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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5181/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Torresan Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5181/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Vidal e Fabris Lodovico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Palladio 1 31011 Asolo
ATTORE contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cervato Piergiovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Monta' 49 35138 Padova
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
•Accertare l'inesistenza della contraffazione del Marchio figurativo registrato UE n.
, di cui è titolare, e per la quale sono state disposte le misure P.IVA_1 CP_1
pagina 1 di 23 cautelari dell'inibitoria, del ritiro dal commercio di tutto il materiale contenente il segno contestato PRM, della rimozione da siti internet, social networks e quant'altro dello stesso segno, nonché le misure accessorie delle penalità di mora in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione delle misure;
•per l'effetto, disporre la cessazione dell'efficacia/revoca di tutte le misure disposte all'esito del procedimento cautelare R.G. 8776/2019 Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia d'impresa;
•per l'effetto condannare inoltre a versare a la somma di € CP_1 Parte_1
17.060,08 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di rimborso spese legali del procedimento cautelare versate in esecuzione del provvedimento allegato sub doc. 12, nonché di rifusione dei costi sostenuti per l'esecuzione delle misure cautelari, il tutto come quantificato al paragrafo D.2 dell'atto di citazione.
•Accertare altresì l'inesistenza di qualsiasi illecito anticoncorrenziale ex art. 2598 nr. 1, 2 e
3 Cod. Civ. in capo a Parte_1
ANCORA NEL MERITO
•Accertare che è titolare del marchio nazionale nr. 302009901793055 Parte_1 registrato in data 12.01.2011 (data di deposito della domanda 15.12.2009: doc. 24).
• Accertare che le condotte di descritte al paragrafo E.1 dell'atto di CP_1 citazione ledono i diritti di di sfruttamento/utilizzo esclusivo del marchio Parte_1 registrato sopra menzionato, oltre che l'immagine/reputazione commerciale di
[...]
Parte_1
• Condannare al risarcimento del danno subito da come CP_1 Parte_1 descritto ai paragrafi E.1 ed E.2 dell'atto di citazione, quantificato in € 30.000,00 o nella maggior somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
ANCORA NEL MERITO
Rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO
pagina 2 di 23 Spese e competenze integralmente rifuse (anche per i due gradi del giudizio cautelare), con condanna di a restituire a quelle corrisposte in esecuzione CP_1 Parte_1 del provvedimento di reclamo, come sopra specificato.
In via istruttoria come da foglio di precisione delle conclusioni.
Per parte convenuta:
Contrariis rejectis
In via principale
1) Respingere integralmente tutte le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti in narrativa;
In via riconvenzionale:
2) Accertare e dichiarare in via definitiva che l'uso dei segni individuati in narrativa e tutte le altre condotte poste in essere dall'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio esposte in narrativa, costituiscono contraffazione e/o violazione dei diritti di marchio registrato dell'Unione Europea n. , in titolarità di P.IVA_1 CP_1 con derivante responsabilità di parte attrice, il tutto come meglio descritto in narrativa;
3) Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dall'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio esposte in narrativa, costituiscono atti di concorrenza sleale anche interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3 c.c., a danno di con derivante responsabilità di parte attrice, il tutto come meglio descritto in CP_1 narrativa;
4) Inibire in via definitiva all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'uso dei segni confusoriamente simili al marchio dell'Unione Europea n. P.IVA_1 azionato da e meglio descritti in narrativa, nell'ambito della sua attività, Controparte_1 nonché in qualsivoglia ulteriore modo, luogo, tempo e contesto, nonché di qualsivoglia ulteriore segno identico e/o simile e confusorio con il marchio della convenuta, a titolo di marchio o di altro segno distintivo, nel contesto descritto in narrativa, nonché in qualsiasi ulteriore contesto, luogo, tempo, modo, titolo o ragione, nonché ogni ulteriore atto di violazione di cui alla conclusione n. 2; in particolare, ma non a titolo esclusivo, inibirsi alla controparte di apporre i segni oggetto di contestazione ed ogni altro segno simile sui pagina 3 di 23 prodotti di cui in narrativa o sulle loro confezioni, di offrirli o di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dai suddetti segni, di importare o esportare prodotti contraddistinti dai segni stessi, di utilizzare i segni in questione nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità e simili;
5) Inibire in via definitiva all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, gli atti di concorrenza sleale anche interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3 c.c. di cui alla conclusione n. 3;
6) Ordinare all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediato ritiro dal commercio ed il sequestro, autorizzando ad assistervi i procuratori della convenuta e consulenti di propria fiducia, presso la sede nonché presso magazzini, stabilimenti, pertinenze, show-room e ogni altro luogo nella disponibilità dell'attrice, nonché presso terzi che li detengano per farne commercio, dei prodotti su cui sono apposti i segni confusoriamente simili al marchio dell'Unione Europea n. 013221072 di come CP_1 meglio descritti in narrativa, nonché ogni altro segno ad essi simile o che comunque ne violi i diritti di marchio registrato e/o di ogni altro prodotto o servizio che comunque costituisca atto di concorrenza sleale interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3
c.c., nonché di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti e servizi in contestazione e ad ogni altro prodotto e/o servizio simile;
laddove ritenuto opportuno dal
Tribunale, ordinarsi altresì la distruzione di detti prodotti e relativi mezzi di promozione e comunicazione;
7) Ordinare in via definitiva all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rimuovere da ogni contesto derivante dalle condotte esposte in narrativa ed ogni ulteriore futuro derivante, sia dal proprio sito web e profili Facebook ed Instagram come meglio descritti in narrativa, sia in ogni altro contesto online ed offline, anche presso i motori di ricerca quali Google e simili ed i social network quali Facebook ed Instagram e simili, nonché presso ogni altro mezzo di comunicazione, media, giornale, rivista e simili, qualunque segno o riferimento ai segni confusoriamente simili al marchio dell'Unione
Europea n. 013221072 di nonché a qualsivoglia segno simile al suddetto CP_1 marchio della convenuta meglio descritti in premessa, ivi utilizzato a titolo di marchio o di altro segno distintivo, nel contesto descritto in narrativa nonché in qualsivoglia ulteriore pagina 4 di 23 contesto, forma, modalità, tempo anche futuro e luogo anche diverso da quelli descritti, nonché a qualsiasi ulteriore titolo o ragione, ovvero in quanto costituente atto di concorrenza sleale anche interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3 c.c.; in particolare, estendersi gli ordini di cui al presente punto, nonché di cui agli altri punti che precedono, anche ai contesti di cui parte attrice si avvale anche mediatamente per le violazioni di cui sopra, ivi compresi quelli afferenti la collaborazione con la società Life
Prime s.r.l. o con altre analoghe compagini;
8) Condannare l'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni Controparte_1 subiti e subendi come meglio illustrati in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia secondo il valore equitativamente liquidato dal Tribunale, in applicazione anche analogica dei parametri stabiliti dall'art. 125
CPI come meglio esposti in narrativa;
9) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale, a cura di parte convenuta ed a spese di parte attrice che dovrà pagarle dietro presentazione di semplice fattura della pubblicazione editoriale, ovvero sotto comminatoria di penale nella misura che segue;
10) Disporre una penale a carico di parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, pari ad euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuno degli ordini di cui sopra.
In ogni caso
11) Spese e compensi di lite interamente rifusi.
In via istruttoria:
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio ( , deducendo di essere società attiva nella produzione e CP_1 CP_1 commercializzazione di prodotti nel settore della pulizia, in particolare dei prodotti in pagina 5 di 23 Part microfibra ( sarebbe l'acronimo di “Prodotti Raccomandati in Microfibra”), costituita il 22/2/2007 su iniziativa di il quale prima di cedere, nell'ottobre 2009, Controparte_2 le proprie quote di partecipazione nella società a attuale socia di PRM al Parte_2
99,75%, aveva provveduto a costituire la società (acronimo di “Ecological CP_1
Microfiber Advanced”), società concorrente nel medesimo settore di PRM e che “avrebbe Part voluto costituire la continuazione di ”.
Deduceva che tra le parti vi era stato un pregresso contenzioso cautelare, avviato su iniziativa di per l'accertamento della contraffazione del marchio figurativo UE CP_1
n. , registrato da in data 23/01/2015 a seguito di domanda presentata P.IVA_1 CP_1 il 2/9/2014 e per l'accertamento degli atti di concorrenza sleale interferenze e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio, giudizio che si era concluso, nella prima fase, con una ordinanza di rigetto, che era stata, tuttavia, parzialmente riformata, a seguito della proposizione del reclamo da parte di Deduceva che CP_1 con ordinanza del 9/12/2019 il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che uno tra i segni di PRM contestati fosse in contraffazione con il marchio di e che vi fosse altresì CP_1 concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc, pronunciando l'ordine di inibitoria e di ritiro dal commercio e di rimozione del segno con previsione di una penale. Part Contestando, sotto plurimi profili, l'ordinanza di reclamo, agiva al fine dell'accertamento negativo della contraffazione del marchio registrato UE di e CP_1 per la revoca delle misure disposte con l'ordinanza di reclamo, nonché per l'accertamento della condotta concorrenziale illecita di in violazione dell'art. 2598 n. 2) e n. 3) CP_1 cc.
Deduceva al riguardo che la convenuta aveva posto in essere atti di concorrenza sleale Part attraverso messaggi denigratori, volti a screditare i prodotti di , anche in violazione dei Part diritti conferiti dalla registrazione del marchio nazionale del 12/1/2011, ai sensi dell'art. 20 cpi .
Chiedeva, quindi, la condanna di alla refusione delle spese di lite della fase CP_1 cautelare e al rimborso delle spese di esecuzione della misura cautelare per complessivi €
17.060,80 e al risarcimento del danno all'immagine ovvero del danno alla reputazione commerciale, che le era derivato sia dal fatto di aver dovuto informare i terzi detentori di pagina 6 di 23 materiale pubblicitario dell'emissione del provvedimento cautelare, sia dagli atti denigratori perpetrati a suo danno da che deduceva essere particolarmente gravi, in quanto CP_1
Part posti in essere da che era stato il fondatore di e da Controparte_2 Persona_1 direttore commerciale di sorella di socia e legale rappresentante di CP_1 Parte_2
Part
, quantificando la somma in complessivi € 30.000.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1 attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita. Premesso che le parti in causa erano dirette concorrenti nel settore della vendita porta a porta di prodotti per la pulizia, parte convenuta ha dedotto che amministratore unico e socio di Controparte_2 maggioranza di avesse iniziato la commercializzazione di prodotti in CP_1 microfibra sin dagli anni '90, promuovendo la filosofia del “pulire” in un modo nuovo, naturale, senza l'uso di detergenti chimici. Allegava che era da sempre Controparte_2 stato l'unico ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e connessi ai prodotti commercializzati e alle relative tecniche di vendita, oggi utilizzati, su Part autorizzazione del da Deduceva che la società era stata CP_2 CP_1 costituita dal nel 2007 e che con detta società collaboravano le sorelle ed CP_2 Pt_2
Nel 2009 il costituiva la società all'interno della quale Persona_1 CP_2 CP_1 veniva ad assumere il ruolo di responsabile commerciale. Persona_1
Deduceva, inoltre, la convenuta di essere divenuta una consolidata realtà nazionale, leader nella vendita porta a porta di prodotti per la pulizia eco sostenibili, anche attraverso ingenti investimenti in termini di risorse umane ed economiche. Deduceva che la propria filosofia aziendale fosse rappresentata dai valori della naturalità e dell'ecosostenibilità, attuata attraverso un modo nuovo di pulire, senza l'uso di detergenti chimici e solo con l'utilizzo Contr della microfibra ( è l'acronimo di Ecological Microfiber Advanced) e dell'acqua.
