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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1711/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. CP [...]
residente in [...], difesa C.F._1 dall' Avv. Alfonso Aliperta;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il TR
08.03.1949, C.F. , residente in [...], CodiceFiscale_2
Via Bistolfi n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Stabile (C.F.
), ed Ursula Pane (C.F. ), C.F._3 C.F._4 entrambi del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Strambino (TO), Piazza Repubblica n. 16/A;
RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Dichiarare il decreto ingiuntivo nullo;
– respingere l'eventuale istanza di concessione, anche parziale, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
– Concedere la provvisoria sospensiva del decreto ingiuntivo impugnato poiché foriero di gravi danni per l'attrice;
Pag. 1 a 10 – dichiarare l'esistenza dei contro crediti risultanti così superiori alla somma richiesta nel Decreto Ingiuntivo;
In via pregiudiziale principale:
– revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la nullità, per i motivi di cui sopra;
Nel merito in via principale:
– Revocare il decreto ingiuntivo per essere, i crediti vantati, decaduti a seguito di condanna al delitto di usura;
– Accogliere domanda riconvenzionale dell'attrice in opposizione e condannare in via riconvenzionale la SI.ra TR
;
[...]
Nel merito in via subordinata:
– Dichiarare che la SI.ra nulla deve alla SI.ra CP [...]
, TR
– Dichiarare e condannare la al pagamento di una TR somma pari € 60.000,00 alla SI.ra ; CP
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, spese generali 15 %, oltre accessori come per legge.
Parte convenuta:Rigettare ogni domanda di parte ricorrente sia in via principale, sia quale domanda od eccezione riconvenzionale ovvero quale eccezione di compensazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea TR decreto ingiuntivo n. 465/2024 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 30.04.2024 nei confronti di per il pagamento della CP somma capitale di € 20.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di una somma data in prestito mediante assegno alla debitrice in data 04.05.2015.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo CP deducendo di aver già versato alla convenuta la somma di € 4.500,00, eccependo l'esistenza di controcrediti verso la convenuta a titolo di spese legali liquidate in suo favore in veste di parte civile costituitasi in procedimenti penali promossi nei confronti della convenuta in relazione ai fatti di causa nonchè a titolo di rimborso di spese legali sostenute in un procedimento esecutivo promosso dalla convenuta nei confronti
Pag. 2 a 10 dell'opponente. In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto l'accertamento del danno biologico e del danno morale subiti in conseguenza del reato di usura commesso dalla convenuta nei confronti dell'attrice e accertato in sede penale con sentenza divenuta definitiva.
, costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa TR del 16.10.2024, ha contestato le argomentazioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto, instando per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è venuta a decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale.
§ L'opposizione. Il versamento della somma di € 4.500,00. Le spese liquidate nel procedimento penale e le spese dei procedimenti esecutivi.
È opportuno preliminarmente ricostruire in fatto, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, la complessa vicenda svoltasi tra le parti in causa che ha preceduto l'odierno giudizio.
I passaggi salienti della vicenda sono i seguenti:
- in data 04.05.2015 (insieme a TR un terzo, ) ha prestato, mediante assegno, la Persona_1 somma di € 20.000,00 a con promessa di restituzione CP
(doc. 2 f. monitorio);
- a garanzia dell'obbligo restitutorio, ha consegnato ai CP mutuanti un assegno circolare di pari importo, con l'intesa che il titolo sarebbe stato posto all'incasso dopo il 06.01.2016;
- stante la mancata restituzione dell'importo nel termine stabilito, in un patto scritto successivo le parti hanno concordato il differimento della scadenza del termine per la restituzione (al 07.02.2016) nonché una maggiorazione di € 2.500,00 sulla somma da restituire;
- a garanzia di tale accordo, ha consegnato ai mutuanti CP un altro assegno, in sostituzione di quello dato in precedenza, per l'importo complessivo di € 22.500,00 (doc. 3);
- non ha restituito la somma ricevuta in prestito e la CP mutuante ha promosso TR un'espropriazione immobiliare nei confronti di avanti CP al Tribunale di Ivrea (R.G.E. 130/2016) in forza dell'assegno di €
22.500,00 emesso dalla debitrice (e rimasto insoluto);
Pag. 3 a 10 - nel contempo, è stato avviato, su querela di un CP procedimento penale nei confronti di TR
e che si è concluso con la condanna
[...] Persona_1 degli imputati per il reato di usura ai danni di e la CP confisca dell'assegno;
- il giudice dell'esecuzione, preso atto della caducazione del titolo esecutivo conseguente alla confisca definitiva dell'assegno, ha disposto la chiusura anticipata del procedimento, previa distribuzione delle somme che erano state incamerate nel corso dell'esecuzione (doc. 4 f. convenuta);
- successivamente, ha chiesto e TR ottenuto dal Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 465/2024
(opposto) in relazione alla sola somma capitale mutuata.
