Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 4140/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difeso dall'Avv. Paolo Cerolini - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito ad Altidona in Via Bertacchini n. 2;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Berat (Albania) l'8/10/2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Altidona, Anno 2017, Numero 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1) – dalla cui unione sono nati i figli (nato in data [...]), (nata in [...]_1 Persona_2
30/7/2011) e (nata in data [...]). Persona_3
pagina 1 di 4
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/10/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (parzialmente modificate all'udienza del 12/12/2024):
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Altidona, Via Bertacchini n.2, costituita da un'abitazione di edilizia popolare in locazione è assegnata a – la quale chiederà il subentro nel contratto di locazione - con i relativi Parte_2 arredi ad eccezione dei beni personali di Quest'ultimo trasferirà la propria residenza nelle vicinanze Parte_1 in quanto sta cercando una propria abitazione da prendere in locazione;
3) I tre figli, tutti minorenni, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e risiederanno, insieme alla madre presso la predetta casa popolare, in Altidona, Via Bertacchini n.2.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi che saranno assunti ogni volta con la madre, tenendo conto degli impegni della stessa e di quelli scolastici ed extrascolastici dei figli e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: ogni fine settimana, sabato e domenica;
alternativamente, durante le vacanze di Pasqua e Natale di ogni anno;
15 giorni durante le vacanze estive dai nonni in Albania;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
Ai sensi dell'art. 473 bis.12, u.c., si indica che:
- frequenta il secondo anno dell'I.P.S.I.A. di Fermo e svolge tre volte alla settimana attività sportiva Persona_1
(sollevamento pesi);
- frequenta il terzo anno della scuola media a Pedaso e frequenta un corso di danza tre volte alla Persona_2 settimana;
- frequenta la terza classe delle scuole elementari ad Altidona e non svolge attività sportiva. Persona_3
Le vacanze dei predetti sono costiuite dal soggiorno presso i nonni in Albania durante l'estate per circa gg.15 insieme ai genitori.
pagina 2 di 4 4) In ordine al contributo dei genitori per il mantenimento dei figli minori occorre considerare che già Parte_1 lavoratore dipendente, dall'inizio del corrente anno svolge l'attività autonoma di muratore: il suo reddito annuo lordo attuale medio è determinabile in circa € 28.000,00 in considerazione degli incassi finora percepiti ammontanti a €
21.344,00 dal 01.01.2024 fino ad oggi, come risulta dalle fatture allegate (doc. n.3). Il predetto nel corrente anno ha percepito la NASPI per effetto della cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il complessivo importo €
15.620,15. Tale importo è stato utilizzato presochè interamente per l'estinzione del finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura familiare come risulta dall'estratto di conto corrente allegato.
svolge attualmente lavori part-time a tempo indeterminato e il suo reddito relativo all'anno 2023 è Parte_2 stato di € 4.046,00, come risulta dalle certificazioni uniche dell'anno 2023 (doc. n. 4).
Pertanto corrisponderà a , la quale disporrà integralmente dell'assegno unico per i Parte_1 Parte_2 figli di € 760,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei medesimi la somma mensile di € 700,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. In tale somma sono comprese anche le spese straordinarie per i figli, ad eccezione di quelle per le visite mediche specialistiche, preventivamente concordate, e per i farmaci oggetto di prescrizione medica, che sono ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
5) L'autovettura Volkswagen AN targata FV014SG (doc. n.5) intestata a e Parte_1 Parte_2 resta nelle detenzione di quest'ultima.
Il Furgone Volkswagen CA targato GT997PL (doc. n. 6) intestato a resta nella detenzione di CP_1 quest'ultimo in quanto necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa.
6) I coniugi sono titolari dei seguenti rapporti bancari o postali:
- c/c n. presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Porto San Giorgio Parte_2 PartitaIVA_1 con saldo – 2,01 euro al 30.06.2024;
- c/c n. 40428/1000/00003145 presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Porto San Giorgio Parte_1 con saldo 12,89 euro al 30.06.2024;
- c/c n. 40440/1000/3989 recanti alla data sotto indicata il saldo di € 1.578,27 al 30.06.2024. Parte_1
7) I predetti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, dichiarando di non volersi riconciliare”.
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso parere positivo in data 11/11/2024.
pagina 3 di 4 3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale va accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co.1 c.c.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser accolta, rilevato che l'accordo raggiunto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Berat (Albania) l'8/10/2005 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Altidona, Anno 2017, Numero 5, Parte II, Serie C, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altidona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 30/1/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4