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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1538/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Ferraro (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Paolo Emilio Imbriani, 33, giusta procura conferita su documento separato e da considerarsi in calce all'atto di appello [il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, di qualsivoglia natura, ex art. 51 D.L. 112/2008, presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all' art. 11 D.M. 17/7/2008: ovvero al seguente numero di fax: Email_1
0810191683
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C..F. Controparte_1 C.F._3
), e residente in [...], rappresentata e
[...] difesa dall'avvocato Luca Cirillo (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 in forza di procura in atti, depositata unitamente alla comparsa di costituzione sulla istanza di sospensiva. Il difensore avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo PEC:
o al numero di fax 0815547713 Email_2
- appellata -
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3096/2022 ,emessa in data 26.05.2022, dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, depositata in data 26.05.2022 e pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 27.05.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 20.09.2019, Controparte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. a partire dal Parte_1
02.03.1998, presso lo studio legale tributario, con mansioni di impiegata ed inquadramento nel III livello del CCNL dipendenti studi professionali, con orario part-time. Deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa inizialmente (dall'assunzione all'ottobre 2006) per 20 ore settimanali e (a seguito della riduzione del part-time dal 50% al 37% e fino ad aprile 2011) di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00, il martedì dalle ore 9:00 alle 12:00. Lamentava, però, che a partire da ottobre 2014 e fino alla cessazione del rapporto, nonostante l'ulteriore riduzione del part-time (dal 37,5% al 30 %, n.d.r.), aveva continuato a lavorare per 15 ore settimanali (con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00), anche in ragione della necessità di sostituire la collega, , Parte_2 fruitrice dei permessi orari di cui alla legge n. 104/92. Aggiungeva di non aver goduto integralmente delle ferie maturate e di non aver ricevuto una congrua somma a titolo di indennità sostitutiva;
di essere stata licenziata, in data 18.03.2019, senza alcun preavviso;
che, alla cessazione del rapporto, non aveva ricevuto alcuna somma a titolo di t.f.r., né tantomeno le erano state corrisposte le retribuzioni afferenti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Rivendicava, pertanto, una retribuzione adeguata all'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 36 Cost. ed in base alle tabelle di cui al CCNL applicabile, nella misura risultante dai conteggi allegati. Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della complessiva somma di € 36.552,89, come da analitici conteggi allegati, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Avv. si costituiva Parte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la genericità del ricorso. Nel merito, evidenziava che la lavoratrice, contrariamente a quanto dedotto, aveva osservato l'orario lavorativo risultante nei LUL ed infatti, a seguito della riduzione del part-time dal 50 al 37 %, aveva sempre lavorato dalle 9:30 alle 12:00, senza mai aver sostituito la collega Parte_2
Negava, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa in misura maggiore a quanto risultante dalle buste paga presenti in atti, nonché il mancato godimento delle ferie come previste dal CCNL di settore. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale, deducendo che la ricorrente le aveva causato un ingente danno economico, per aver commesso ripetuti errori nella gestione dei clienti affidatele. Chiedeva, dunque, la sua condanna al risarcimento del danno subito per la somma di € 101.566,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, oltre al ristoro dei danni di immagine provocati da quantificarsi in via equitativa. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva : in parziale accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma lorda di € 32.063,26, oltre interessi Controparte_1 legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
4.765,00 oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA ed € 259,00 di contributo unificato.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 23.6.2022, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla Cameretti, reputando presenti gli elementi in fatto e diritto a supporto delle domande laddove invece tali elementi , erano totalmente deficitari. Censurava , altresì, il giudizio di attendibilità espresso in ordine alle testimonianze rese dai testi introdotti dalla ricorrente con conseguente erroneo accoglimento della domanda da questa proposta in primo grado. Lamentava inoltre che il Tribunale aveva errato nel non ritenere ammissibile una ulteriore riduzione oraria del part-time senza pattuizione scritta nonché nel non accogliere la domanda riconvenzionale proposta, reputandola non provata e, comunque, priva di fondamento. Concludeva , quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c Con ordinanza collegiale del 28.7.2022, veniva respinta l'istanza di sospensiva , non essendo iniziata alcuna esecuzione.
Indi nel merito, nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2
,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va innanzitutto premesso che la statuizione del Tribunale che ha rigettato il capo della domanda relativa alle differenze retributive per la mancata corresponsione dell'indennità per ferie e festività non godute stante la riscontrata carenza probatoria , non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Ciò posto l'appello va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stata reiterata l'eccezione di nullità dell'avverso ricorso, contestando l'appellante le argomentazioni poste dal Tribunale alla base del rigetto. Osserva la Corte che ,invece, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01).
