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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 11104/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FI in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11104 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BARBARA NINCHERI come da mandato in calce al ricorso depositato in data 8/10/2021
Ricorrente
e
, codice fiscale già rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato ELENA ZAZZERI come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25/11/2024
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 26/11/2025):
1 la ricorrente ha concluso come da memoria depositata il 24/11/2025:
“- pronunciare la separazione dei coniugi con conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso il Comune di ET, autorizzando i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
- disponga l'affido esclusivo dei figli minori, così come stabilito dalla CTU e secondo le modalità e i tempi da questa previsti
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento con un contributo pari ad € 250,00 per ciascun figlio. La somma verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Porre a carico del padre il versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% così come previste dal protocollo CNF e da quello del Tribunale di Firenze
- Gli eventuali esborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico, o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata in base alla quota di contribuzione da parte dei genitori, così come le deduzioni per i figli a carico
- Gli assegni per il nucleo familiare saranno riconosciuti alla Sig.ra nella misura Pt_1 del 100%, in quanto convivente con i figli minori.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio”; il resistente ha concluso “in aderenza alle conclusioni della c.t.u., quanto agli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
per le questioni economiche, conclude come in atti”:
“disponga l'obbligo a carico del Sig. di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,00 mensili complessivi da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
preveda l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets non coperte dal servizio sanitario nazionale nonché, in egual misura, delle spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mezzo di trasporto casa-scuola, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, vacanze studio, lezioni private/ripetizioni, eventuale
2 alloggio e relative utenze nella sede universitaria, mensa;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, previamente concordate e documentate, detraendo ciascuno la quota sostenuta e disporre che gli assegni familiari vengano percepiti al 50% da ambo i genitori;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/10/2021, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 3/5/2014 a ET (FI) con dalla cui Controparte_1
Per_ unione erano nati i figli (14/5/2012), (8/8/2013), (17/7/2015) e Per_1 Per_2
(6/7/2018). Ha aggiunto di essersi determinata a chiedere la separazione in Per_4 seguito ai gravi comportamenti adottati dal marito nei suoi confronti, dai quali erano scaturiti prima l'emissione di un ordine di protezione in data 20/5/2021, e poi la condanna del coniuge per il reato di minaccia e di lesioni lievi (sentenza del Tribunale di Firenze del 7/10/2022, con pena poi ridotta dalla Corte di appello con sentenza del
13/2/2024). Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'affido esclusivo dei minori da collocarsi presso di lei, la regolamentazione della frequentazione dei figli con il padre, la previsione di un assegno di mantenimento della prole a carico del CP_1 nella misura di € 1.000,00 mensili, la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico di lei, oltre all'attribuzione integrale CP_1 dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione, nulla opponendo in ordine alla Controparte_1 pronuncia sullo status, ha contestato gli addebiti mossi deducendo di non aver mai rappresentato un effettivo pericolo per la propria famiglia, tanto che la non si era Pt_1 opposta al mantenimento di un rapporto fra i quattro figli e il loro padre. Ha ammesso che la decisione della coniuge di interrompere la loro unione coniugale gli aveva causato disagio e sofferenze, acuite anche dalla precaria condizione economica e lavorativa nella quale egli si era trovato a causa della emergenza sanitaria da
Coronavirus. Ha aggiunto, tuttavia, di essersi impegnato a risolvere tale condizione, anche avvalendosi di percorsi terapeutici, nell'interesse preminente dei suoi figli. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei quattro figli, la
3 collocazione dei minori presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita, la previsione di un assegno di mantenimento della prole a suo carico pari a
150,00 euro per figlio, oltre ad una suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
A seguito dell'espletamento di c.t.u. psicologica, acquisite le relazioni dei servizi sociali e richiesti gli aggiornamenti sulla condizione economica delle parti, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al
Collegio.
2. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione personale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e vivono separate di fatto dall'aprile del 2021.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. In merito all'affido dei figli minori, occorre rilevare che l'atteggiamento del resistente nelle more del procedimento è stato caratterizzato da un progressivo distacco rispetto alla propria famiglia, sia dal punto di vista morale che da quello materiale. Sebbene, inizialmente, egli si fosse adoperato per partecipare più attivamente alla vita dei propri figli (v. relazione dei Servizi sociali del 31/12/2023), a partire dall'anno 2024 la si Pt_1
è fatta carico della responsabilità genitoriale quasi in via esclusiva, a seguito della partenza del marito per la Sardegna per motivi lavorativi. Il infatti, dapprima CP_1 non si è più presentato agli incontri con l' (v. relazione dell'8/8/2024), CP_2 impedendo il prosieguo di un percorso che sarebbe stato funzionale al miglioramento Per_ della condizione familiare, quindi ha negato il proprio consenso affinché la figlia potesse intraprendere un necessario percorso di sostegno psicologico (v. quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 18/9/2024, non smentito dal , CP_1 rendendo indispensabile l'intervento del Giudice istruttore.
La limitata partecipazione del resistente ai doveri genitoriali non è contraddetta dalle dichiarazioni rese dai bambini durante l'ascolto (v. verbale di udienza dell'11/10/2024): con il infatti, loro condividono più che altro le attività di gioco (“mi piace CP_1 andare in bici con lui”, “il pregio del babbo è che mi diverto molto con lui”, “non vedo
4 l'ora che torna che andiamo a Decathlon a comprare la bici”, e ancora “io di solito gioco con il mio babbo perché a me piacciono i giochi tipi sparatorie sulla play station..”), che non esauriscono affatto i compiti che ciascun genitore è tenuto ad adempiere.
Anche la relazione a firma della c.t.u. dr.ssa (depositata in data Persona_5
6/10/2025), frutto di approfondite operazioni peritali e recante una motivazione congrua, del tutto condivisibile, evidenzia questo dato: “Il sig. di contro, ha CP_1 mostrato di riuscire a costruire con i figli un buon rapporto sul piano della gestione del tempo quando i bambini sono con lui;
ma ha mostrato gravi carenze nella gestione della genitorialità sia sul piano del sostentamento dei figli (la signora lamenta un cospicuo ritardo, circa 6 mesi, nella corresponsione del mantenimento ordinario dei bambini, mentre le spese straordinarie non sarebbero mai state integrate) sia nella capacità di confronto e gestione condivisi con la madre del quotidiano dei bambini. La madre ha bisogno di poter gestire la complessa organizzazione familiare con quattro figli in modo più funzionale, senza doversi occupare anche della modalità impulsiva del padre che non rispetta gli accordi presi senza comunicare i cambiamenti, non accetta critiche, non risponde alle questioni in tempo utile o che la blocca nel cellulare per ore per non volerla sentire” (cit. pagg. 35 e 36 della relazione).
In aggiunta, è opportuno rammentare come il figlio si sia volontariamente Per_2 allontanato dal padre per qualche mese, a fronte di un episodio (dedotto dalla Pt_1 come percosse da parte del che – sebbene non accertato – è presumibile CP_1 abbia avuto una consistenza tale da indurre il minore ad interrompere per un significativo arco temporale i contatti con il resistente, recuperati solo all'esito della c.t.u.
Fin dalla instaurazione del presente procedimento, inoltre, il resistente non ha mai adeguatamente contribuito al mantenimento dei propri figli. Dall'esame degli estratti conto depositati dalla infatti, si evince la sporadicità dei bonifici eseguiti dal Pt_1
quasi mai corrispondenti nell'ammontare alla somma quantificata in via CP_1 provvisoria dal Presidente delegato nel verbale di udienza presidenziale del 2/2/2022.
Le originarie difficoltà economiche del resistente, comunque inidonee a giustificare tale inadempimento in virtù della capacità lavorativa del sono oramai CP_1 ampiamente superate, avendo egli stipulato svariati contratti lavorativi nelle more del
5 procedimento, dai quali egli stesso ha dichiarato di ritrarre cospicue somme di denaro
(“…spesso ho buste paga di circa € 1.000,00 al mese, ma ho avuto anche € 4.000,00 qualche volta;
fuori busta prendo normalmente circa il 60% in più di quello che prendo in busta. La mia disponibilità mensile normalmente è di circa € 1.600,00-1.700,00”: v. verbale di udienza del 27/9/2023). Nonostante le ripetute richieste del Giudice di deposito della documentazione patrimoniale, il resistente non ha, tuttavia, mai fatto pervenire alcun documento, sottraendosi anche al colloquio con il proprio avvocato che ha poi rinunciato al mandato.
