Sentenza 21 novembre 2025
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- 1. MAE sul caso Nord Stream tra immunità e diritti fondamentali (Cass. 37897/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
L'immunità funzionale oggettiva ex art. 10 Cost., quale eccezione alla giurisdizione, richiede interpretazione restrittiva e rigorosa dimostrazione che il fatto sia ascrivibile all'individuo-organo agente iure imperii nell'esercizio di funzioni sovrane, non essendo sufficiente la generica allegazione di appartenenza a forze armate o inchieste giornalistiche. La decisione di altro Stato membro che rifiuta la consegna in via astratta e ipotetica non vincola lo Stato di esecuzione successivamente investito, che ha solo l'obbligo di prendere in considerazione i motivi sottesi (CGUE 29 luglio 2024, C-318/24), nel rispetto del principio di reciproca fiducia. A seguito del d.lgs. 10/2021, la …
Leggi di più… - 2. La Cassazione sul mandato di arresto europeo: i presupposti dell’immunità funzionale e la (ir)rilevanza della natura politica del reatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. VI, ud. 19 novembre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37897, Pres. De Amicis, Est. Ricciarelli Leggi la sentenza Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riguardo al mandato di arresto europeo, in un noto caso relativo al presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Tra le questioni sollevate, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti del riconoscimento dell'immunità funzionale quale fattore ostativo alla consegna. Secondo il ricorrente, il fatto si sarebbe dovuto qualificare come atto di guerra, commesso su ordine di uno Stato ai danni di un obiettivo legittimo. Sul punto, la Cassazione …
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Cass., Sez. VI, ud. 19 novembre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37897, Pres. De Amicis, Est. Ricciarelli Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riguardo al mandato di arresto europeo, in un noto caso relativo al presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Tra le questioni sollevate, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti del riconoscimento dell'immunità funzionale quale fattore ostativo alla consegna. Secondo il ricorrente, il fatto si sarebbe dovuto qualificare come atto di guerra, commesso su ordine di uno Stato ai danni di un obiettivo legittimo. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che …
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Cass., Sez. VI, ud. 19 novembre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37897, Pres. De Amicis, Est. Ricciarelli Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riguardo al mandato di arresto europeo, in un noto caso relativo al presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Tra le questioni sollevate, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti del riconoscimento dell'immunità funzionale quale fattore ostativo alla consegna. Secondo il ricorrente, il fatto si sarebbe dovuto qualificare come atto di guerra, commesso su ordine di uno Stato ai danni di un obiettivo legittimo. Sul punto, la Cassazione ha stabilito che …
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Cass., Sez. VI, ud. 19 novembre 2025 (dep. 21 novembre 2025), n. 37897, Pres. De Amicis, Est. Ricciarelli Leggi la sentenza Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riguardo al mandato di arresto europeo, in un noto caso relativo al presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Tra le questioni sollevate, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti del riconoscimento dell'immunità funzionale quale fattore ostativo alla consegna. Secondo il ricorrente, il fatto si sarebbe dovuto qualificare come atto di guerra, commesso su ordine di uno Stato ai danni di un obiettivo legittimo. Sul punto, la Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2025, n. 37897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37897 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
NO De MI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
37897-25
- Presidente -
Sent. n. sez. 1654
NN CR
MA CC
- Relatore -
EL NN
C.C. 19/11/2025 R.G.N. 35938/2025
AN LE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ET SE, nato il [...] in [...]
avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA CC;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. CO Canestrini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Provvedendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza, pronunciato dalla Corte di cassazione in data 15 ottobre 2025, in ragione dell'indebito ricorso alla partecipazione dell'interessato a distanza, la Corte di appello di Bologna con sentenza del 23 ottobre 2025 ha disposto la consegna di SE ET, nato nella Federazione Russa il 2 gennaio 1976, alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania in esecuzione di mandato di arresto
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europeo emesso in data 18 agosto 2025 in relazione ai reati di sabotaggio contro la Costituzione, provocazione intenzionale di un'esplosione tramite ordigni esplosivi e distruzione di opere pubbliche, reati riconducibili agli artt. 88, comma 1, n. 3, 305, comma 1 e 308, comma 1, cod. pen. tedesco.
2. Ha proposto ricorso SE ET tramite il suo difensore, Avv. CO Canestrini.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 17 legge n. 69 del 2005, 3, 101, 111, 117 Cost., 6 CEDU, 185, 623, 627 cod. proc. pen. in merito al rigetto dell'istanza di trattazione in udienza pubblica e all'ordinanza con cui era stata prospettata la non deducibilità di questioni nuove nel giudizio di rinvio. Richiama i principi affermati dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale circa il diritto della persona interessata a richiedere la trattazione pubblica. Rileva che a seguito dell'annullamento della precedente sentenza in conseguenza della nullità correlata all'utilizzo di video-conferenza e riferita ad un atto propulsivo, tale da travolgere gli atti adottati nel corso dell'udienza camerale e l'intero giudizio e da determinare la regressione al momento del compimento dell'atto nullo, non avrebbe potuto ravvisarsi alcuna preclusione alla deduzione di questioni non sollevate nella precedente fase. In concreto, pur convenendo con la natura tecnica del procedimento relativo al MAE, che in una pronuncia della Suprema Corte di cassazione era stata posta a fondamento dell'esclusione del ricorso all'udienza pubblica, nondimeno sottolinea che era stata dedotta anche la questione degli effetti sostanziali della pronuncia in ragione del profilo della «posta in gioco valorizzato dalla Corte EDU, riferibile ai beni costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, che sono coinvolti nel procedimento, beni di preminente importanza, trattandosi di procedimento che incide sulla libertà personale della persona richiesta. Rileva che la Corte aveva omesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale che era stata al riguardo prospettata.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 10 Cost., 2 e 16 legge n. 69 del 2005, in merito all'esclusione della immunità funzionale, correlata a fatti che costituiscono atti di guerra, commessi iure imperii contro un obiettivo legittimo, e in merito alla decisione di non richiedere informazioni supplementari allo Stato di Germania. Era stato dedotto che il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream costituiva atto di guerra, commesso su ordine dello Stato/dell'esercito ucraino nell'ambito della guerra contro la Russia ai danni di obiettivo legittimo, e comunque era stato chiesto di verificare tale profilo mediante informazioni supplementari.