Deduceva di essere titolare di una serie di privative, tra cui il marchio figurativo UE n.
013221072, registrato in data 23/1/2015, con domanda depositata in data 2/9/2014, rappresentato da una mano che pulisce con un panno in microfibra ed acqua un globo Part terrestre e di aver appreso che stesse utilizzando nell'ambito della sua attività commerciale, per contraddistinguere prodotti analoghi ai propri, segni in contraffazione del proprio marchio registrato, riproducenti gli elementi figurativi del globo, dell'acqua e delle pagina 7 di 23 mani, in violazione dell'art. 9 lett. b) Reg. UE 2017/1001.
Affermava che il marchio UE n. 013221072 è un marchio forte, distintivo sul mercato di riferimento di un certo tipo di prodotti e del concetto di pulizia senza inquinamento, il cui cuore è rappresentato dal globo terrestre, assieme al getto d'acqua che lo attraversa, laddove l'acqua è intesa come elemento puro per definizione. Allegava inoltre di essere titolare del marchio registrato UE n. 013218326 “EMA clean the planet”, laddove la parola pianeta corrisponde all'immagine del globo azionato in giudizio e deduceva che attraverso tali marchi si era affermata sul mercato di riferimento come azienda attenta CP_1 all'ambiente.
Prospettava la contraffazione del marchio registrato UE n. 013221072 ai sensi dell'art. 9 lett. b) Reg. UE 2017/1001 da parte dei segni dell'attrice, anch'essi caratterizzati sotto il profilo visito dalla presenza degli elementi figurativi dominanti del globo, dell'acqua e delle mani, attesa la somiglianza dei segni sotto il profilo visivo e l'identità sotto il profilo concettuale, e stante l'identità dei prodotti contraddistinti e dei servizi correlati. Part Deduceva che l'uso confusorio dei segni da parte di , oltre all'uso della medesima modalità di presentazione dei prodotti su cataloghi e sito internet, integrasse illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc.
Affermava, inoltre, che la condotta attorea integrasse illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 2) cc sia per indebita appropriazione dei vantaggi e delle prerogative derivanti dal messaggio Part concettuale con cui era riconosciuta sul mercato, sia per aver posto in CP_1 essere condotte denigratorie di divulgando informazioni false sulle sue CP_1 condizioni economico finanziarie, contestando a propria volta di aver mai denigrato i prodotti attorei. Part Deduceva, sotto il profilo dell'art. 2598 n. 3) cc, che avesse posto in essere un agganciamento parassitario attraverso lo storno di collaboratori di anche per il CP_1 tramite della società Life Prime s.r.l., e concludeva chiedendo, anche in via riconvenzionale, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, svolta da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, dovendosi escludere che la domanda di pagina 8 di 23 Part pagamento formulata da parte attrice possa reputarsi limitata ad un importo non eccedente la somma di euro 50.000,00.= per la quale è prevista l'obbligatorietà della negoziazione assistita, richiamando le ragioni già esplicitate nell'ordinanza del 24/11/2020.
Nel merito, si passa ora a valutare l'interferenza tra il marchio registrato di e i CP_1 segni di parte convenuta.
è titolare del marchio registrato dell'Unione Europea n. 013221072, depositato CP_1 in data 02/09/2014 e registrato in data 23/01/2015, per le classi dell'Accordo di Nizza del
15 giugno 1957 n. 3 (Abrasivi; Olii essenziali ed estratti aromatici;
Pece per sarti e calzolai;
Preparati per pulire e profumare;
Toiletteria); n. 21 (Articoli da giardinaggio;
Articoli per la pulizia;
Cosmetici ed utensili da toeletta ed articoli da bagno;
Spazzole e articoli per fabbricare le spazzole;
Allargascarpe; Allargatoi per guanti;
Apparecchi a batteria per rimuovere i pelucchi;
Calzascarpe; Cavastivali;
Coperte per tavole da stiro;
Dispositivi per mantenere in forma le cravatte;
Ganci per stendibiancheria;
Gancio per allacciare i bottoni;
Guanti per lucidare le scarpe;
Lucidatrici per calzature non elettriche;
Mollette per bucato;
Panni intermedi da stiratura;
Panni per lucidare le scarpe;
Panni per scarpe;
Pulisciscarpe con spazzola incorporata;
Spazzole per indumenti;
Stenditoi per biancheria;
Stira-pantaloni;
Supporti per ferri da stiro;
Tavoli da stiro;
Tenditori per vestiti); n. 25 (Abbigliamento;
Cappelleria; Scarpe) e n. 35 (Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
Servizi di analisi degli affari, di ricerca e di informazione;
Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori;
Servizi pubblicitari, di ricerche di mercato e promozionali).
Si tratta di un marchio figurativo caratterizzato dalla presenza del globo terrestre e di un getto d'acqua e dalla presenza di una mano nell'atto di pulire il globo con un panno, che appare nella seguente rappresentazione grafica:
pagina 9 di 23 I segni di PRM rispetto ai quali deve essere svolto il giudizio comparativo sono i seguenti
(che verranno indentificati con i numeri 1), 2) e 3):
1) 2) 3)
Il primo segno (1) raffigura un globo investito da un getto d'acqua e presenta la scritta solo con acqua”. Parte_3
Il secondo segno (2) rappresenta il globo terrestre racchiuso tra due mani, una collocata nella parte inferiore e l'altra nella parte superiore del globo e presenta la scritta
Il terzo (3) segno è caratterizzato anch'esso dalla presenza del pianeta terra adagiato su due Part mani che lo sorreggono ed è presente la scritta “L'ambiente è tuo, ti aiuta a proteggerlo”. Part Deduce che l'uso di questi tre segni da parte di , nell'ambito della sua CP_1 attività commerciale e promozionale relativa a prodotti per la pulizia identici o comunque simili ai propri, integrerebbe violazione dell'art. 9 del Reg. UE 2017/1001.
pagina 10 di 23 Detta disposizione prevede al comma 2 lett. b) che il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio UE, ove venga usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico, che comprende anche il rischio di associazione tra segno e marchio.
Secondo il consolidato orientamento, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.
La valutazione in ordine al rischio di confusione nella percezione del pubblico dev'essere svolta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, quali la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi cui essi si riferiscono, secondo un criterio di interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Al fine di stabilire la somiglianza tra marchi si deve avere riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti, dei segni a confronto, dando luogo ad una valutazione globale e sintetica che si fonda sull'impressione complessiva prodotta dai segni a confronto, che tenga conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Detta valutazione di somiglianza si basa sulla percezione del consumatore medio del tipo di prodotto o servizio, il quale percepisce normalmente il marchio come un tutt'uno. Inoltre, detta valutazione prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e si basa sul ricordo mnemonico del segno da parte del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, che, nel comparare i segni, usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all'immagine mnemonica dell'altro (cfr. sentenze dell'11novembre 1997,
C-251/95, EU:C:1997:528, punto 22; del 29 settembre 1998, Canon,C-39/97, Per_2
EU:C:1998:442, punto 16, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97,EU:C:1999:323, punto 18; Cass. 11031/2016; Cass. 8577/2018; Cass. 28 luglio
2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P., Bimbo;
30
pagina 11 di 23 gennaio 2014, n. 422/12 P., Industrias Alen;
Cass. n. 39764 del 13/12/2021; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, nonché frequenti pronunce del Tribunale dell'Unione, ad es. Trib.
Unione europea 21 ottobre 2015, n. T-664-13, Petco Animal Supplies Stores;
10 settembre
2008, Boston Scientific, T325/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-162/01; Corte di giustizia 10 settembre 2008, Capio;
11 novembre 1997, C251/95, Sabel).
La valutazione di confondibilità varia a seconda che si sia in presenza di un marchio forte o debole, “nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante” (Cass. n. 39764 del 13/12/2021).
Tanto più sarà accentuato il distacco concettuale tra il segno e il prodotto o il servizio a cui si riferisce, tanto più il marchio sarà “forte”.
Tanto premesso, elemento figurativo centrale del marchio di che domina a CP_1 livello visivo, è il globo terrestre investito da un flusso d'acqua, che ricade sul globo dall'alto. I due elementi, nella loro combinazione, catturano a livello visivo l'attenzione di chi osserva il segno, sia per la loro centralità nell'immagine, sia per il dinamismo che il flusso d'acqua imprime complessivamente alla figura.
Si tratta di elementi che presentano una media attinenza con i prodotti contraddistinti dal marchio, dal momento che se, da un lato, vi è un effettivo collegamento concettuale tra l'acqua e il settore e i prodotti di pulizia in genere, detto collegamento non è ravvisabile, con eguale intensità, rispetto all'elemento terra, che presenta, invece, un certo scarto logico rispetto alla categoria di prodotti e servizi (panni in microfibra e in genere prodotti per la pulizia) a cui il segno si riferisce.
Detti elementi valgono a connotare il segno di una propria distintività, in quanto solo in parte concettualmente affini ai prodotti contraddistinti dal marchio e, oltre a rappresentarne il cuore, rendono il marchio di mediamente forte. CP_1
Né, d'altro canto, risulta che nel settore delle pulizie vi sia un certo uso della figura del Part pianeta terra. Questa prova non è stata offerta da .
pagina 12 di 23 Diversamente è a dirsi per l'elemento figurativo della mano intenta pulire il globo con un panno.
Detto elemento presenta una connotazione descrittiva dei prodotti e, ad una valutazione globale del segno, sfugge all'attenzione del consumatore medio, che viene, invece, catturata dall'elemento grafico saliente e maggiormente visivamente rilevante (per forma, dimensione e colore) del globo terrestre su cui ricade il flusso d'acqua.
Gli elementi salienti del marchio di esprimono, inoltre, a livello concettuale CP_1
l'idea di fondo di naturalità, di sostenibilità ambientale, di rispetto del pianeta terra, quale filosofia che pone alla base dei prodotti offerti , che si contraddistinguono per CP_1 un concetto di pulizia naturale ed ecosostenibile senza l'uso di additivi e di sostanze chimiche.
Venendo ora all'esame dei segni di PRM si osserva che tutti e tre i segni in contestazione sono segni complessi, formati da una parte figurativa e da una componente denominativa.
Nel primo segno la parte figurativa è rappresentata da un globo terrestre investito da un getto d'acqua; la parte denominativa è data dalla scritta “PRM pulizia solo con acqua”.
Elemento dominante del segno è la parte grafica del globo e dell'acqua. Sul piano grafico, infatti, la scritta sfugge all'occhio del consumatore, dal momento che le lettere PRM, per la loro rappresentazione grafica ed il colore utilizzato, vengono percepite come parte del flusso d'acqua, mentre le parole “pulizia solo con acqua” sono scritte in un formato piccolo e non sono di immediata percezione. Gli elementi del pianeta e dell'acqua prevalgono dunque sulla parte verbale, che presenta una connotazione meramente descrittiva e non assurge, pertanto, ad elemento dominante del segno.
