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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa
AN La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 938/2025 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dall'Avv.to Guido Marone ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio per procura in atti ricorrente contro
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore Controparte_3
Generale, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici siti in
Varese, via Copelli, n. 6 convenuti
Oggetto: altre ipotesi – pubblico impiego - accesso alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2025/2026.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale in data 11.06.2025, ha esposto di essere docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato presso il Controparte_1
a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e ha dedotto di aver presentato
[...] domanda di mobilità per l'a.s. 2025/2026 al fine di ottenere il trasferimento territoriale nella regione di provenienza.
Il ricorrente ha eccepito di essere l'unico referente di familiare disabile ai sensi della legge n. 104/1992 e, per tale ragione, di essere in possesso dei requisiti di deroga come stabiliti dall'art. 2, comma 6, del CCNI mobilità docenti per il triennio 2025/2028.
Ciononostante, con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Statale per la
Lombardia prot. 4494 del 18.04.2025, il ricorrente è stato escluso dalla procedura di mobilità per “mancanza del requisito previsto dall'art. 2 co. 6
CCNI”, motivo per il quale lo stesso ha proposto reclamo, con contestuale allegazione della documentazione necessaria ai fini della domanda.
L'amministrazione, tuttavia, confermava l'esclusione del ricorrente dalle movimentazioni territoriali per l'a.s. 2025/2026, come emerge dagli elenchi approvati con decreto dirigenziale dell' Controparte_3
prot. n. 6051 del 23.05.2025.
[...]
Lamentando l'illegittimità di tale esclusione, il ricorrente ha chiesto di:
“ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente ad accedere alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/2026 in deroga ai sensi dell'art. 2, co. 6
CCNI mobilità docenti per il triennio 2025/2028, siccome in possesso dei requisiti ivi prescritti;
E CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente ad ottenere il provvedimento di trasferimento territoriale con assegnazione presso gli ambiti comunali e/ provinciali o nei distretti indicati nella domanda di mobilità, siccome spettante per titoli e preferenze;
PER L'EFFETTO CONDANNARE l'Amministrazione resistente a trasferire il ricorrente nella Regione Campania, su una delle sedi vacanti e disponibili in organico, nel rispetto dell'ordine preferenziale espresso nella domanda di mobilità; IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI
NULLITÀ, PER L'ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE PER LA
DISAPPLICAZIONE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di ogni atto contrario siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compresi, con elencazione esemplificativo ma non esaustiva: 1) il decreto dirigenziale dell
[...]
, prot. n. 4494 Controparte_4
del 18.04.2025, recante rigetto della domanda di mobilità; 2) il decreto dirigenziale dell' Controparte_5
, prot. n. 6051 del 23.05.2025, nonché dei relativi elenchi
[...]
allegati, recante approvazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/2026;
3) dei decreti dirigenziali dell Controparte_6
prot. n. 6396 del 23.05.2025, dell'
[...] [...]
, prot. n. Controparte_7
10493 del 23.05.2025 e dell Controparte_8
, prot. n. 20984 del 23.05.2025, nonché dei relativi allegati,
[...]
recanti approvazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/2026. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
eccepito la correttezza del proprio operato nella valutazione della domanda di mobilità del ricorrente, non avendo lo stesso prodotto la documentazione necessaria all'atto della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura;
ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 16.05.2026, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c fino al 18.11.2025 per il deposito di note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato per le motivazioni che seguono.
L'art. 2, comma 6, del CCNI mobilità docenti, normativa di riferimento, prevede un'ipotesi di deroga al vincolo triennale dall'assunzione: “Considerato quanto previsto dall'art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi
3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi
36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.
Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella
O.M. che regola la mobilità. La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità. I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà‡ essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune vicino a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto. L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente”.
A sua volta, l'art. 4 (intitolato “Documentazione a corredo delle domande”), dell'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità n. 36/2025, dopo aver previsto, al comma 7, la necessità di allegazione della dichiarazione attestante il rapporto di parentela con il soggetto portatore di disabilità, dispone, al comma 10, che
“Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale”, ribadendo, al successivo comma 11: “Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.”