Premesse tali circostanze in fatto e passando ad esaminare le contestazioni sollevate nell'odierno giudizio, l'ingiunta non CP ha contestato l'esistenza del debito in linea capitale ma ha eccepito, anzitutto, di aver già restituito la somma di € 4.500,00.
L'eccezione è parzialmente accolta.
Riguardo alla somma di € 2.000,00, si reputa provata in giudizio, alla luce delle risultanze documentali acquisite, che la somma, oggetto di un patto usurario, sia stata effettivamente corrisposta da alla CP convenuta.
In particolare, secondo la ricostruzione compiuta dal G.U.P. presso il
Tribunale di Ivrea (e riportata nella sentenza della Corte di Appello di
Torino), questa somma era stata concordata tra le parti a titolo di interessi sul capitale mutuato ed era stata “camuffata” (cfr. letteralmente in sentenza) come prezzo pattuito per l'acquisto di beni immobili di proprietà dei mutuatari in una scrittura sottoscritta lo stesso giorno in cui era stato sottoscritto il contratto di prestito.
Osserva il G.U.P. che “sarebbe una coincidenza alquanto singolare che, nello stesso giorno della sottoscrizione del contratto di mutuo gratuito dell'importo di euro 20.000, le parti avessero sottoscritto altra scrittura avente ad oggetto la vendita da parte dei prevenuti alla persona offesa di una camera da letto, con la previsione contestuale l'impegno assunto da
a versare, titolo di corrispettivo per l'acquisto, € 2.000, CP
Pag. 4 a 10 guarda caso entro la data che era stata stabilita nel contratto di mutuo per la restituzione dell'importo erogato” (cfr. in sentenza della Corte di Appello di Torino sub. doc. 2 f. ricorrente).
Il giudice penale ha ritenuto provato, in base alle risultanze processuali, il fatto che, a seguito del mancato pagamento della somma data in prestito alla scadenza concordata, gli imputati avevano condizionato la concessione di una dilazione all'immediato pagamento dell'importo di €
2.000,00 ed (padre della ricorrente), aveva consegnato agli Persona_2 imputati un assegno portante la somma € 2.000,00 che veniva incassato durante un incontro che è stato registrato dal medesimo (n.d.r. il cui file audio è stato deposito su supporto durevole nel fascicolo della presente causa).
Quanto invece alla somma di € 2.500,00, pur ritenendosi accertata l'esistenza del patto usurario in base alle risultanze del procedimento penale, non ha fornito prova scritta di aver effettivamente CP versato tale somma in esecuzione dell'accordo illecito, prova di cui era onerata ex art. 2726 c.c. trattandosi della prova del pagamento del debito contrattuale oggetto del giudizio (Cass. Sez. 3 sentenza n. 7090 del
09.04.2015).
Passando ad esaminare le altre voci di credito fatte valere in giudizio, è pacifico in causa (e documentato in causa) che la ricorrente vanti un credito nei confronti di parte resistente a titolo di spese legali liquidate nei giudizi penali che si sono celebrati in relazione ai fatti di causa.
Le spese liquidate ammontano ad € 2.500,00 (oltre accessori), in relazione al giudizio di primo grado ed € 1.200,00 (oltre accessori) in relazione al grado di appello.