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Erano state allegate varie inchieste giornalistiche dalle quali emergeva che i fatti erano stati opera dell'esercito ucraino, sotto il comando del generale Zaluzhny e con il coordinamento dei servizi segreti, allo scopo di privare la Russia di una risorsa strategica per esercitare pressioni politiche e finanziare la guerra. Su tali basi avrebbe dovuto applicarsi il principio consuetudinario dell'immunità funzionale, riferita ad attività di individui-organi che sono espressione della funzione sovrana degli Stati, riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost. e ribadito anche dalla Corte di cassazione nella sentenza relativa all'omicidio di CO AR (Sez. 1, n. 31171/2008), in cui era stato affermato che il principio costituisce corollario di quello sull'immunità ristretta degli Stati dalla giurisdizione straniera per la responsabilità civile derivante da attività di natura ufficiale, materialmente eseguita dai suoi organi. Il principio è stato progressivamente ribadito anche dalla Corte costituzionale che ha sottolineato come l'immunità non copra crimini contro l'umanità o crimini di guerra, ipotesi tuttavia non ricorrenti nel caso di specie, non essendo stati coinvolti civili, non essendosi registrato danno ambientale grave, avendo l'azione rispettato i criteri del diritto internazionale umanitario, per cui possono costituire obiettivi militari anche beni che contribuiscono allo sforzo bellico. Fermo restando che il ricorrente ha una carta d'identità militare ucraina, era stato peraltro prospettato che il Tribunale di Varsavia, in data 17 ottobre 2025, pronunciandosi su mandato di arresto riguardante un coindagato per gli stessi fatti, aveva rifiutato la consegna, ritenendo che i fatti fossero leciti in quanto commessi da personale delle forze armate in servizio in tempo di guerra contro un obiettivo strategico del nemico, potendo chiunque li avesse commessi fruire dell'immunità funzionale. Di tale pronuncia avrebbe dovuto tenersi conto nel quadro dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea incentrati sulla fiducia reciproca, in relazione a rifiuto di consegna pronunciato da altro Stato membro, essendosi in subordine chiesto di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa l'obbligo di tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata da altro Stato investito da MAE, riguardante gli stessi fatti ma a carico di soggetto coindagato o coimputato. Ed ancora in subordine era stato chiesto di acquisire presso lo Stato richiedente informazioni supplementari in merito al fatto se l'atto di sabotaggio fosse risultato o meno atto di guerra commesso contro un obiettivo legittimo. La Corte aveva rilevato che il ricorrente si era dichiarato estraneo ai fatti e che comunque la riconducibilità dei fatti ad un'operazione militare agli ordini dell'esercito ucraino non risultava da alcun elemento indicato dallo Stato richiedente, non essendo stato in tal modo rappresentato nel MAE, fermo restando che il sabotaggio era stato commesso fuori del teatro di guerra, in un Paese terzo
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e in acque internazionali, ai danni di Paese amico dell'RA e che la massima autorità ucraina aveva escluso il proprio coinvolgimento. In realtà era irrilevante il diniego del Presidente dell'RA, a fronte di quanto risultante da numerose fonti circa la riconducibilità dei fatti all'esercito o alle forze speciali ucraine, anche l'esercito costituendo organo dello Stato ai fini dell'immunità funzionale, se del caso pur in assenza di accordo con le decisioni politiche del Governo o eccedendo dall'autorità o contravvenendo alle istruzioni, alla luce delle risultanze della risoluzione n. 56/83 adottata dell'Assemblea Generale dell'ONU in data 12/12/2001. Era inoltre censurabile, in quanto in violazione degli artt. 2 legge n. 69 del 2005 e dell'art. 10 Cost., l'assunto della Corte secondo cui si sarebbe trattato di profilo implicante un'attività istruttoria che non avrebbe potuto che essere svolta dall'A.G. dello Stato emittente. In realtà, la verifica di ogni causa di rifiuto legata alla violazione di un diritto o principio fondamentale tutelato dalla Costituzione presuppone un'attività istruttoria previo adempimento dell'onere di allegazione in ordine agli elementi fattuali rilevanti. Era inoltre errato il riferimento alla circostanza che i fatti fossero stati commessi in acque internazionali, essendo rilevanti anche gli atti compiuti in zona ZEE e in alto mare e potendo costituire le infrastrutture economiche obiettivi legittimi, Era viziata da mera apparenza la motivazione con cui era stato dato conto del fatto che nulla risultava dal MAE, posto che proprio per questo avrebbe dovuto procedersi ad acquisizioni supplementari alla luce delle allegazioni e non era rilevante la circostanza che nel MAE si facesse riferimento a sabotaggio senza ulteriori indicazioni. Ed ancora la Corte, a proposito del pronunciamento del giudice polacco, non aveva svolto considerazioni circa il merito dello stesso e aveva omesso di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di discostarsene, limitandosi ad un parcellizzato richiamo, quando il Tribunale di Varsavia aveva spiegato le ragioni per cui l'immunità sussisteva, quand'anche fosse mancata un'espressa attribuzione da parte del Governo ucraino della responsabilità dell'atto bellico. Da ultimo il ricorrente segnala il profilo di contraddittorietà insito nel fatto che per un verso era escluso il coinvolgimento dell'RA nel sabotaggio dei gasdotti e dall'altro, nel ripercorrere le motivazioni del Tribunale di Varsavia, si indicava che lo stesso non era smentito.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 2 legge 69 del 2005, 185, 623, 627 cod. proc.