È, pertanto, chiaramente indicato nella normativa di riferimento, non solo la necessità di allegazione della dichiarazione di parentela con il soggetto disabile ma, soprattutto, che tutta la documentazione indicata venga prodotta contestualmente alla domanda.
Non vi è alcun dubbio in merito al fatto che il ricorrente non abbia provveduto alla produzione di tale dichiarazione all'atto della domanda di mobilità, avendolo espressamente precisato in atti ed avendo provveduto a tale allegazione successivamente, in sede di reclamo.
Si evidenzia, inoltre, come l'O.M. n. 36/2025 è normativa rilevante tanto che il modello di domanda per l'accesso alla procedura di mobilità è allegato alla stessa.
Né si può sostenere che la normativa o il modello sia fonte di equivocità proprio in considerazione dell'indicato art. 4 che prevede l'allegazione della dichiarazione di parentela con il soggetto da assistere in un comma separato
(comma11) e con chiaro riferimento ad ogni tipologia di assistenza.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente, a fronte di una prima esclusione della procedura di mobilità, per “mancanza del requisito previsto dall'art. 2 co. 6
CCNI”, ha proposto reclamo, al quale ha allegato la dichiarazione del grado di parentela necessaria ai fini del riconoscimento della deroga del vincolo territoriale, dichiarazione non allegata e prodotta con la domanda di mobilità.
Tale allegazione, effettuata dunque, successivamente rispetto alla domanda di mobilità, in sede di reclamo, non può considerarsi validamente prodotta, né può sopperire lo strumento del cd. soccorso istruttorio, di cui all'art. 6 del D.lgs n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che prevede l'intervento attivo dell'amministrazione al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione carente, introdotto principalmente in ambito di appalti pubblici. Pur trattandosi di strumento di portata generale, in quanto tale, può trovare applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, ma l'applicabilità in tale specifico settore deve ritenersi, comunque, limitata alle ipotesi di semplice irregolarità di documentazione e non di errore del privato nella redazione della domanda presentata alla pubblica amministrazione.
Elemento dirimente è il necessario rispetto del principio della par condicio tra i partecipanti tale per cui l'intervento dell'amministrazione volto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati, ragione per cui deve essere limitato per sanare una irregolarità nella documentazione presentata e non per integrare un elemento mancante, pur necessario.
Principalmente, tale strumento trova applicazione nell'ambito delle procedure comparative e di massa laddove, sebbene vi siano alcuni orientamenti più restrittivi per i quali il cd. soccorso istruttorio è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons.
Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), lo stesso si rende necessario al fine di selezionare i migliori candidati possibili ed evitare danni, prima ancora che all'interesse privato, all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost.
Tuttavia, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, anche in tali ipotesi
(diverse dal caso che ci occupa, relativo alla presenza di requisiti di priorità per la mobilità territoriale tra soggetti già alle dipendenze della pubblica amministrazione, e non alla selezione del miglior candidato da assumere),
“coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio”. (Tar Lazio sent. n. 1591 del 2024).
In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro), il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n.
257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre
2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha completamente omesso di allegare alla domanda un documento necessario, richiesto dalla normativa di riferimento, al fine di valutare la presenza dei requisiti stessi di partecipazione e di giustificazione della deroga prevista per il vincolo territoriale: il collegamento parentale con il soggetto portatore di disabilità e titolare dei requisiti ex lege n.
104/1992.
La circostanza che il ricorrente abbia avuto il riconoscimento, da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro, dell'autorizzazione a fruire dei permessi ex lege n. 104/1992, non comporta che, in una diversa procedura, quale quella concorsuale, pur essendo il concorso bandito dal medesimo
Ministero di appartenenza, questi sia tenuto ad intervenire per colmare le lacune e le mancanze del concorrente, attingendo a documenti e fascicoli personali di cui è in possesso in ragione del rapporto lavorativo. Ciò comporterebbe un evidente vantaggio del ricorrente rispetto agli altri candidati, tenuti alla presentazione della medesima documentazione.