Nella specie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.; infatti, nel contesto del ricorso, è possibile individuare con chiarezza gli elementi di fatto relativi al rapporto dedotto in causa, con riguardo al periodo di svolgimento dello stesso, alle mansioni, ,all'orario di lavoro, al trattamento retributivo con richiamo alla retribuzione spettante secondo i CCNL di categoria che si sono succeduti nel tempo in cui è durato il rapporto di lavoro (dal 02.03.1998 al 18.03.19) nonché alle questioni di diritto, in modo da consentire alla parte convenuta di prendere posizione sulle allegazioni e svolgere le proprie difese ed al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi , come di fatto avvenuto . Peraltro non essendo in contestazione né l'esistenza del rapporto lavorativo, né il livello di inquadramento della lavoratrice, né la circostanza che non siano state pagate dall'appellante le ultime retribuzioni spettanti e nonché il TFR, non è dato comprendere la ragione per la quale la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, posto che risultano compiutamente indicati nel ricorso tutti gli elementi in fatto e in diritto a sostegno delle pretese avanzate, nonché allegati, per costituirne parte integrante, i conteggi elaborati a fondamento delle stesse .
Venendo adesso più propriamente al merito ,il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la pretesa attorea in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in misura maggiore ( 15 ore settimanali sin dalla prima riduzione del part-time dell'ottobre 2006 e nonostante la seconda riduzione dal 37% al 30% dell'ottobre 2014 ) rispetto a quanto risultante dalle buste paga presenti in atti, sulla base delle dichiarazioni giudicate “ genuine, precise e concordanti” ,rese dai due testi escussi per parte ricorrente e . Parte_3 Parte_4
Ebbene il Collegio dissente da tale valutazione. In primo luogo va evidenziato che nessuno dei testi predetti è mai entrato nello studio dell'avv. e pertanto ha potuto constatare la presenza della Parte_1 ricorrente negli orari di inizio e di fine dell'attività lavorativa e nei giorni così come indicati in ricorso (ossia dall'ottobre 2006 : lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00, il martedì dalle ore 9:00 alle 12:00.; da ottobre 2014 e fino alla cessazione del rapporto,: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00).
I testi infatti hanno dichiarato di conoscere i fatti causa per aver incontrato frequentemente la ricorrente presso la funicolare ed anche per l'orario di pranzo ma essi non sono mai stati nello studio dell'odierna appellante;
gli stessi nulla poi hanno precisato in ordine all'arco temporale di tale frequentazione e alla sua durata . In particolare la teste amica della ricorrente ha dichiarato : non so Parte_3 essere più precisa ma ricordo che la ricorrente ha sempre lavorato di pomeriggio, inizialmente per 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Poi l'orario si è ridotto a 15 ore settimanali, distribuite nei giorni dal lunedì al giovedì. Dall'anno 2011, poiché la madre della ricorrente si ammalò, chiese ed ottenne di lavorare dal lunedì al giovedì per 15 ore settimanali. Se ben ricordo lavorava per due volte alla settimana dalle 9:00 alle 12:00 e per due volte dalle 9:00 alle 13:30. … Ricordo che ci confrontammo perché il rapporto era formalizzato per sole 12 ore, in luogo delle 15 settimanali espletate … Spesso ci incontravamo nella funicolare o a pranzo;
pur non essendo mai salita nello studio l'accompagnavo spesso sotto lo studio, per cui mi ricordo gli orari;
la mia amica mi riferì di essere stata licenziata credo nel 2019 , la ricorrente si lamentava come me che la busta paga non era corrispondente al suo orario di lavoro;
la ricorrente mi disse di non aver percepito le ultime mensilità … … nell'ultimo periodo, quando lavorava di mattina, ci vedevamo spesso o sulla funicolare o prima che lei iniziava il lavoro e prendevamo un caffè, intorno alle 8:30 perché alle 9:00 iniziava a lavorare. … Inoltre ci vedevamo in tarda mattinata quando usciva dallo studio alle 13.30 ed a volte pranzavamo insieme. Quando invece usciva alle 12:00 non riuscivamo a vederci.
