Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47326
CASS
Sentenza 16 novembre 2007

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In materia edilizia, il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal P.M., non avendo natura giurisdizionale, non è soggetto alla richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. né è ricorribile per cassazione, ma è impugnabile unicamente davanti al giudice dell'esecuzione, organo dinanzi al quale dovranno essere dedotti gli eventuali vizi di illegittimità o di abnormità del provvedimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che in questo caso il giudice dell'esecuzione competente coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro).

In materia edilizia, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o cose, in quanto tale provvedimento non può dirsi affetto da abnormità atteso che rientra nei poteri che la legge processuale (art. 655 cod. proc. pen.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47326
    Data del deposito : 16 novembre 2007

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