Per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, non avendo il ricorrente rispettato i termini di allegazione richiesti dalla normativa relativa alla domanda di mobilità e non potendo trovare applicazione lo strumento del c.d. soccorso istruttorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 91.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite CP_1
che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre spese generali
15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 15/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN La RU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa
AN La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa n. 938/2025 R.G. lav. promossa da
, difeso e rappresentato dall'Avv.to Guido Marone ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio per procura in atti ricorrente contro
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore Controparte_3
Generale, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici siti in
Varese, via Copelli, n. 6 convenuti
Oggetto: altre ipotesi – pubblico impiego - accesso alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2025/2026.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale in data 11.06.2025, ha esposto di essere docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato presso il Controparte_1
a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e ha dedotto di aver presentato
[...] domanda di mobilità per l'a.s. 2025/2026 al fine di ottenere il trasferimento territoriale nella regione di provenienza.
Il ricorrente ha eccepito di essere l'unico referente di familiare disabile ai sensi della legge n. 104/1992 e, per tale ragione, di essere in possesso dei requisiti di deroga come stabiliti dall'art. 2, comma 6, del CCNI mobilità docenti per il triennio 2025/2028.
Ciononostante, con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Statale per la
Lombardia prot. 4494 del 18.04.2025, il ricorrente è stato escluso dalla procedura di mobilità per “mancanza del requisito previsto dall'art. 2 co. 6
CCNI”, motivo per il quale lo stesso ha proposto reclamo, con contestuale allegazione della documentazione necessaria ai fini della domanda.
L'amministrazione, tuttavia, confermava l'esclusione del ricorrente dalle movimentazioni territoriali per l'a.s. 2025/2026, come emerge dagli elenchi approvati con decreto dirigenziale dell' Controparte_3
prot. n. 6051 del 23.05.2025.
[...]
Lamentando l'illegittimità di tale esclusione, il ricorrente ha chiesto di:
“ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente ad accedere alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/2026 in deroga ai sensi dell'art. 2, co. 6
CCNI mobilità docenti per il triennio 2025/2028, siccome in possesso dei requisiti ivi prescritti;
E CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E
DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente ad ottenere il provvedimento di trasferimento territoriale con assegnazione presso gli ambiti comunali e/ provinciali o nei distretti indicati nella domanda di mobilità, siccome spettante per titoli e preferenze;
PER L'EFFETTO CONDANNARE l'Amministrazione resistente a trasferire il ricorrente nella Regione Campania, su una delle sedi vacanti e disponibili in organico, nel rispetto dell'ordine preferenziale espresso nella domanda di mobilità; IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI
NULLITÀ, PER L'ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE PER LA
DISAPPLICAZIONE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di ogni atto contrario siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compresi, con elencazione esemplificativo ma non esaustiva: 1) il decreto dirigenziale dell
[...]
, prot. n. 4494 Controparte_4
del 18.04.2025, recante rigetto della domanda di mobilità; 2) il decreto dirigenziale dell' Controparte_5
, prot. n. 6051 del 23.05.2025, nonché dei relativi elenchi
[...]
allegati, recante approvazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/2026;
3) dei decreti dirigenziali dell Controparte_6
prot. n. 6396 del 23.05.2025, dell'
[...] [...]
, prot. n. Controparte_7
10493 del 23.05.2025 e dell Controparte_8
, prot. n. 20984 del 23.05.2025, nonché dei relativi allegati,
[...]
recanti approvazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2025/2026. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
eccepito la correttezza del proprio operato nella valutazione della domanda di mobilità del ricorrente, non avendo lo stesso prodotto la documentazione necessaria all'atto della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura;
ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 16.05.2026, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c fino al 18.11.2025 per il deposito di note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato per le motivazioni che seguono.
L'art. 2, comma 6, del CCNI mobilità docenti, normativa di riferimento, prevede un'ipotesi di deroga al vincolo triennale dall'assunzione: “Considerato quanto previsto dall'art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
18 gennaio 2024, ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi
3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi
36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.
Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella
O.M. che regola la mobilità. La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità. I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà‡ essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune vicino a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto. L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente”.
A sua volta, l'art. 4 (intitolato “Documentazione a corredo delle domande”), dell'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità n. 36/2025, dopo aver previsto, al comma 7, la necessità di allegazione della dichiarazione attestante il rapporto di parentela con il soggetto portatore di disabilità, dispone, al comma 10, che
“Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale”, ribadendo, al successivo comma 11: “Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.”