Infine, deve essere considerata anche la sottrazione del resistente al più volte richiesto esame tossicologico presso il Ser.d., comportamento, questo, valutabile ex art. 116
c.p.c.
La madre, d'altra parte, si è sempre fatta carico delle esigenze dei quattro figli, sia economiche che morali, rappresentando per loro il genitore di riferimento. Anche la c.t.u. al riguardo afferma che “la madre è risultata più completa del padre. La signora si occupa per lo più da sola della gestione del quotidiano dei quattro figli;
li Pt_1 accudisce dal punto di vista morale e materiale, sa considerare i loro punto di vista.
Anche in occasione dell'allontanamento di dal padre, ha sempre garantito che i Per_2 figli andassero dal padre, non agendo condotte alienanti;
parimenti ha collaborato attivamente con il collegio per garantire la ripresa dei rapporti del secondogenito con il padre” (pag. 35 della c.t.u.).
Pertanto, condividendo le conclusioni della relazione tecnica, il Tribunale ritiene che risulti nell'interesse dei figli una pronuncia che ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
6 4. A proposito della collocazione dei figli, questa non può che essere disposta presso la madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Visto il buon rapporto del padre con i figli, e tenuto conto dei loro desideri, non vi sono motivi per escludere la frequentazione tra il e i minori, considerato che egli, CP_1 quando si trova in Toscana, abita presso i propri genitori.
Come suggerito dalla c.t.u., in ragione degli impegni lavorativi del e CP_1 presumendo la prosecuzione della collaborazione intrapresa in Sardegna, si dispone che, quando si trova in Toscana, egli veda i figli presso la casa dei propri genitori un pomeriggio a settimana con pernotto e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera.
Le ferie del dovranno essere impiegate preferibilmente per trascorrere del CP_1 tempo con i figli, i quali pure potranno raggiungerlo in Sardegna se il padre potrà contare sulla contemporanea presenza dei propri genitori.
Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con i figli un periodo di quindici giorni (il tuttavia, solo se sono presenti anche i propri genitori), che CP_1 le parti dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
Inoltre, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre mattina con un genitore
(ma trascorrendo la sera della vigilia con l'altro genitore); dalla mattina del 31 dicembre al rientro a scuola staranno con l'altro genitore;
se i genitori non trovano un accordo, negli anni pari i bambini trascorreranno il Natale con la madre e in quelli dispari con il padre. Salvi diversi accordi, durante le vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola fino alla sera (ore 22,00) di Pasqua con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno e il periodo dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro.
I pernotti presso il padre dovranno avvenire in presenza dei nonni paterni.
5. In merito al mantenimento dei minori, collocati in via prevalente dalla madre, con la quale trascorrono la maggior parte del loro tempo a causa degli impegni lavorativi del si osserva quanto segue. CP_1
La ha dichiarato (v. verbale di udienza del 18/9/2024) di svolgere prestazioni Pt_1 lavorative occasionali come cameriera presso un bar e come operaia in un'azienda di bigiotteria, per un'entrata mensile complessiva di circa € 1.400,00. La circostanza
7 risulta dalle ricevute di prestazioni occasionali e dai movimenti della PostePay
Evolution, depositati il 18/10/2024. Ella, inoltre, percepisce integralmente l'assegno unico nella misura di € 1.200,00 mensili. La ricorrente non è proprietaria di beni immobili e la casa coniugale è condotta in locazione.
Il svolge la professione di chef e da ultimo ha lavorato durante la stagione CP_1 estiva in Sardegna. All'udienza del 27/9/2023 egli ha dichiarato di guadagnare circa €
1.700,00 al mese, cui si aggiungono però anche cospicue somme di denaro “fuori busta”. Quanto al periodo più recente, risulta, dalla documentazione pervenuta da , CP_3 che egli abbia percepito una retribuzione di € 9.140,00 nel periodo dall'1/7/2024 al
31/10/2024, la nel periodo successivo, fino al 18/4/2025, e dal 19/4/2025 al CP_4
31/8/2025 una retribuzione di € 9.982,00.
Egli, per quanto di conoscenza del Tribunale, non ha costi di alloggio quando si trova a
Firenze, dimorando presso i propri genitori.
