Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03031/2026REG.PROV.COLL.
N. 07723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2025, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA s.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4631/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA s.a.s;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. OB MI AL e uditi per le parti gli avvocati Ippoliti, Memeo e Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Lazio n. 4631/25;
- rilevato che, con memoria depositata in data 31.10.2025, la società appellata MA s.a.s. ha rappresentato che, successivamente alla sentenza di primo grado, lo stato dei luoghi è stato
completamente modificato, rendendo impossibile la collocazione dell’occupazione;
- per tali ragioni, la società appellata ha dichiarato “ … di rinunciare agli effetti della pronuncia di prime cure ”;
- ritenuto, per tali ragioni, che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio, e che vada inoltre annullata senza rinvio la sentenza impugnata;
- ritenuto che la peculiare natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
OB MI AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MI AL | DI SA |
IL SEGRETARIO