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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALFRE' Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. TURCHIARIELLI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORICA CP_1 C.F._2
FRANCESCO e dell'avv. CAVALLAZZI CAROLINA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: petizione ereditaria
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fatta
espressa riserva di ogni ulteriore produzione o deduzione del caso, nei termini di legge, in via
principale, accertare e dichiarare la qualità di erede della signora e condannare il Parte_1
convenuto a restituire alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. la metà delle somme
indebitamente prelevate dai conti corrente dei genitori ed, in particolare, la somma di € 133.500,00,
o quella diversa somma risultante in corso di causa, ad oggi dal medesimo trattenuta senza titolo,
oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. e agli interessi di legge;
in via subordinata, accertare
e dichiarare la titolarità della somma di € 133.500,00 o di quella diversa risultante in corso di causa
in capo alla signora , avente causa dei signori ed , e Parte_1 Persona_1 CP_2
condannare il signor a restituire all'attrice tale somma, oltre alla restituzione dei CP_1
frutti ex art. 535 c.c. e agli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre
IVA, CPA e successive occorrende”.
Conclusioni di parte convenuta:
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale Civile di Novara: In
via preliminare: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della
domanda attorea, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'attrice Parte_1
a richiedere la restituzione delle somme prelevate dal signor sul conto corrente CP_1
Corner Banca SA n. 356239 intestato ai defunti ed per decorso del Persona_1 CP_2
pagina 2 di 8 termine ai sensi dell'art. 2946 c.c. (dal 24/03/2010 al 03/08/20210). Nel merito: respingere le
domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra espressi,
accertando e dichiarando che il signor non ha trattenuto indebitamente nessuna CP_1
somma dai conti correnti n° 297037 e n° 356339 di Corner Banca SA. In via riconvenzionale:
accertare e dichiarare che la signora dalla data del 7 Febbraio 2019, ha percepito e Parte_1
continua a percepire, i canoni di locazione relativi all'immobile corrente in Novara, Via Gorizia 89,
di cui risulta essere comproprietario/coerede e conseguentemente condannare la CP_1
signora al pagamento a favore del convenuto dell'importo, nella misura del 50%, Parte_1
relativo agli affitti percepiti, con riferimento ai contratti di locazione riferiti all'immobile sopra
menzionato, importo che verrà quantificato in corso di causa, se del caso, anche tramite specifica
C.T.U. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente Giudizio. Istanza
esibizione ex art.210 c.p.c. e ss: Si insta affinché il Giudice disponga l'esibizione da parte della
signora dei contratti di locazione relativi all'immobile corrente in Novara, Via Parte_1
Gorizia n.89 caduto in successione tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di petizione ereditaria svolta da nei Parte_1
confronti di , in relazione a beni ereditari relativi alla successione di CP_1 Per_1
madre delle odierne parti in causa. In particolare, l'attrice ha allegato l'esecuzione,
[...]
da parte del convenuto, di prelievi di denaro appartenente alla madre, finché quest'ultima era in vita, per un importo complessivo di oltre € 250.000,00 e, pertanto, ne ha chiesto la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 533 c.c., della metà delle somme.
si è costituito in giudizio, contestando la domanda avversaria e CP_1
pagina 3 di 8 chiedendone il rigetto. Questi, inoltre, ha svolto domanda riconvenzionale per sentir accertare e dichiarare che , dal 7/2/2019, percepisce i canoni di locazione Parte_1
relativi ad un immobile oggetto della comunione ereditaria, con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione della metà dell'importo a tale titolo ricevuto.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda di petizione ereditaria
L'art. 533 c.c. dispone che l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità
ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., l'azione è imprescrittibile.
Nel caso di specie, è stata chiesta la restituzione di beni ereditari costituiti da somme di denaro, entrate nella disponibilità del convenuto. In particolare, oggetto di causa sono alcune movimentazioni di due conti correnti: il n. 297037, intestato alla sola Per_1
per circa € 220.000,00 ed il n. 356239, intestato a entrambi i genitori delle parti, per
[...]
circa € 47.000,00.