-A sua volta la teste , anch'essa amica della ricorrente, Parte_4 ha riferito ..a partire dall'anno 2000 circa , sin da quando è stata assunta , ci vedevamo in P.zza Fuga per prendere la funicolare quasi tutte le mattine intorno alle 8,30 ; svolgevamo lo stesso lavoro anche se per studi diversi ma nella stessa zona;
ci lasciavamo alle 8,50 circa in via Roma fuori al palazzo dove lei lavorava ed io proseguivo per P.zza Trieste e Trento : ricordo che inizialmente la ricorrente lavorava sia di mattina che di pomeriggio. Penso dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 a giorni alterni, come anche io;
poi ha lavorato soltanto di pomeriggio, ancora successivamente nel 2011 ha lavorato solo la mattina perché la madre si era ammalata e doveva accudirla. Per questo motivo ci incontravamo la mattina come ho detto. Ci vedevamo inoltre quando lei finiva di lavorare alle 13.30, anche 2 o 3 volte alla settimana e talvolta pranzavamo insieme con la sig. Non sono mai stata nello studio dell'avv.to , per cui Pt_3 Parte_1 non ho mai visto la ricorrente lavorare. La ricorrente mi riferiva che nello studio lavoravano circa tre colleghe , ma non le ho mai conosciute …. Ebbene , a giudizio della Corte, tali dichiarazioni sono assolutamente insufficienti ed inidonee a comprovare la presenza della ricorrente nello studio dell'avv. secondo gli orari di arrivo e di uscita indicati in ricorso né Parte_1 risultano sufficienti a dimostrare i giorni in cui ciò sarebbe avvenuto, siccome non definiti con certezza e precisione;
per il resto i testi riferiscono circostanze de relato actoris ossia apprese dalla stessa parte ,la qual cosa rende la deposizione pro parte qua di efficacia probatoria pressoché nulla (vedi sul punto per tutte Cass. n. 8358/2007). A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che le deposizioni dei testi si pongono in contrasto anche con quanto dedotto in ricorso: la teste ha affermato che parte Parte_3 ricorrente, a partire dal 2011, aveva lavorato dalle 9:00 alle 12:00, per due volte alla settimana e, dalle 09:00 alle 13:30, per altri due giorni alla settimana;
di contro la ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che, proprio nel periodo suddetto, aveva un diverso orario di lavoro che prevedeva la sua presenza della presso lo studio dell'avv. , tre volte alla settimana (lun- CP_1 Parte_1 mer-gio) dalle 09:00 alle 13:00 e una volta a settimana (martedì) dalle 09:00 alle 12:00. Ed ancora la teste fa risalire l'assunzione della ricorrente Parte_4 all'anno 2000 laddove invece in ricorso l'inizio del rapporto lavorativo viene fissato a marzo 1998, ossia ben due anni prima. L'inattendibilità viene ulteriormente aggravata dalla circostanza che né la teste né la teste menzionano l'altra in questi “frequenti” incontri Pt_3 Parte_4 presso la funicolare, o al pranzo. Infine di non poco conto è la circostanza che la ricorrente ha preferito avvalersi della testimonianza di due amiche, rilevatesi sicuramente compiacenti e non delle persone che pur con lei lavoravano nello studio, per come riferito dalla stessa teste “ nello studio lavoravano circa tre colleghe “. Parte_4
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Giova anche evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste (a differenza della capacità a testimoniare della quale si è già detto) afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto, come nella specie, di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010, richiamata da Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3051 dell'8/02/2011, cit.).
Nella specie difettano tali elementi.
Ed infatti , le testimonianze rese dai testi escussi per parte ricorrente innanzi esaminate, lungi dall'essere “ genuine, precise e concordanti” connotano un quadro probatorio piuttosto impreciso ,generico e di scarsa attendibilità tali da legittimare la reiezione della domanda di differenze retributive parametrate ad una certa misura della prestazione lavorativa ,( 15 ore settimanali espletate in luogo delle 12 di cui al rapporto formalizzato). Mette conto osservare e non va sottaciuta l'importanza di una prova precisa e rigorosa sull'esatta estensione temporale della prestazione giornaliera, allorchè se ne deduca, come nella specie, una maggiorazione oraria. Ed infatti va ricordato che costituisce onere della parte ricorrente la prova di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, con conseguente necessità di allegazione, deduzione e prova secondo il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. In particolare (cfr. Cass. n. 12434 del 25/05/2006 - n. 14479 del 19/11/2001 - n. 12695 del 17/10/2001 Cass.n.3714/2009).), "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente… dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, ne' di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio”. Dunque, “al giudice dovrà essere…fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati”. Nel medesimo senso, la giurisprudenza più risalente, a mente della quale “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (cfr. Cass. n. 14466 del 22/12/1999). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, per il tramite dell'istruttoria testimoniale, il numero di ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario nell'arco temporale oggetto del ricorso, nonché l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative che ha svolto in eccedenza al normale orario lavorativo. Tale prova doveva essere data in modo puntuale e rigorosa , considerato anche il lieve scostamento temporale ( di 30 minuti circa ) di inizio e di fine della prestazione lavorativa, rispetto al rapporto di lavoro per come formalizzato.
In definitiva, attraverso l'istruttoria compiuta in primo grado, non hanno trovato adeguato riscontro oggettivo le affermazioni contenute in ricorso e poste a fondamento delle relative istanze attoree. E ciò anche a voler prescindere dalla dichiarazioni rese dai testi di parte appellante.
