Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
Nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari. (Nel risolvere il conflitto di competenza la Corte ha escluso che in tali casi la competenza possa essere riconosciuta al giudice del dibattimento).
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, opposizione, restituzione nel termine, competenzaAccesso limitatoDeborah Cimellaro · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/01/2006, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Renato TERESI Presidente
2. Dott. Giorgio LATTANZI Componente
3. Dott. Aldo GRASSI Componente
4. Dott. Pietro Antonio SIRENA Componente
5. Dott. Renato Luigi CALABRESE (Rel.) Componente
6. Dott. Giovanni SILVESTRI Componente
7. Dott. Francesco MARZANO Componente
8. Dott. Antonio Stefano AGRÒ Componente
9. Dott. Giovanni CANZIO Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa;
nei confronti di
Tribunale di Ragusa con ordinanza emessa il 6.6.2005. Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Renato Luigi Calabrese;
Sentite le conclusioni del P.G. nella persona dell'Avvocato Generale dott. Vitaliano Esposito Con le quali chiede di dichiarare la competenza del G.I.P. Tribunale di Ragusa.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 9 maggio 2005 Concetto CC deduceva che con decreto penale 3 gennaio 2005, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, era stato condannato al pagamento di Euro 150 di ammenda oltre la confisca dell'arma, per violazione dell'art. 20 legge n. 110/75; che solo in data 18 aprile 2005 era venuto a conoscenza del decreto, in occasione del sequestro dell'arma da parte dei carabinieri di Comiso;
tanto premesso, poiché il decreto in questione era stato notificato a mani della moglie, cittadina straniera, che non si era resa conto del contenuto dell'atto, chiedeva al g.i.p. suddetto, ex art. 175 comma 2-bis cpp, di essere rimesso nel termine per proporre opposizione. L'adito giudice, con provvedimento del 16 maggio 2005, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 175 comma 4 cpp;
quest'ultimo, in data 25 maggio 2005, restituiva il fascicolo al g.i.p., invitandolo a riconsiderare la questione di competenza. In data 6 giugno 2005 il g.i.p. proponeva conflitto ex art. 28 cpp, ritenendo che nel caso in esame la competenza a decidere sulla restituzione nel termine appartenesse al giudice del dibattimento, dal momento che l'istanza era stata presentata quando il decreto di condanna si trovava già in fase di esecuzione.
La Prima sezione penale di questa Corte, delibata l'ammissibilità in rito del sollevato conflitto, per essersi venuta a creare nel caso concreto una situazione di stasi processuale, rilevante ai sensi dell'art. 28 comma 2 cpp, con ordinanza 19 ottobre 2005 ne ha rimesso la decisione alle Sezioni unite, in applicazione dell'art. 618 cpp, siccome implicante l'esame di una questione sulla quale si registrava un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.
Il Primo Presidente ha fissato per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le Sezioni unite sono chiamate a risolvere la questione "se la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetti al Giudice del dibattimento o al Giudice per le indagini preliminari";
questione sulla quale si registra nella giurisprudenza di legittimità - ma anche in dottrina - un perdurante e radicato contrasto interpretativo.
Secondo un primo indirizzo la competenza a decidere sulla richiesta spetta al giudice del dibattimento e non al g.i.p..
Tale soluzione troverebbe il suo fondamento nella disposizione contenuta nell'art. 175 comma 4 cpp che attribuisce al giudice che sarebbe competente sull'opposizione il potere di decidere sulla istanza volta ad ottenere la restituzione nel termine. L'indirizzo in questione ritiene che il giudice non possa che essere l'organo competente a trattare il giudizio immediato conseguente all'opposizione - cioè il giudice del dibattimento -, in quanto nella situazione configurata il soggetto interessato alla restituzione nel termine non può certo aver presentato richiesta di giudizio immediato o di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 461 comma 3 cpp, per cui l'eventuale opposizione dovrà essere necessariamente trattata secondo le forme del giudizio immediato, così come prevede l'art. 464 comma 1 cpp nel caso in cui l'imputato non abbia formulato alcuna richiesta di riti alternativi nell'atto di opposizione.