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pen. e 10, comma quarto, Cost., in merito alla asserita non deducibilità di questioni nuove, relativamente alla natura di reato politico del sabotaggio contestato. Era stato dedotto che l'eliminazione del riferimento al reato politico tra i casi di rifiuto di consegna non avrebbe potuto determinare l'irrilevanza della questione, trovando il divieto fondamento nell'art. 10, comma 4, Cost., rilevante agli effetti dell'art. 2 legge n. 69 del 2005. Era stato sottolineato come il concetto di reato politico ai fini del MAE fosse stato esaminato dalla Corte di cassazione secondo la quale la relativa qualificazione va letta alla luce dell'art. 10 Cost. e alla conformazione al diritto internazionale, trovando la nozione fondamento non nell'art. 8 cod. pen. ma nelle norme costituzionali che lo assumono in una funzione di garanzia, volta a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero e dovendosi dare rilievo ad elementi di natura oggettiva, per cui i reati sono qualificabili come politici in ragione dell'interesse che risulti leso, purché ispirati dalla volontà di affermare valori di libertà e democrazia, protetti dalla Costituzione, salvo che essi stessi non si pongano in contrasto con i valori della Carta fondamentale, dovendosi inoltre conferire rilievo alla esigenza di tutela dell'estradando sul piano processuale, comprendendo quei reati rispetto ai quali, a prescindere dalla loro odiosità, sia necessario garantire una tutela latamente politica all'interessato, in quanto vi sia il rischio di sottoposizione a processo non equo o a pena discriminatoria. Su tali basi era stato prospettato che i reati addebitati al ricorrente costituivano un atto di opposizione alla volontà manifestata dalla Russia di invadere e conquistare l'RA, configurandosi come un'azione di resistenza politica, volta ad affermare un ideale politico, cosicché il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare della tutela connessa al concetto di reato politico, sotto forma di tutela del diritto fondamentale a portare avanti azioni di resistenza contro l'invasione. La Corte di appello aveva tuttavia qualificato la questione come nuova e dunque inammissibile, ferma restando la sua infondatezza, in mancanza di un riconoscimento da parte delle autorità ucraine. Ribadendo quanto già segnalato nel secondo motivo, atteso l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione e il conseguente effetto regressivo, la questione non avrebbe potuto considerarsi nuova e dunque intempestivamente proposta. Nel merito, inoltre, vi era stata un'indebita sovrapposizione del profilo dell'immunità a quello della natura politica del reato, ben potendo un reato di natura politica essere commesso da un singolo e da un privato, il che dava luogo a mancanza di motivazione.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, 4 C.D.F.U.E., e art. 1 par. 3 dec. quadro 2002/584/GAI, 2 legge 69 del 2005, in merito alla decisione circa la
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possibilità di utilizzare in sede di rinvio atti nulli in tema di verifica circa la sussistenza di un rischio di trattamenti umani e degradanti per le condizioni di detenzione anche in riferimento al diritto di visita dei figli minorenni. Erano state prospettate problematiche sistemiche generalizzate nello Stato di Germania tali da determinare la violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, suffragate da ultimo dal rapporto stilato dalla Nationale Stelle Zur Verhütung von Volter tedesca, cioè l'agenzia Nazionale per la Prevenzione della Tortura. Era stato inoltre segnalato che le informazioni supplementari pervenute dalla Germania prima dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione avrebbero dovuto ritenersi travolte da quest'ultimo. Con riguardo alle informazioni trasmesse era stato sottolineato che non era stato indicato quanti detenuti ospitasse ciascuna cella, che il fatto che il ricorrente potesse essere detenuto da solo determinava la possibilità di un isolamento detentivo, che risultava praticato nei confronti di detenuti, costretti a trascorrere 23 ore in cella senza accedere ad attività ricreative, ed ancora che le informazioni non erano sufficienti in ordine alla circostanza che il ricorrente fosse ristretto in regime chiuso, di cui avrebbero dovuto valutarsi le caratteristiche e la durata. Ed ancora erano state richiamate le criticità riguardanti le condizioni materiali dell'istituto, in relazione a profili non trattati nelle informazioni acquisite, e la indebita prassi, utilizzata nell'istituto di custodia cautelare di Amburgo, di procedere a perquisizioni all'ingresso con spoliazione completa, oltre che la situazione di sovraffollamento. Si assumeva che tali criticità non fossero state superate dalle informazioni pervenute, smentite anche da fonti interne. La Corte aveva ritenuto che le informazioni fossero comunque utilizzabili in quanto acquisite su richiesta della difesa e nell'interesse del consegnando, e che dalle stesse, sulla base della documentazione presente nel fascicolo, potesse dirsi insussistente il rischio di trattamenti inumani e degradanti. La decisione avrebbe dovuto ritenersi sul punto illegittima, in quanto le informazioni erano travolte dall'annullamento conseguente alla rilevata nullità riguardante anche l'udienza nella quale le informazioni erano state richieste, informazioni costituenti atto del diverso giudizio annullato, essendo irrilevante che fossero state acquisite su richiesta della difesa. Nel merito la Corte aveva fatto ricorso a congetture in ordine al tipo di cella, non essendo stato precisato se il ricorrente sarebbe stato ristretto in celle singole o doppie, in assenza di indicazioni circa il numero di detenuti per cella. Parimenti frutto di supposizioni avrebbero dovuto ritenersi i rilievi riguardanti il regime chiuso cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto e la possibilità di trascorrere tempo fuori dalla cella, profili non oggetto delle informazioni acquisite.
Non avrebbe potuto dirsi consentita l'attività di integrazione operata dalla Corte con riferimento a temi non oggetto delle informazioni pervenute, essendo semmai necessaria una richiesta di integrazione di queste ultime. Indebitamente era stata omessa la richiesta di informazioni sulla durata del regime chiuso, costituente parametro rilevante ai fini del giudizio sul rispetto dei diritti fondamentali, non potendosi attribuire rilievo al fatto che si trattasse di fase cautelare. La decisione impugnata avrebbe dovuto ritenersi carente anche con riguardo ad ulteriori aspetti, relativi a violazione di diritti fondamentali, quali quelli riguardanti le condizioni della struttura e la sottoposizione a perquisizioni comportanti spoliazione completa, temi non oggetto delle informazioni e non esaminati dalla Corte. Vi era poi il tema del rapporto del ricorrente con i figli minori, dovendosi chiarire se l'istituto consentisse la salvaguardia dei rapporti con i minori, tematica che non era stata esplorata, avendo la Corte genericamente affermato che non emergevano profili di dubbio circa il rischio che fossero preclusi contatti con i figli.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in ordine all'utilizzo di atti che non avrebbero potuto considerarsi presenti nel fascicolo ai fini della decisione sul rischio di trattamenti inumani e degradanti. Le informazioni acquisite non avrebbero potuto ritenersi legittimamente presenti nel fascicolo, ciò integrando un vizio di legittimità per violazione di norme processuali disposte a pena di nullità o inutilizzabilità. Sul documento non era stato instaurato il contraddittorio nella fase del giudizio di rinvio, non avendo esso formato oggetto di formale acquisizione, solo a scopo cautelativo essendo state formulate prima della sentenza obiezioni circa l'istituto penitenziario di Amburgo. La decisione non avrebbe potuto decisivamente basarsi su documento che non era legittimamente confluito nel fascicolo del procedimento.
