Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso "per saltum" in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322 bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2015, n. 17132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17132 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 24/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 673
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 43610/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'AQUILA;
nel proc. C/:
NE DO, n. 2/12/1051 a L'AQUILA;
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di L'AQUILA in data 8/08/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI P., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 8/08/2014, depositata in data 11/08/2014, il GIP del Tribunale di L'AQUILA rigettava la richiesta di sequestro preventivo, anche a fini di confisca, proposta in data 8/08/2014 dal PM presso il medesimo tribunale dei conti correnti e dei beni personali dell'indagato NE DO, fino alla concorrenza della somma di 77.771,29 Euro pari all'imposta evasa in relazione al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4) fatto contestato come commesso in data 11/09/2013, data di presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2012).
2. Ha proposto ricorso "per saltum" il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, impugnando l'ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione dell'art. 322 ter c.p.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza per aver erroneamente il GIP rigettato la richiesta di sequestro preventivo ritenendo insussistente il periculum in mora;
secondo il GIP, l'assenza delle esigenze cautelari deriverebbe dalla consistenza del patrimonio dell'indagato, dalla mancanza di condotte distrattive poste in essere nella pendenza delle operazioni di verifica e dalla dichiarata volontà di definire il contenzioso tributario ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5; tale motivazione, a giudizio del PM ricorrente, sarebbe giuridicamente errata sia perché il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è consentito anche in relazione al profitto del reato sia perché il sequestro disposto ai sensi dell'art. 322 ter c.p., non richiede, per giurisprudenza costante di questa Corte, specifiche esigenze cautelari coincidendo il periculum con la confiscabilità del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere qualificato come appello e trasmesso al tribunale del riesame competente, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.
4. Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 c.p.p., sono le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.. In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, lett. a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è
stato esteso alla decisione sull'appello avverso la misura cautelare ex art. 322 bis (art. 325, comma 1), dall'altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal P.M. Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame. Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di entrambe le specie di provvedimenti cautelari reali. L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 c.p.p., al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo. Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra dunque il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro;
in tale caso, infatti, l'unico strumento di controllo esperibile è l'appello di cui all'art. 322 bis c.p.p.. Ed invero, come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568 nuovo c.p.p., comma 2, perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis nuovo c.p.p., (Sez. 3^, n. 1003 del 11/06/1992 - dep. 25/07/1992, De Simone, Rv. 191456); di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata appello, ex artt. 322 bis, 568 c.p.p., (Sez. 3^, n. 41179 del 25/10/2002 - dep. 10/12/2002, Falsini e altro, Rv. 222975).
P.Q.M.
La Corte, qualificato come appello il ricorso per cassazione, trasmette gli atti al Tribunale di L'AQUILA per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 24 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015