Il fatto che il giudice che ha emesso il decreto di condanna possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza dei requisiti formali ex art. 461 commi 1 e 2 cpp, non significa, secondo tale orientamento, che abbia competenza a decidere anche il merito dell'opposizione e che come tale abbia anche il potere di decidere sulla richiesta di rimessione in termine per l'opposizione:
la normativa prevista in materia di decreto penale di condanna, infatti, viene considerata di carattere eccezionale rispetto al sistema adottato nel codice di rito, in cui, di regola, al giudice a quo viene sottratto il potere concorrente con quello del giudice ad quem di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione (in questo senso: Sez. III, 10.06.1999, n. 2185, Barbieri, rv 214941; Sez. I, 9.04.1994, n. 1543, confl. comp. in proc. Pugliese, rv 190358; Sez. VI, 30.06.1994, n. 3115, Italiano, rv 199445; Sez. II, 20.10.2000, n. 3320, Zambon, rv 219761). Un altro orientamento, invece, propone una soluzione che fa leva sulla duplice competenza riconosciuta al g.i.p. e al giudice del dibattimento in tema di opposizione al decreto di condanna. Infatti, mentre il g.i.p. ha il compito di verificare, attraverso una valutazione propedeutica, l'ammissibilità dell'azione intrapresa dall'opponente ed assumere le decisioni conseguenti, il giudice del dibattimento si pronuncia sul merito dell'opposizione. Ne consegue che la fase del giudizio presuppone il superamento della trafila procedimentale che la precede e che è stata affidata allo stesso giudice che ha emesso il decreto di condanna, in ossequio alla filosofia di base del sistema processuale che vuole evitare, per ragioni di deflazione processuale, che si pervenga a dibattimento:
pertanto, è a quest'ultimo - cioè al g.i.p. - che spetta la competenza a decidere sulla eventuale richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto di condanna (Sez. I, 22.11.1996, n. 6118, confl. comp. in proc. Ginobi, rv 206606). Questa impostazione porta a distinguere la competenza a seconda della fase in cui interviene la richiesta di restituzione in termine. Così si è affermato che la competenza appartiene al g.i.p. quando sia il giudice procedente al tempo della presentazione della richiesta stessa, in applicazione dell'art. 175 comma 4 cpp;
mentre, nel caso in cui il g.i.p. si sia spogliato del procedimento, avendo constatato che non è stata proposta opposizione o che l'opposizione è inammissibile, la competenza spetterebbe al giudice del dibattimento (Sez. I, 16.04.2004, n. 22729, confl. comp. in proc. Chiarolanza, rv 228910; Sez. I, 2.11.2004, n. 43938, confl. comp. in proc. Aversa, rv 229888).
Ad argomenti pressoché identici si ispira altra decisione (Sez. IV, 6.11.2002, n. 3030, Zanon, rv 223445) che contesta l'orientamento contrario anche perché non dà rilievo agli sbocchi dell'opposizione diversi dal dibattimento.
Così delineati i termini della questione, ritengono le Sezioni unite che sia da accogliere la soluzione che individua nel g.i.p. il giudice competente sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna.
Nel procedimento monitorio l'art. 462 cpp disciplina espressamente l'ipotesi della restituzione nel termine per proporre opposizione, richiamando in via esplicita la norma generale sulla restituzione nei termini prevista dall'art. 175 cpp. E tale rinvio - che deve essere inteso come un richiamo tanto all'ipotesi più generica prevista nel comma 1 dell'articolo citato, quanto alla fattispecie di restituzione, più specifica, fatta salva dal rinovellato secondo comma - riguarda anche l'individuazione del giudice competente a decidere sull'istanza di restituzione: é quindi all'art. 175 comma 4 cpp che occorre in primo luogo fare riferimento anche su questo tema.