Tutto ciò considerato, valutato che i figli sono mantenuti in via diretta dalla madre, il
Tribunale – non risultando necessario acquisire ulteriore documentazione dalla Guardia di Finanza, alla luce dei documenti in atti e di quanto dichiarato dal stesso – CP_1 ritiene che vi siano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla di un Pt_1 contributo mensile per il mantenimento dei propri figli di € 1.000,00 complessivi (€
250,00 per figlio).
Il contributo deve essere riconosciuto in questa misura a decorrere dalla data della domanda, in considerazione di quanto sopra osservato e del fatto che il resistente non ha ottemperato all'obbligo di documentare le proprie condizioni economiche con riguardo all'intero periodo in cui si è svolto il procedimento.
La dovrà continuare a percepire per intero l'assegno unico per la prole, collocata Pt_1 esclusivamente presso di lei.
Le spese straordinarie scolastiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN (ovvero le spese essenziali per il corretto sviluppo psicofisico dei minori) dovranno gravare in pari misura sui genitori.
6. In punto di spese di lite, considerata la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c., si deve disporre che quest'ultimo sia gravato dell'onere di rimborso delle spese di lite del presente procedimento.
8 Ciò posto, occorre evidenziare come il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato cui la ricorrente è stata preventivamente ammessa dovrà essere revocato a decorrere da gennaio 2023, a causa del dichiarato superamento dei limiti reddituali (v. verbale di udienza del 28/11/2024).
Pertanto, per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva, dette spese andranno rimborsate all'Erario, in considerazione del fatto che il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato è stato legittimamente goduto dalla ricorrente sino a dicembre 2022; la quota di spese relativa alla fase istruttoria e alla fase decisionale dovrà invece essere rimborsata direttamente alla parte.
In conclusione, tenuto conto del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, con complessità media, deve Controparte_1 essere condannato a versare all'Erario la somma di € 3.543,00 (quale importo corrispondente ai compensi per le prime due fasi del giudizio liquidate ai valori medi) e a rimborsare a la somma di € 5.528,00 (per la fase istruttoria liquidata al Parte_1 valore medio e la fase decisionale liquidata al valore minimo, essendo stato depositato soltanto un breve atto conclusivo); il tutto oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva per metà a carico di e per metà a carico di tenuto Parte_1 Controparte_1 conto del comune interesse dei genitori a verificare le condizioni dei figli minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FI Parte_1
(FI), il 03/06/1989, e , n. a FI (FI), il 05/08/1988 Controparte_1
(matrimonio contratto il 3/5/2014 a ET (FI), trascritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ET (FI) al n. 2, parte 2, serie A, anno 2014); Per_
- dispone l'affido esclusivo di , , e a Per_1 Per_2 Persona_6 Parte_1
attribuendole anche il potere di compiere le scelte di maggior interesse per i figli
[...] in materia di salute, istruzione, residenza;
- dispone la collocazione dei figli presso la madre;
- dispone che, quando si trova in Toscana, i figli possano Controparte_1 frequentarlo presso la casa dei nonni paterni un pomeriggio a settimana con pernotto (in
9 difetto di accordo, il mercoledì), e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con i figli un periodo di quindici giorni (il tuttavia, solo se sono presenti anche i propri genitori), che CP_1 le parti dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
inoltre, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre mattina con un genitore
(ma trascorrendo la sera della vigilia con l'altro genitore), dalla mattina del 31 dicembre al rientro a scuola staranno con l'altro genitore;
se i genitori non trovano un accordo, negli anni pari i bambini trascorreranno il Natale con la madre e in quelli dispari con il padre;
salvi diversi accordi, durante le vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola fino alla sera (ore 22,00) di Pasqua con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno e il periodo dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro;
i pernotti presso il padre dovranno avvenire in presenza dei nonni paterni;
- pone a carico di con effetto a decorrere dall'8/10/2021, l'obbligo Controparte_1 di corrispondere a il complessivo importo mensile di € 1.000,00 (€ Parte_1
250,00 a figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie scolastiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN, necessarie per la prole, a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
Parte_1
- condanna a rimborsare all'Erario la somma di € 3.543,00 a titolo di Controparte_1 spese di lite per le prime due fasi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese delle fasi Controparte_1 Parte_1 istruttoria e decisionale del presente grado di giudizio nella misura di € 5.528,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
10 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dr.ssa Persona_7