2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione agli artt. 50 C.D.F.U.E., 54 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, 3, par. 2, dec. quadro 2002/584/GAI, 18, lett. b), legge n. 69 del 2005, in merito all'errata verifica della sussistenza di un bis in idem in relazione al provvedimento di archiviazione adottato dalla RC per gli stessi fatti. Era stato dato conto del fatto che IA e RC avevano condotto proprie indagini sull'accaduto e che i procedimenti erano stati poi archiviati, avendo le autorità danesi concluso che "non ci sono basi sufficienti per avviare un procedimento penale" e dunque adottato una decisione riguardante il merito.
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Era stato chiesto che fosse acquisito il provvedimento dell'Autorità giudiziaria danese anche tramite Eurojust. Si trattava di verificare la configurabilità di un bis in idem europeo, tale da precludere la consegna per gli stessi fatti in caso di decisione su tali fatti di altro Stato dell'Unione. Era stato altresì segnalato come ai fini indicati non fosse decisiva la mancata pronuncia di una sentenza, essendo sufficiente anche un decreto di archiviazione, implicante un'analisi dei fatti all'esito di una completa istruttoria. La Corte aveva respinto la richiesta, dando rilievo alla genericità delle informazioni in assenza di riferimenti al ricorrente, e alla irrilevanza di un decreto di archiviazione. Osserva il ricorrente che la richiesta di informazioni discendeva proprio dalla mancanza di riferimenti allo stesso e dall'esigenza di verificare il contenuto del provvedimento, non essendo possibile per la difesa reperire direttamente gli elementi mancanti, ferma restando l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di un decreto di archiviazione a fronte di un più recente orientamento di legittimità, di cui nel ricorso si dà conto.
2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU, agli artt. 24 e 111 Cost. e 2 legge n. 69 del 2005, in merito alla errata decisione riguardante la violazione del diritto del ricorrente all'accesso al proprio fascicolo personale. A fronte di quanto segnalato, circa l'accesso solo parziale agli atti del procedimento in corso in Germania, in assenza di qualsiasi nesso tra la consegna del ricorrente e la tutela delle indagini, con conseguente vulnus alle prerogative difensive, la Corte aveva fatto riferimento a principi affermati in una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa l'accesso agli atti della persona richiesta in consegna e le conseguenze del diniego, senza considerare che la questione era stata sollevata in funzione di differenti e sovraordinati parametri, desumibili dall'art. 6 CEDU e 111 Cost., i cui standard di tutela non avrebbero potuto essere preclusi, derivandone una violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti fondamentali assicurati dalla Convenzione E.D.U..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il ricorrente ha chiesto che il procedimento fosse trattato dinanzi alla Corte di appello in udienza pubblica e in subordine ha chiesto che fosse sollevata sul punto questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 legge n. 69 del 2005
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e 127 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117 Cost. in ragione delle garanzie previste dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
1.2. Deve preliminarmente rilevarsi che la questione, sollevata nel giudizio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non può dirsi preclusa, non potendo operare i principi affermati nel caso di ordinario annullamento con rinvio (Sez. 6, n. 17934 del 27/04/2023, [...], Rv. 284595 -01). Ed invero l'annullamento ha comportato che il procedimento dovesse essere riattivato in conseguenza della rilevata nullità, assicurando all'interessato la dovuta garanzia della partecipazione diretta: può dirsi, in tale prospettiva, che si fosse prodotto un effetto regressivo, anche se sul punto dovranno formularsi alcune precisazioni con riguardo a profili oggetto di altri motivi di ricorso. Sta di fatto che l'esercizio del diritto di difesa doveva ritenersi pieno e che, pertanto, era consentita qualunque deduzione inerente ai temi del procedimento.
1.3. Ciò posto, si rileva che l'art. 17 citato prevede la trattazione in camera di consiglio, con la conseguenza che la norma di riferimento a tal fine non può che essere quella dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. Tale disposizione non contempla la possibilità della richiesta di trattazione con udienza pubblica. A fronte di ciò sono stati invocati i principi elaborati dalla Corte EDU in base ai quali la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell'art. 6, par.1, CEDU: ossia l'equo processo. E' stato invero sottolineato che vi possono essere eccezioni legate all'alto grado di tecnicità del procedimento e della decisione, essendo tuttavia rilevante la posta in gioco, legata al diritto e al bene che risultino coinvolti. Su tali basi la Corte di Strasburgo ha fra l'altro rilevato che non avrebbero potuto dirsi rispettose delle garanzie convenzionali le procedure camerali previste in materia di misure di prevenzione e di riparazione dell'ingiusta detenzione (sentenza 13 novembre 2007, OC e ZZ
contro
Italia;
sentenza 10 aprile 2012, NZ
contro
Italia). La Corte costituzionale ha recepito tale impostazione, adeguando con pronunce di illegittimità costituzionale la disciplina dettata in materia di misure di prevenzione, di procedimenti di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, di confisca in executivis, ogni volta segnalando come la garanzia convenzionale si correli alla natura del procedimento, nel quale il valore della pubblicità può assicurare una maggiore equità a fronte della posta in gioco (sentenze n. 10 del 2010, 135 del 2014, 97 e 109 del 2015).
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E' stato, peraltro, sempre ribadito che il principio non ha valore assoluto, potendosi prevedere deroghe, soprattutto in ragione del grado di tecnicismo della procedura e della natura della decisione.