Tale disposizione, dopo aver stabilito che sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa, passa a contemplare due distinti ambiti procedurali:
la fase anteriore all'esercizio dell'azione penale e quella successiva alla pronuncia della sentenza di merito o del decreto penale di condanna.
Nella prima fase la competenza è attribuita al giudice per le indagini preliminari. Nella seconda, decide il giudice che "sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione". Si tratta allora di ricercare quale sia, nel procedimento per decreto, il "giudice che sarebbe competente sulla opposizione". È pertanto giuridicamente esatta la premessa da cui prende le mosse il primo degli anzidetti indirizzi giurisprudenziali e, segnatamente, la sentenza "Barbieri", la più approfondita sul tema. La quale, però, nel suo sviluppo argomentativo indulge ad un ragionamento che si manifesta viziato quanto alla distinzione tra "opposizione" e "giudizio conseguente all'opposizione". È bene chiarire che l'opposizione al decreto penale, disciplinata dall'art. 461 cpp, non riguarda il merito della imputazione. Tanto vero che, come è assolutamente pacifico, non richiede affatto la indicazione di motivi a suo sostegno. Basta, a mettere in moto il meccanismo dell'opposizione, la sola istanza, che è di per sé sufficiente, ove non dichiarata inammissibile, a rimuovere la decisione sommaria contenuta nel decreto penale di condanna. Il merito dell'imputazione, comportante la revoca del decreto,è riservata invece alla cognizione del giudice del dibattimento o a quella dello stesso g.i.p., a seconda delle cadenze processuali fissate dall'art. 464 cpp, che disciplina, per l'appunto, il "giudizio conseguente all'opposizione". Non è quindi a tali cadenze che deve essere parametrata la competenza di cui qui si discute, che è solamente quella "sulla opposizione".
E nello stesso equivoco, in definitiva, cade l'orientamento dottrinale che sul tema propende per la cd "variabilità" del giudice, a seconda del rito alternativo applicato: g.i.p., se viene chiesto il patteggiamento o l'oblazione; g.u.p., in caso di giudizio abbreviato;
giudice del dibattimento, se si impone il giudizio immediato.
Posta questa necessaria precisazione, non resta nell'indagine che ne occupa che rifarsi alle formule lessicali adottate dal legislatore nell'art. 461 cpp, che riguarda "l'opposizione" al decreto. Ed è la stessa loro evidente linearità a rendere oltremodo agevole la soluzione della questione in esame.
Appare assorbente considerare quanto segue.
La locuzione adoperata nel terzo comma dell'art. 461 cit., "con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna" uno dei riti alternativi speciali, sta inequivocabilmente a significare, innanzitutto, che l'atto di opposizione deve essere rivolto al "giudice che ha emesso il decreto penale di condanna", vale a dire al giudice per le indagini preliminari. Ora, se l'opposizione ha come suo immediato ed unico destinatario il giudice che ha emesso il decreto;
se a questo giudice è attribuito il controllo propedeutico sull'ammissibilità dell'opposizione, in ordine agli aspetti formali dell'atto nonché alla verifica della tempestività e della legittimazione all'opposizione (art. 461 comma 4) e il conseguente potere di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461 comma 5); ne discende come indefettibile logico corollario che non può che essere detto giudice l'organo competente "sulla opposizione" e, per l'effetto, in forza della precisa regola ermeneutica fissata dall'art. 175 comma 4 cpp, quello competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione. La scelta a favore della competenza del g.i.p. risiede dunque nella stessa struttura che l'opposizione ha nell'ambito del procedimento monitorio e nella funzione attribuita a questo giudice, di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione. È un compito che egli esplica anche quando si deve procedere a giudizio immediato: è il g.i.p., infatti, che emette il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 456 cpp e anche in questo caso l'esame dell'ammissibilità dell'opposizione rappresenta un momento pregiudiziale a qualunque altra decisione, dal momento che solo dopo l'esito positivo di tale controllo l'opposizione potrà sfociare nella celebrazione del giudizio immediato.