Ne consegue che, sul punto , la sentenza deve essere riformata, con rideterminazione dei soli importi spettanti a titolo di retribuzioni per i mesi di gennaio , febbraio e marzo 2019 , di TFR in rifermento ai quali alcun pagamento è stato dimostrato da parte della datrice di lavoro nonché in ordine all'indennità di mancato preavviso. Per la quantificazione di dette voci può farsi riferimento ai conteggi così come riformulati , su disposizione del Collegio, da parte appellante in sede di note di trattazione scritta, che si rivelano analitici e congrui;
mentre vanno disattesi quelli riformulati da parte appellata siccome non in linea con quanto disposto dal Collegio. Ne consegue che:
1) le retribuzioni per i mesi di gennaio , febbraio e marzo 2019 calcolate senza le maggiorazioni (15 ore settimanali) sono pari ad euro 1.188,18 (lordo);
2) l'indennità di mancato preavviso è pari ad euro lordi 724,00, calcolata senza maggiorazioni delle 15 ore settimanali;
3) il TFR, calcolato senza maggiorazioni delle 15 ore, è pari ad euro lordi 15.263,38.
La correttezza di detti importi , peraltro, è stata confermata dalla stessa parte appellata all'udienza del 30 gennaio 2025. Al pagamento , dunque , della complessiva somma di euro 17.175,56 va condannata parte appellante. Su tale importo sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto al saldo effettivo.
Quanto infine all'ultimo motivo di gravame relativo alla reiezione della domanda riconvenzionale , con iter logico ineccepibile il primo Giudice ha rilevato come la stessa fosse totalmente priva di fondamento, sia perché smentita dagli stessi documenti prodotti dalla controparte sia perché rimasta del tutto priva di ogni prova, tanto con riguardo alla asserita responsabilità della ricorrente nella causazione del danno, quanto rispetto all'esistenza e all'entità di un danno risarcibile. Ed infatti il primo giudice con argomentazione immune da censure dopo aver richiamato la declaratoria di inquadramento della ricorrente (impiegata di concetto III livello ),ha affermato che “trattasi, dunque, di una qualifica professionale caratterizzata dalla gestione amministrativa e contabile dei clienti dello studio legale, esercitata in autonomia, ma comunque sotto il controllo del titolare dello studio professionale;
l'unico soggetto, quest'ultimo, eventualmente responsabile dei danni arrecati ai clienti. Peraltro, che le attività della CP_1 dovevano essere successivamente supervisionate dall'Avv. è emerso Parte_1 anche in sede di prova testi, laddove le colleghe della ricorrente (anch'esse inquadrate come impiegate di III livello) hanno confermato che: “ADR: era la dott.ssa a seguire i clienti;
tuttavia, anche la ricorrente rispondeva al Parte_1 telefono e parlava con loro interfacciandosi per eventuali problematiche sorte nella gestione del cliente. ADR: nello studio c'era l'avv. titolare, e poi noi Parte_1 dipendenti. ADR: eravamo libere di gestire la nostra attività in quanto l'avv. non poteva supervisionare tutto il nostro lavoro.” (così, la teste Parte_1 Tes_1
); “ADR: anche la ricorrente era un'impiegata, svolgevamo le medesime
[...] mansioni. In particolare, ciascuna di noi aveva dei clienti affidati e per essi ci occupavamo di gestire la contabilità, i bilanci, le dichiarazioni dei redditi e provvedevamo al relativo invio telematico. Ciò facevamo in modo autonomo, in quanto l'avv. non riusciva a supervisionare il nostro lavoro” (così, la teste Parte_1 . Del resto, la ricostruzione di parte resistente, comporta una Testimone_2 inammissibile estensione del rischio di impresa a danno della che, CP_1 invece, non può essere considerata responsabile degli errori commessi dallo studio legale, anche se relativi a clienti a lei affidati. Si aggiunga che, in costanza di rapporto ,nessuna contestazione è stata mai mossa nei confronti della ricorrente, nonostante gli episodi in questione siano avvenuti molti anni prima dell'introduzione del presente giudizio”.
Tali conclusioni vanno pienamente condivise dal momento che alla luce della documentazione in atti e di quanto emerso in sede testimoniale , non risulta provata né la circostanza degli asseriti errori commessi dalla lavoratrice, né tantomeno lo specifico danno derivato alla datrice di lavoro in conseguenza degli stessi Il motivo di gravame va , pertanto , respinto.
Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto per quanto di ragione e , per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza , va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di , dell'importo Controparte_1 complessivo di euro 17.175,56 per i titoli sopra specificati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Atteso l'esito del giudizio , le spese del doppio grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell'appellante e si liquida come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ,condanna al pagamento, in favore di Parte_1
,dell'importo complessivo di euro 17.175,56 per i titoli Controparte_1 specificati in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-nel resto rigetta l'appello ;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la metà e condanna l'odierna appellante alla refusione , in favore dell'appellata CP_1
, della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in
[...] complessivi euro 1.900,00 e , quanto al secondo grado, in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge , con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 6.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1538/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Ferraro (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Paolo Emilio Imbriani, 33, giusta procura conferita su documento separato e da considerarsi in calce all'atto di appello [il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, di qualsivoglia natura, ex art. 51 D.L. 112/2008, presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all' art. 11 D.M. 17/7/2008: ovvero al seguente numero di fax: Email_1
0810191683
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C..F. Controparte_1 C.F._3
), e residente in [...], rappresentata e
[...] difesa dall'avvocato Luca Cirillo (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 in forza di procura in atti, depositata unitamente alla comparsa di costituzione sulla istanza di sospensiva. Il difensore avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo PEC:
o al numero di fax 0815547713 Email_2
- appellata -
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3096/2022 ,emessa in data 26.05.2022, dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, depositata in data 26.05.2022 e pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 27.05.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 20.09.2019, Controparte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'avv. a partire dal Parte_1
02.03.1998, presso lo studio legale tributario, con mansioni di impiegata ed inquadramento nel III livello del CCNL dipendenti studi professionali, con orario part-time. Deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa inizialmente (dall'assunzione all'ottobre 2006) per 20 ore settimanali e (a seguito della riduzione del part-time dal 50% al 37% e fino ad aprile 2011) di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00, il martedì dalle ore 9:00 alle 12:00. Lamentava, però, che a partire da ottobre 2014 e fino alla cessazione del rapporto, nonostante l'ulteriore riduzione del part-time (dal 37,5% al 30 %, n.d.r.), aveva continuato a lavorare per 15 ore settimanali (con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00), anche in ragione della necessità di sostituire la collega, , Parte_2 fruitrice dei permessi orari di cui alla legge n. 104/92. Aggiungeva di non aver goduto integralmente delle ferie maturate e di non aver ricevuto una congrua somma a titolo di indennità sostitutiva;
di essere stata licenziata, in data 18.03.2019, senza alcun preavviso;
che, alla cessazione del rapporto, non aveva ricevuto alcuna somma a titolo di t.f.r., né tantomeno le erano state corrisposte le retribuzioni afferenti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Rivendicava, pertanto, una retribuzione adeguata all'attività lavorativa svolta, ai sensi dell'art. 36 Cost. ed in base alle tabelle di cui al CCNL applicabile, nella misura risultante dai conteggi allegati. Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della complessiva somma di € 36.552,89, come da analitici conteggi allegati, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Avv. si costituiva Parte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la genericità del ricorso. Nel merito, evidenziava che la lavoratrice, contrariamente a quanto dedotto, aveva osservato l'orario lavorativo risultante nei LUL ed infatti, a seguito della riduzione del part-time dal 50 al 37 %, aveva sempre lavorato dalle 9:30 alle 12:00, senza mai aver sostituito la collega Parte_2
Negava, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa in misura maggiore a quanto risultante dalle buste paga presenti in atti, nonché il mancato godimento delle ferie come previste dal CCNL di settore. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale, deducendo che la ricorrente le aveva causato un ingente danno economico, per aver commesso ripetuti errori nella gestione dei clienti affidatele. Chiedeva, dunque, la sua condanna al risarcimento del danno subito per la somma di € 101.566,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, oltre al ristoro dei danni di immagine provocati da quantificarsi in via equitativa. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva : in parziale accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma lorda di € 32.063,26, oltre interessi Controparte_1 legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
4.765,00 oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA ed € 259,00 di contributo unificato.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 23.6.2022, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla Cameretti, reputando presenti gli elementi in fatto e diritto a supporto delle domande laddove invece tali elementi , erano totalmente deficitari. Censurava , altresì, il giudizio di attendibilità espresso in ordine alle testimonianze rese dai testi introdotti dalla ricorrente con conseguente erroneo accoglimento della domanda da questa proposta in primo grado. Lamentava inoltre che il Tribunale aveva errato nel non ritenere ammissibile una ulteriore riduzione oraria del part-time senza pattuizione scritta nonché nel non accogliere la domanda riconvenzionale proposta, reputandola non provata e, comunque, priva di fondamento. Concludeva , quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c Con ordinanza collegiale del 28.7.2022, veniva respinta l'istanza di sospensiva , non essendo iniziata alcuna esecuzione.
Indi nel merito, nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2
,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va innanzitutto premesso che la statuizione del Tribunale che ha rigettato il capo della domanda relativa alle differenze retributive per la mancata corresponsione dell'indennità per ferie e festività non godute stante la riscontrata carenza probatoria , non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Ciò posto l'appello va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stata reiterata l'eccezione di nullità dell'avverso ricorso, contestando l'appellante le argomentazioni poste dal Tribunale alla base del rigetto. Osserva la Corte che ,invece, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass. SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01).