1.4. Proprio a questo riguardo la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su analoga eccezione di legittimità costituzionale, riferita al procedimento di riesame, ha distinto anche sulla base di arresti della Corte di Strasburgo le garanzie rivenienti dall'art. 5 CEDU da quelle contemplate dall'art. 6 e in tale ottica ha sottolineato che la garanzia del contraddittorio in materia de libertate non sottende altresì quella della pubblicità, escludendo altresì che al riguardo potesse incidere il disposto dell'art. 111 Cost. In particolare, la Corte costituzionale ha rilevato che il procedimento di riesame ha natura strumentale e incidentale e, pur coinvolgendo beni primari, non è tuttavia volto ad una statuizione definitiva sulla regiudicanda penale e dunque su beni dell'individuo costituzionalmente protetti, essendo peraltro caratterizzato da una valutazione probatoria su base cartolare (cfr. sentenza n. 263 del 2017). Proprio alla luce di tali principi può agevolmente rilevarsi come il procedimento di consegna, originato dal mandato di arresto europeo, abbia in pari misura natura strumentale, sia connotato da elevato grado di tecnicismo, non sia caratterizzato dall'acquisizione di prova orale-rappresentativa, cioè quella rispetto alla quale, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata, si apprezza il controllo del pubblico, e, pur coinvolgendo un bene rilevante, non sia volto ad una statuizione definitiva su una regiudicanda penale o sull'esecuzione di una pena, essendo funzionale alla consegna del soggetto nei cui confronti dovrà svolgersi un processo, assistito da garanzie di equità, o eseguirsi una pena, parimenti assistita dalla tutela dei diritti fondamentali nello Stato emittente. Deve a tal fine richiamarsi quanto affermato in un precedente arresto di legittimità, nel quale si era rilevato come la natura del procedimento non imponesse il ricorso all'udienza pubblica (Sez. 6, n. 18650 del 30/04/2015, [...], Rv. 263399 01), dovendosi escludere per le ragioni indicate che influisca in senso contrario la tipologia della relativa procedura di consegna e il bene in essa coinvolto. Nessuno ha mai dubitato, del resto, della fondatezza dell'impiego di tale modello procedimentale nell'ambito dell'affine procedura estradizionale. Di qui la conclusione che la pretesa del ricorrente non ha fondamento e che alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale possa dirsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine.
2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo.
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2.1. La difesa ha invocato l'immunità funzionale oggettiva, di derivazione consuetudinaria e oggetto di automatica conformazione dell'ordinamento interno per effetto dell'art. 10 Cost. L'immunità invocata implica che il fatto sia ascrivibile all'individuo-organo, il quale agisca iure imperii nell'esercizio delle funzioni demandategli in modo che la sua azione possa dirsi emanazione di una sovranità straniera: un'ampia analisi del tema è contenuta in una pronuncia di legittimità, che, occupandosi dell'omicidio di CO AR, è giunta, previo riconoscimento della consuetudine internazionale avente ad oggetto l'immunità funzionale di tipo oggettivo, a ritenere immune l'agente-organo straniero dalla giurisdizione di un Paese terzo (Sez. 1, n. 31171 del 19/06/2008, [...], Rv. 240556-01). La stratificazione della giurisprudenza di vari Stati è senz'altro coerente con l'affermazione di tale principio, esaminato anche in sede civile con riguardo al tema della responsabilità civile degli Stati in relazione a danni conseguenti ad atti bellici. La dottrina, nel condividere a sua volta tale principio, dà conto della sua progressiva evoluzione, sfociata in una delimitazione della sfera dell'immunità, nel senso che costituisce affermazione ormai ricorrente che l'immunità non operi allorché l'azione addebitata, per la sua natura e per la gravità delle sue conseguenze, costituisca crimine internazionale, alla luce di tutte le convenzioni vigenti in materia di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità (sul punto si rinvia anche a Corte cost. n. 238 del 2014).
2.2. Nel caso di specie, il ricorrente, che dispone di un documento riferibile alla sua veste di militare, ha addotto che il fatto del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream sia da inquadrare nella strategia della resistenza contro l'invasione russa dell'RA e che esso costituisca un atto compiuto iure imperii su ordine dei superiori e in rappresentanza dello Stato ucraino, atto peraltro legittimo e non qualificabile come crimine di guerra. Sotto tale profilo ha allegato le risultanze di inchieste giornalistiche dalle quali risulterebbe che il sabotaggio sia stato opera di un gruppo di uomini operanti agli ordini di un comandante ucraino con la collaborazione dei servizi segreti ed ha altresì invocato la decisione del Tribunale di Varsavia che ha negato la consegna di una persona coindagata per lo stesso episodio di sabotaggio, affermando che il fatto, da chiunque commesso, avrebbe dovuto ritenersi lecito, in quanto inquadrabile nella guerra conseguente all'invasione russa.
2.3. Orbene, non è in questa sede in discussione la valenza in astratto dell'istituto dell'immunità funzionale, anche se contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, venendo in rilievo un'eccezione alla sfera della giurisdizione, di tale immunità non può darsi un'interpretazione estensiva, imponendosi al contrario un inquadramento rigoroso e di tipo restrittivo.
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Certo è che, risolvendosi l'immunità in un esonero dalla giurisdizione straniera, la stessa sottende la tutela di un diritto fondamentale costituito dalla sfera di libertà del soggetto interessato, la cui esigenza di protezione potrebbe risultare pregiudicata dall'attivazione di un procedimento, se non precluso all'origine. In tale prospettiva verrebbero in rilievo diritti e principi fondamentali assicurati dal T.U.E. e dalla C.D.F.U.E., che ai sensi dell'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI non possono dirsi in alcun modo pregiudicati dalla disciplina in materia di mandato di arresto europeo: corrispondentemente potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2 legge n. 69 del 2005, in relazione all'art. 10 Cost., in forza del quale non potrebbe darsi esecuzione ad un mandato di arresto europeo dal quale possa discendere la violazione di quei diritti e principi fondamentali.
2.4. Ma a questo riguardo deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha eluso il tema, avendo rilevato come nessun elemento consenta di affermare che l'azione di sabotaggio abbia costituito realmente un atto compiuto lure imperii nella veste di organo di uno Stato sovrano in forza di ordini provenienti da Autorità dello Stato di appartenenza del ricorrente, quand'anche elusivi di decisioni di organi politici. Del tutto generica risulta ai fini in esame la evocata valenza delle plurime inchieste giornalistiche, neppure sempre in tutto consonanti, a fronte del fatto che nessuna autorità ucraina ha rivendicato il compimento dell'atto ed anzi il Presidente dell'RA ha recisamente smentito una diretta responsabilità al riguardo. D'altro canto, nel quadro di quel rigoroso inquadramento dell'immunità, di cui s'è detto, è necessario che la stessa emerga su basi inoppugnabili in relazione alla concreta veste di organo assunta dal soggetto agente. Né varrebbe, a tal fine, il riferimento operato dal ricorrente (pag. 38 del ricorso) alla risoluzione n. 56/83 adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. in tema di "responsabilità degli Stati per gli atti internazionalmente illeciti", il cui contenuto, a ben guardare, non conduce alle conclusioni auspicate in chiave difensiva, esigendo pur sempre, affinchè un comportamento possa dirsi un atto dello Stato, la spendita della qualità di organo o comunque che la persona o l'entità sia autorizzata ad esercitare strumenti dell'autorità governativa, occorrendo che il soggetto agisca effettivamente sotto la direzione o il controllo dello Stato. Dell'esistenza di tali presupposti e condizioni, dunque, è necessaria non solo la generica allegazione, ma la rigorosa dimostrazione, non essendo sufficiente neppure il riferimento non meglio precisato all'appartenenza del ricorrente all'esercito ucraino.
