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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1394/2025 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. ALBINI Parte_1 C.F._1 MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE
Contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1. I coniugi vivranno divorziati nel reciproco rispetto.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti e comunque in grado di autogestirsi economicamente. Gli stessi non vantano alcuna reciproca pretesa economica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto in Voghera in data
10.09.2022, affermando che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 1048/2023 emesso in data 28.07.2023, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1 All'udienza del 19.09.2025, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2023, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 celebrato con rito civile, in Voghera il 10.09.2022 , atto iscritto nei CP_1
Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 34 Parte I - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese.
Pavia, camera di consiglio del 9.10.2025
Presidente Est. dott.ssa Marina Bellegrandi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel. dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1394/2025 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. ALBINI Parte_1 C.F._1 MANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
RICORRENTE
Contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1. I coniugi vivranno divorziati nel reciproco rispetto.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti e comunque in grado di autogestirsi economicamente. Gli stessi non vantano alcuna reciproca pretesa economica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto in Voghera in data
10.09.2022, affermando che dal momento della separazione personale, pronunciata dal
Tribunale di Pavia con sentenza n. 1048/2023 emesso in data 28.07.2023, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1 All'udienza del 19.09.2025, dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e in particolare il fatto che le parti vivono separate dall'anno 2023, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.2, lett. b) della l.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 celebrato con rito civile, in Voghera il 10.09.2022 , atto iscritto nei CP_1
Registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 34 Parte I - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- nulla sulle spese.
Pavia, camera di consiglio del 9.10.2025
Presidente Est. dott.ssa Marina Bellegrandi
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