Né può dirsi che la normativa che attribuisce al g.i.p. il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione si configuri "eccezionale" e "fuori sistema", come è indotta ad affermare la decisione "Barbieri" per avvalorare la interpretazione che nega competenza al g.i.p. nella decisione sulla richiesta di restituzione.
Occorre ricordare che l'opposizione al decreto penale s'inquadra sì, per la sua funzione, nella categoria dei mezzi di impugnazione, come tendenzialmente riconosce la giurisprudenza di questa Corte, ma ha peculiari caratteristiche differenziali dai mezzi ordinari: tra le altre, quella di non comportare la "translatio iudicii" ad un giudice di grado superiore (analogamente a quanto avviene nel processo civile per la revocazione e l'opposizione di terzo, che sono egualmente impugnazioni). Sicché il potere conferito al g.i.p. dai commi 4 e 5 dell'art. 461 cpp, relativo alla declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione, appare del tutto coerente con la sua qualità di giudice competente sulla opposizione, pur se intesa quale mezzo di impugnazione. Fermo restando che analogo potere è esercitabile nel giudizio conseguente all'opposizione, stante l'obbligo, per ogni giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di verificare la regolare instaurazione del rapporto processuale, secondo la previsione generale di cui all'art. 591 comma 4 cpp. Deve rilevarsi che tale approccio è ben presente nelle decisioni di segno contrario al primo orientamento (precipuamente quelle "Ginobi" e "Chiarolanza"). Queste tuttavia non ne traggono sino in fondo le debite implicanze, laddove finiscono per proporre una duplice competenza in materia di opposizione, che si replica anche in relazione alla competenza sulla richiesta di restituzione, dando inspiegabile rilievo al fatto che il g.i.p. si sia o meno "spogliato" del procedimento ordinando la esecuzione del decreto, dopo aver constatato che non è stata proposta opposizione o che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile. Quello di ancorare la competenza al momento in cui il g.i.p. si "spoglia" del procedimento si risolve, invero, in un criterio meramente empirico, non desumibile da nessuna disposizione normativa: neppure dalla, all'uopo invocata, prima parte dell'art. 175 comma 4 cpp, secondo cui sulla richiesta di restituzione decide il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa, essendosi già detto che il periodo iniziale di tale disposizione deve essere eletto in stretta correlazione logica con le due situazioni processuali che la norma configura distinguendo la fase anteriore all'esercizio dell'azione penale da quella successiva alla pronuncia della sentenza o del decreto di condanna. Semmai, in materia di "restitutio in integrum", un riparto di competenza potrebbe delinearsi solo con riferimento al giudice dell'esecuzione (art. 670 comma 3 cpp), ma, in realtà, una concorrenza vera e propria non si pone, dal momento che la sua competenza in rapporto ad una istanza di restituzione nel termine sussiste solo qualora venga contestata la esecutività del titolo:
mentre, in via generale, in tema di restituzione in termini competente a decidere è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione o sull'opposizione.
Va infine sottolineato come, a favore della soluzione adottata, militi anche la considerazione che essa appare la più semplice e lineare dal punto di vista pratico, perché in grado di evitare inutili passaggi di fascicoli da un giudice all'altro, come avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui, dopo essere stato restituito nel termine dal giudice del dibattimento, l'imputato chiedesse di essere ammesso all'oblazione o al patteggiamento, riti per i quali sarebbe competente il g.i.p.; di contro, rientrerebbe nel normale svolgimento procedimentale, così come previsto dal codice, il passaggio dal g.i.p., che abbia restituito in termini l'imputato, al giudice del dibattimento, perché proceda al giudizio immediato.
Ed è noto che anche nella interpretazione delle norme che disciplinano gli istituti processuali è comunque sempre necessario "il rispetto del criterio della ragionevolezza".
Deve in conclusione affermarsi il principio di diritto per il quale "la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari".
Il conflitto in esame va pertanto risolto dichiarandosi la competenza del g.i.p. presso il Tribunale di Ragusa. Allo stesso vanno conseguentemente rimessi gli atti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEBBRAIO 2006.