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Quanto alla richiamata decisione del Tribunale di Varsavia, pur a fronte dei rilievi esposti nel motivo di ricorso, deve rilevarsi come la Corte di appello ne abbia tenuto conto ai fini delle proprie determinazioni, tuttavia rilevando come quella decisione sia stata assunta in termini meramente astratti e ipotetici, nel presupposto, rimasto concretamente indimostrato, che comunque l'atto di sabotaggio dovesse reputarsi legittimo, nello scenario dell'invasione dell'RA: si tratta di una valutazione che non illogicamente la Corte territoriale ha considerato non idonea a suffragare una decisione conforme in questa sede, essendo necessario che l'azione trovi in concreto una specifica copertura funzionale, ben al di là di ipotesi genericamente formulate o di dati fattuali frutto di acquisizioni insufficienti. Va del resto sottolineato come la sentenza impugnata abbia congruamente rilevato che il presupposto del ragionamento svolto dal Tribunale di Varsavia si fondava solo in via ipotetica sull'attribuibilità dell'atto di sabotaggio all'RA («Se è stata l'RA...)».
2.5. Né potrebbe dirsi che la decisione del Tribunale polacco imponesse di per sé un esito diverso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte Giustizia, 29 luglio 2024, causa C-318/24) ha al riguardo sottolineato che, a fronte del rifiuto di consegna del medesimo soggetto da parte di altro Stato membro, il diverso Stato di esecuzione successivamente investito da mandato di arresto europeo non ha il dovere di conformarsi a quella precedente decisione, ma ha solo l'obbligo di prendere in considerazione i motivi ad essa sottesi: nel caso di specie, il mandato di arresto riguardava un soggetto diverso e comunque non può dirsi che il dovere di presa in considerazione dei motivi sia stato eluso, non risultando in alcun modo risolutiva, neppure ove si intenda aver riguardo all'omogeneità del quadro valutativo, la questione pregiudiziale prospettata nel ricorso, in quanto non viene in rilievo la vincolatività di un provvedimento assunto altrove, bensì solo la necessità di valutare le ragioni su cui esso si fonda, nel quadro dello spirito di reciproca fiducia tra Stati, valutabilità in realtà non negata in radice dalla Corte territoriale, che ha formulato un proprio difforme giudizio, pur confrontandosi con il provvedimento invocato. A fronte di quanto fin qui rilevato, non merita accoglimento la deduzione incentrata sulla mancata richiesta di informazioni integrative, tali da consentire un più preciso inquadramento del fatto nella prospettiva della sua riconducibilità ad una situazione soggettiva funzionalmente sussumibili nell'immunità funzionale. In realtà la Corte d'appello ha rilevato, sul punto, che il fatto contestato e posto alla base del mandato di arresto europeo non consente alcuna specifica qualificazione nel senso auspicato dal ricorrente, dovendosi aggiungere che la
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richiesta di informazioni avrebbe natura meramente esplorativa in assenza di elementi idonei a comprovare che la competente autorità dello Stato di emissione disponga realmente di informazioni idonee a consentire un diverso inquadramento della vicenda, dovendosi in tale prospettiva valorizzare anche la reciproca fiducia e l'obbligo di collaborazione fra Stati membri in una situazione in cui altrimenti verrebbe in gioco addirittura l'esonero dalla giurisdizione penale. L'esistenza di un'immunità non può essere genericamente evocata ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l'immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza quale fattore preclusivo della consegna.
3. Il terzo motivo è parimenti, nel suo complesso, infondato.
3.1. Deve in primo luogo rilevarsi che la questione riguardante la natura di reato politico del sabotaggio alla base del mandato di arresto europeo non può dirsi preclusa. Ancora una volta va rimarcato come l'annullamento disposto a garanzia del diritto alla partecipazione diretta dell'interessato abbia comportato la piena reviviscenza del diritto di difesa e dunque la regressione del procedimento alla fase di formulazione della linea difensiva, nel quadro di una piena partecipazione del ricorrente al giudizio. Si tratta, tuttavia, di profilo in concreto non decisivo, in quanto la Corte territoriale ha comunque esaminato il tema, il quale, pur imponendo una correzione delle ragioni alla base della decisione, coinvolge profili di rilievo squisitamente giuridico, suscettibili di analisi in questa sede, in funzione della conferma o meno dell'esito decisorio.
3.2. Ciò posto, deve rimarcarsi che, contrariamente all'assunto difensivo, la natura di reato politico del delitto alla base del mandato di arresto europeo non costituisce più, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna. Si tratta di affermazione che impone uno specifico chiarimento. La normativa in materia di mandato di arresto è primariamente dettata dalla dec. quadro 2002/584/GAI e succ. mod., che ha trovato poi attuazione nell'ordinamento degli Stati membri, mediante normative specifiche, tali da riprodurre la disciplina di fonte eurounitaria. In Italia è stata all'uopo emanata la legge n. 69 del 2005, che originariamente, all'art. 18, lett. f), contemplava quale causa di rifiuto di consegna quella dell'emissione del M.A.E. per il perseguimento di un delitto politico, non costituente comunque crimine contro l'umanità.