Entrambi gli importi devono essere maggiorati degli interessi legali maturati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.p.c. a decorrere dalla pubblicazione di ciascuna sentenza penale sino alla data di notifica dell'atto di opposizione e, per il periodo successivo, al tasso previsto dall'art. 1284 4° comma c.p.c. sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Si ottiene un importo finale (alla data odierna) di €
6.368,00.
Pag. 5 a 10 Non può invece essere riconosciuto alcun credito a favore di CP
a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento esecutivo immobiliare (R.G.E. 130/2016), in mancanza di un provvedimento di liquidazione (che può essere stato adottato dal giudice dell'esecuzione soltanto in sede di opposizione all'esecuzione oppure agli atti esecutivi).
Invero, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione si limiti a dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non implica di per sé una statuizione sulle spese di lite a favore dell'esecutato (statuizione che, tantomeno, potrebbe essere adottata in altra sede) dal momento che soltanto un provvedimento scaturente da procedimento incidentale di opposizione (all'esecuzione oppure agli atti esecutivi) che sia stato promosso vittoriosamente dal debitore esecutato potrebbe contenere in astratto una simile statuizione.
Passando, infine, ad esaminare le voci di danno (biologico e morale) di cui chiede il risarcimento, il fatto di reato, accertato in sede CP penale in via definitiva, obbliga il suo autore al risarcimento dei danni sofferti dalla persona offesa, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e CP
185 2° comma c.p.c.
Con riguardo alla prova del danno, la Suprema Corte ha affermato che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa" (neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato), essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale tuttavia deve essere allegato e provato anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 11269 del 10/05/2018).
Nella specie, l'attrice ha allegato di aver subito un danno non patrimoniale, consistito nell'insorgenza di uno stato di prostrazione, con crisi di ansia e depressione, che ha reso necessario sottoporsi ad una terapia psicologica.
Tuttavia, si reputa provato soltanto il danno morale conseguente al fatto illecito e non le altre voci di danno.
Pag. 6 a 10 Riguardo al danno morale, deve innanzi tutto rammentarsi che, come precisato dalle Sezioni Unite del 2008, il danno morale va inteso quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo). L'espressione
"danno morale" è impiegata per indicare uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non patrimoniale, vale a dire la sofferenza soggettiva ed interiore cagionata dal reato, in sè considerata - la cui intensità e durata nel tempo rilevano non già ai fini della esistenza del danno, bensì della mera quantificazione del relativo ristoro - ma anche il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona
(cfr. Cass. 1361/2014), dovendosi valutare, ai fini risarcitori, sia l'aspetto interiore del danno sofferto – le conseguenze patite dal soggetto nella sua sfera morale, nella dimensione della relazione con sè stessa – sia le conseguenze incidenti sul profilo dinamico-relazionale della persona (cfr. anche recentemente Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18).
Nel caso in esame, l'esistenza del danno morale è provata sia alla luce della documentazione medica depositata in atti, che dimostra l'insorgenza nell'attore di uno stato di malessere e di stress in prossimità del fatto (doc.
7 fasc. ricorrente) sia per presunzioni atteso che lo stato di costrizione e di soggezione che sono normalmente ingenerati dalla condotta materiale di usura determinano, nella generalità dei casi secondo l'id quod plerumque accidit, un turbamento dell'animo più o meno intenso.
Per la liquidazione dell'indicato pregiudizio, appare equo riconoscere a favore dell'attrice la complessiva somma di € 5.000,00 in valori attuali, valorizzando sia la tipologia del reato commesso, che postula la consapevolezza del contraente avvantaggiato di trarre dalla stipulazione del contratto un'immoderata utilità economica grazie allo stato di bisogno della controparte, sia le concrete modalità della condotta materiale, che denotano un atteggiamento di perseveranza nell'esercizio della pretesa usuraria da parte della convenuta.