Al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, parte attrice ha allegato un prospetto riassuntivo dei movimenti contestati (doc. 7) e gli estratti conto bancari (doc. 5).
Il convenuto ha contestato l'affermazione avversaria secondo cui le operazioni per cui è
causa sarebbero state effettuate senza indicazione dei genitori e senza rendicontazione.
Questi ha esposto che era stata trasferita, in un deposito presso la banca Svizzera Corner
Banca SA, la somma di € 260.000,00, pari al prezzo incassato dal padre per una compravendita immobiliare, previa concertazione con quest'ultimo. A seguito del decesso del padre, la madre aveva aperto presso il medesimo istituto un conto corrente, n. 297037, pagina 4 di 8 con delega ad operare ad entrambi i figli. I prelievi, secondo la ricostruzione di parte convenuta, sono stati effettuati a beneficio della madre e su richiesta della stessa, che aveva necessità di munirsi di liquidità per ristrutturare un edificio di sua proprietà in
Novara, via Gorizia n. 89.
Il convenuto ha allegato di non avere evidenza dell'ammontare delle spese di manutenzione sostenute, non avendo egli personalmente provveduto ai pagamenti in favore degli esecutori delle opere di ristrutturazione.
Quanto ai singoli prelievi, il sig. ha eccepito come le movimentazioni identificate Pt_1
con le diciture riportate sui documenti 5 e 7 di controparte “Ns Rif.”/ “Numero di riferimento
interno/ ordine di uscita con Ns Rif. /ordine di uscita“ non siano a lui riconducibili.
Il convenuto, inoltre, ha eccepito di non essere tenuto ad alcuna restituzione in relazione al bonifico effettuato in favore del diverso soggetto giuridico società EM-Risk SA.
Pertanto, per l'ipotesi di condanna, ha chiesto contenersi la quantificazione del dovuto in €
18.567,31.
Ebbene, dall'esame di quanto prodotto in giudizio, risultano documentalmente riconducibili al convenuto le seguenti movimentazioni:
- 05/08 bonifico € 2.000,00 ordine di uscita “ Carta no. 175660986”; CP_1
- 23/11 bonifico € 2.000,00 ordine di uscita “175660986 ”; CP_1
- 03/01 bonifico € 2.016,68 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns. Rif;
- 14/02 bonifico € 3.016,84 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns. Rif.;
- 06/03 bonifico € 5.016,86 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns. Rif.;
- 17/08 bonifico € 3.016,93 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns.
Rif.; pagina 5 di 8 - 11/11 bonifico € 1.500,00 ordine di uscita “ Reload nr. 175660986”Ns. Rif. CP_1
Ne risulta un totale di € 18.567,31, tutti prelevati dal conto corrente intestato alla sola Per_1
[...]
non ha contestato di aver prelevato personalmente tali importi (“le poche volte CP_1
che il convenuto ha prelevato come indicato con il proprio nominativo negli estratti conto prodotti dalla
controparte, ha sempre consegnato le somme alla madre”, pag. 5 comparsa); egli, tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione di quanto dedotto circa l'intervenuto prelievo delle somme a beneficio della madre e, pertanto, ne va presunta l'effettuazione in proprio favore.
In ordine alle ulteriori operazioni, che il convenuto ha negato di aver personalmente effettuato, non vi sono riferimenti documentali utili ad individuare il soggetto che ne è stato esecutore.
A fronte della contestazione svolta da , sarebbe stato onere della parte attrice, CP_1
ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrarne la riconducibilità al convenuto e tale prova non è stata offerta.
Risulta, poi, l'effettuazione di un bonifico per € 84.380,87 in favore di EM-Risk SA, società di cui era amministratore unico. In ordine a tale uscita, si osserva come non sia CP_1
noto chi abbia disposto il bonifico e come non abbia confermato di esserne CP_1
l'esecutore. Tale lacuna non consente di ritenere provato che si tratti di denaro indebitamente sottratto da alla massa ereditaria. In ogni caso, l'uscita patrimoniale risulta CP_1
indirizzata ad un diverso soggetto giuridico, nei confronti del quale avrebbe dovuto essere rivolta la domanda di petizione ereditaria, che può essere spiegata non solo nei confronti dell'erede, ma anche nei confronti di chi possieda i beni senza titolo alcuno.