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A seguito delle rilevanti modifiche introdotte con i d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, volte ad assicurare una maggiore conformità della disciplina interna alle disposizioni della decisione quadro di riferimento, è stato riscritto l'art. 18, che non prevede più specificamente quella causa di rifiuto. Si è sostenuto che ciò non varrebbe a modificare il pregresso quadro normativo, in ragione del tipo di garanzia sottesa al principio, tale da riflettersi nell'applicazione degli artt. 10 Cost. e 2 legge n. 69 del 2005. E' invero noto che l'art. 10 Cost. prevede l'esclusione dell'estradizione richiesta per un delitto politico. Va tuttavia rimarcato che la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo è profondamente diversa da quella estradizionale e che, sulla base di plurimi arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i motivi di rifiuto della consegna non possono essere diversi da quelli previsti dalla decisione quadro, istitutiva della disciplina del mandato di arresto europeo (sul punto, ex plurimis, v. Corte Giustizia, 31 gennaio 2023, C-158/21, Puig Gordi). Ciò discende dal presupposto fondamentale, su cui si fonda il nuovo sistema di consegna, costituito dalla reciproca fiducia tra gli Stati membri dell'Unione europea in ordine alla rispettiva capacità di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e un processo equo. In tale ottica deve rilevarsi che la richiamata decisione quadro non prevede alcun riferimento alla figura del delitto politico quale possibile causa di esclusione della consegna. Il tema può assumere rilievo solo alla luce del dodicesimo "Considerando", secondo il quale «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione». A ben guardare, dunque, la valenza politica del delitto alla base del M.A.E. può risultare rilevante, se del caso, in una prospettiva discriminatoria, correlata al
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tipo di reato, alle sue finalità, all'incidenza sugli interessi dello Stato straniero, in quanto vi sia il concreto rischio che da ciò discenda un processo non equo o comunque un trattamento discriminatorio. Né potrebbe autonomamente invocarsi l'art. 10 Cost. in tema di estradizione, giacché la disciplina del mandato di arresto europeo, come dianzi accennato, si pone su un piano diverso e parallelo, evocando anche un diverso parametro di costituzionalità, desumibile dall'art. 11 Cost., che assume, con riferimento all'ordinamento eurounitario, un rilievo speciale nell'inquadramento della materia, senza che il riferimento a tale diverso parametro determini un conflitto con i principi supremi dell'assetto costituzionale, tale per cui possano in senso contrario invocarsi i "controlimiti". A ben guardare, è proprio il principio del reciproco affidamento tra Stati membri che impone di limitare il giudizio alle previste cause di rifiuto, ove non vengano diversamente in rilievo i diritti e i principi fondamentali presi in considerazione dall'art. 1, par. 3, della dec. quadro in relazione all'art. 2 legge n. 69 del 2005. Nel caso di specie, dunque, anche a prescindere dalla possibilità o meno di inquadrare come delitto politico il delitto di sabotaggio, che è alla base del mandato di arresto europeo, deve rilevarsi che non è stato prospettato alcun concreto rischio che dall'esecuzione del mandato di arresto possa derivare un atto o comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell'ambito di un processo che possa assumere, in tesi, connotati di iniquità.
4. Il quarto motivo è nel suo complesso infondato e in parte inammissibile.
4.1. Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte territoriale ha esaminato con attenzione le informazioni pervenute a seguito di richiesta, confrontandole con le restanti risultanze, a cominciare dallo stesso rapporto dell'Agenzia nazionale per la prevenzione della tortura, invocato a sostegno dell'esistenza di un rischio di trattamenti carcerari inumani e degradanti. Orbene, la Corte ha rilevato le caratteristiche delle celle, la loro dimensione, il fatto che le stesse siano in larga maggioranza singole e che in ragione del segnalato sovraffollamento si sia proceduto ad un allargamento del numero delle celle doppie, avendo inoltre rilevato come sia logico ritenere che proprio le celle più spaziose siano adibite a celle doppie, in modo da assicurare comunque la fruibilità dello spazio vitale, emendato degli ingombri fissi, come richiesto dalla Corte EDU. Generico risulta, al riguardo, l'assunto che in mancanza di informazioni circa il numero di detenuti per ciascuna cella non si avrebbe la possibilità di verificare se quello spazio sia assicurato: in realtà la motivazione della sentenza impugnata
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è volta a dar conto che l'incremento di celle doppie è stato reso necessario dal sovraffollamento, peraltro in un quadro, puntualmente delineato dallo Stato di emissione, che consente di ritenere ragionevole, in assenza di indicazioni di segno diverso, che effettivamente non vi sia bisogno di introdurre nelle celle più di due detenuti, potendosi allo scopo utilizzare quelle di maggiori dimensioni.
4.2. Quanto al resto, la sentenza impugnata ha osservato che non si deve confondere il regime chiuso con il regime di isolamento e che non vi sono elementi per ritenere che il regime chiuso non implichi comunque la fruizione di attività esterne nei limiti di quanto consentito dal regolamento, essendo comunque sul punto generico il rilievo difensivo formulato. Né può dirsi che quello inerente al regime chiuso o alla sua durata costituisca un rilievo decisivo, dovendosi considerare che la Corte EDU (sentenza 20 ottobre 2016, Mursic
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Croazia) ha dato rilievo al complesso delle condizioni del regime detentivo, allo scopo di valutare eventuali profili compensativi, nei casi di detenzione entro spazi più ristretti, ipotesi che, secondo quanto segnalato, non ricorre nella specie, tanto più in ragione della contingenza del regime detentivo applicabile in stato di custodia cautelare.
4.3. Le restanti criticità prospettate non sono suffragate, secondo l'analisi della Corte territoriale, dalle informazioni acquisite, essendo stato sottolineato come le prassi stigmatizzate dall'Ufficio Nazionale per la prevenzione dalle torture non riguardino l'istituto di Amburgo nel quale il ricorrente sarebbe ristretto e comunque non corrispondano agli standard locali. Va aggiunto che gli elementi valorizzati dal ricorrente riflettono una situazione non registratasi nella strettissima attualità, avuto riguardo all'epoca del rapporto dell'Agenzia per la prevenzione dalla tortura, a fronte della quale assumono rilievo proprio le puntuali informazioni acquisite dalla Corte di appello.
4.4. Va infine sottolineato come risultino inconferenti le deduzioni relative al mantenimento del rapporto con i figli: la necessità di un approfondimento discende infatti non da un'astratta esigenza di verifica ma dalla prospettazione di rischi concreti, mentre nel caso di specie le deduzioni risultano meramente assertive, in assenza di elementi dai quali desumere che non sarebbe garantito il mantenimento di contatti con figli minori, tanto più in ragione della presenza di strumenti di comunicazione all'interno delle celle. Sotto tale profilo deve decisivamente aggiungersi che la deduzione si correla del tutto impropriamente ai principi affermati dalla Corte di Giustizia (Corte Giustizia, 21 dicembre 2022, causa C-261/22), con riguardo alla diversa condizione delle detenute madri di figli in tenera età (prole con età inferiore al limite di tre anni), principi che, per la loro tassatività, non possono essere estesi oltre il preciso ambito di applicazione della specifica valenza ostativa loro attribuita
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dal giudice europeo, nella radicale assenza, nel caso di specie, dei presupposti di fatto della situazione soggettiva cui la formulazione di quei principi si riferisce principi si riferisce.