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FI in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11104 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BARBARA NINCHERI come da mandato in calce al ricorso depositato in data 8/10/2021
Ricorrente
e
, codice fiscale già rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato ELENA ZAZZERI come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25/11/2024
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 26/11/2025):
1 la ricorrente ha concluso come da memoria depositata il 24/11/2025:
“- pronunciare la separazione dei coniugi con conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso il Comune di ET, autorizzando i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
- disponga l'affido esclusivo dei figli minori, così come stabilito dalla CTU e secondo le modalità e i tempi da questa previsti
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento con un contributo pari ad € 250,00 per ciascun figlio. La somma verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Porre a carico del padre il versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% così come previste dal protocollo CNF e da quello del Tribunale di Firenze
- Gli eventuali esborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico, o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata in base alla quota di contribuzione da parte dei genitori, così come le deduzioni per i figli a carico
- Gli assegni per il nucleo familiare saranno riconosciuti alla Sig.ra nella misura Pt_1 del 100%, in quanto convivente con i figli minori.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio”; il resistente ha concluso “in aderenza alle conclusioni della c.t.u., quanto agli aspetti relativi alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
per le questioni economiche, conclude come in atti”:
“disponga l'obbligo a carico del Sig. di versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,00 mensili complessivi da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
preveda l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% alle spese straordinarie, mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets non coperte dal servizio sanitario nazionale nonché, in egual misura, delle spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mezzo di trasporto casa-scuola, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, vacanze studio, lezioni private/ripetizioni, eventuale
2 alloggio e relative utenze nella sede universitaria, mensa;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, previamente concordate e documentate, detraendo ciascuno la quota sostenuta e disporre che gli assegni familiari vengano percepiti al 50% da ambo i genitori;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8/10/2021, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 3/5/2014 a ET (FI) con dalla cui Controparte_1
Per_ unione erano nati i figli (14/5/2012), (8/8/2013), (17/7/2015) e Per_1 Per_2
(6/7/2018). Ha aggiunto di essersi determinata a chiedere la separazione in Per_4 seguito ai gravi comportamenti adottati dal marito nei suoi confronti, dai quali erano scaturiti prima l'emissione di un ordine di protezione in data 20/5/2021, e poi la condanna del coniuge per il reato di minaccia e di lesioni lievi (sentenza del Tribunale di Firenze del 7/10/2022, con pena poi ridotta dalla Corte di appello con sentenza del
13/2/2024). Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione, l'affido esclusivo dei minori da collocarsi presso di lei, la regolamentazione della frequentazione dei figli con il padre, la previsione di un assegno di mantenimento della prole a carico del CP_1 nella misura di € 1.000,00 mensili, la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del e del 30% a carico di lei, oltre all'attribuzione integrale CP_1 dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione, nulla opponendo in ordine alla Controparte_1 pronuncia sullo status, ha contestato gli addebiti mossi deducendo di non aver mai rappresentato un effettivo pericolo per la propria famiglia, tanto che la non si era Pt_1 opposta al mantenimento di un rapporto fra i quattro figli e il loro padre. Ha ammesso che la decisione della coniuge di interrompere la loro unione coniugale gli aveva causato disagio e sofferenze, acuite anche dalla precaria condizione economica e lavorativa nella quale egli si era trovato a causa della emergenza sanitaria da
Coronavirus. Ha aggiunto, tuttavia, di essersi impegnato a risolvere tale condizione, anche avvalendosi di percorsi terapeutici, nell'interesse preminente dei suoi figli. Ha quindi chiesto la pronuncia della separazione, l'affido condiviso dei quattro figli, la
3 collocazione dei minori presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita, la previsione di un assegno di mantenimento della prole a suo carico pari a
150,00 euro per figlio, oltre ad una suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
A seguito dell'espletamento di c.t.u. psicologica, acquisite le relazioni dei servizi sociali e richiesti gli aggiornamenti sulla condizione economica delle parti, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al
Collegio.
2. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione personale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e vivono separate di fatto dall'aprile del 2021.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. In merito all'affido dei figli minori, occorre rilevare che l'atteggiamento del resistente nelle more del procedimento è stato caratterizzato da un progressivo distacco rispetto alla propria famiglia, sia dal punto di vista morale che da quello materiale. Sebbene, inizialmente, egli si fosse adoperato per partecipare più attivamente alla vita dei propri figli (v. relazione dei Servizi sociali del 31/12/2023), a partire dall'anno 2024 la si Pt_1
è fatta carico della responsabilità genitoriale quasi in via esclusiva, a seguito della partenza del marito per la Sardegna per motivi lavorativi. Il infatti, dapprima CP_1 non si è più presentato agli incontri con l' (v. relazione dell'8/8/2024), CP_2 impedendo il prosieguo di un percorso che sarebbe stato funzionale al miglioramento Per_ della condizione familiare, quindi ha negato il proprio consenso affinché la figlia potesse intraprendere un necessario percorso di sostegno psicologico (v. quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 18/9/2024, non smentito dal , CP_1 rendendo indispensabile l'intervento del Giudice istruttore.
La limitata partecipazione del resistente ai doveri genitoriali non è contraddetta dalle dichiarazioni rese dai bambini durante l'ascolto (v. verbale di udienza dell'11/10/2024): con il infatti, loro condividono più che altro le attività di gioco (“mi piace CP_1 andare in bici con lui”, “il pregio del babbo è che mi diverto molto con lui”, “non vedo
4 l'ora che torna che andiamo a Decathlon a comprare la bici”, e ancora “io di solito gioco con il mio babbo perché a me piacciono i giochi tipi sparatorie sulla play station..”), che non esauriscono affatto i compiti che ciascun genitore è tenuto ad adempiere.
Anche la relazione a firma della c.t.u. dr.ssa (depositata in data Persona_5
6/10/2025), frutto di approfondite operazioni peritali e recante una motivazione congrua, del tutto condivisibile, evidenzia questo dato: “Il sig. di contro, ha CP_1 mostrato di riuscire a costruire con i figli un buon rapporto sul piano della gestione del tempo quando i bambini sono con lui;
ma ha mostrato gravi carenze nella gestione della genitorialità sia sul piano del sostentamento dei figli (la signora lamenta un cospicuo ritardo, circa 6 mesi, nella corresponsione del mantenimento ordinario dei bambini, mentre le spese straordinarie non sarebbero mai state integrate) sia nella capacità di confronto e gestione condivisi con la madre del quotidiano dei bambini. La madre ha bisogno di poter gestire la complessa organizzazione familiare con quattro figli in modo più funzionale, senza doversi occupare anche della modalità impulsiva del padre che non rispetta gli accordi presi senza comunicare i cambiamenti, non accetta critiche, non risponde alle questioni in tempo utile o che la blocca nel cellulare per ore per non volerla sentire” (cit. pagg. 35 e 36 della relazione).
In aggiunta, è opportuno rammentare come il figlio si sia volontariamente Per_2 allontanato dal padre per qualche mese, a fronte di un episodio (dedotto dalla Pt_1 come percosse da parte del che – sebbene non accertato – è presumibile CP_1 abbia avuto una consistenza tale da indurre il minore ad interrompere per un significativo arco temporale i contatti con il resistente, recuperati solo all'esito della c.t.u.
Fin dalla instaurazione del presente procedimento, inoltre, il resistente non ha mai adeguatamente contribuito al mantenimento dei propri figli. Dall'esame degli estratti conto depositati dalla infatti, si evince la sporadicità dei bonifici eseguiti dal Pt_1
quasi mai corrispondenti nell'ammontare alla somma quantificata in via CP_1 provvisoria dal Presidente delegato nel verbale di udienza presidenziale del 2/2/2022.
Le originarie difficoltà economiche del resistente, comunque inidonee a giustificare tale inadempimento in virtù della capacità lavorativa del sono oramai CP_1 ampiamente superate, avendo egli stipulato svariati contratti lavorativi nelle more del
5 procedimento, dai quali egli stesso ha dichiarato di ritrarre cospicue somme di denaro
(“…spesso ho buste paga di circa € 1.000,00 al mese, ma ho avuto anche € 4.000,00 qualche volta;
fuori busta prendo normalmente circa il 60% in più di quello che prendo in busta. La mia disponibilità mensile normalmente è di circa € 1.600,00-1.700,00”: v. verbale di udienza del 27/9/2023). Nonostante le ripetute richieste del Giudice di deposito della documentazione patrimoniale, il resistente non ha, tuttavia, mai fatto pervenire alcun documento, sottraendosi anche al colloquio con il proprio avvocato che ha poi rinunciato al mandato.
Infine, deve essere considerata anche la sottrazione del resistente al più volte richiesto esame tossicologico presso il Ser.d., comportamento, questo, valutabile ex art. 116
c.p.c.
