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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 706/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM RA AL, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3991/2023 depositato il 24/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1949/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 30/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello proposto
Resistente/Appellato: Controdeduce e contesta il gravame e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.2, con sentenza emessa il 14.6.2023 ha rigettato il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento per IRPEF, Add.Reg. e Comunale, IRAP ed IVA anno di imposta 2015, notificatole il 2.9.2021 dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, che aveva accertato il non diritto della contribuente al regime fiscale dichiarato nel quadro LM, ossia il regime di tassazione dei contribuenti minimi.
La Corte adita ha rilevato la legittimità dell'avviso impugnato stante che era stato accertato, da parte dell'Ufficio impositore, la mancanza dei requisiti di legge affinchè la contribuente potesse usufruire del regime fiscale agevolato.
In particolare, era stato accertato che la ricorrente nei tre anni precedenti al 2015, aveva avuto una sua partecipazione alla snc Società_1, con il ruolo di socio.
La contribuente ha appellato la sentenza de qua e ne ha chiesto la riforma con annullamento dell'avviso impugnato.
In particolare ha rilevato:
- Violazione dell'art.112 c.p.c. che sancisce il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendosi il primo giuridicamente pronunciato sui motivi dell'originario ricorso.
- Violazione dell'art.99 c.p.c. relativamente al principio della domanda.
Viene rilevato, altresì, che la società partecipata dalla contribuente era stata posta in liquidazione il 30.5.2013
e da tale data non risultava alcuna attività dei soci. Ulteriormente, si eccepisce che la disposizione di legge cui si fa riferimento, ossia l'art.27, comma 2 lett.a) non prevede, fra le cause di esclusione la figura e qualifica di semplice socio. Eccepisce, ancora, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di attività professionale o di impresa, anche in forma associata nei tre anni precedenti l'inizio della sua attività individuale dell'1.6.2013.
Ha depositato memoria difensiva.
L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto e contestato il gravame del quale ha chiesto il rigetto, siccome infondato.
Ha evidenziato la violazione da parte del contribuente dell'art.27, c.1, del DL 98/2011 ed in particolare comma
2 lett.a) che esclude dal beneficio di contribuente minimo coloro i quali avessero esercitato, nei tre anni precedenti dall'inizio della nuova attività, “… attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare”. Ha, altresì, evidenziato la partecipazione della contribuente, quale socio al 50%, alla
Società_1 snc e che quest'ultima ha presentato le dichiarazioni annuali sino al 2017, anno in cui alla C.C.I.A.A. è risultata cancellata per chiusura della fase di liquidazione.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.27,comma 1, del DL 98/2011 stabilisce che, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani, ovvero di coloro che perdono il lavoro, a partire dell'1.1.2012, il regime di cui all'art.1, commi da 96
a 117, della L. 244/2007, si applica, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: a) intraprendono un'attività di impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007, purchè non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.
Ciò posto, si rileva che appare accertato che in data 1.6.2013 la contribuente ha iniziato un autonoma attività individuale, optando per il c.d. regime dei minimi, e che l'anno accertato è stato quello del 2015.
Si rileva che la contribuente ha ricoperto, sin dal 2001 e fino alla cancellazione del 2017, il ruolo di socio di società in nome collettivo al 50% della Società_1. E' stato, altresì, dedotto che la contribuente, nelle dichiarazioni dei redditi prodotte per gli anni 2013 e 2014, rientranti nel triennio precedente l'annualità accertata, ha presentato i quadri RH, nei quali ha dichiarato i redditi e/o perdite della società partecipata Società_1 snc, di €.2.252,00 ed €.1.052,00, circostanze queste che non appaiono contestate.
Pertanto, appare a questa Corte che sussista la legittimità dell'avviso di accertamento con esclusione del beneficio dei c.d. regime minimo.
E' stato rilevato dall'appellante che non risulterebbe provata alcuna attività di gestione del contribuente della suddetta società.
Tuttavia, a parere della Corte, tale circostanza ove fosse dirimente, non risulterebbe provata.
L'onere, ossia di provarla, peraltro, non incombeva all'Ufficio accertatore che ha rilevato la partecipazione societaria, sebbene alla parte che l'ha eccepita.