Per le ragioni esposte, essendo le parti eredi per ½ ciascuno in relazione alla successione ereditaria della madre il convenuto deve essere condannato a restituire Persona_1
all'attrice la metà della somma di € 18.567,31, pari a € 9.283,65.
pagina 6 di 8
3. La domanda riconvenzionale
, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di essere comproprietario, CP_1
unitamente alla sorella, dell'immobile sito in Novara, via Gorizia n. 89.
Egli ha lamentato come la controparte non abbia fornito alcuna rendicontazione periodica dei contratti di locazione esistenti in relazione a tale immobile ed ha chiesto ordinarsene l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., così da poter quantificare gli importi percepiti dalla comproprietaria e, conseguentemente, quantificare quelli di propria spettanza.
A sostegno dell'istanza, il convenuto ha prodotto, al doc. 1, alcune ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, le quali, tuttavia, sono riferite ad un lasso temporale in cui era ancora in vita. Persona_1
L'attrice ha contestato la sussistenza di contratti di locazione in epoca successiva al decesso della madre e di tale circostanza non è stato fornito nemmeno un principio di prova da parte del convenuto, sicché la richiesta di ordine di esibizione è stata respinta in quanto esplorativa.
La domanda, pertanto, non merita accoglimento, in quanto sfornita di adeguato riscontro probatorio.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, assunto come valore della causa l'importo della condanna ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m., unitamente al valore della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara che la somma prelevata da , pari a € 18.567,31 costituisce bene appartenente CP_1
all'eredità di e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 533 c.c., condanna Persona_1
alla restituzione in favore di della metà, pari a € CP_1 Parte_1
9.283,65, oltre agli interessi legali dall'apertura della successione al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta;
4) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
6.713,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge e oltre a esborsi documentati, ivi comprese le spese di mediazione per € 80,01.
Novara, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALFRE' Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. TURCHIARIELLI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORICA CP_1 C.F._2
FRANCESCO e dell'avv. CAVALLAZZI CAROLINA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: petizione ereditaria
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fatta
espressa riserva di ogni ulteriore produzione o deduzione del caso, nei termini di legge, in via
principale, accertare e dichiarare la qualità di erede della signora e condannare il Parte_1
convenuto a restituire alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c. la metà delle somme
indebitamente prelevate dai conti corrente dei genitori ed, in particolare, la somma di € 133.500,00,
o quella diversa somma risultante in corso di causa, ad oggi dal medesimo trattenuta senza titolo,
oltre alla restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. e agli interessi di legge;
in via subordinata, accertare
e dichiarare la titolarità della somma di € 133.500,00 o di quella diversa risultante in corso di causa
in capo alla signora , avente causa dei signori ed , e Parte_1 Persona_1 CP_2
condannare il signor a restituire all'attrice tale somma, oltre alla restituzione dei CP_1
frutti ex art. 535 c.c. e agli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre
IVA, CPA e successive occorrende”.
Conclusioni di parte convenuta:
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale Civile di Novara: In
via preliminare: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della
domanda attorea, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'attrice Parte_1
a richiedere la restituzione delle somme prelevate dal signor sul conto corrente CP_1
Corner Banca SA n. 356239 intestato ai defunti ed per decorso del Persona_1 CP_2
pagina 2 di 8 termine ai sensi dell'art. 2946 c.c. (dal 24/03/2010 al 03/08/20210). Nel merito: respingere le
domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra espressi,
accertando e dichiarando che il signor non ha trattenuto indebitamente nessuna CP_1
somma dai conti correnti n° 297037 e n° 356339 di Corner Banca SA. In via riconvenzionale:
accertare e dichiarare che la signora dalla data del 7 Febbraio 2019, ha percepito e Parte_1
continua a percepire, i canoni di locazione relativi all'immobile corrente in Novara, Via Gorizia 89,
di cui risulta essere comproprietario/coerede e conseguentemente condannare la CP_1
signora al pagamento a favore del convenuto dell'importo, nella misura del 50%, Parte_1
relativo agli affitti percepiti, con riferimento ai contratti di locazione riferiti all'immobile sopra
menzionato, importo che verrà quantificato in corso di causa, se del caso, anche tramite specifica
C.T.U. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente Giudizio. Istanza
esibizione ex art.210 c.p.c. e ss: Si insta affinché il Giudice disponga l'esibizione da parte della
signora dei contratti di locazione relativi all'immobile corrente in Novara, Via Parte_1
Gorizia n.89 caduto in successione tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di petizione ereditaria svolta da nei Parte_1
confronti di , in relazione a beni ereditari relativi alla successione di CP_1 Per_1
madre delle odierne parti in causa. In particolare, l'attrice ha allegato l'esecuzione,
[...]