La madre, d'altra parte, si è sempre fatta carico delle esigenze dei quattro figli, sia economiche che morali, rappresentando per loro il genitore di riferimento. Anche la c.t.u. al riguardo afferma che “la madre è risultata più completa del padre. La signora si occupa per lo più da sola della gestione del quotidiano dei quattro figli;
li Pt_1 accudisce dal punto di vista morale e materiale, sa considerare i loro punto di vista.
Anche in occasione dell'allontanamento di dal padre, ha sempre garantito che i Per_2 figli andassero dal padre, non agendo condotte alienanti;
parimenti ha collaborato attivamente con il collegio per garantire la ripresa dei rapporti del secondogenito con il padre” (pag. 35 della c.t.u.).
Pertanto, condividendo le conclusioni della relazione tecnica, il Tribunale ritiene che risulti nell'interesse dei figli una pronuncia che ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
6 4. A proposito della collocazione dei figli, questa non può che essere disposta presso la madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Visto il buon rapporto del padre con i figli, e tenuto conto dei loro desideri, non vi sono motivi per escludere la frequentazione tra il e i minori, considerato che egli, CP_1 quando si trova in Toscana, abita presso i propri genitori.
Come suggerito dalla c.t.u., in ragione degli impegni lavorativi del e CP_1 presumendo la prosecuzione della collaborazione intrapresa in Sardegna, si dispone che, quando si trova in Toscana, egli veda i figli presso la casa dei propri genitori un pomeriggio a settimana con pernotto e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera.
Le ferie del dovranno essere impiegate preferibilmente per trascorrere del CP_1 tempo con i figli, i quali pure potranno raggiungerlo in Sardegna se il padre potrà contare sulla contemporanea presenza dei propri genitori.
Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con i figli un periodo di quindici giorni (il tuttavia, solo se sono presenti anche i propri genitori), che CP_1 le parti dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
Inoltre, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre mattina con un genitore
(ma trascorrendo la sera della vigilia con l'altro genitore); dalla mattina del 31 dicembre al rientro a scuola staranno con l'altro genitore;
se i genitori non trovano un accordo, negli anni pari i bambini trascorreranno il Natale con la madre e in quelli dispari con il padre. Salvi diversi accordi, durante le vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola fino alla sera (ore 22,00) di Pasqua con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno e il periodo dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro.
I pernotti presso il padre dovranno avvenire in presenza dei nonni paterni.
5. In merito al mantenimento dei minori, collocati in via prevalente dalla madre, con la quale trascorrono la maggior parte del loro tempo a causa degli impegni lavorativi del si osserva quanto segue. CP_1
La ha dichiarato (v. verbale di udienza del 18/9/2024) di svolgere prestazioni Pt_1 lavorative occasionali come cameriera presso un bar e come operaia in un'azienda di bigiotteria, per un'entrata mensile complessiva di circa € 1.400,00. La circostanza
7 risulta dalle ricevute di prestazioni occasionali e dai movimenti della PostePay
Evolution, depositati il 18/10/2024. Ella, inoltre, percepisce integralmente l'assegno unico nella misura di € 1.200,00 mensili. La ricorrente non è proprietaria di beni immobili e la casa coniugale è condotta in locazione.
Il svolge la professione di chef e da ultimo ha lavorato durante la stagione CP_1 estiva in Sardegna. All'udienza del 27/9/2023 egli ha dichiarato di guadagnare circa €
1.700,00 al mese, cui si aggiungono però anche cospicue somme di denaro “fuori busta”. Quanto al periodo più recente, risulta, dalla documentazione pervenuta da , CP_3 che egli abbia percepito una retribuzione di € 9.140,00 nel periodo dall'1/7/2024 al
31/10/2024, la nel periodo successivo, fino al 18/4/2025, e dal 19/4/2025 al CP_4
31/8/2025 una retribuzione di € 9.982,00.
Egli, per quanto di conoscenza del Tribunale, non ha costi di alloggio quando si trova a
Firenze, dimorando presso i propri genitori.
Tutto ciò considerato, valutato che i figli sono mantenuti in via diretta dalla madre, il
Tribunale – non risultando necessario acquisire ulteriore documentazione dalla Guardia di Finanza, alla luce dei documenti in atti e di quanto dichiarato dal stesso – CP_1 ritiene che vi siano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla di un Pt_1 contributo mensile per il mantenimento dei propri figli di € 1.000,00 complessivi (€
250,00 per figlio).