Nel segno PRM vengono, quindi, ripresi gli elementi che costituiscono il cuore del marchio ossia il pianeta terra e l'acqua, in una rappresentazione grafica assai simile: a CP_1 prescindere da lievi differenziazioni, entrambi i segni sono caratterizzati dalla centralità del globo terrestre che viene investito da un flusso d'acqua in movimento dall'alto verso il basso e che imprime alle figure un certo dinamismo. Dal punto di vista visivo vi è quindi una media somiglianza tra i due segni, avendo questi in comune i rispettivi elementi figurativi dominanti. Detta somiglianza non viene meno per la presenza nel segno di PRM di una scritta meramente descrittiva dei prodotti e dei servizi contraddistinti, che sfugge alla pagina 13 di 23 vista e rimane, a livello visivo, sullo sfondo.
Dal punto di vista concettuale, poi, vi è una marcata somiglianza tra i segni, poiché entrambi evocano il concetto di tutela e di rispetto dell'ambiente e delle risorse ambientali e quindi il concetto di ecosostenibilità, che sta alla base del pulire solo con acqua, attraverso l'accostamento del simbolo dell'acqua a quello del globo terrestre, concetto anch'esso richiamato, graficamente nel marchio registrato e in modo denominativo nel segno di PRM.
In funzione del giudizio di confondibilità, oltre alla somiglianza tra i segni, si deve tenere conto anche della somiglianza tra i prodotti o i servizi designati.
Si è visto che il marchio è stato registrato per i prodotti di cui alle classi 3, 21, CP_1
25 e 35 di Nizza, tra i quali sono ricompresi articoli per la pulizia e viene in particolare utilizzato dal suo titolare per contraddistinguere panni in microfibra per la pulizia degli ambienti solo con acqua e senza l'uso di detersivi.
Analogamente il segno di PRM viene utilizzato per contraddistinguere prodotti in microfibra per la pulizia senza l'uso di sostanze chimiche (come pubblicizzato sia nella pagina web, che nei cataloghi attorei -doc. 8 e 9 di parte attrice-). I prodotti sono, quindi, i medesimi, risultano caratterizzati dal medesimo impiego e dalle medesime caratteristiche, tanto da apparire tra loro intercambiabili, afferiscono al medesimo settore di mercato e sono diretti a soddisfare una specifica domanda, proveniente da un medesimo pubblico, rappresentato da un consumatore attento al rispetto della natura e dell'ambiente.
L'interdipendenza tra la somiglianza dei segni nei termini anzidetti e l'identità dei prodotti designati induce a ritiene che sia concreto il rischio di confusione da parte del consumatore medio di tale tipologia di prodotti, in ordine alla provenienza del prodotto ovvero in ordine al fatto che i prodotti provengano dalla stessa realtà imprenditoriale o da realtà tra loro collegate. Rischio che risulta altresì implementato dalla medesima modalità con cui detti prodotti vengono offerti al pubblico mediante la vendita porta a porta.
Va, quindi, accertata la contraffazione del marchio da parte del segno n. 1) di CP_1
PRM ai sensi dell'art. 9 lett. b) Reg. 2017/1001.
Il secondo segno di PRM, come già osservato nell'ordinanza di reclamo, ancorché richiami elementi già presenti nel marchio registrato (mani, globo ed acqua), presenta una scarsa somiglianza con detto marchio dal punto visivo, in ragione della diversa rappresentazione pagina 14 di 23 grafica degli elementi. Nel segno di PRM, infatti, l'acqua è posta sullo sfondo e non viene rappresentata come un flusso che scorre. Ciò, già di per sé, vale a privare il segno di quel dinamismo che la presenza di un flusso d'acqua che cade dall'alto imprime, invece, al marchio registrato. Le mani inoltre sono ritratte in una posizione di accoglienza e di protezione, che distanzia visivamente oltre che concettualmente il segno di PRM dal marchio di nel quale la mano è raffigurata nell'atto di pulire il globo. Inoltre il CP_1
Part segno di risulta attraversato da una scritta centrale, che sovrasta il globo e che appare in primo piano rispetto all'immagine complessiva.
I segni presentano inoltre una certa distanza logica, poiché anche se entrambi si rifanno al concetto di tutela dell'ambiente, il marchio registrato richiama altresì un concetto di pulizia Part ecosostenibile, mentre tale concetto viene veicolato nel segno di dalla scritta centrale, il cui contenuto, tuttavia, non è di immediata percezione, sia per la sua lunghezza sia per la piccola dimensione dei caratteri.
Le differenze dal punto di vista grafico e la non totale sovrapponibilità dei segni dal punto di vista concettuale escludono che vi possa essere un rischio di confusione. Part Rischio di confusione che è, altresì, assente rispetto al terzo segno di , che, dal punto di vista grafico, si distanzia dal marchio registrato sia per l'assenza dell'acqua, che rappresenta, invece, l'elemento caratterizzante di detto segno, sia per la diversa posizione delle mani, dovendosi con ciò escludere la somiglianza dal punto di vista visivo tra i due segni.
Somiglianza che in tal caso non sussiste nemmeno sotto il profilo concettuale, dal momento che il segno di PRM rimanda genericamente all'idea di tutela dell'ambiente, senza alcun riferimento alla pulizia.
***
PRM contesta, inoltre, che abbia posto in essere una serie di condotte volte a CP_1 denigrare e a screditare i propri prodotti, in violazione dell'art. 20 cpi e dell'art. 2598 n. 2)
e 3) cc, così ledendo i diritti che le derivano dal marchio nazionale n. 1402107 registrato in Part data 12/1/2011 su domanda depositata in data 15/12/2009, rappresentato dalla scritta in lettere maiuscole, di cui la prima e ultima di colore blu e la seconda di colore rosso, con al di sotto, in caratteri più piccoli, la dicitura “prodotti raccomandati in microfibra” e pagina 15 di 23 “pulizia senza detersivo”.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice ha precisato che le allegate condotte denigratorie messe in atto da soggetti operanti per conto di sarebbero volte, da CP_1
Part un lato, a screditare la reputazione commerciale di e, dall'altro lato, a svalorizzare il marchio in sé come bene immateriale.
La condotta illecita così descritta rileva quale illecito concorrenziale e va pertanto sussunta nell'ambito di applicazione dell'art. 2598 cc.
La domanda è stata istruita mediante assunzione della prova orale e dall'istruttoria condotta
è emerso che sia amministratore di sia Controparte_2 CP_1 Persona_1 responsabile commerciale della convenuta, sia , promotrice di a Testimone_1 CP_1 far data dal 2012 e responsabile per le zone di Piemonte e Lombardia abbiano in diverse Part occasioni compiuto apprezzamenti in ordine alla scadente qualità dei prodotti di . Part Così la teste , dapprima promotrice per poi passata a , ha Testimone_2 CP_1 dichiarato che la signora “in varie occasioni mi disse che i prodotti trattati da Tes_1 [...]
erano di scadente qualità. Peraltro, posso aggiungere che quando presi la Pt_1 decisione di cominciare a lavorare per PRM, la signora mi ha ripetutamente Tes_1 ribadito gli apprezzamenti già fatti sui prodotti trattati dalla società attrice per la quale attualmente lavoro”. Dichiarazioni del medesimo tenore sono poi state fatte dalla teste
, la quale ha dichiarato che “in varie occasioni nel corso del 2017, mi è Testimone_3 capitato di sentire la signora la quale riferiva che i prodotti utilizzati da Tes_1 [...]
per la produzione di panni in microfibra e per le pulizie erano di qualità scadente Pt_1 rispetto a quelli di . La teste ha poi ammesso di aver fatto notare CP_1 Persona_1 ad una collaboratrice di prima dell'avvio della collaborazione, che i panni di CP_1
Part
fossero di qualità scadente e ha, altresì, dichiarato che “nel corso del 2016 ho sentito dire al signor , legale rappresentate di apprezzamenti circa Controparte_2 CP_1 il fatto che i prodotti trattati da fossero di qualità scadente”. Dalle Parte_1 deposizioni testimoniali è emerso che gli apprezzamenti relativi alla qualità dei prodotti attorei avvenissero all'interno dell'azienda, nell'ambito delle conversazioni tenutesi tra gli apici aziendali ( e e la manager con i vari incaricati alle vendite. CP_2 Per_1 Tes_1
Non è emerso che vi siano state delle conversazioni di tale tenore tra i manager di area o gli pagina 16 di 23 incaricati alle vendite di e i clienti o i fornitori. CP_1
La Cassazione ha precisato che la divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell'impresa concorrente è, di per sé, screditante e perciò ricade nell'ambito applicativo del n. 2 dell'art. 2598 c.c. e che, invece, in presenza di notizie e apprezzamenti veritieri sui prodotti e sull'attività del concorrente, un illecito concorrenziale, a norma dell'art. 2598 n. 2 c.c., è ravvisabile solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere (Cass. 22042/2016). Part Parte convenuta non ha fornito elementi per poter ritenere che i prodotti di siano effettivamente di qualità scadente e, ad ogni modo, è emerso dall'istruttoria che gli apprezzamenti circa la scadente qualità dei panni in microfibra si accompagnassero alla considerazione che si trattasse di prodotti fabbricati in Cina (così la teste che ha Tes_4
Part riferito che “la signora mi scrisse che i prodotti trattati da erano cinesi Persona_1
e scadenti”). Si tratta di affermazioni idonee a creare discredito, poiché antitetiche ai valori Part che pone alla base dei propri prodotti e della propria strategia commerciale, ossia i valori del rispetto e della sostenibilità ambientale, i quali, all'evidenza, verrebbero contraddetti dall'idea negativa di impatto ambientale che nel consumatore medio può evocare il fatto di sapere che il bene è prodotto in Cina e poi importato. Part Si tratta, quindi, di una condotta idonea a creare un pregiudizio a , anche se non rivolta al generale pubblico dei consumatori, poiché potenzialmente diretta a screditare i prodotti anche agli occhi di un numero indefinito di incaricati alla vendita, con conseguente rischio per PRM di perdere parte dei propri collaboratori. E' emerso infatti che il sistema di vendita dei prodotti in oggetto si regga sulle vendite porta a porta, nelle quali gli incaricati non sono attinti da alcun vincolo di esclusiva, tanto che la quasi totalità dei testi escussi ha dichiarato di aver lavorato sia per l'una che per l'altra parte.
Detto pregiudizio è fonte di danno che dovrà essere risarcito.
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Parte convenuta ha chiesto di accertare che le condotte di PRM costituiscono CP_1 illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 cc, sotto il profilo della concorrenza sleale pagina 17 di 23 confusoria, dell'appropriazione dei pregi, della concorrenza sleale per denigrazione e della scorrettezza professionale, per agganciamento e per storno di collaboratori.
Si passano, quindi, ad esaminare partitamente i vari profili di illecito dedotti.
Sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento sia di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, sia, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass.
