi i genitori e il miglioramento della situazione familiare, per cui neppure si ritengono opportuni ulteriori incarichi a supporto del nucleo;
pagina 3 di 4 Ritenuto che pure a fronte degli accordi raggiunti dalle parti devono essere integralmente compensate le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, a fronte dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 12/12/2024 e autorizzato dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 16/01/2025.
Compensa integralmente le spese di lite.
Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott. Anna Cattaneo
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