Nella specie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.; infatti, nel contesto del ricorso, è possibile individuare con chiarezza gli elementi di fatto relativi al rapporto dedotto in causa, con riguardo al periodo di svolgimento dello stesso, alle mansioni, ,all'orario di lavoro, al trattamento retributivo con richiamo alla retribuzione spettante secondo i CCNL di categoria che si sono succeduti nel tempo in cui è durato il rapporto di lavoro (dal 02.03.1998 al 18.03.19) nonché alle questioni di diritto, in modo da consentire alla parte convenuta di prendere posizione sulle allegazioni e svolgere le proprie difese ed al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi , come di fatto avvenuto . Peraltro non essendo in contestazione né l'esistenza del rapporto lavorativo, né il livello di inquadramento della lavoratrice, né la circostanza che non siano state pagate dall'appellante le ultime retribuzioni spettanti e nonché il TFR, non è dato comprendere la ragione per la quale la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, posto che risultano compiutamente indicati nel ricorso tutti gli elementi in fatto e in diritto a sostegno delle pretese avanzate, nonché allegati, per costituirne parte integrante, i conteggi elaborati a fondamento delle stesse .
Venendo adesso più propriamente al merito ,il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la pretesa attorea in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in misura maggiore ( 15 ore settimanali sin dalla prima riduzione del part-time dell'ottobre 2006 e nonostante la seconda riduzione dal 37% al 30% dell'ottobre 2014 ) rispetto a quanto risultante dalle buste paga presenti in atti, sulla base delle dichiarazioni giudicate “ genuine, precise e concordanti” ,rese dai due testi escussi per parte ricorrente e . Parte_3 Parte_4
Ebbene il Collegio dissente da tale valutazione. In primo luogo va evidenziato che nessuno dei testi predetti è mai entrato nello studio dell'avv. e pertanto ha potuto constatare la presenza della Parte_1 ricorrente negli orari di inizio e di fine dell'attività lavorativa e nei giorni così come indicati in ricorso (ossia dall'ottobre 2006 : lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00, il martedì dalle ore 9:00 alle 12:00.; da ottobre 2014 e fino alla cessazione del rapporto,: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00).
I testi infatti hanno dichiarato di conoscere i fatti causa per aver incontrato frequentemente la ricorrente presso la funicolare ed anche per l'orario di pranzo ma essi non sono mai stati nello studio dell'odierna appellante;
gli stessi nulla poi hanno precisato in ordine all'arco temporale di tale frequentazione e alla sua durata . In particolare la teste amica della ricorrente ha dichiarato : non so Parte_3 essere più precisa ma ricordo che la ricorrente ha sempre lavorato di pomeriggio, inizialmente per 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Poi l'orario si è ridotto a 15 ore settimanali, distribuite nei giorni dal lunedì al giovedì. Dall'anno 2011, poiché la madre della ricorrente si ammalò, chiese ed ottenne di lavorare dal lunedì al giovedì per 15 ore settimanali. Se ben ricordo lavorava per due volte alla settimana dalle 9:00 alle 12:00 e per due volte dalle 9:00 alle 13:30. … Ricordo che ci confrontammo perché il rapporto era formalizzato per sole 12 ore, in luogo delle 15 settimanali espletate … Spesso ci incontravamo nella funicolare o a pranzo;
pur non essendo mai salita nello studio l'accompagnavo spesso sotto lo studio, per cui mi ricordo gli orari;
la mia amica mi riferì di essere stata licenziata credo nel 2019 , la ricorrente si lamentava come me che la busta paga non era corrispondente al suo orario di lavoro;
la ricorrente mi disse di non aver percepito le ultime mensilità … … nell'ultimo periodo, quando lavorava di mattina, ci vedevamo spesso o sulla funicolare o prima che lei iniziava il lavoro e prendevamo un caffè, intorno alle 8:30 perché alle 9:00 iniziava a lavorare. … Inoltre ci vedevamo in tarda mattinata quando usciva dallo studio alle 13.30 ed a volte pranzavamo insieme. Quando invece usciva alle 12:00 non riuscivamo a vederci.