2473/2019; Cass. 19 giugno 2008, n. 16647). Part Nello specifico costituisce illecito confusorio l'uso da parte di , al fine di contraddistinguere i propri prodotti e sui relativi cataloghi, del segno in contraffazione con il marchio registrato di tenuto conto che detto uso avviene per prodotti identici CP_1
(prodotti per la pulizia e più nello specifico prodotti in microfibra che non richiedono l'uso di detersivi), che non solo appartengono al medesimo settore merceologico, ma che in detto ambito intercettano la medesima clientela, in quanto volti a soddisfare specifiche esigenze connesse all'ambito della pulizia ecosostenibile.
La confusorietà in tal caso è, inoltre, implementata dall'utilizzo delle stesse modalità di offerta al pubblico del prodotto, che avviene attraverso la vendita porta a porta, dal momento che il consumatore sarà indotto ad associare i prodotti ritenendoli provenienti dalla medesima realtà aziendale. Part lamenta, inoltre, che avrebbe adottato “lo stesso “mood” della proposta CP_1
Part visiva dei prodotti” e che le modalità di presentazione dei prodotti di presenterebbero affinità con le proprie, “tali da trasmettere al pubblico consumatore la stessa impressione visiva complessiva, creando assoluta confusione rispetto alla provenienza dei prodotti da diverse aziende”.
Contrariamente a quanto sostenuto da si ritiene che alcuna confusorietà possa CP_1 dirsi sussistere con riferimento ai cataloghi ed alla pagina web di PRM. In primo luogo va, infatti, osservato che i cataloghi ed il sito web di non appaiono dotati di CP_1
pagina 18 di 23 distintività, poiché meramente descritti dei prodotti e privi di profili di originalità nella rappresentazione grafica degli stessi. In secondo luogo e al contempo, dal raffronto tra il Part sito internet ed i cataloghi di con quelli di , va esclusa la sussistenza di CP_1 qualsiasi somiglianza nelle modalità di esposizione e di raffigurazione dei prodotti PRM, che appaiono anch'esse prive di originalità e meramente descrittive dei prodotti medesimi. Part lamenta, poi, che la condotta di integri concorrenza sleale anche sotto il CP_1 profilo dell'appropriazione di pregi, per essersi PRM appropriata dei pregi derivanti dalla filosofia aziendale fatta propria e per il cui sviluppo avrebbe posto in essere CP_1 ingenti investimenti.
Come ripetutamente affermato dalla Cassazione la condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, ai sensi dell'art. 2598, comma 1,
n. 2 c.c., ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Cass.
7 gennaio 2016, n. 100; Cass. 10 novembre 1994, n. 9387; Cass. 21 novembre 1983, n.
6928; v. pure Cass. 12 ottobre 2018, n. 25607).
L'imprenditore concorrente «si appropria di pregi» di un'altra impresa in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività
d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento.
Ciò posto, nemmeno allega quali sarebbero i pregi di cui si sarebbe appropriata CP_1
Part Part
, se non limitandosi ad affermare che avrebbe fatto propria la filosofia di ecosostenibilità posta alla base del proprio disegno imprenditoriale. Senonché, affermare da Part parte di che i propri prodotti non necessitano dell'uso di detersivi, veicolando così un messaggio di ecosostenibilità, al pari di quelli di non significa appropriarsi dei CP_1
pagina 19 di 23 pregi di quest'ultima, in ragione del fatto che, quand'anche si volesse ritenere che i pregi Part vadano individuati nel concetto di ecosostenibilità, le caratteristiche reclamizzate da per i propri prodotti risultano effettive e non meramente autoattributive di una qualità inesistente. Part lamenta, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 2598 n. 2) cc che avrebbe posto CP_1 in essere dei comportamenti denigratori, che si sarebbero, in particolare, concretizzati nella diffusione di affermazioni false sulle proprie condizioni economico – finanziarie.
La circostanza ha trovato riscontro nell'istruttoria orale, avendo i testi escussi dato atto del fatto che avesse in più occasioni affermato che versasse in precarie Parte_2 CP_1 condizioni economiche. In particolare, la teste ha riferito di essere stata Testimone_5 contattata telefonicamente da nel 2019, la quale nel corso della telefonata “mi Parte_2 riferì che il signor , titolare di per cui io lavoravo, a sua detta, non CP_2 CP_1 era persona affidabile;
mi disse anche di controllare i bilanci di in quanto la CP_1 mia interlocutrice sosteneva che la ditta non andava bene”. Negli stessi termini il teste Part
il quale in passato era stato venditore di , ha dichiarato che nel Testimone_6 corso delle riunioni mensili che si tenevano anche alla presenza di questa “ha Parte_2 sempre riferito ai partecipanti che l'impresa concorrente era società in perdita CP_1 che non pagava i fornitori e che era in procinto di fallire”.
Si tratta di affermazioni che risultano essere avvenute alla presenza degli incaricati alla Part vendita di , in diverse occasioni e per un considerevole lasso di tempo (il teste afferma che ciò avrebbe riferito in ogni riunione mensile, per cinque Tes_6 Parte_2 anni consecutivi, alla presenza dello staff vendite) e destinate pertanto a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i terzi, in quanto idonee a generare discredito in ordine alla sua solidità economica e in quanto rivolte ad una pluralità di incaricati alle vendite (che come affermata dalla stessa altro non sono se non CP_1 dei clienti fidelizzati). Part La condotta di , per il tramite della sua amministratrice integra, pertanto, Parte_2
l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 2) cc.
Va, di contro, rigettata la domanda svolta da ai sensi dell'art. 2598 n. 3) cc per CP_1 agganciamento parassitario e per storno di collaboratori.
pagina 20 di 23 Sotto il primo profilo mette conto osservare che la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (Cass. n. 25607 del 12/10/2018). Nello specifico la domanda è carente sotto il profilo delle allegazioni, dal momento che
[...] nemmeno ha allegato quali sarebbero le iniziative rilevanti che sarebbero state CP_1
Part imitate e riprese da nella propria attività commerciale.
Per quanto riguarda, poi, lo storno di collaboratori, va osservato che affinché si verifichi la fattispecie dello storno di dipendenti e collaboratori è necessario che detto storno risulti effettivo, non rilevando il solo tentativo o la mera intenzione. Ed infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie rilevano l'attività distrattiva delle risorse di personale, le modalità contrarie ai principi di correttezza professionale e l'animus nocendi, ossia l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito, per cui assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, la quantità
e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass.
12860/2024; Cass. n. 3865/2020; v. anche Cass. n. 31203/2017).
Nella fattispecie, pur essendo emerso dall'istruttoria orale che abbia usato dei Parte_2 mezzi contrari alla correttezza professionale al fine di procurare il passaggio a PRM di taluni addetti alle vendite di (cfr. teste e teste , manca la CP_1 Tes_5 Tes_6 prova, a monte, che taluni, tra gli addetti alle vendite a cui la abbia riferito Per_1 dell'andamento economico negativo di siano passati a PRM, quale CP_1 conseguenza di aver ricevuto dette informazioni e la condotta risulta relegata all'ambito del mero tentativo, non rilevante.
Dall'istruttoria è infatti emerso che taluni addetti alle vendite siano spontaneamente passati pagina 21 di 23 Part da a , per ragioni del tutto svincolate dalla condotta di CP_1 Parte_2
La teste ha, in particolare, dichiarato: “ho cessato il mio rapporto di lavoro Testimone_3 con esclusivamente per dissidi personali avuti con la signor ” e che “le CP_1 Tes_1 signore , e che lavoravano come Testimone_2 Persona_3 Persona_4 venditrici per ed erano sotto la mia supervisione …. hanno cessato di lavorare CP_1
Part per dopo che me ne sono andata via ed hanno cominciato a lavorare per CP_1 subito dopo”. Peraltro, la teste sentita sul punto ha avuto modo di Testimone_7 precisare: “ho cessato il mio rapporto di lavoro con per motivi personali e CP_1 successivamente non ho più svolto alcuna attività lavorativa”.
***
Ritenute fondate, nei limiti sopra precisati le domande svolte in via riconvenzionale da Part parte di va inibito a qualsiasi utilizzo del segno n. 1) in contraffazione CP_1 del marchio registrato UE n. 013221072 in qualunque forma e modo, sui prodotti, sul Part materiale commerciale e pubblicitario, sulle confezioni, sui cataloghi e sulle pagine internet e social alla stessa riconducibili. Vanno altresì accolte le domande di ritiro dal Part commercio dei prodotti e di tutto il materiale pubblicitario e promozionale di sui quali sia apposto il segno in contraffazione, nonché la rimozione dai siti internet, dalle pagine social e dalle riviste, cataloghi e brochure di detto segno, con fissazione di una penale dissuasiva, con decorrenza immediata dalla pubblicazione del presente provvedimento, che si determina in € 100 per ogni violazione successiva dell'ordine di inibitoria (da intendersi tale ogni violazione del marchio registrato posta in essere successivamente alla pubblicazione della presente pronuncia) e in € 150 per ogni violazione, successivamente accertata, dell'ordine di ritiro dal commercio e di rimozione del segno, già impartito in via cautelare e in questa sede confermato.
Va, invece, rigettata la domanda di sequestro, in quanto sovrabbondante rispetto alle esigenze probatorie e di tutela dei diritti fatti valere da CP_1
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di decidere sulle restanti domande risarcitorie, sia rispetto all'illecito concorrenziale ai danni di PRM, sia rispetto alla contraffazione di marchio e all'illecito concorrenziale ai danni di
[...]
oltre che sulla domanda di pubblicazione del provvedimento. CP_1
pagina 22 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo della contraffazione del marchio registrato
UE n. svolta da in relazione al segno n. 1); P.IVA_2 Parte_1
2) accerta e dichiara che l'utilizzo da parte di del segno n. 1) integra Parte_1 contraffazione del marchio registrato UE n. di P.IVA_2 CP_1
3) rigetta la domanda di contraffazione in relazione ai segni n. 2) e n. 3) di Parte_1
[...]
4) accerta e dichiara che la condotta di integra concorrenza sleale ai Parte_1 sensi dell'art. 2598 n. 1) e 2) c.c.;
5) inibisce a l'utilizzo del segno n. 1), in qualunque forma e modo, sui Parte_1 propri prodotti e sulle confezioni, nonché su cataloghi, dépliants, su materiale commerciale e pubblicitario e sulle proprie pagine web e sui social;
6) ordina a il ritiro dal commercio dei prodotti e di tutto il materiale Parte_1 pubblicitario e promozionale su cui sia apposto il segno in contraffazione;
7) ordina a la rimozione del segno in contraffazione dai siti internet, Parte_1 dalle pagine social e dalle riviste, cataloghi e brochure e da altro materiale affine;
8) rigetta la domanda di sequestro svolta da Controparte_1
9) condanna al pagamento in favore di di una penale di Parte_1 Controparte_1
€ 100,00 per ogni violazione successiva dell'ordine di inibitoria e di € 150 per ogni violazione, successivamente accertata, dell'ordine di ritiro dal commercio e di rimozione del segno;
10) accerta e dichiara che la condotta di integra l'illecito di cui all'art. Controparte_1
2598 n. 2) c.c.;
11) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Venezia, 23/07/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lisa Torresan
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Torresan Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5181/2020 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Vidal e Fabris Lodovico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Palladio 1 31011 Asolo
ATTORE contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cervato Piergiovanni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via Monta' 49 35138 Padova
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
•Accertare l'inesistenza della contraffazione del Marchio figurativo registrato UE n.