da parte del convenuto, di prelievi di denaro appartenente alla madre, finché quest'ultima era in vita, per un importo complessivo di oltre € 250.000,00 e, pertanto, ne ha chiesto la condanna alla restituzione, ai sensi dell'art. 533 c.c., della metà delle somme.
si è costituito in giudizio, contestando la domanda avversaria e CP_1
pagina 3 di 8 chiedendone il rigetto. Questi, inoltre, ha svolto domanda riconvenzionale per sentir accertare e dichiarare che , dal 7/2/2019, percepisce i canoni di locazione Parte_1
relativi ad un immobile oggetto della comunione ereditaria, con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione della metà dell'importo a tale titolo ricevuto.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda di petizione ereditaria
L'art. 533 c.c. dispone che l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità
ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., l'azione è imprescrittibile.
Nel caso di specie, è stata chiesta la restituzione di beni ereditari costituiti da somme di denaro, entrate nella disponibilità del convenuto. In particolare, oggetto di causa sono alcune movimentazioni di due conti correnti: il n. 297037, intestato alla sola Per_1
per circa € 220.000,00 ed il n. 356239, intestato a entrambi i genitori delle parti, per
[...]
circa € 47.000,00.
Al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, parte attrice ha allegato un prospetto riassuntivo dei movimenti contestati (doc. 7) e gli estratti conto bancari (doc. 5).
Il convenuto ha contestato l'affermazione avversaria secondo cui le operazioni per cui è
causa sarebbero state effettuate senza indicazione dei genitori e senza rendicontazione.
Questi ha esposto che era stata trasferita, in un deposito presso la banca Svizzera Corner
Banca SA, la somma di € 260.000,00, pari al prezzo incassato dal padre per una compravendita immobiliare, previa concertazione con quest'ultimo. A seguito del decesso del padre, la madre aveva aperto presso il medesimo istituto un conto corrente, n. 297037, pagina 4 di 8 con delega ad operare ad entrambi i figli. I prelievi, secondo la ricostruzione di parte convenuta, sono stati effettuati a beneficio della madre e su richiesta della stessa, che aveva necessità di munirsi di liquidità per ristrutturare un edificio di sua proprietà in
Novara, via Gorizia n. 89.
Il convenuto ha allegato di non avere evidenza dell'ammontare delle spese di manutenzione sostenute, non avendo egli personalmente provveduto ai pagamenti in favore degli esecutori delle opere di ristrutturazione.
Quanto ai singoli prelievi, il sig. ha eccepito come le movimentazioni identificate Pt_1
con le diciture riportate sui documenti 5 e 7 di controparte “Ns Rif.”/ “Numero di riferimento
interno/ ordine di uscita con Ns Rif. /ordine di uscita“ non siano a lui riconducibili.
Il convenuto, inoltre, ha eccepito di non essere tenuto ad alcuna restituzione in relazione al bonifico effettuato in favore del diverso soggetto giuridico società EM-Risk SA.
Pertanto, per l'ipotesi di condanna, ha chiesto contenersi la quantificazione del dovuto in €
18.567,31.