Al di fuori di uno stato profondo turbamento e stress emotivo transeunte ricollegabile alla categoria del danno morale, non si reputa provato che il fatto illecito abbia cagionato all'attore anche una vera e propria menomazione permanente dell'integrità psichica del soggetto (inquadrabile come danno biologico alla salute) in difetto di un'allegazione
Pag. 7 a 10 adeguatamente specifica da parte dell'attore e tenuto conto della documentazione medica in atti la quale (pur attestando un quadro soggettivo di malessere post traumatico suscettibile di trattamento e cura tramite prestazioni di psicoterapia) non offre concreti elementi per poter ritenere provata (anche tramite c.t.u.) l'esistenza di un danno psichico di natura “permanente” e la sua riconducibilità causale al fatto illecito per cui
è causa.
In conclusione, il diritto di risarcimento riconosciuto a favore dell'attore ammonta ad € 5.000,00 all'attualità. Tale somma (debito di valore) deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale che, trattandosi di ristoro per responsabilità extracontrattuale, dovranno essere calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto (04.05.2015) e via via rivalutata sino al soddisfo, per un totale di € 5.485,75 all'attualità.
Riassumendo, il Tribunale reputa accertata l'esistenza a favore di CP delle seguenti voci di credito nei confronti di
[...] TR
:
[...]
- € 2.000,00, versati a titolo di interesse usurario e che possono essere imputati a titolo di acconto sul capitale mutuato in ragione della gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.;
- € 6.368,00 a titolo di spese legali liquidate nei giudizi penali oltre interessi maturati a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino alla data odierna;
- € 5.485,75 a titolo di risarcimento del danno morale, liquidato all'attualità; per un totale di € 13.853,75.
Tale importo deve essere portato in compensazione con il credito fatto valere da a titolo di restituzione del TR capitale mutuato con effetto di estinguerlo in misura corrispondente.
Invero, la volontà della ricorrente di far valere i crediti summenzionati in compensazione ex art. 1242 c.c. con il credito di cui al decreto ingiuntivo – sebbene non sia stata manifestata in modo esplicito – è ricavabile in via implicita dal contenuto delle difese svolte dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, e in particolare nella parte in cui costei, domandando il riconoscimento delle voci di credito (per un importo superiore a quello poi accertato dal giudice), aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermando di non essere debitore ma creditore della controparte.
Pag. 8 a 10 Tale conclusione è avvalorata dal fatto che secondo la condivisibile giurisprudenza, ogni qual volta un credito fatto valere in compensazione sia sorto prima della definitiva formazione di un titolo (come nel caso di specie), esso deve essere tempestivamente fatto valere in compensazione nell'ambito del giudizio preordinato alla formazione del titolo poiché, diversamente, la relativa eccezione resterebbe preclusa dalla cosa giudicata (ex multis, Cass. 24.04.2007 n. 9912).
Tanto chiarito, ai fini dell'operatività del meccanismo di compensazione, il credito fatto valere da parte convenuta deve essere maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data di deposito del ricorso sino alla data odierna (in conformità, tra l'altro, alla statuizione contenuta in decreto ingiuntivo), ottenendo l'importo finale di € 22.329,37.
Ebbene, la compensazione tra il credito di € 22.329,37 fatto valere da parte convenuta e il credito di € 13.853,75 accertato a favore di parte opponente, comporta che il primo debba essere dichiarato estinto in misura corrispondente per cui la somma ancora dovuta da a CP corrisponde ad € 8.476,00 TR
(arrotondato), oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 465/2024 emesso in data
30.04.2024, e deve essere condannata al pagamento della CP somma di € € 8.476,00 a favore di , TR oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
§ Le spese di lite.
Le spese sono compensate per intero tra le parti in lite dovendosi valorizzare, da un lato, l'accoglimento solo parziale della domanda di condanna proposta in via monitoria da TR
dall'altro le peculiarità della vicenda che hanno preceduto
[...]
l'odierno giudizio e, particolarmente, l'accertamento penale (compiuto con sentenza definitiva) della commissione del delitto di usura da parte della resistente nei confronti della ricorrente in relazione ai fatti per cui è causa.