L'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che si liquidano in €.1.000,00
PA, 18.11.2025
FA PA NA AR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM RA AL, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3991/2023 depositato il 24/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1949/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 30/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011U00421/2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello proposto
Resistente/Appellato: Controdeduce e contesta il gravame e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.2, con sentenza emessa il 14.6.2023 ha rigettato il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento per IRPEF, Add.Reg. e Comunale, IRAP ed IVA anno di imposta 2015, notificatole il 2.9.2021 dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, che aveva accertato il non diritto della contribuente al regime fiscale dichiarato nel quadro LM, ossia il regime di tassazione dei contribuenti minimi.
La Corte adita ha rilevato la legittimità dell'avviso impugnato stante che era stato accertato, da parte dell'Ufficio impositore, la mancanza dei requisiti di legge affinchè la contribuente potesse usufruire del regime fiscale agevolato.
In particolare, era stato accertato che la ricorrente nei tre anni precedenti al 2015, aveva avuto una sua partecipazione alla snc Società_1, con il ruolo di socio.
La contribuente ha appellato la sentenza de qua e ne ha chiesto la riforma con annullamento dell'avviso impugnato.
In particolare ha rilevato:
- Violazione dell'art.112 c.p.c. che sancisce il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendosi il primo giuridicamente pronunciato sui motivi dell'originario ricorso.
- Violazione dell'art.99 c.p.c. relativamente al principio della domanda.
Viene rilevato, altresì, che la società partecipata dalla contribuente era stata posta in liquidazione il 30.5.2013
e da tale data non risultava alcuna attività dei soci. Ulteriormente, si eccepisce che la disposizione di legge cui si fa riferimento, ossia l'art.27, comma 2 lett.a) non prevede, fra le cause di esclusione la figura e qualifica di semplice socio. Eccepisce, ancora, la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di attività professionale o di impresa, anche in forma associata nei tre anni precedenti l'inizio della sua attività individuale dell'1.6.2013.
Ha depositato memoria difensiva.
L'Agenzia delle Entrate ha controdedotto e contestato il gravame del quale ha chiesto il rigetto, siccome infondato.
Ha evidenziato la violazione da parte del contribuente dell'art.27, c.1, del DL 98/2011 ed in particolare comma
2 lett.a) che esclude dal beneficio di contribuente minimo coloro i quali avessero esercitato, nei tre anni precedenti dall'inizio della nuova attività, “… attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare”. Ha, altresì, evidenziato la partecipazione della contribuente, quale socio al 50%, alla
Società_1 snc e che quest'ultima ha presentato le dichiarazioni annuali sino al 2017, anno in cui alla C.C.I.A.A. è risultata cancellata per chiusura della fase di liquidazione.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.27,comma 1, del DL 98/2011 stabilisce che, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani, ovvero di coloro che perdono il lavoro, a partire dell'1.1.2012, il regime di cui all'art.1, commi da 96
a 117, della L. 244/2007, si applica, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: a) intraprendono un'attività di impresa, arte o professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007, purchè non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.
Ciò posto, si rileva che appare accertato che in data 1.6.2013 la contribuente ha iniziato un autonoma attività individuale, optando per il c.d. regime dei minimi, e che l'anno accertato è stato quello del 2015.
Si rileva che la contribuente ha ricoperto, sin dal 2001 e fino alla cancellazione del 2017, il ruolo di socio di società in nome collettivo al 50% della Società_1. E' stato, altresì, dedotto che la contribuente, nelle dichiarazioni dei redditi prodotte per gli anni 2013 e 2014, rientranti nel triennio precedente l'annualità accertata, ha presentato i quadri RH, nei quali ha dichiarato i redditi e/o perdite della società partecipata Società_1 snc, di €.2.252,00 ed €.1.052,00, circostanze queste che non appaiono contestate.
Pertanto, appare a questa Corte che sussista la legittimità dell'avviso di accertamento con esclusione del beneficio dei c.d. regime minimo.
E' stato rilevato dall'appellante che non risulterebbe provata alcuna attività di gestione del contribuente della suddetta società.
Tuttavia, a parere della Corte, tale circostanza ove fosse dirimente, non risulterebbe provata.
L'onere, ossia di provarla, peraltro, non incombeva all'Ufficio accertatore che ha rilevato la partecipazione societaria, sebbene alla parte che l'ha eccepita.
L'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che si liquidano in €.1.000,00
PA, 18.11.2025
FA PA NA AR