Ebbene, dall'esame di quanto prodotto in giudizio, risultano documentalmente riconducibili al convenuto le seguenti movimentazioni:
- 05/08 bonifico € 2.000,00 ordine di uscita “ Carta no. 175660986”; CP_1
- 23/11 bonifico € 2.000,00 ordine di uscita “175660986 ”; CP_1
- 03/01 bonifico € 2.016,68 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns. Rif;
- 14/02 bonifico € 3.016,84 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns. Rif.;
- 06/03 bonifico € 5.016,86 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns. Rif.;
- 17/08 bonifico € 3.016,93 ordine di uscita “Ciprian RI Reload nr. 175660986” Ns.
Rif.; pagina 5 di 8 - 11/11 bonifico € 1.500,00 ordine di uscita “ Reload nr. 175660986”Ns. Rif. CP_1
Ne risulta un totale di € 18.567,31, tutti prelevati dal conto corrente intestato alla sola Per_1
[...]
non ha contestato di aver prelevato personalmente tali importi (“le poche volte CP_1
che il convenuto ha prelevato come indicato con il proprio nominativo negli estratti conto prodotti dalla
controparte, ha sempre consegnato le somme alla madre”, pag. 5 comparsa); egli, tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione di quanto dedotto circa l'intervenuto prelievo delle somme a beneficio della madre e, pertanto, ne va presunta l'effettuazione in proprio favore.
In ordine alle ulteriori operazioni, che il convenuto ha negato di aver personalmente effettuato, non vi sono riferimenti documentali utili ad individuare il soggetto che ne è stato esecutore.
A fronte della contestazione svolta da , sarebbe stato onere della parte attrice, CP_1
ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrarne la riconducibilità al convenuto e tale prova non è stata offerta.
Risulta, poi, l'effettuazione di un bonifico per € 84.380,87 in favore di EM-Risk SA, società di cui era amministratore unico. In ordine a tale uscita, si osserva come non sia CP_1
noto chi abbia disposto il bonifico e come non abbia confermato di esserne CP_1
l'esecutore. Tale lacuna non consente di ritenere provato che si tratti di denaro indebitamente sottratto da alla massa ereditaria. In ogni caso, l'uscita patrimoniale risulta CP_1
indirizzata ad un diverso soggetto giuridico, nei confronti del quale avrebbe dovuto essere rivolta la domanda di petizione ereditaria, che può essere spiegata non solo nei confronti dell'erede, ma anche nei confronti di chi possieda i beni senza titolo alcuno.
Per le ragioni esposte, essendo le parti eredi per ½ ciascuno in relazione alla successione ereditaria della madre il convenuto deve essere condannato a restituire Persona_1
all'attrice la metà della somma di € 18.567,31, pari a € 9.283,65.
pagina 6 di 8
3. La domanda riconvenzionale
, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di essere comproprietario, CP_1
unitamente alla sorella, dell'immobile sito in Novara, via Gorizia n. 89.
Egli ha lamentato come la controparte non abbia fornito alcuna rendicontazione periodica dei contratti di locazione esistenti in relazione a tale immobile ed ha chiesto ordinarsene l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., così da poter quantificare gli importi percepiti dalla comproprietaria e, conseguentemente, quantificare quelli di propria spettanza.
A sostegno dell'istanza, il convenuto ha prodotto, al doc. 1, alcune ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, le quali, tuttavia, sono riferite ad un lasso temporale in cui era ancora in vita. Persona_1
L'attrice ha contestato la sussistenza di contratti di locazione in epoca successiva al decesso della madre e di tale circostanza non è stato fornito nemmeno un principio di prova da parte del convenuto, sicché la richiesta di ordine di esibizione è stata respinta in quanto esplorativa.
La domanda, pertanto, non merita accoglimento, in quanto sfornita di adeguato riscontro probatorio.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, assunto come valore della causa l'importo della condanna ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m., unitamente al valore della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara che la somma prelevata da , pari a € 18.567,31 costituisce bene appartenente CP_1
all'eredità di e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 533 c.c., condanna Persona_1
alla restituzione in favore di della metà, pari a € CP_1 Parte_1
9.283,65, oltre agli interessi legali dall'apertura della successione al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta;
4) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in €
6.713,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge e oltre a esborsi documentati, ivi comprese le spese di mediazione per € 80,01.
Novara, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8