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1711/2024 così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 465/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 30.04.2024;
2) condanna al pagamento della somma di € 8.476,00 a CP favore di , oltre interessi legali ex art. TR
1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
3) spese compensate per intero tra le parti.
Ivrea, 14.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1711/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. CP [...]
residente in [...], difesa C.F._1 dall' Avv. Alfonso Aliperta;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il TR
08.03.1949, C.F. , residente in [...], CodiceFiscale_2
Via Bistolfi n. 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Stabile (C.F.
), ed Ursula Pane (C.F. ), C.F._3 C.F._4 entrambi del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Strambino (TO), Piazza Repubblica n. 16/A;
RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Dichiarare il decreto ingiuntivo nullo;
– respingere l'eventuale istanza di concessione, anche parziale, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
– Concedere la provvisoria sospensiva del decreto ingiuntivo impugnato poiché foriero di gravi danni per l'attrice;
Pag. 1 a 10 – dichiarare l'esistenza dei contro crediti risultanti così superiori alla somma richiesta nel Decreto Ingiuntivo;
In via pregiudiziale principale:
– revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la nullità, per i motivi di cui sopra;
Nel merito in via principale:
– Revocare il decreto ingiuntivo per essere, i crediti vantati, decaduti a seguito di condanna al delitto di usura;
– Accogliere domanda riconvenzionale dell'attrice in opposizione e condannare in via riconvenzionale la SI.ra TR
;
[...]
Nel merito in via subordinata:
– Dichiarare che la SI.ra nulla deve alla SI.ra CP [...]
, TR
– Dichiarare e condannare la al pagamento di una TR somma pari € 60.000,00 alla SI.ra ; CP
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, spese generali 15 %, oltre accessori come per legge.
Parte convenuta:Rigettare ogni domanda di parte ricorrente sia in via principale, sia quale domanda od eccezione riconvenzionale ovvero quale eccezione di compensazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea TR decreto ingiuntivo n. 465/2024 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 30.04.2024 nei confronti di per il pagamento della CP somma capitale di € 20.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di una somma data in prestito mediante assegno alla debitrice in data 04.05.2015.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo CP deducendo di aver già versato alla convenuta la somma di € 4.500,00, eccependo l'esistenza di controcrediti verso la convenuta a titolo di spese legali liquidate in suo favore in veste di parte civile costituitasi in procedimenti penali promossi nei confronti della convenuta in relazione ai fatti di causa nonchè a titolo di rimborso di spese legali sostenute in un procedimento esecutivo promosso dalla convenuta nei confronti
Pag. 2 a 10 dell'opponente. In via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto l'accertamento del danno biologico e del danno morale subiti in conseguenza del reato di usura commesso dalla convenuta nei confronti dell'attrice e accertato in sede penale con sentenza divenuta definitiva.
, costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa TR del 16.10.2024, ha contestato le argomentazioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto, instando per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è venuta a decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale.
§ L'opposizione. Il versamento della somma di € 4.500,00. Le spese liquidate nel procedimento penale e le spese dei procedimenti esecutivi.
È opportuno preliminarmente ricostruire in fatto, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, la complessa vicenda svoltasi tra le parti in causa che ha preceduto l'odierno giudizio.
