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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6547/2019 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Vittorio Giorgi e Salvatore Fezza, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, e , rappresentate e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
difese dagli avv.ti Francesco Di Giovanni e Fiore Boccia, elettivamente domici- liate come in atti;
- OPPOSTI -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1858/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 30/10/2019, la in persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in Parte_1
giudizio le odierne opposte, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione attiva nonché il difetto di legitti- mazione ad agire della IG.ra a disporre dei beni ricevuti in virtù Parte_6
della successione di e di conseguenza l'insussistenza del credi- Persona_1
to azionato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nel- la relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 3/10/2023, il G.U. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 10/04/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione senza termini.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, oc- corre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di am- missibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con ri- ferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sen- tenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedi- mento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004, 15186/2003).
2 Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo cre- dito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deri- va il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; sol- tanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresen- tando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene infondate le eccezioni sollevate dalla società opponente.
In primo luogo, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti.
L'art. 460 cod. civ. stabilisce che l'erede, anche se accetta l'eredità con beneficio di inventario, ha il diritto di procedere al recupero dei crediti ereditari, non essen- do necessario un curatore per la gestione ordinaria degli attivi ereditari. La norma citata riguarda solo la liquidazione dell'eredità e non impedisce alla parte che ha accettato con beneficio d'inventario di riscuotere crediti a favore del defunto (cfr.
Cass. civ. n. 22175/2008: “L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può agire per il recupero dei crediti ereditari, senza necessità della nomina di un curatore".). Pertanto, le attrici hanno correttamente agito in qualità di legittime titolari del credito derivante dalla cessione dei pagherò cambiari.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo alla legittimazione della IG.ra
, va rilevato che la rinuncia all'eredità, come stabilito dall'art. 525 Parte_6
3 cod. civ., è revocabile, e la successiva accettazione tacita, derivante dall'acquisto di beni o diritti ereditari, comporta la decadenza della rinuncia stessa (cfr. Cass. civ. n. 1206/2016: “La rinuncia all'eredità è revocabile, e la successiva accetta- zione tacita comporta la decadenza della rinuncia stessa”). In tal senso, il com- portamento della IG.ra , che ha acquisito il credito cambiario in Parte_6
questione, deve considerarsi come tacita accettazione dell'eredità, rendendo quin- di legittima la sua disposizione del credito. Inoltre, l'atto di cessione del credito è stato debitamente formalizzato e notificato alle controparti, come documentato, e pertanto l'acquisto del credito da parte delle ricorrenti è pienamente valido.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3.300,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6547/2019 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Vittorio Giorgi e Salvatore Fezza, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, e , rappresentate e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
difese dagli avv.ti Francesco Di Giovanni e Fiore Boccia, elettivamente domici- liate come in atti;
- OPPOSTI -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg- ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi
1 ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1858/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 30/10/2019, la in persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in Parte_1
giudizio le odierne opposte, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione attiva nonché il difetto di legitti- mazione ad agire della IG.ra a disporre dei beni ricevuti in virtù Parte_6
della successione di e di conseguenza l'insussistenza del credi- Persona_1
to azionato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nel- la relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 3/10/2023, il G.U. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 10/04/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione senza termini.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, oc- corre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di am- missibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con ri- ferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sen- tenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedi- mento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004, 15186/2003).
2 Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo cre- dito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deri- va il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; sol- tanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresen- tando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene infondate le eccezioni sollevate dalla società opponente.
In primo luogo, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti.
L'art. 460 cod. civ. stabilisce che l'erede, anche se accetta l'eredità con beneficio di inventario, ha il diritto di procedere al recupero dei crediti ereditari, non essen- do necessario un curatore per la gestione ordinaria degli attivi ereditari. La norma citata riguarda solo la liquidazione dell'eredità e non impedisce alla parte che ha accettato con beneficio d'inventario di riscuotere crediti a favore del defunto (cfr.
Cass. civ. n. 22175/2008: “L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario può agire per il recupero dei crediti ereditari, senza necessità della nomina di un curatore".). Pertanto, le attrici hanno correttamente agito in qualità di legittime titolari del credito derivante dalla cessione dei pagherò cambiari.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo alla legittimazione della IG.ra
, va rilevato che la rinuncia all'eredità, come stabilito dall'art. 525 Parte_6
3 cod. civ., è revocabile, e la successiva accettazione tacita, derivante dall'acquisto di beni o diritti ereditari, comporta la decadenza della rinuncia stessa (cfr. Cass. civ. n. 1206/2016: “La rinuncia all'eredità è revocabile, e la successiva accetta- zione tacita comporta la decadenza della rinuncia stessa”). In tal senso, il com- portamento della IG.ra , che ha acquisito il credito cambiario in Parte_6
questione, deve considerarsi come tacita accettazione dell'eredità, rendendo quin- di legittima la sua disposizione del credito. Inoltre, l'atto di cessione del credito è stato debitamente formalizzato e notificato alle controparti, come documentato, e pertanto l'acquisto del credito da parte delle ricorrenti è pienamente valido.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3.300,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 28/01/2025
Il Giudice
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