, di cui è titolare, e per la quale sono state disposte le misure P.IVA_1 CP_1
pagina 1 di 23 cautelari dell'inibitoria, del ritiro dal commercio di tutto il materiale contenente il segno contestato PRM, della rimozione da siti internet, social networks e quant'altro dello stesso segno, nonché le misure accessorie delle penalità di mora in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione delle misure;
•per l'effetto, disporre la cessazione dell'efficacia/revoca di tutte le misure disposte all'esito del procedimento cautelare R.G. 8776/2019 Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia d'impresa;
•per l'effetto condannare inoltre a versare a la somma di € CP_1 Parte_1
17.060,08 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di rimborso spese legali del procedimento cautelare versate in esecuzione del provvedimento allegato sub doc. 12, nonché di rifusione dei costi sostenuti per l'esecuzione delle misure cautelari, il tutto come quantificato al paragrafo D.2 dell'atto di citazione.
•Accertare altresì l'inesistenza di qualsiasi illecito anticoncorrenziale ex art. 2598 nr. 1, 2 e
3 Cod. Civ. in capo a Parte_1
ANCORA NEL MERITO
•Accertare che è titolare del marchio nazionale nr. 302009901793055 Parte_1 registrato in data 12.01.2011 (data di deposito della domanda 15.12.2009: doc. 24).
• Accertare che le condotte di descritte al paragrafo E.1 dell'atto di CP_1 citazione ledono i diritti di di sfruttamento/utilizzo esclusivo del marchio Parte_1 registrato sopra menzionato, oltre che l'immagine/reputazione commerciale di
[...]
Parte_1
• Condannare al risarcimento del danno subito da come CP_1 Parte_1 descritto ai paragrafi E.1 ed E.2 dell'atto di citazione, quantificato in € 30.000,00 o nella maggior somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
ANCORA NEL MERITO
Rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO
pagina 2 di 23 Spese e competenze integralmente rifuse (anche per i due gradi del giudizio cautelare), con condanna di a restituire a quelle corrisposte in esecuzione CP_1 Parte_1 del provvedimento di reclamo, come sopra specificato.
In via istruttoria come da foglio di precisione delle conclusioni.
Per parte convenuta:
Contrariis rejectis
In via principale
1) Respingere integralmente tutte le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi svolti in narrativa;
In via riconvenzionale:
2) Accertare e dichiarare in via definitiva che l'uso dei segni individuati in narrativa e tutte le altre condotte poste in essere dall'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio esposte in narrativa, costituiscono contraffazione e/o violazione dei diritti di marchio registrato dell'Unione Europea n. , in titolarità di P.IVA_1 CP_1 con derivante responsabilità di parte attrice, il tutto come meglio descritto in narrativa;
3) Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dall'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio esposte in narrativa, costituiscono atti di concorrenza sleale anche interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3 c.c., a danno di con derivante responsabilità di parte attrice, il tutto come meglio descritto in CP_1 narrativa;
4) Inibire in via definitiva all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'uso dei segni confusoriamente simili al marchio dell'Unione Europea n. P.IVA_1 azionato da e meglio descritti in narrativa, nell'ambito della sua attività, Controparte_1 nonché in qualsivoglia ulteriore modo, luogo, tempo e contesto, nonché di qualsivoglia ulteriore segno identico e/o simile e confusorio con il marchio della convenuta, a titolo di marchio o di altro segno distintivo, nel contesto descritto in narrativa, nonché in qualsiasi ulteriore contesto, luogo, tempo, modo, titolo o ragione, nonché ogni ulteriore atto di violazione di cui alla conclusione n. 2; in particolare, ma non a titolo esclusivo, inibirsi alla controparte di apporre i segni oggetto di contestazione ed ogni altro segno simile sui pagina 3 di 23 prodotti di cui in narrativa o sulle loro confezioni, di offrirli o di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dai suddetti segni, di importare o esportare prodotti contraddistinti dai segni stessi, di utilizzare i segni in questione nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità e simili;
5) Inibire in via definitiva all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, gli atti di concorrenza sleale anche interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3 c.c. di cui alla conclusione n. 3;
6) Ordinare all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediato ritiro dal commercio ed il sequestro, autorizzando ad assistervi i procuratori della convenuta e consulenti di propria fiducia, presso la sede nonché presso magazzini, stabilimenti, pertinenze, show-room e ogni altro luogo nella disponibilità dell'attrice, nonché presso terzi che li detengano per farne commercio, dei prodotti su cui sono apposti i segni confusoriamente simili al marchio dell'Unione Europea n. 013221072 di come CP_1 meglio descritti in narrativa, nonché ogni altro segno ad essi simile o che comunque ne violi i diritti di marchio registrato e/o di ogni altro prodotto o servizio che comunque costituisca atto di concorrenza sleale interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3
c.c., nonché di tutto il materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti e servizi in contestazione e ad ogni altro prodotto e/o servizio simile;
laddove ritenuto opportuno dal
Tribunale, ordinarsi altresì la distruzione di detti prodotti e relativi mezzi di promozione e comunicazione;
7) Ordinare in via definitiva all'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rimuovere da ogni contesto derivante dalle condotte esposte in narrativa ed ogni ulteriore futuro derivante, sia dal proprio sito web e profili Facebook ed Instagram come meglio descritti in narrativa, sia in ogni altro contesto online ed offline, anche presso i motori di ricerca quali Google e simili ed i social network quali Facebook ed Instagram e simili, nonché presso ogni altro mezzo di comunicazione, media, giornale, rivista e simili, qualunque segno o riferimento ai segni confusoriamente simili al marchio dell'Unione
Europea n. 013221072 di nonché a qualsivoglia segno simile al suddetto CP_1 marchio della convenuta meglio descritti in premessa, ivi utilizzato a titolo di marchio o di altro segno distintivo, nel contesto descritto in narrativa nonché in qualsivoglia ulteriore pagina 4 di 23 contesto, forma, modalità, tempo anche futuro e luogo anche diverso da quelli descritti, nonché a qualsiasi ulteriore titolo o ragione, ovvero in quanto costituente atto di concorrenza sleale anche interferente ai sensi dell'art. 2598 nn. 1 e/o 2 e/o 3 c.c.; in particolare, estendersi gli ordini di cui al presente punto, nonché di cui agli altri punti che precedono, anche ai contesti di cui parte attrice si avvale anche mediatamente per le violazioni di cui sopra, ivi compresi quelli afferenti la collaborazione con la società Life
Prime s.r.l. o con altre analoghe compagini;
8) Condannare l'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni Controparte_1 subiti e subendi come meglio illustrati in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia secondo il valore equitativamente liquidato dal Tribunale, in applicazione anche analogica dei parametri stabiliti dall'art. 125
CPI come meglio esposti in narrativa;
9) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale, a cura di parte convenuta ed a spese di parte attrice che dovrà pagarle dietro presentazione di semplice fattura della pubblicazione editoriale, ovvero sotto comminatoria di penale nella misura che segue;
10) Disporre una penale a carico di parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, pari ad euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuno degli ordini di cui sopra.
In ogni caso
11) Spese e compensi di lite interamente rifusi.
In via istruttoria:
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio ( , deducendo di essere società attiva nella produzione e CP_1 CP_1 commercializzazione di prodotti nel settore della pulizia, in particolare dei prodotti in pagina 5 di 23 Part microfibra ( sarebbe l'acronimo di “Prodotti Raccomandati in Microfibra”), costituita il 22/2/2007 su iniziativa di il quale prima di cedere, nell'ottobre 2009, Controparte_2 le proprie quote di partecipazione nella società a attuale socia di PRM al Parte_2
99,75%, aveva provveduto a costituire la società (acronimo di “Ecological CP_1
Microfiber Advanced”), società concorrente nel medesimo settore di PRM e che “avrebbe Part voluto costituire la continuazione di ”.
Deduceva che tra le parti vi era stato un pregresso contenzioso cautelare, avviato su iniziativa di per l'accertamento della contraffazione del marchio figurativo UE CP_1
n. , registrato da in data 23/01/2015 a seguito di domanda presentata P.IVA_1 CP_1 il 2/9/2014 e per l'accertamento degli atti di concorrenza sleale interferenze e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio, giudizio che si era concluso, nella prima fase, con una ordinanza di rigetto, che era stata, tuttavia, parzialmente riformata, a seguito della proposizione del reclamo da parte di Deduceva che CP_1 con ordinanza del 9/12/2019 il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che uno tra i segni di PRM contestati fosse in contraffazione con il marchio di e che vi fosse altresì CP_1 concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc, pronunciando l'ordine di inibitoria e di ritiro dal commercio e di rimozione del segno con previsione di una penale. Part Contestando, sotto plurimi profili, l'ordinanza di reclamo, agiva al fine dell'accertamento negativo della contraffazione del marchio registrato UE di e CP_1 per la revoca delle misure disposte con l'ordinanza di reclamo, nonché per l'accertamento della condotta concorrenziale illecita di in violazione dell'art. 2598 n. 2) e n. 3) CP_1 cc.
Deduceva al riguardo che la convenuta aveva posto in essere atti di concorrenza sleale Part attraverso messaggi denigratori, volti a screditare i prodotti di , anche in violazione dei Part diritti conferiti dalla registrazione del marchio nazionale del 12/1/2011, ai sensi dell'art. 20 cpi .
Chiedeva, quindi, la condanna di alla refusione delle spese di lite della fase CP_1 cautelare e al rimborso delle spese di esecuzione della misura cautelare per complessivi €
17.060,80 e al risarcimento del danno all'immagine ovvero del danno alla reputazione commerciale, che le era derivato sia dal fatto di aver dovuto informare i terzi detentori di pagina 6 di 23 materiale pubblicitario dell'emissione del provvedimento cautelare, sia dagli atti denigratori perpetrati a suo danno da che deduceva essere particolarmente gravi, in quanto CP_1
Part posti in essere da che era stato il fondatore di e da Controparte_2 Persona_1 direttore commerciale di sorella di socia e legale rappresentante di CP_1 Parte_2
Part
, quantificando la somma in complessivi € 30.000.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda CP_1 attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita. Premesso che le parti in causa erano dirette concorrenti nel settore della vendita porta a porta di prodotti per la pulizia, parte convenuta ha dedotto che amministratore unico e socio di Controparte_2 maggioranza di avesse iniziato la commercializzazione di prodotti in CP_1 microfibra sin dagli anni '90, promuovendo la filosofia del “pulire” in un modo nuovo, naturale, senza l'uso di detergenti chimici. Allegava che era da sempre Controparte_2 stato l'unico ed esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e connessi ai prodotti commercializzati e alle relative tecniche di vendita, oggi utilizzati, su Part autorizzazione del da Deduceva che la società era stata CP_2 CP_1 costituita dal nel 2007 e che con detta società collaboravano le sorelle ed CP_2 Pt_2
Nel 2009 il costituiva la società all'interno della quale Persona_1 CP_2 CP_1 veniva ad assumere il ruolo di responsabile commerciale. Persona_1
Deduceva, inoltre, la convenuta di essere divenuta una consolidata realtà nazionale, leader nella vendita porta a porta di prodotti per la pulizia eco sostenibili, anche attraverso ingenti investimenti in termini di risorse umane ed economiche. Deduceva che la propria filosofia aziendale fosse rappresentata dai valori della naturalità e dell'ecosostenibilità, attuata attraverso un modo nuovo di pulire, senza l'uso di detergenti chimici e solo con l'utilizzo Contr della microfibra ( è l'acronimo di Ecological Microfiber Advanced) e dell'acqua.