I passaggi salienti della vicenda sono i seguenti:
- in data 04.05.2015 (insieme a TR un terzo, ) ha prestato, mediante assegno, la Persona_1 somma di € 20.000,00 a con promessa di restituzione CP
(doc. 2 f. monitorio);
- a garanzia dell'obbligo restitutorio, ha consegnato ai CP mutuanti un assegno circolare di pari importo, con l'intesa che il titolo sarebbe stato posto all'incasso dopo il 06.01.2016;
- stante la mancata restituzione dell'importo nel termine stabilito, in un patto scritto successivo le parti hanno concordato il differimento della scadenza del termine per la restituzione (al 07.02.2016) nonché una maggiorazione di € 2.500,00 sulla somma da restituire;
- a garanzia di tale accordo, ha consegnato ai mutuanti CP un altro assegno, in sostituzione di quello dato in precedenza, per l'importo complessivo di € 22.500,00 (doc. 3);
- non ha restituito la somma ricevuta in prestito e la CP mutuante ha promosso TR un'espropriazione immobiliare nei confronti di avanti CP al Tribunale di Ivrea (R.G.E. 130/2016) in forza dell'assegno di €
22.500,00 emesso dalla debitrice (e rimasto insoluto);
Pag. 3 a 10 - nel contempo, è stato avviato, su querela di un CP procedimento penale nei confronti di TR
e che si è concluso con la condanna
[...] Persona_1 degli imputati per il reato di usura ai danni di e la CP confisca dell'assegno;
- il giudice dell'esecuzione, preso atto della caducazione del titolo esecutivo conseguente alla confisca definitiva dell'assegno, ha disposto la chiusura anticipata del procedimento, previa distribuzione delle somme che erano state incamerate nel corso dell'esecuzione (doc. 4 f. convenuta);
- successivamente, ha chiesto e TR ottenuto dal Tribunale di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 465/2024
(opposto) in relazione alla sola somma capitale mutuata.
Premesse tali circostanze in fatto e passando ad esaminare le contestazioni sollevate nell'odierno giudizio, l'ingiunta non CP ha contestato l'esistenza del debito in linea capitale ma ha eccepito, anzitutto, di aver già restituito la somma di € 4.500,00.
L'eccezione è parzialmente accolta.
Riguardo alla somma di € 2.000,00, si reputa provata in giudizio, alla luce delle risultanze documentali acquisite, che la somma, oggetto di un patto usurario, sia stata effettivamente corrisposta da alla CP convenuta.
In particolare, secondo la ricostruzione compiuta dal G.U.P. presso il
Tribunale di Ivrea (e riportata nella sentenza della Corte di Appello di
Torino), questa somma era stata concordata tra le parti a titolo di interessi sul capitale mutuato ed era stata “camuffata” (cfr. letteralmente in sentenza) come prezzo pattuito per l'acquisto di beni immobili di proprietà dei mutuatari in una scrittura sottoscritta lo stesso giorno in cui era stato sottoscritto il contratto di prestito.
Osserva il G.U.P. che “sarebbe una coincidenza alquanto singolare che, nello stesso giorno della sottoscrizione del contratto di mutuo gratuito dell'importo di euro 20.000, le parti avessero sottoscritto altra scrittura avente ad oggetto la vendita da parte dei prevenuti alla persona offesa di una camera da letto, con la previsione contestuale l'impegno assunto da
a versare, titolo di corrispettivo per l'acquisto, € 2.000, CP
Pag. 4 a 10 guarda caso entro la data che era stata stabilita nel contratto di mutuo per la restituzione dell'importo erogato” (cfr. in sentenza della Corte di Appello di Torino sub. doc. 2 f. ricorrente).
Il giudice penale ha ritenuto provato, in base alle risultanze processuali, il fatto che, a seguito del mancato pagamento della somma data in prestito alla scadenza concordata, gli imputati avevano condizionato la concessione di una dilazione all'immediato pagamento dell'importo di €
2.000,00 ed (padre della ricorrente), aveva consegnato agli Persona_2 imputati un assegno portante la somma € 2.000,00 che veniva incassato durante un incontro che è stato registrato dal medesimo (n.d.r. il cui file audio è stato deposito su supporto durevole nel fascicolo della presente causa).
Quanto invece alla somma di € 2.500,00, pur ritenendosi accertata l'esistenza del patto usurario in base alle risultanze del procedimento penale, non ha fornito prova scritta di aver effettivamente CP versato tale somma in esecuzione dell'accordo illecito, prova di cui era onerata ex art. 2726 c.c. trattandosi della prova del pagamento del debito contrattuale oggetto del giudizio (Cass. Sez. 3 sentenza n. 7090 del
09.04.2015).
Passando ad esaminare le altre voci di credito fatte valere in giudizio, è pacifico in causa (e documentato in causa) che la ricorrente vanti un credito nei confronti di parte resistente a titolo di spese legali liquidate nei giudizi penali che si sono celebrati in relazione ai fatti di causa.