Il contributo deve essere riconosciuto in questa misura a decorrere dalla data della domanda, in considerazione di quanto sopra osservato e del fatto che il resistente non ha ottemperato all'obbligo di documentare le proprie condizioni economiche con riguardo all'intero periodo in cui si è svolto il procedimento.
La dovrà continuare a percepire per intero l'assegno unico per la prole, collocata Pt_1 esclusivamente presso di lei.
Le spese straordinarie scolastiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN (ovvero le spese essenziali per il corretto sviluppo psicofisico dei minori) dovranno gravare in pari misura sui genitori.
6. In punto di spese di lite, considerata la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c., si deve disporre che quest'ultimo sia gravato dell'onere di rimborso delle spese di lite del presente procedimento.
8 Ciò posto, occorre evidenziare come il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato cui la ricorrente è stata preventivamente ammessa dovrà essere revocato a decorrere da gennaio 2023, a causa del dichiarato superamento dei limiti reddituali (v. verbale di udienza del 28/11/2024).
Pertanto, per quanto riguarda le fasi di studio e introduttiva, dette spese andranno rimborsate all'Erario, in considerazione del fatto che il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato è stato legittimamente goduto dalla ricorrente sino a dicembre 2022; la quota di spese relativa alla fase istruttoria e alla fase decisionale dovrà invece essere rimborsata direttamente alla parte.
In conclusione, tenuto conto del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, con complessità media, deve Controparte_1 essere condannato a versare all'Erario la somma di € 3.543,00 (quale importo corrispondente ai compensi per le prime due fasi del giudizio liquidate ai valori medi) e a rimborsare a la somma di € 5.528,00 (per la fase istruttoria liquidata al Parte_1 valore medio e la fase decisionale liquidata al valore minimo, essendo stato depositato soltanto un breve atto conclusivo); il tutto oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva per metà a carico di e per metà a carico di tenuto Parte_1 Controparte_1 conto del comune interesse dei genitori a verificare le condizioni dei figli minori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FI Parte_1
(FI), il 03/06/1989, e , n. a FI (FI), il 05/08/1988 Controparte_1
(matrimonio contratto il 3/5/2014 a ET (FI), trascritto dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ET (FI) al n. 2, parte 2, serie A, anno 2014); Per_
- dispone l'affido esclusivo di , , e a Per_1 Per_2 Persona_6 Parte_1
attribuendole anche il potere di compiere le scelte di maggior interesse per i figli
[...] in materia di salute, istruzione, residenza;
- dispone la collocazione dei figli presso la madre;
- dispone che, quando si trova in Toscana, i figli possano Controparte_1 frequentarlo presso la casa dei nonni paterni un pomeriggio a settimana con pernotto (in
9 difetto di accordo, il mercoledì), e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno stare con i figli un periodo di quindici giorni (il tuttavia, solo se sono presenti anche i propri genitori), che CP_1 le parti dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
inoltre, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze di Natale i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre mattina con un genitore
(ma trascorrendo la sera della vigilia con l'altro genitore), dalla mattina del 31 dicembre al rientro a scuola staranno con l'altro genitore;
se i genitori non trovano un accordo, negli anni pari i bambini trascorreranno il Natale con la madre e in quelli dispari con il padre;
salvi diversi accordi, durante le vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno il periodo dalla fine della scuola fino alla sera (ore 22,00) di Pasqua con il genitore con cui hanno trascorso il Capodanno e il periodo dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro;
i pernotti presso il padre dovranno avvenire in presenza dei nonni paterni;
- pone a carico di con effetto a decorrere dall'8/10/2021, l'obbligo Controparte_1 di corrispondere a il complessivo importo mensile di € 1.000,00 (€ Parte_1
250,00 a figlio), a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie scolastiche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN, necessarie per la prole, a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
Parte_1
- condanna a rimborsare all'Erario la somma di € 3.543,00 a titolo di Controparte_1 spese di lite per le prime due fasi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese delle fasi Controparte_1 Parte_1 istruttoria e decisionale del presente grado di giudizio nella misura di € 5.528,00, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
10 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della M.O.T. dr.ssa Persona_7
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