È, pertanto, chiaramente indicato nella normativa di riferimento, non solo la necessità di allegazione della dichiarazione di parentela con il soggetto disabile ma, soprattutto, che tutta la documentazione indicata venga prodotta contestualmente alla domanda.
Non vi è alcun dubbio in merito al fatto che il ricorrente non abbia provveduto alla produzione di tale dichiarazione all'atto della domanda di mobilità, avendolo espressamente precisato in atti ed avendo provveduto a tale allegazione successivamente, in sede di reclamo.
Si evidenzia, inoltre, come l'O.M. n. 36/2025 è normativa rilevante tanto che il modello di domanda per l'accesso alla procedura di mobilità è allegato alla stessa.
Né si può sostenere che la normativa o il modello sia fonte di equivocità proprio in considerazione dell'indicato art. 4 che prevede l'allegazione della dichiarazione di parentela con il soggetto da assistere in un comma separato
(comma11) e con chiaro riferimento ad ogni tipologia di assistenza.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente, a fronte di una prima esclusione della procedura di mobilità, per “mancanza del requisito previsto dall'art. 2 co. 6
CCNI”, ha proposto reclamo, al quale ha allegato la dichiarazione del grado di parentela necessaria ai fini del riconoscimento della deroga del vincolo territoriale, dichiarazione non allegata e prodotta con la domanda di mobilità.
Tale allegazione, effettuata dunque, successivamente rispetto alla domanda di mobilità, in sede di reclamo, non può considerarsi validamente prodotta, né può sopperire lo strumento del cd. soccorso istruttorio, di cui all'art. 6 del D.lgs n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che prevede l'intervento attivo dell'amministrazione al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione carente, introdotto principalmente in ambito di appalti pubblici. Pur trattandosi di strumento di portata generale, in quanto tale, può trovare applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, ma l'applicabilità in tale specifico settore deve ritenersi, comunque, limitata alle ipotesi di semplice irregolarità di documentazione e non di errore del privato nella redazione della domanda presentata alla pubblica amministrazione.
Elemento dirimente è il necessario rispetto del principio della par condicio tra i partecipanti tale per cui l'intervento dell'amministrazione volto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati, ragione per cui deve essere limitato per sanare una irregolarità nella documentazione presentata e non per integrare un elemento mancante, pur necessario.
Principalmente, tale strumento trova applicazione nell'ambito delle procedure comparative e di massa laddove, sebbene vi siano alcuni orientamenti più restrittivi per i quali il cd. soccorso istruttorio è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons.
Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), lo stesso si rende necessario al fine di selezionare i migliori candidati possibili ed evitare danni, prima ancora che all'interesse privato, all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost.
Tuttavia, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, anche in tali ipotesi
(diverse dal caso che ci occupa, relativo alla presenza di requisiti di priorità per la mobilità territoriale tra soggetti già alle dipendenze della pubblica amministrazione, e non alla selezione del miglior candidato da assumere),
“coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio”. (Tar Lazio sent. n. 1591 del 2024).
In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro), il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n.
257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre
2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha completamente omesso di allegare alla domanda un documento necessario, richiesto dalla normativa di riferimento, al fine di valutare la presenza dei requisiti stessi di partecipazione e di giustificazione della deroga prevista per il vincolo territoriale: il collegamento parentale con il soggetto portatore di disabilità e titolare dei requisiti ex lege n.
104/1992.
La circostanza che il ricorrente abbia avuto il riconoscimento, da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro, dell'autorizzazione a fruire dei permessi ex lege n. 104/1992, non comporta che, in una diversa procedura, quale quella concorsuale, pur essendo il concorso bandito dal medesimo
Ministero di appartenenza, questi sia tenuto ad intervenire per colmare le lacune e le mancanze del concorrente, attingendo a documenti e fascicoli personali di cui è in possesso in ragione del rapporto lavorativo. Ciò comporterebbe un evidente vantaggio del ricorrente rispetto agli altri candidati, tenuti alla presentazione della medesima documentazione.
Per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, non avendo il ricorrente rispettato i termini di allegazione richiesti dalla normativa relativa alla domanda di mobilità e non potendo trovare applicazione lo strumento del c.d. soccorso istruttorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi dell'art. 91.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite CP_1
che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi, oltre spese generali
15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 15/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN La RU