Deduceva di essere titolare di una serie di privative, tra cui il marchio figurativo UE n.
013221072, registrato in data 23/1/2015, con domanda depositata in data 2/9/2014, rappresentato da una mano che pulisce con un panno in microfibra ed acqua un globo Part terrestre e di aver appreso che stesse utilizzando nell'ambito della sua attività commerciale, per contraddistinguere prodotti analoghi ai propri, segni in contraffazione del proprio marchio registrato, riproducenti gli elementi figurativi del globo, dell'acqua e delle pagina 7 di 23 mani, in violazione dell'art. 9 lett. b) Reg. UE 2017/1001.
Affermava che il marchio UE n. 013221072 è un marchio forte, distintivo sul mercato di riferimento di un certo tipo di prodotti e del concetto di pulizia senza inquinamento, il cui cuore è rappresentato dal globo terrestre, assieme al getto d'acqua che lo attraversa, laddove l'acqua è intesa come elemento puro per definizione. Allegava inoltre di essere titolare del marchio registrato UE n. 013218326 “EMA clean the planet”, laddove la parola pianeta corrisponde all'immagine del globo azionato in giudizio e deduceva che attraverso tali marchi si era affermata sul mercato di riferimento come azienda attenta CP_1 all'ambiente.
Prospettava la contraffazione del marchio registrato UE n. 013221072 ai sensi dell'art. 9 lett. b) Reg. UE 2017/1001 da parte dei segni dell'attrice, anch'essi caratterizzati sotto il profilo visito dalla presenza degli elementi figurativi dominanti del globo, dell'acqua e delle mani, attesa la somiglianza dei segni sotto il profilo visivo e l'identità sotto il profilo concettuale, e stante l'identità dei prodotti contraddistinti e dei servizi correlati. Part Deduceva che l'uso confusorio dei segni da parte di , oltre all'uso della medesima modalità di presentazione dei prodotti su cataloghi e sito internet, integrasse illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc.
Affermava, inoltre, che la condotta attorea integrasse illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 2) cc sia per indebita appropriazione dei vantaggi e delle prerogative derivanti dal messaggio Part concettuale con cui era riconosciuta sul mercato, sia per aver posto in CP_1 essere condotte denigratorie di divulgando informazioni false sulle sue CP_1 condizioni economico finanziarie, contestando a propria volta di aver mai denigrato i prodotti attorei. Part Deduceva, sotto il profilo dell'art. 2598 n. 3) cc, che avesse posto in essere un agganciamento parassitario attraverso lo storno di collaboratori di anche per il CP_1 tramite della società Life Prime s.r.l., e concludeva chiedendo, anche in via riconvenzionale, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, svolta da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta, dovendosi escludere che la domanda di pagina 8 di 23 Part pagamento formulata da parte attrice possa reputarsi limitata ad un importo non eccedente la somma di euro 50.000,00.= per la quale è prevista l'obbligatorietà della negoziazione assistita, richiamando le ragioni già esplicitate nell'ordinanza del 24/11/2020.
Nel merito, si passa ora a valutare l'interferenza tra il marchio registrato di e i CP_1 segni di parte convenuta.
è titolare del marchio registrato dell'Unione Europea n. 013221072, depositato CP_1 in data 02/09/2014 e registrato in data 23/01/2015, per le classi dell'Accordo di Nizza del
15 giugno 1957 n. 3 (Abrasivi; Olii essenziali ed estratti aromatici;
Pece per sarti e calzolai;
Preparati per pulire e profumare;
Toiletteria); n. 21 (Articoli da giardinaggio;
Articoli per la pulizia;
Cosmetici ed utensili da toeletta ed articoli da bagno;
Spazzole e articoli per fabbricare le spazzole;
Allargascarpe; Allargatoi per guanti;
Apparecchi a batteria per rimuovere i pelucchi;
Calzascarpe; Cavastivali;
Coperte per tavole da stiro;
Dispositivi per mantenere in forma le cravatte;
Ganci per stendibiancheria;
Gancio per allacciare i bottoni;
Guanti per lucidare le scarpe;
Lucidatrici per calzature non elettriche;
Mollette per bucato;
Panni intermedi da stiratura;
Panni per lucidare le scarpe;
Panni per scarpe;
Pulisciscarpe con spazzola incorporata;
Spazzole per indumenti;
Stenditoi per biancheria;
Stira-pantaloni;
Supporti per ferri da stiro;
Tavoli da stiro;
Tenditori per vestiti); n. 25 (Abbigliamento;
Cappelleria; Scarpe) e n. 35 (Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi;
Servizi di analisi degli affari, di ricerca e di informazione;
Servizi di scambi commerciali ed informazione ai consumatori;
Servizi pubblicitari, di ricerche di mercato e promozionali).
Si tratta di un marchio figurativo caratterizzato dalla presenza del globo terrestre e di un getto d'acqua e dalla presenza di una mano nell'atto di pulire il globo con un panno, che appare nella seguente rappresentazione grafica:
pagina 9 di 23 I segni di PRM rispetto ai quali deve essere svolto il giudizio comparativo sono i seguenti
(che verranno indentificati con i numeri 1), 2) e 3):
1) 2) 3)
Il primo segno (1) raffigura un globo investito da un getto d'acqua e presenta la scritta solo con acqua”. Parte_3
Il secondo segno (2) rappresenta il globo terrestre racchiuso tra due mani, una collocata nella parte inferiore e l'altra nella parte superiore del globo e presenta la scritta
Il terzo (3) segno è caratterizzato anch'esso dalla presenza del pianeta terra adagiato su due Part mani che lo sorreggono ed è presente la scritta “L'ambiente è tuo, ti aiuta a proteggerlo”. Part Deduce che l'uso di questi tre segni da parte di , nell'ambito della sua CP_1 attività commerciale e promozionale relativa a prodotti per la pulizia identici o comunque simili ai propri, integrerebbe violazione dell'art. 9 del Reg. UE 2017/1001.
pagina 10 di 23 Detta disposizione prevede al comma 2 lett. b) che il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio UE, ove venga usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico, che comprende anche il rischio di associazione tra segno e marchio.
Secondo il consolidato orientamento, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.
La valutazione in ordine al rischio di confusione nella percezione del pubblico dev'essere svolta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, quali la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi cui essi si riferiscono, secondo un criterio di interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Al fine di stabilire la somiglianza tra marchi si deve avere riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti, dei segni a confronto, dando luogo ad una valutazione globale e sintetica che si fonda sull'impressione complessiva prodotta dai segni a confronto, che tenga conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Detta valutazione di somiglianza si basa sulla percezione del consumatore medio del tipo di prodotto o servizio, il quale percepisce normalmente il marchio come un tutt'uno. Inoltre, detta valutazione prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e si basa sul ricordo mnemonico del segno da parte del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, che, nel comparare i segni, usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all'immagine mnemonica dell'altro (cfr. sentenze dell'11novembre 1997,
C-251/95, EU:C:1997:528, punto 22; del 29 settembre 1998, Canon,C-39/97, Per_2
EU:C:1998:442, punto 16, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97,EU:C:1999:323, punto 18; Cass. 11031/2016; Cass. 8577/2018; Cass. 28 luglio
2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, n. 591/12 P., Bimbo;
30
pagina 11 di 23 gennaio 2014, n. 422/12 P., Industrias Alen;
Cass. n. 39764 del 13/12/2021; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, nonché frequenti pronunce del Tribunale dell'Unione, ad es. Trib.
Unione europea 21 ottobre 2015, n. T-664-13, Petco Animal Supplies Stores;
10 settembre
2008, Boston Scientific, T325/06; 9 luglio 2003, Laboratorios RTB, T-162/01; Corte di giustizia 10 settembre 2008, Capio;
11 novembre 1997, C251/95, Sabel).
La valutazione di confondibilità varia a seconda che si sia in presenza di un marchio forte o debole, “nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante” (Cass. n. 39764 del 13/12/2021).
Tanto più sarà accentuato il distacco concettuale tra il segno e il prodotto o il servizio a cui si riferisce, tanto più il marchio sarà “forte”.
Tanto premesso, elemento figurativo centrale del marchio di che domina a CP_1 livello visivo, è il globo terrestre investito da un flusso d'acqua, che ricade sul globo dall'alto. I due elementi, nella loro combinazione, catturano a livello visivo l'attenzione di chi osserva il segno, sia per la loro centralità nell'immagine, sia per il dinamismo che il flusso d'acqua imprime complessivamente alla figura.
Si tratta di elementi che presentano una media attinenza con i prodotti contraddistinti dal marchio, dal momento che se, da un lato, vi è un effettivo collegamento concettuale tra l'acqua e il settore e i prodotti di pulizia in genere, detto collegamento non è ravvisabile, con eguale intensità, rispetto all'elemento terra, che presenta, invece, un certo scarto logico rispetto alla categoria di prodotti e servizi (panni in microfibra e in genere prodotti per la pulizia) a cui il segno si riferisce.
Detti elementi valgono a connotare il segno di una propria distintività, in quanto solo in parte concettualmente affini ai prodotti contraddistinti dal marchio e, oltre a rappresentarne il cuore, rendono il marchio di mediamente forte. CP_1
Né, d'altro canto, risulta che nel settore delle pulizie vi sia un certo uso della figura del Part pianeta terra. Questa prova non è stata offerta da .
pagina 12 di 23 Diversamente è a dirsi per l'elemento figurativo della mano intenta pulire il globo con un panno.
Detto elemento presenta una connotazione descrittiva dei prodotti e, ad una valutazione globale del segno, sfugge all'attenzione del consumatore medio, che viene, invece, catturata dall'elemento grafico saliente e maggiormente visivamente rilevante (per forma, dimensione e colore) del globo terrestre su cui ricade il flusso d'acqua.
Gli elementi salienti del marchio di esprimono, inoltre, a livello concettuale CP_1
l'idea di fondo di naturalità, di sostenibilità ambientale, di rispetto del pianeta terra, quale filosofia che pone alla base dei prodotti offerti , che si contraddistinguono per CP_1 un concetto di pulizia naturale ed ecosostenibile senza l'uso di additivi e di sostanze chimiche.
Venendo ora all'esame dei segni di PRM si osserva che tutti e tre i segni in contestazione sono segni complessi, formati da una parte figurativa e da una componente denominativa.
Nel primo segno la parte figurativa è rappresentata da un globo terrestre investito da un getto d'acqua; la parte denominativa è data dalla scritta “PRM pulizia solo con acqua”.