-A sua volta la teste , anch'essa amica della ricorrente, Parte_4 ha riferito ..a partire dall'anno 2000 circa , sin da quando è stata assunta , ci vedevamo in P.zza Fuga per prendere la funicolare quasi tutte le mattine intorno alle 8,30 ; svolgevamo lo stesso lavoro anche se per studi diversi ma nella stessa zona;
ci lasciavamo alle 8,50 circa in via Roma fuori al palazzo dove lei lavorava ed io proseguivo per P.zza Trieste e Trento : ricordo che inizialmente la ricorrente lavorava sia di mattina che di pomeriggio. Penso dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 a giorni alterni, come anche io;
poi ha lavorato soltanto di pomeriggio, ancora successivamente nel 2011 ha lavorato solo la mattina perché la madre si era ammalata e doveva accudirla. Per questo motivo ci incontravamo la mattina come ho detto. Ci vedevamo inoltre quando lei finiva di lavorare alle 13.30, anche 2 o 3 volte alla settimana e talvolta pranzavamo insieme con la sig. Non sono mai stata nello studio dell'avv.to , per cui Pt_3 Parte_1 non ho mai visto la ricorrente lavorare. La ricorrente mi riferiva che nello studio lavoravano circa tre colleghe , ma non le ho mai conosciute …. Ebbene , a giudizio della Corte, tali dichiarazioni sono assolutamente insufficienti ed inidonee a comprovare la presenza della ricorrente nello studio dell'avv. secondo gli orari di arrivo e di uscita indicati in ricorso né Parte_1 risultano sufficienti a dimostrare i giorni in cui ciò sarebbe avvenuto, siccome non definiti con certezza e precisione;
per il resto i testi riferiscono circostanze de relato actoris ossia apprese dalla stessa parte ,la qual cosa rende la deposizione pro parte qua di efficacia probatoria pressoché nulla (vedi sul punto per tutte Cass. n. 8358/2007). A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che le deposizioni dei testi si pongono in contrasto anche con quanto dedotto in ricorso: la teste ha affermato che parte Parte_3 ricorrente, a partire dal 2011, aveva lavorato dalle 9:00 alle 12:00, per due volte alla settimana e, dalle 09:00 alle 13:30, per altri due giorni alla settimana;
di contro la ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che, proprio nel periodo suddetto, aveva un diverso orario di lavoro che prevedeva la sua presenza della presso lo studio dell'avv. , tre volte alla settimana (lun- CP_1 Parte_1 mer-gio) dalle 09:00 alle 13:00 e una volta a settimana (martedì) dalle 09:00 alle 12:00. Ed ancora la teste fa risalire l'assunzione della ricorrente Parte_4 all'anno 2000 laddove invece in ricorso l'inizio del rapporto lavorativo viene fissato a marzo 1998, ossia ben due anni prima. L'inattendibilità viene ulteriormente aggravata dalla circostanza che né la teste né la teste menzionano l'altra in questi “frequenti” incontri Pt_3 Parte_4 presso la funicolare, o al pranzo. Infine di non poco conto è la circostanza che la ricorrente ha preferito avvalersi della testimonianza di due amiche, rilevatesi sicuramente compiacenti e non delle persone che pur con lei lavoravano nello studio, per come riferito dalla stessa teste “ nello studio lavoravano circa tre colleghe “. Parte_4
Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Giova anche evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste (a differenza della capacità a testimoniare della quale si è già detto) afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto, come nella specie, di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 30/03/2010, richiamata da Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3051 dell'8/02/2011, cit.).
Nella specie difettano tali elementi.
Ed infatti , le testimonianze rese dai testi escussi per parte ricorrente innanzi esaminate, lungi dall'essere “ genuine, precise e concordanti” connotano un quadro probatorio piuttosto impreciso ,generico e di scarsa attendibilità tali da legittimare la reiezione della domanda di differenze retributive parametrate ad una certa misura della prestazione lavorativa ,( 15 ore settimanali espletate in luogo delle 12 di cui al rapporto formalizzato). Mette conto osservare e non va sottaciuta l'importanza di una prova precisa e rigorosa sull'esatta estensione temporale della prestazione giornaliera, allorchè se ne deduca, come nella specie, una maggiorazione oraria. Ed infatti va ricordato che costituisce onere della parte ricorrente la prova di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario normale di lavoro, con conseguente necessità di allegazione, deduzione e prova secondo il rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. In particolare (cfr. Cass. n. 12434 del 25/05/2006 - n. 14479 del 19/11/2001 - n. 12695 del 17/10/2001 Cass.n.3714/2009).), "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente… dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro: l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, ne' di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio”. Dunque, “al giudice dovrà essere…fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati”. Nel medesimo senso, la giurisprudenza più risalente, a mente della quale “Il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod.proc.civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (cfr. Cass. n. 14466 del 22/12/1999). Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, per il tramite dell'istruttoria testimoniale, il numero di ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario nell'arco temporale oggetto del ricorso, nonché l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative che ha svolto in eccedenza al normale orario lavorativo. Tale prova doveva essere data in modo puntuale e rigorosa , considerato anche il lieve scostamento temporale ( di 30 minuti circa ) di inizio e di fine della prestazione lavorativa, rispetto al rapporto di lavoro per come formalizzato.
In definitiva, attraverso l'istruttoria compiuta in primo grado, non hanno trovato adeguato riscontro oggettivo le affermazioni contenute in ricorso e poste a fondamento delle relative istanze attoree. E ciò anche a voler prescindere dalla dichiarazioni rese dai testi di parte appellante.