5. Il quinto motivo è infondato.
5.1. L'assunto difensivo si incentra sugli effetti della pronuncia di annullamento, che, come si è già rilevato, ha prodotto un effetto regressivo ai fini della regolare costituzione del contraddittorio e del pieno esercizio delle facoltà difensive attraverso la garanzia della partecipazione diretta del consegnando. Si è dunque dedotto che avrebbe dovuto ritenersi travolta anche l'acquisizione delle informazioni integrative, riguardanti lo stato dell'istituto penitenziario di riferimento in relazione al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, disposta nel corso di una delle udienze nelle quali si era sviluppato il giudizio.
5.2. Ma tale rilievo non si confronta con il fatto che le informazioni sono trasfuse in un documento inviato dallo Stato di emissione, contenuto nel fascicolo relativo all'unico procedimento in corso, non potendosi parlare di un procedimento diverso riveniente dalla sentenza di annullamento: orbene, il documento, quando sia stato, come nel caso in esame, ritualmente acquisito agli atti, non risente degli effetti di tale annullamento, nonostante l'effetto regressivo prodottosi, in quanto esso ha una limitata valenza processuale e si correla autonomamente ai temi già introdotti quale base cognitiva oggetto del procedimento, tanto che le informazioni avrebbero potuto essere chieste anche d'ufficio e perfino anteriormente alla prima udienza, ove fossero sussistite le ragioni a fondamento della richiesta, tanto più nell'ambito di un procedimento caratterizzato da stringenti cadenze temporali. Nel caso di specie, peraltro, proprio la difesa aveva sviluppato argomenti, al riguardo, e allegato documentazione tale da giustificare quella richiesta di informazioni, la cui ragione e il cui esito deve ritenersi ex se condizionabile dalle modalità di sviluppo del procedimento e dal fatto che l'annullamento abbia prodotto, a garanzia della difesa e della partecipazione dell'interessato, la regressione alla sua fase iniziale. A ben guardare, dunque, è del tutto irrilevante, nel quadro di questo specifico procedimento, in relazione ai temi che ne formano oggetto e alle ragioni per cui si è proceduto all'acquisizione delle informazioni supplementari, che queste ultime siano state richieste in una fase per il resto gravata dal vizio processuale riconosciuto dalla sentenza rescindente, vizio del tutto inidoneo, per la sua natura, ad incidere su quelle ragioni e sulla conseguente adozione del provvedimento, diversamente da quanto dovrebbe in generale ritenersi nel caso di assunzione di
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elementi probatori di altro tipo, potenzialmente condizionati dalla presenza del soggetto interessato. Il ripristino della fisiologia procedimentale consentiva dunque alla Corte di appello di tener conto del dato già acquisito, senza necessità di un nuovo, formale provvedimento, che comunque non avrebbe influito su un'acquisizione ab externo, fermo restando che la difesa ha comunque avuto la possibilità di interloquire ed esercitare appieno il contraddittorio sul punto.
6. Il sesto motivo è infondato.
6.1. Il ricorrente prospetta la ricorrenza di un'ipotesi di bis in idem europeo, costituente causa di rifiuto di consegna, in relazione all'archiviazione di un procedimento relativo ai medesimi fatti da parte dell'A.G. danese, e ha chiesto in subordine l'acquisizione di tale provvedimento.
6.2. Nel caso di specie deve ritenersi dirimente la circostanza che, da un lato, non risulta che il diverso procedimento danese abbia riguardato non solo genericamente gli stessi fatti, bensì specificamente soggetti individuati, e tra essi l'odierno ricorrente, e dall'altro che non possa dirsi definitivamente estinta l'azione penale a fronte di un approfondito accertamento del fatto e della conseguente impossibilità di qualsivoglia ulteriore approfondimento, da ritenersi precluso. Va sul punto osservato che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia U.E. (ex plurimis, sent. 29/06/2016, Kossowski), anche un provvedimento di archiviazione può costituire la base di un giudicato europeo preclusivo *quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, e l'azione penale si sia definitivamente estinta> (Sez. 6, n. 27384 del 06/06/2022, [...], Rv. 283329-01). Si tratta di un principio di recente ribadito dalla Corte di Giustizia (Corte Giustizia, sent. 25 gennaio 2024, causa C-58/22). A ben guardare, però, le deduzioni difensive sul punto risultano generiche e non sostenute dalle relative allegazioni, che non giustificano, sulla base di quanto emergente, neppure un approfondimento volto all'acquisizione del provvedimento genericamente indicato, in cui si sarebbe solo indicato che non vi sono basi sufficienti per l'instaurazione di un procedimento penale, in un quadro che non risulta connotato da dirimente definitività, coinvolgente specificamente la posizione del ricorrente.
7. Il settimo motivo è manifestamente infondato.
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Con riguardo al solo parziale accesso agli atti del procedimento tedesco, la Corte territoriale ha dato conto dei pertinenti rilievi della Corte di Giustizia U.E. (Corte Giustizia, 28 gennaio 2021, I.R.), in forza dei quali l'esercizio delle garanzie si invera con riguardo al procedimento "a monte" che dà luogo al mandato di arresto europeo nello Stato di emissione al momento della consegna, come del resto prospettato dall'A.G. tedesca, essendo inconferenti i riferimenti alla garanzia costituzionale e convenzionale del diritto di difesa, parimenti assicurata dai principi fondanti, espressi dalla C.D.F.U.E., con i quali non può porsi in contrasto, per le ragioni su indicate, la disciplina in materia di mandato di arresto europeo, dovendosi inoltre rilevare come nulla consenta di ipotizzare che il diritto di difesa non sarà assicurato dopo la consegna nell'ambito del procedimento che ha dato origine al mandato di arresto europeo.
8. In definitiva si impone il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, salvi gli adempimenti di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore MA CC
II Presidente NO De MI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
21 NOV 2025
FU OG IZ ON NA IM
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