Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2023, proposto da
AV BO, rappresentato e difeso dagli avvocati Christoph Senoner e Lukas Harder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Santina Cucco e Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
nei confronti
Pura società agricola a responsabilità limitata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Dirigente della struttura sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale della Regione Lombardia del 28.02.2023, n. 2859 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto del 10 novembre 2021, n. 15235. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande”, impugnato nella parte in cui non è stata ammessa la domanda presentata dall'impresa BO AV volta a beneficiare degli “incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” e (domanda n. 2021021234277) e nella parte in cui è stata approvata la graduatoria delle domande per le “zone non svantaggiate – vegetali”, della comunicazione della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – agricoltura, foreste caccia e pesca – Val Padana del 08.03.2023, di avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, della comunicazione della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – agricoltura, foreste caccia e pesca – Val Padana del 30.01.2023 ai sensi dell'art. 10/ bis , legge 241/1990, del verbale istruttorio del 27.01.2023 allegato alla predetta comunicazione, della comunicazione della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – agricoltura, foreste caccia e pesca – Val Padana del 14.02.2023 di mancato accoglimento della richiesta di riesame del verbale istruttorio e di ogni altro atto propedeutico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. AV BO è un imprenditore agricolo, titolare di una azienda per la produzione di mele in provincia di Mantova, che presentava alla Regione Lombardia una domanda volta a beneficiare degli incentivi per gli investimenti, la reddittività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole.
Con decreto del 28.2.2023 a firma del competente dirigente la Regione respingeva però la domanda.
Contro il succitato atto negativo ed altri provvedimenti regionali, quali quello di approvazione della graduatoria e quello di rigetto della richiesta di riesame del primo atto di diniego, era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a tre distinti motivi.
Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
Alla pubblica udienza del 26.2.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
La complessiva infondatezza del ricorso, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa regionale.
1. L’esponente presentava alla Regione Lombardia in data 9.2.2022 una domanda di contributo per la propria impresa agricola nell’ambito del bando emesso dalla Regione in attuazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (cfr. il doc. 7 del ricorrente).
Gli interventi per i quali era chiesto il finanziamento erano costituiti da un impianto di mele con rete antigrandine e irrigazione a goccia, da una macchina destinata a liberare il terreno da sassi e pietre, da una macchina per il trasporto dei cassoni di frutta e da una capannina agro-metereologica.
Alla domanda faceva seguito un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (cfr. il doc. 3 del ricorrente).
Il sig. BO presentava le proprie osservazioni chiedendo un riesame della determinazione negativa ma la Regione, con nota del 14.2.2023, non accoglieva la richiesta di riesame (cfr. il doc. 5 del ricorrente).
Di conseguenza, con decreto dirigenziale del 28.2.2023 la domanda di finanziamento era respinta (cfr. il doc. 1 del ricorrente, pag. 6 di 20).
1.1 Nel primo motivo di ricorso viene censurata la decisione regionale laddove la stessa non ammette a finanziamento il nuovo impianto di mele con gli impianti antigrandine e di irrigazione.
La determinazione regionale sarebbe contraddittoria, illogica e priva di adeguata motivazione in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
La doglianza non appare fondata in quanto risulta corretta la decisione regionale di ammettere a contributo il solo impianto di fertirrigazione e non quello antigrandine (cfr. il doc. 5 del ricorrente).
L’art. 6.1 lettera B) delle disposizioni attuative bando (cfr. il doc. 2 della resistente, pag. 80 ovvero pag. 6 di 72) prevede l’erogazione del contributo in caso di impianto o reimpianto di culture arboree specializzate “soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine”.
La formulazione della norma succitata appare chiara e quindi di agevole interpretazione: il finanziamento di un impianto antigrandine presuppone la posa di un nuovo impianto di culture arboree, posto che la finalità dell’incentivo è quella di favorire lo sviluppo e l’installazione di nuove culture.
Al contrario dell’impianto antigrandine, è invece consentito anche per culture esistenti il contributo per un impianto di fertirrigazione, considerato che quest’ultimo determina in ogni modo la riduzione del consumo di fertilizzanti e quindi contrasta l’inquinamento del suolo (cfr. l’art. 6.2 lettera “N” delle disposizioni di attuazione, doc. 2 del resistente, pag. 83 ovvero pag. 9 di 72).
Non vi è pertanto alcuna contraddizione delle disposizioni del bando, posto che i due impianti di cui sopra obbediscono, quanto all’erogazione dei contributi, a finalità differenti.
Nella propria domanda di finanziamento il sig. BO non ha indicato l’acquisto di nuove piante al fine di ottenere il contributo anche per l’impianto antigrandine e tale circostanza è stata confermata anche nella successiva domanda di riesame (cfr. il doc. 7 della resistente, pag. 2, dove è scritto che: “Nel piano aziendale non sono state inserite le piante….”).
La Regione Lombardia ha dato corretta applicazione alle prescrizioni della legge di gara alla quale era rigidamente vincolata, non potendo certamente le Amministrazioni erogatrici di contributi e benefici economici violare i criteri per l’erogazione da esse stesse fissati (cfr. sul punto l’art. 12 della legge n. 241 del 1990 ed in particolare il comma 2, che impone alla Pubblica Amministrazione l’osservanza dei criteri e delle modalità da essa stessa previsti ai sensi del comma 1 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari).
Si conferma quindi il rigetto del primo mezzo di gravame.
1.2 Nel secondo motivo è denunciata l’asserita illegittimità del diniego di contributo per l’acquisto del macchinario denominato Neo Alpin, vale a dire una macchina agevolatrice per il trasporto dei cassoni di frutta in campagna.
L’esponente sostiene che tale macchinario rientrerebbe fra quelli finanziabili secondo le statuizioni del bando.
In realtà, dalla lettura dell’elenco dei macchinari ammessi a contributo di cui all’allegato 1 delle disposizioni attuative del bando (cfr. ancora il doc. 2 della resistente, pag. 119 ovvero pag. 45 di 72) non risulta alcuna macchina raccoglitrice come è quella indicata dal ricorrente.
Neppure potrebbe trovare applicazione nella presente fattispecie l’art. 6.1 lettera “C” delle suindicate norme di attuazione (cfr. ancora il doc. 2 della resistente, pag. 81) che prevede il finanziamento delle opere di “adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori”.
Il sig. BO intende, infatti, acquistare un macchinario e non realizzare opere di adeguamento per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro ed il concetto di “adeguamento” non può essere esteso al punto di comprendere l’acquisto di un macchinario, ancorché innovativo.
Anche il secondo mezzo deve di conseguenza rigettarsi, per cui appare legittima la scelta regionale di ammettere a contributo soltanto l’impianto di fertirrigazione e la capannina meteo (cfr. ancora il doc. 5 del ricorrente).
Tuttavia la spesa per l’acquisto di tali strumenti è al di sotto della spesa minima ammessa a finanziamento, posto che il bando prevede l’erogazione del finanziamento soltanto a fronte di una soglia minima di spesa (cfr. l’art. 8.3 del doc. 2 della resistente, pag. 88 ovvero pag. 14 di 72).
1.3 Nel terzo motivo il ricorrente sostiene per che effetto della fondatezza delle prime due censure sarebbe stato raggiunto il livello minimo di spesa necessario per ottenere il finanziamento.
Tuttavia, atteso il rigetto dei primi due mezzi di gravame, anche il terzo deve respingersi, al pari dell’intero ricorso in epigrafe.
2. La peculiarità delle questioni trattate e la particolare natura delle parti coinvolte inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA TA, Presidente
OV IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IN | GA TA |
IL SEGRETARIO