Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 2
In materia edilizia, il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal P.M., non avendo natura giurisdizionale, non è soggetto alla richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. né è ricorribile per cassazione, ma è impugnabile unicamente davanti al giudice dell'esecuzione, organo dinanzi al quale dovranno essere dedotti gli eventuali vizi di illegittimità o di abnormità del provvedimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che in questo caso il giudice dell'esecuzione competente coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro).
In materia edilizia, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o cose, in quanto tale provvedimento non può dirsi affetto da abnormità atteso che rientra nei poteri che la legge processuale (art. 655 cod. proc. pen.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47326 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 16/11/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 1086
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 15009/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
AV SA, nata a [...] il 31 maggio del 1922;
avverso il provvedimento della procura della Repubblica di Napoli con cui, in esecuzione di un di un decreto di sequestro preventivo, si era intimato lo sgombero dell'abitazione oggetto del sequestro da persone e cose;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. MONETTI Vito, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con provvedimento del 20 marzo del 2007, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo pronunciato nei confronti di AV SA, dettando le modalità esecutive del provvedimento, disponeva l'evacuazione di persone e cose dall'immobile oggetto del sequestro Ricorre per cassazione l'indagata deducendo l'abnormità del provvedimento poiché il pubblico ministero non ha il potere di creare nuove figure di misure cautelari, quale deve essere qualificata quella di sgombero,neppure mediante l'indicazione delle modalità esecutive di un sequestro;
inoltre per l'immobile sequestrato pende domanda di condono.
IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Premesso che l'eventuale pendenza di una domanda di condono non impedisce l'adozione di un atto urgente, quale può essere un sequestro preventivo e, quindi, non incide sulle modalità esecutive dello stesso, si osserva che, secondo l'orientamento espresso da questa sezione (Cass. 14187 del 2007, Tortora ed altro;
21735 del 2003, Massa) il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l'ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Nella stessa decisione n. 2974 del 1994, che pure qualifica abnorme il provvedimento di sgombero adottato dal pubblico ministero, si afferma tuttavia che tale provvedimento può essere legittimamente pronunciato "quando costituisca un'ineliminabile modalità attuativa del sequestro". Il problema che si pone in questi casi non consiste, quindi, nello stabilire se il pubblico ministero al quale spetta il compito di dare esecuzione ai sequestri e di evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze possa o no disporre lo sgombero, allorché tale modalità esecutiva sia indispensabile per attuare le finalità del sequestro, ma concerne l'individuazione dell'organo che deve controllare l'indispensabilità del provvedimento di sgombero adottato dal pubblico ministero. Sul punto si registrano presso questa corte opinioni contrastanti. Secondo la decisione n. 2293 del 1991, Di Paola, competente dovrebbe essere non il giudice dell'esecuzione, ma quello al quale il legislatore del 1988 ha attribuito la competenza in materia di sequestri.
Secondo altra decisione (25 gennaio del 2000 n 484, Fusaro), le modalità esecutive di un sequestro potrebbero essere impugnate solo con ricorso per cassazione. Secondo altre ancora sarebbe esperibile il solo incidente d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003, Donnarumma;
Cass. n 21735 del 2002; Cass. n. 14187 del 2007 già citate). Questo collegio aderisce a tale ultimo orientamento (che, peraltro, sembra prevalente) per le considerazioni che seguono. Invero l'atto con i quale il pubblico ministero, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'art. 655 c.p.p., determina le modalità esecutive di un provvedimento giurisdizionale, quand'anche fosse abnorme, non potrebbe essere impugnabile con ricorso per cassazione perché tale mezzo d'impugnazione può essere esperito contro provvedimenti giurisdizionali e tale natura non hanno quelli posti in essere dal pubblico ministero in sede esecutiva secondo l'orientamento di questa corte (cfr per tutte Cass. 28 febbraio del 2003, Donnarumma, già citata). Non è esperibile l'impugnazione di cui all'art. 322 c.p.p., perché anche tale mezzo può essere esercitato solo avverso un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice. Resta quindi l'esperibilità dell'incidente d'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., che ha una portata più generale e riguarda tutti i provvedimenti adottati in sede esecutiva dal pubblico ministero. In conclusione si può affermare in linea di principio che il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono attribuiti dall'art. 655 c.p.p., non avendo natura giurisdizionale, non può essere impugnato con i mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all'art. 322 c.p.p., perché anche questa si riferisce al provvedimento del giudice. L'eventuale illegittimità o anche abnormità del provvedimento stesso potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi, coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi potrà revocare o modificare l'atto.
Non è possibile convertire il ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione, perché la conversione, rectius la diversa qualificazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli mezzi d'impugnazione e tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass. SS UU 24 novembre 1999 n 27, Magnani) La declaratoria d'inammissibilità del ricorso, peraltro, non preclude alla parte che vi abbia interesse la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura d'esecuzione, all'esito della quale potrà essere proposto legittimamente ricorso avverso il provvedimento del giudice (cfr Cass. 28 febbraio 2003, Donnarumma, già citata). Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non ritiene questo collegio di potere irrogare anche la sanzione pecuniaria, sia perché l'inammissibilità non è stata pronunciata per la manifesta infondatezza del motivo (il quale potrebbe anche essere accolto in sede esecutiva), sia soprattutto perché la questione esaminata ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali non risolti con un intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte:
Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007