Ne consegue che, sul punto , la sentenza deve essere riformata, con rideterminazione dei soli importi spettanti a titolo di retribuzioni per i mesi di gennaio , febbraio e marzo 2019 , di TFR in rifermento ai quali alcun pagamento è stato dimostrato da parte della datrice di lavoro nonché in ordine all'indennità di mancato preavviso. Per la quantificazione di dette voci può farsi riferimento ai conteggi così come riformulati , su disposizione del Collegio, da parte appellante in sede di note di trattazione scritta, che si rivelano analitici e congrui;
mentre vanno disattesi quelli riformulati da parte appellata siccome non in linea con quanto disposto dal Collegio. Ne consegue che:
1) le retribuzioni per i mesi di gennaio , febbraio e marzo 2019 calcolate senza le maggiorazioni (15 ore settimanali) sono pari ad euro 1.188,18 (lordo);
2) l'indennità di mancato preavviso è pari ad euro lordi 724,00, calcolata senza maggiorazioni delle 15 ore settimanali;
3) il TFR, calcolato senza maggiorazioni delle 15 ore, è pari ad euro lordi 15.263,38.
La correttezza di detti importi , peraltro, è stata confermata dalla stessa parte appellata all'udienza del 30 gennaio 2025. Al pagamento , dunque , della complessiva somma di euro 17.175,56 va condannata parte appellante. Su tale importo sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto al saldo effettivo.
Quanto infine all'ultimo motivo di gravame relativo alla reiezione della domanda riconvenzionale , con iter logico ineccepibile il primo Giudice ha rilevato come la stessa fosse totalmente priva di fondamento, sia perché smentita dagli stessi documenti prodotti dalla controparte sia perché rimasta del tutto priva di ogni prova, tanto con riguardo alla asserita responsabilità della ricorrente nella causazione del danno, quanto rispetto all'esistenza e all'entità di un danno risarcibile. Ed infatti il primo giudice con argomentazione immune da censure dopo aver richiamato la declaratoria di inquadramento della ricorrente (impiegata di concetto III livello ),ha affermato che “trattasi, dunque, di una qualifica professionale caratterizzata dalla gestione amministrativa e contabile dei clienti dello studio legale, esercitata in autonomia, ma comunque sotto il controllo del titolare dello studio professionale;
l'unico soggetto, quest'ultimo, eventualmente responsabile dei danni arrecati ai clienti. Peraltro, che le attività della CP_1 dovevano essere successivamente supervisionate dall'Avv. è emerso Parte_1 anche in sede di prova testi, laddove le colleghe della ricorrente (anch'esse inquadrate come impiegate di III livello) hanno confermato che: “ADR: era la dott.ssa a seguire i clienti;
tuttavia, anche la ricorrente rispondeva al Parte_1 telefono e parlava con loro interfacciandosi per eventuali problematiche sorte nella gestione del cliente. ADR: nello studio c'era l'avv. titolare, e poi noi Parte_1 dipendenti. ADR: eravamo libere di gestire la nostra attività in quanto l'avv. non poteva supervisionare tutto il nostro lavoro.” (così, la teste Parte_1 Tes_1
); “ADR: anche la ricorrente era un'impiegata, svolgevamo le medesime
[...] mansioni. In particolare, ciascuna di noi aveva dei clienti affidati e per essi ci occupavamo di gestire la contabilità, i bilanci, le dichiarazioni dei redditi e provvedevamo al relativo invio telematico. Ciò facevamo in modo autonomo, in quanto l'avv. non riusciva a supervisionare il nostro lavoro” (così, la teste Parte_1 . Del resto, la ricostruzione di parte resistente, comporta una Testimone_2 inammissibile estensione del rischio di impresa a danno della che, CP_1 invece, non può essere considerata responsabile degli errori commessi dallo studio legale, anche se relativi a clienti a lei affidati. Si aggiunga che, in costanza di rapporto ,nessuna contestazione è stata mai mossa nei confronti della ricorrente, nonostante gli episodi in questione siano avvenuti molti anni prima dell'introduzione del presente giudizio”.
Tali conclusioni vanno pienamente condivise dal momento che alla luce della documentazione in atti e di quanto emerso in sede testimoniale , non risulta provata né la circostanza degli asseriti errori commessi dalla lavoratrice, né tantomeno lo specifico danno derivato alla datrice di lavoro in conseguenza degli stessi Il motivo di gravame va , pertanto , respinto.
Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello va accolto per quanto di ragione e , per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza , va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di , dell'importo Controparte_1 complessivo di euro 17.175,56 per i titoli sopra specificati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Atteso l'esito del giudizio , le spese del doppio grado vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell'appellante e si liquida come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ,condanna al pagamento, in favore di Parte_1
,dell'importo complessivo di euro 17.175,56 per i titoli Controparte_1 specificati in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
-nel resto rigetta l'appello ;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per la metà e condanna l'odierna appellante alla refusione , in favore dell'appellata CP_1
, della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in
[...] complessivi euro 1.900,00 e , quanto al secondo grado, in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge , con attribuzione.
Così deciso in Napoli lì 6.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.