CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2024, n. 22636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22636 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di: DI IO VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
dato avviso al difensore;
7'7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 22636 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 30/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da Davide DI IO in merito all'espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 14 ottobre 2019. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto la sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla Corte d'appello di Bari in data 27 aprile 2022, irrevocabile il 22 novembre 2022, portante riforma sostanziale della sentenza del Tribunale di Trani del 14 ottobre 2019. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale. 3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione che la sentenza di primo grado è stata riformata dal giudice d'appello che ha assolto l'imputato da una concorrente imputazione, sicché si tratta di riforma in senso sostanziale che radica la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva. 3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Trani, essendo competente la Corte d'appello di Bari alla quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza avanzata dal condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il 30 aprile 2024.
lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
dato avviso al difensore;
7'7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 22636 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 30/04/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da Davide DI IO in merito all'espletamento del lavoro di pubblica utilità disposto con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 14 ottobre 2019. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto la sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dalla Corte d'appello di Bari in data 27 aprile 2022, irrevocabile il 22 novembre 2022, portante riforma sostanziale della sentenza del Tribunale di Trani del 14 ottobre 2019. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale. 3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione che la sentenza di primo grado è stata riformata dal giudice d'appello che ha assolto l'imputato da una concorrente imputazione, sicché si tratta di riforma in senso sostanziale che radica la competenza del giudice di secondo grado per la fase esecutiva. 3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Trani, essendo competente la Corte d'appello di Bari alla quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza avanzata dal condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il 30 aprile 2024.