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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO AR, all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte al n. 2656/2020, 3461/2020, 2090/2021 R.G., promosse da: nata il [...] a [...], c.f Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA e BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FIORENTINO GIUSEPPE, ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'08/08/2020parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “Il Darifoglio”.
Lamentava che l' aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli per l'anno 2016.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al suddetto anno CP_1 ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad effettuare la CP_1 suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con successivo ricorso iscritto in data 6/11/2020, parte ricorrente proponeva ricorso avverso tre provvedimenti di indebito datati 11/11/2019, con cui l' chiedeva la restituzione delle somme CP_1 erogate a titolo di indennità di malattia per i periodi che vanno dal 02.01.2017 al 21.01.2017, dall'01.02.2017 al 02.03.2017, dal 15.03.2017 al 13.04.2017.
Insisteva per l'annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con successivo ricorso depositato il 21/06/2021, portante rg.n. 2090/2021, il ricorrente, con il patrocinio dell'Avv. Bonina, premetteva di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2016 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “Il Darifoglio”, e proponeva ricorso avverso i provvedimenti di reiezione datati 29/10/2019, relativi all'indennità di malattia per i periodi dal 02.01.2017 al 21.01.2017, dall'01.02.2017 al 02.03.2017, dal 15.03.2017 al 13.04.2017.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 2016, con condanna dell' ad effettuare la suddetta reiscrizione;
insisteva CP_1 per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di malattia per i suindicati eventi dell'anno
2017, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva nei suddetti giudizi con i propri procuratori, eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Le cause, previa riunione, venivano istruite documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2016, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2016 alle dipendenze della ditta Il Darifoglio.
Va preliminarmente rilevato che non vi sono problemi in ordine alla tempestività del ricorso, dal momento risultano rispettati i termini decadenziali da parte del ricorrente.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta Il Darifoglio al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 28.03.2019, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e . CP_1 Persona_1 Persona_2
In esito a tale attività ispettiva, pertanto, si è provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato lle dipendenze della Ditta Il Darifoglio. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass.civ. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della parte ricorrente, sono stati sentiti in corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017).
I testi hanno entrambi dichiarato di avere analogo ricorso pendente nei confronti dell' , CP_1 Parte_2
affermava di non aver indicato il ricorrente quale testimone a loro favore, mentre il teste
[...]
dichiarava di non essere a conoscenza “ se la ricorrente sia mia testimone in qualche Testimone_1 mio giudizio pendente”.
Tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, i testi hanno un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno appellante, tale per cui le dichiarazioni rese vanno sottoposte ad una valutazione prudenziale.
Andando al merito delle dichiarazioni, si evidenzia come entrambi i testi abbiano dichiarato di aver seguito le direttive del Sig. o di un suo delegato, e di aver ricevuto la retribuzione in Persona_3 contanti sui luoghi di lavoro direttamente dallo stesso “Ci dirigeva od un Per_3 Persona_3 suo delegato. Orario di lavoro: dalle sette alle sedici con un'ora di pausa pranzo. Venivamo pagati dal con euro: 50,00 al giorno in contanti. Ci pagava a fine mese, sul posto di lavoro Persona_3
e ci dava la busta paga. Chiamava per questo uno per uno tutti noi lavoratori.” (cft Dichiarazioni teste ). Tes_1
Orbene, ciò si pone in contrasto con quanto invece dichiarato dallo stesso in sede di Per_3 accertamento ispettivo, così come riportato nel verbale versato in atti dall' : CP_1
“Il Sig. si occupa dell'assunzione del personale. Io gestisco le fatture e la contabilità e Pt_1
l'affitto dei terreni. Lo scorso anno non ricordo quanto personale è stato assunto in quanto è mio cognato che si occupa dell'assunzione e della gestione del Controparte_2 personale…Per il pagamento degli operai agricoli dell'azienda Darifoglio è sempre mio cognato ad occuparsi delle paghe. Non so quanto mio cognato erogasse per i predetti pagamenti” (vedasi
Verbale ispettivo).
Alla luce delle superiori circostanze, a giudizio di questo decidente, le deposizioni dei testi non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente
(Certificazione Unica, buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie. In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Pertanto, la domanda volta al riconoscimento dell'attività lavorativa prestata per 102 giornate annue nel 2016 alle dipendenze della ditta il Darifoglio deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio. Tali domande vanno, pertanto, rigettate, con conferma dei provvedimenti di indebito impugnati per la malattia agricola anno 2017. In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att.c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1 ricorsi depositati l'8/8/2020, 6/11/2020 e 21/6/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta Il Darifoglio;
- Conferma i provvedimenti di indebito impugnati;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 09/12/2025.
Il Giudice
ET AO AR