Elemento dominante del segno è la parte grafica del globo e dell'acqua. Sul piano grafico, infatti, la scritta sfugge all'occhio del consumatore, dal momento che le lettere PRM, per la loro rappresentazione grafica ed il colore utilizzato, vengono percepite come parte del flusso d'acqua, mentre le parole “pulizia solo con acqua” sono scritte in un formato piccolo e non sono di immediata percezione. Gli elementi del pianeta e dell'acqua prevalgono dunque sulla parte verbale, che presenta una connotazione meramente descrittiva e non assurge, pertanto, ad elemento dominante del segno.
Nel segno PRM vengono, quindi, ripresi gli elementi che costituiscono il cuore del marchio ossia il pianeta terra e l'acqua, in una rappresentazione grafica assai simile: a CP_1 prescindere da lievi differenziazioni, entrambi i segni sono caratterizzati dalla centralità del globo terrestre che viene investito da un flusso d'acqua in movimento dall'alto verso il basso e che imprime alle figure un certo dinamismo. Dal punto di vista visivo vi è quindi una media somiglianza tra i due segni, avendo questi in comune i rispettivi elementi figurativi dominanti. Detta somiglianza non viene meno per la presenza nel segno di PRM di una scritta meramente descrittiva dei prodotti e dei servizi contraddistinti, che sfugge alla pagina 13 di 23 vista e rimane, a livello visivo, sullo sfondo.
Dal punto di vista concettuale, poi, vi è una marcata somiglianza tra i segni, poiché entrambi evocano il concetto di tutela e di rispetto dell'ambiente e delle risorse ambientali e quindi il concetto di ecosostenibilità, che sta alla base del pulire solo con acqua, attraverso l'accostamento del simbolo dell'acqua a quello del globo terrestre, concetto anch'esso richiamato, graficamente nel marchio registrato e in modo denominativo nel segno di PRM.
In funzione del giudizio di confondibilità, oltre alla somiglianza tra i segni, si deve tenere conto anche della somiglianza tra i prodotti o i servizi designati.
Si è visto che il marchio è stato registrato per i prodotti di cui alle classi 3, 21, CP_1
25 e 35 di Nizza, tra i quali sono ricompresi articoli per la pulizia e viene in particolare utilizzato dal suo titolare per contraddistinguere panni in microfibra per la pulizia degli ambienti solo con acqua e senza l'uso di detersivi.
Analogamente il segno di PRM viene utilizzato per contraddistinguere prodotti in microfibra per la pulizia senza l'uso di sostanze chimiche (come pubblicizzato sia nella pagina web, che nei cataloghi attorei -doc. 8 e 9 di parte attrice-). I prodotti sono, quindi, i medesimi, risultano caratterizzati dal medesimo impiego e dalle medesime caratteristiche, tanto da apparire tra loro intercambiabili, afferiscono al medesimo settore di mercato e sono diretti a soddisfare una specifica domanda, proveniente da un medesimo pubblico, rappresentato da un consumatore attento al rispetto della natura e dell'ambiente.
L'interdipendenza tra la somiglianza dei segni nei termini anzidetti e l'identità dei prodotti designati induce a ritiene che sia concreto il rischio di confusione da parte del consumatore medio di tale tipologia di prodotti, in ordine alla provenienza del prodotto ovvero in ordine al fatto che i prodotti provengano dalla stessa realtà imprenditoriale o da realtà tra loro collegate. Rischio che risulta altresì implementato dalla medesima modalità con cui detti prodotti vengono offerti al pubblico mediante la vendita porta a porta.
Va, quindi, accertata la contraffazione del marchio da parte del segno n. 1) di CP_1
PRM ai sensi dell'art. 9 lett. b) Reg. 2017/1001.
Il secondo segno di PRM, come già osservato nell'ordinanza di reclamo, ancorché richiami elementi già presenti nel marchio registrato (mani, globo ed acqua), presenta una scarsa somiglianza con detto marchio dal punto visivo, in ragione della diversa rappresentazione pagina 14 di 23 grafica degli elementi. Nel segno di PRM, infatti, l'acqua è posta sullo sfondo e non viene rappresentata come un flusso che scorre. Ciò, già di per sé, vale a privare il segno di quel dinamismo che la presenza di un flusso d'acqua che cade dall'alto imprime, invece, al marchio registrato. Le mani inoltre sono ritratte in una posizione di accoglienza e di protezione, che distanzia visivamente oltre che concettualmente il segno di PRM dal marchio di nel quale la mano è raffigurata nell'atto di pulire il globo. Inoltre il CP_1
Part segno di risulta attraversato da una scritta centrale, che sovrasta il globo e che appare in primo piano rispetto all'immagine complessiva.
I segni presentano inoltre una certa distanza logica, poiché anche se entrambi si rifanno al concetto di tutela dell'ambiente, il marchio registrato richiama altresì un concetto di pulizia Part ecosostenibile, mentre tale concetto viene veicolato nel segno di dalla scritta centrale, il cui contenuto, tuttavia, non è di immediata percezione, sia per la sua lunghezza sia per la piccola dimensione dei caratteri.
Le differenze dal punto di vista grafico e la non totale sovrapponibilità dei segni dal punto di vista concettuale escludono che vi possa essere un rischio di confusione. Part Rischio di confusione che è, altresì, assente rispetto al terzo segno di , che, dal punto di vista grafico, si distanzia dal marchio registrato sia per l'assenza dell'acqua, che rappresenta, invece, l'elemento caratterizzante di detto segno, sia per la diversa posizione delle mani, dovendosi con ciò escludere la somiglianza dal punto di vista visivo tra i due segni.
Somiglianza che in tal caso non sussiste nemmeno sotto il profilo concettuale, dal momento che il segno di PRM rimanda genericamente all'idea di tutela dell'ambiente, senza alcun riferimento alla pulizia.
***
PRM contesta, inoltre, che abbia posto in essere una serie di condotte volte a CP_1 denigrare e a screditare i propri prodotti, in violazione dell'art. 20 cpi e dell'art. 2598 n. 2)
e 3) cc, così ledendo i diritti che le derivano dal marchio nazionale n. 1402107 registrato in Part data 12/1/2011 su domanda depositata in data 15/12/2009, rappresentato dalla scritta in lettere maiuscole, di cui la prima e ultima di colore blu e la seconda di colore rosso, con al di sotto, in caratteri più piccoli, la dicitura “prodotti raccomandati in microfibra” e pagina 15 di 23 “pulizia senza detersivo”.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc parte attrice ha precisato che le allegate condotte denigratorie messe in atto da soggetti operanti per conto di sarebbero volte, da CP_1
Part un lato, a screditare la reputazione commerciale di e, dall'altro lato, a svalorizzare il marchio in sé come bene immateriale.
La condotta illecita così descritta rileva quale illecito concorrenziale e va pertanto sussunta nell'ambito di applicazione dell'art. 2598 cc.
La domanda è stata istruita mediante assunzione della prova orale e dall'istruttoria condotta
è emerso che sia amministratore di sia Controparte_2 CP_1 Persona_1 responsabile commerciale della convenuta, sia , promotrice di a Testimone_1 CP_1 far data dal 2012 e responsabile per le zone di Piemonte e Lombardia abbiano in diverse Part occasioni compiuto apprezzamenti in ordine alla scadente qualità dei prodotti di . Part Così la teste , dapprima promotrice per poi passata a , ha Testimone_2 CP_1 dichiarato che la signora “in varie occasioni mi disse che i prodotti trattati da Tes_1 [...]
erano di scadente qualità. Peraltro, posso aggiungere che quando presi la Pt_1 decisione di cominciare a lavorare per PRM, la signora mi ha ripetutamente Tes_1 ribadito gli apprezzamenti già fatti sui prodotti trattati dalla società attrice per la quale attualmente lavoro”. Dichiarazioni del medesimo tenore sono poi state fatte dalla teste
, la quale ha dichiarato che “in varie occasioni nel corso del 2017, mi è Testimone_3 capitato di sentire la signora la quale riferiva che i prodotti utilizzati da Tes_1 [...]
per la produzione di panni in microfibra e per le pulizie erano di qualità scadente Pt_1 rispetto a quelli di . La teste ha poi ammesso di aver fatto notare CP_1 Persona_1 ad una collaboratrice di prima dell'avvio della collaborazione, che i panni di CP_1
Part
fossero di qualità scadente e ha, altresì, dichiarato che “nel corso del 2016 ho sentito dire al signor , legale rappresentate di apprezzamenti circa Controparte_2 CP_1 il fatto che i prodotti trattati da fossero di qualità scadente”. Dalle Parte_1 deposizioni testimoniali è emerso che gli apprezzamenti relativi alla qualità dei prodotti attorei avvenissero all'interno dell'azienda, nell'ambito delle conversazioni tenutesi tra gli apici aziendali ( e e la manager con i vari incaricati alle vendite. CP_2 Per_1 Tes_1
Non è emerso che vi siano state delle conversazioni di tale tenore tra i manager di area o gli pagina 16 di 23 incaricati alle vendite di e i clienti o i fornitori. CP_1
La Cassazione ha precisato che la divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell'impresa concorrente è, di per sé, screditante e perciò ricade nell'ambito applicativo del n. 2 dell'art. 2598 c.c. e che, invece, in presenza di notizie e apprezzamenti veritieri sui prodotti e sull'attività del concorrente, un illecito concorrenziale, a norma dell'art. 2598 n. 2 c.c., è ravvisabile solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere (Cass. 22042/2016). Part Parte convenuta non ha fornito elementi per poter ritenere che i prodotti di siano effettivamente di qualità scadente e, ad ogni modo, è emerso dall'istruttoria che gli apprezzamenti circa la scadente qualità dei panni in microfibra si accompagnassero alla considerazione che si trattasse di prodotti fabbricati in Cina (così la teste che ha Tes_4
Part riferito che “la signora mi scrisse che i prodotti trattati da erano cinesi Persona_1
e scadenti”). Si tratta di affermazioni idonee a creare discredito, poiché antitetiche ai valori Part che pone alla base dei propri prodotti e della propria strategia commerciale, ossia i valori del rispetto e della sostenibilità ambientale, i quali, all'evidenza, verrebbero contraddetti dall'idea negativa di impatto ambientale che nel consumatore medio può evocare il fatto di sapere che il bene è prodotto in Cina e poi importato. Part Si tratta, quindi, di una condotta idonea a creare un pregiudizio a , anche se non rivolta al generale pubblico dei consumatori, poiché potenzialmente diretta a screditare i prodotti anche agli occhi di un numero indefinito di incaricati alla vendita, con conseguente rischio per PRM di perdere parte dei propri collaboratori. E' emerso infatti che il sistema di vendita dei prodotti in oggetto si regga sulle vendite porta a porta, nelle quali gli incaricati non sono attinti da alcun vincolo di esclusiva, tanto che la quasi totalità dei testi escussi ha dichiarato di aver lavorato sia per l'una che per l'altra parte.
Detto pregiudizio è fonte di danno che dovrà essere risarcito.
***
Parte convenuta ha chiesto di accertare che le condotte di PRM costituiscono CP_1 illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 cc, sotto il profilo della concorrenza sleale pagina 17 di 23 confusoria, dell'appropriazione dei pregi, della concorrenza sleale per denigrazione e della scorrettezza professionale, per agganciamento e per storno di collaboratori.
Si passano, quindi, ad esaminare partitamente i vari profili di illecito dedotti.
Sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento sia di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, sia, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (Cass.
