CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 857/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2341/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240032435804000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento relativa a mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 n. 102 2024 00324358 04 000, relativa al veicolo targato Targa_1, deducendo, in sintesi: l'avvenuto pagamento del tributo per l'annualità di riferimento;
l'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento;
la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica della cartella rispetto ai termini di legge;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancanza di sottoscrizione della cartella, ritenuta causa di nullità.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, non avendo il contribuente evocato in giudizio anche l'ente impositore, nonostante la contestazione riguardi atti presupposti.
Nel merito rileva l'assenza di prova del dedotto doppio pagamento;
afferma la non necessità, in materia di tassa automobilistica, di un previo avviso di accertamento, trattandosi di tributo a presupposto oggettivo;
esclude la decadenza, essendo il ruolo stato formato e trasmesso nei termini di legge;
sostiene la piena legittimità formale della cartella, conforme al modello ministeriale, sufficientemente motivata mediante rinvio all'atto presupposto e non soggetta ad obbligo di sottoscrizione. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Questione assorbente rispetto ad ogni altra è quella dell'avvenuto pagamento della tassa. estinzione dell'obbligazione tributaria.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, il ricorrente ne ha dato prova, producendo un estratto ACI contenente l'elenco di tutti i pagamenti relativi all'autovettura in oggetto, effettuati dal 2012 al 2024, dal quale risulta che per l'anno 2017 è stata versata, a titolo di tassa automobilistica, una somma di importo addirittura superiore al dovuto (euro 650,06, contro gli euro 304,66 dovuti), anche se il pagamento è stato effettuato in favore della Regione Puglia, anziché della Regione Campania, ente che ha emesso la cartella.
Il disguido può spiegarsi con la circostanza che proprio nell'anno in oggetto il ricorrente aveva spostato la propria residenza dall'una all'altra Regione, come si può dedurre dalla circostanza che tutti i pagamenti precedenti sono stati effettuati alla Regione Puglia e quelli successivi alla Regione Campania.
Si aggiunga che il ricorrente, con p.e.c. del 20.3.2025, risulta aver presentato ad entrambi gli enti interessati istanza in autotutela per l'annullamento della cartella in autotutela o lo storno della somma erroneamente pagato, senza aver ricevuto alcuna risposta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, giustificata dal fatto che la controversia ha tratto origine da un errore del ricorrente nell'individuazione dell'ente creditore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2341/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240032435804000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento relativa a mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 n. 102 2024 00324358 04 000, relativa al veicolo targato Targa_1, deducendo, in sintesi: l'avvenuto pagamento del tributo per l'annualità di riferimento;
l'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento;
la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica della cartella rispetto ai termini di legge;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancanza di sottoscrizione della cartella, ritenuta causa di nullità.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, non avendo il contribuente evocato in giudizio anche l'ente impositore, nonostante la contestazione riguardi atti presupposti.
Nel merito rileva l'assenza di prova del dedotto doppio pagamento;
afferma la non necessità, in materia di tassa automobilistica, di un previo avviso di accertamento, trattandosi di tributo a presupposto oggettivo;
esclude la decadenza, essendo il ruolo stato formato e trasmesso nei termini di legge;
sostiene la piena legittimità formale della cartella, conforme al modello ministeriale, sufficientemente motivata mediante rinvio all'atto presupposto e non soggetta ad obbligo di sottoscrizione. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Questione assorbente rispetto ad ogni altra è quella dell'avvenuto pagamento della tassa. estinzione dell'obbligazione tributaria.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, il ricorrente ne ha dato prova, producendo un estratto ACI contenente l'elenco di tutti i pagamenti relativi all'autovettura in oggetto, effettuati dal 2012 al 2024, dal quale risulta che per l'anno 2017 è stata versata, a titolo di tassa automobilistica, una somma di importo addirittura superiore al dovuto (euro 650,06, contro gli euro 304,66 dovuti), anche se il pagamento è stato effettuato in favore della Regione Puglia, anziché della Regione Campania, ente che ha emesso la cartella.
Il disguido può spiegarsi con la circostanza che proprio nell'anno in oggetto il ricorrente aveva spostato la propria residenza dall'una all'altra Regione, come si può dedurre dalla circostanza che tutti i pagamenti precedenti sono stati effettuati alla Regione Puglia e quelli successivi alla Regione Campania.
Si aggiunga che il ricorrente, con p.e.c. del 20.3.2025, risulta aver presentato ad entrambi gli enti interessati istanza in autotutela per l'annullamento della cartella in autotutela o lo storno della somma erroneamente pagato, senza aver ricevuto alcuna risposta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, giustificata dal fatto che la controversia ha tratto origine da un errore del ricorrente nell'individuazione dell'ente creditore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.