2473/2019; Cass. 19 giugno 2008, n. 16647). Part Nello specifico costituisce illecito confusorio l'uso da parte di , al fine di contraddistinguere i propri prodotti e sui relativi cataloghi, del segno in contraffazione con il marchio registrato di tenuto conto che detto uso avviene per prodotti identici CP_1
(prodotti per la pulizia e più nello specifico prodotti in microfibra che non richiedono l'uso di detersivi), che non solo appartengono al medesimo settore merceologico, ma che in detto ambito intercettano la medesima clientela, in quanto volti a soddisfare specifiche esigenze connesse all'ambito della pulizia ecosostenibile.
La confusorietà in tal caso è, inoltre, implementata dall'utilizzo delle stesse modalità di offerta al pubblico del prodotto, che avviene attraverso la vendita porta a porta, dal momento che il consumatore sarà indotto ad associare i prodotti ritenendoli provenienti dalla medesima realtà aziendale. Part lamenta, inoltre, che avrebbe adottato “lo stesso “mood” della proposta CP_1
Part visiva dei prodotti” e che le modalità di presentazione dei prodotti di presenterebbero affinità con le proprie, “tali da trasmettere al pubblico consumatore la stessa impressione visiva complessiva, creando assoluta confusione rispetto alla provenienza dei prodotti da diverse aziende”.
Contrariamente a quanto sostenuto da si ritiene che alcuna confusorietà possa CP_1 dirsi sussistere con riferimento ai cataloghi ed alla pagina web di PRM. In primo luogo va, infatti, osservato che i cataloghi ed il sito web di non appaiono dotati di CP_1
pagina 18 di 23 distintività, poiché meramente descritti dei prodotti e privi di profili di originalità nella rappresentazione grafica degli stessi. In secondo luogo e al contempo, dal raffronto tra il Part sito internet ed i cataloghi di con quelli di , va esclusa la sussistenza di CP_1 qualsiasi somiglianza nelle modalità di esposizione e di raffigurazione dei prodotti PRM, che appaiono anch'esse prive di originalità e meramente descrittive dei prodotti medesimi. Part lamenta, poi, che la condotta di integri concorrenza sleale anche sotto il CP_1 profilo dell'appropriazione di pregi, per essersi PRM appropriata dei pregi derivanti dalla filosofia aziendale fatta propria e per il cui sviluppo avrebbe posto in essere CP_1 ingenti investimenti.
Come ripetutamente affermato dalla Cassazione la condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, ai sensi dell'art. 2598, comma 1,
n. 2 c.c., ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Cass.
7 gennaio 2016, n. 100; Cass. 10 novembre 1994, n. 9387; Cass. 21 novembre 1983, n.
6928; v. pure Cass. 12 ottobre 2018, n. 25607).
L'imprenditore concorrente «si appropria di pregi» di un'altra impresa in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività
d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento.
Ciò posto, nemmeno allega quali sarebbero i pregi di cui si sarebbe appropriata CP_1
Part Part
, se non limitandosi ad affermare che avrebbe fatto propria la filosofia di ecosostenibilità posta alla base del proprio disegno imprenditoriale. Senonché, affermare da Part parte di che i propri prodotti non necessitano dell'uso di detersivi, veicolando così un messaggio di ecosostenibilità, al pari di quelli di non significa appropriarsi dei CP_1
pagina 19 di 23 pregi di quest'ultima, in ragione del fatto che, quand'anche si volesse ritenere che i pregi Part vadano individuati nel concetto di ecosostenibilità, le caratteristiche reclamizzate da per i propri prodotti risultano effettive e non meramente autoattributive di una qualità inesistente. Part lamenta, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 2598 n. 2) cc che avrebbe posto CP_1 in essere dei comportamenti denigratori, che si sarebbero, in particolare, concretizzati nella diffusione di affermazioni false sulle proprie condizioni economico – finanziarie.
La circostanza ha trovato riscontro nell'istruttoria orale, avendo i testi escussi dato atto del fatto che avesse in più occasioni affermato che versasse in precarie Parte_2 CP_1 condizioni economiche. In particolare, la teste ha riferito di essere stata Testimone_5 contattata telefonicamente da nel 2019, la quale nel corso della telefonata “mi Parte_2 riferì che il signor , titolare di per cui io lavoravo, a sua detta, non CP_2 CP_1 era persona affidabile;
mi disse anche di controllare i bilanci di in quanto la CP_1 mia interlocutrice sosteneva che la ditta non andava bene”. Negli stessi termini il teste Part
il quale in passato era stato venditore di , ha dichiarato che nel Testimone_6 corso delle riunioni mensili che si tenevano anche alla presenza di questa “ha Parte_2 sempre riferito ai partecipanti che l'impresa concorrente era società in perdita CP_1 che non pagava i fornitori e che era in procinto di fallire”.
Si tratta di affermazioni che risultano essere avvenute alla presenza degli incaricati alla Part vendita di , in diverse occasioni e per un considerevole lasso di tempo (il teste afferma che ciò avrebbe riferito in ogni riunione mensile, per cinque Tes_6 Parte_2 anni consecutivi, alla presenza dello staff vendite) e destinate pertanto a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i terzi, in quanto idonee a generare discredito in ordine alla sua solidità economica e in quanto rivolte ad una pluralità di incaricati alle vendite (che come affermata dalla stessa altro non sono se non CP_1 dei clienti fidelizzati). Part La condotta di , per il tramite della sua amministratrice integra, pertanto, Parte_2
l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 2) cc.
Va, di contro, rigettata la domanda svolta da ai sensi dell'art. 2598 n. 3) cc per CP_1 agganciamento parassitario e per storno di collaboratori.
pagina 20 di 23 Sotto il primo profilo mette conto osservare che la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (Cass. n. 25607 del 12/10/2018). Nello specifico la domanda è carente sotto il profilo delle allegazioni, dal momento che
[...] nemmeno ha allegato quali sarebbero le iniziative rilevanti che sarebbero state CP_1
Part imitate e riprese da nella propria attività commerciale.
Per quanto riguarda, poi, lo storno di collaboratori, va osservato che affinché si verifichi la fattispecie dello storno di dipendenti e collaboratori è necessario che detto storno risulti effettivo, non rilevando il solo tentativo o la mera intenzione. Ed infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie rilevano l'attività distrattiva delle risorse di personale, le modalità contrarie ai principi di correttezza professionale e l'animus nocendi, ossia l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito, per cui assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, la quantità
e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass.
12860/2024; Cass. n. 3865/2020; v. anche Cass. n. 31203/2017).
Nella fattispecie, pur essendo emerso dall'istruttoria orale che abbia usato dei Parte_2 mezzi contrari alla correttezza professionale al fine di procurare il passaggio a PRM di taluni addetti alle vendite di (cfr. teste e teste , manca la CP_1 Tes_5 Tes_6 prova, a monte, che taluni, tra gli addetti alle vendite a cui la abbia riferito Per_1 dell'andamento economico negativo di siano passati a PRM, quale CP_1 conseguenza di aver ricevuto dette informazioni e la condotta risulta relegata all'ambito del mero tentativo, non rilevante.
Dall'istruttoria è infatti emerso che taluni addetti alle vendite siano spontaneamente passati pagina 21 di 23 Part da a , per ragioni del tutto svincolate dalla condotta di CP_1 Parte_2
La teste ha, in particolare, dichiarato: “ho cessato il mio rapporto di lavoro Testimone_3 con esclusivamente per dissidi personali avuti con la signor ” e che “le CP_1 Tes_1 signore , e che lavoravano come Testimone_2 Persona_3 Persona_4 venditrici per ed erano sotto la mia supervisione …. hanno cessato di lavorare CP_1
Part per dopo che me ne sono andata via ed hanno cominciato a lavorare per CP_1 subito dopo”. Peraltro, la teste sentita sul punto ha avuto modo di Testimone_7 precisare: “ho cessato il mio rapporto di lavoro con per motivi personali e CP_1 successivamente non ho più svolto alcuna attività lavorativa”.
***
Ritenute fondate, nei limiti sopra precisati le domande svolte in via riconvenzionale da Part parte di va inibito a qualsiasi utilizzo del segno n. 1) in contraffazione CP_1 del marchio registrato UE n. 013221072 in qualunque forma e modo, sui prodotti, sul Part materiale commerciale e pubblicitario, sulle confezioni, sui cataloghi e sulle pagine internet e social alla stessa riconducibili. Vanno altresì accolte le domande di ritiro dal Part commercio dei prodotti e di tutto il materiale pubblicitario e promozionale di sui quali sia apposto il segno in contraffazione, nonché la rimozione dai siti internet, dalle pagine social e dalle riviste, cataloghi e brochure di detto segno, con fissazione di una penale dissuasiva, con decorrenza immediata dalla pubblicazione del presente provvedimento, che si determina in € 100 per ogni violazione successiva dell'ordine di inibitoria (da intendersi tale ogni violazione del marchio registrato posta in essere successivamente alla pubblicazione della presente pronuncia) e in € 150 per ogni violazione, successivamente accertata, dell'ordine di ritiro dal commercio e di rimozione del segno, già impartito in via cautelare e in questa sede confermato.
Va, invece, rigettata la domanda di sequestro, in quanto sovrabbondante rispetto alle esigenze probatorie e di tutela dei diritti fatti valere da CP_1
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di decidere sulle restanti domande risarcitorie, sia rispetto all'illecito concorrenziale ai danni di PRM, sia rispetto alla contraffazione di marchio e all'illecito concorrenziale ai danni di
[...]
oltre che sulla domanda di pubblicazione del provvedimento. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo della contraffazione del marchio registrato
UE n. svolta da in relazione al segno n. 1); P.IVA_2 Parte_1
2) accerta e dichiara che l'utilizzo da parte di del segno n. 1) integra Parte_1 contraffazione del marchio registrato UE n. di P.IVA_2 CP_1
3) rigetta la domanda di contraffazione in relazione ai segni n. 2) e n. 3) di Parte_1
[...]
4) accerta e dichiara che la condotta di integra concorrenza sleale ai Parte_1 sensi dell'art. 2598 n. 1) e 2) c.c.;
5) inibisce a l'utilizzo del segno n. 1), in qualunque forma e modo, sui Parte_1 propri prodotti e sulle confezioni, nonché su cataloghi, dépliants, su materiale commerciale e pubblicitario e sulle proprie pagine web e sui social;
6) ordina a il ritiro dal commercio dei prodotti e di tutto il materiale Parte_1 pubblicitario e promozionale su cui sia apposto il segno in contraffazione;
7) ordina a la rimozione del segno in contraffazione dai siti internet, Parte_1 dalle pagine social e dalle riviste, cataloghi e brochure e da altro materiale affine;
8) rigetta la domanda di sequestro svolta da Controparte_1
9) condanna al pagamento in favore di di una penale di Parte_1 Controparte_1
€ 100,00 per ogni violazione successiva dell'ordine di inibitoria e di € 150 per ogni violazione, successivamente accertata, dell'ordine di ritiro dal commercio e di rimozione del segno;
10) accerta e dichiara che la condotta di integra l'illecito di cui all'art. Controparte_1
2598 n. 2) c.c.;
11) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Venezia, 23/07/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lisa Torresan
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