Le spese liquidate ammontano ad € 2.500,00 (oltre accessori), in relazione al giudizio di primo grado ed € 1.200,00 (oltre accessori) in relazione al grado di appello.
Entrambi gli importi devono essere maggiorati degli interessi legali maturati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.p.c. a decorrere dalla pubblicazione di ciascuna sentenza penale sino alla data di notifica dell'atto di opposizione e, per il periodo successivo, al tasso previsto dall'art. 1284 4° comma c.p.c. sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Si ottiene un importo finale (alla data odierna) di €
6.368,00.
Pag. 5 a 10 Non può invece essere riconosciuto alcun credito a favore di CP
a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento esecutivo immobiliare (R.G.E. 130/2016), in mancanza di un provvedimento di liquidazione (che può essere stato adottato dal giudice dell'esecuzione soltanto in sede di opposizione all'esecuzione oppure agli atti esecutivi).
Invero, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione si limiti a dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non implica di per sé una statuizione sulle spese di lite a favore dell'esecutato (statuizione che, tantomeno, potrebbe essere adottata in altra sede) dal momento che soltanto un provvedimento scaturente da procedimento incidentale di opposizione (all'esecuzione oppure agli atti esecutivi) che sia stato promosso vittoriosamente dal debitore esecutato potrebbe contenere in astratto una simile statuizione.
Passando, infine, ad esaminare le voci di danno (biologico e morale) di cui chiede il risarcimento, il fatto di reato, accertato in sede CP penale in via definitiva, obbliga il suo autore al risarcimento dei danni sofferti dalla persona offesa, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e CP
185 2° comma c.p.c.
Con riguardo alla prova del danno, la Suprema Corte ha affermato che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa" (neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato), essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale tuttavia deve essere allegato e provato anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 11269 del 10/05/2018).
Nella specie, l'attrice ha allegato di aver subito un danno non patrimoniale, consistito nell'insorgenza di uno stato di prostrazione, con crisi di ansia e depressione, che ha reso necessario sottoporsi ad una terapia psicologica.
Tuttavia, si reputa provato soltanto il danno morale conseguente al fatto illecito e non le altre voci di danno.
Pag. 6 a 10 Riguardo al danno morale, deve innanzi tutto rammentarsi che, come precisato dalle Sezioni Unite del 2008, il danno morale va inteso quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo). L'espressione
"danno morale" è impiegata per indicare uno dei molteplici, possibili pregiudizi di tipo non patrimoniale, vale a dire la sofferenza soggettiva ed interiore cagionata dal reato, in sè considerata - la cui intensità e durata nel tempo rilevano non già ai fini della esistenza del danno, bensì della mera quantificazione del relativo ristoro - ma anche il pregiudizio derivante dalla lesione della dignità ed integrità morale della persona, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona
(cfr. Cass. 1361/2014), dovendosi valutare, ai fini risarcitori, sia l'aspetto interiore del danno sofferto – le conseguenze patite dal soggetto nella sua sfera morale, nella dimensione della relazione con sè stessa – sia le conseguenze incidenti sul profilo dinamico-relazionale della persona (cfr. anche recentemente Cass. ord. 5820/19; sent. 20795/18).
Nel caso in esame, l'esistenza del danno morale è provata sia alla luce della documentazione medica depositata in atti, che dimostra l'insorgenza nell'attore di uno stato di malessere e di stress in prossimità del fatto (doc.
7 fasc. ricorrente) sia per presunzioni atteso che lo stato di costrizione e di soggezione che sono normalmente ingenerati dalla condotta materiale di usura determinano, nella generalità dei casi secondo l'id quod plerumque accidit, un turbamento dell'animo più o meno intenso.
Per la liquidazione dell'indicato pregiudizio, appare equo riconoscere a favore dell'attrice la complessiva somma di € 5.000,00 in valori attuali, valorizzando sia la tipologia del reato commesso, che postula la consapevolezza del contraente avvantaggiato di trarre dalla stipulazione del contratto un'immoderata utilità economica grazie allo stato di bisogno della controparte, sia le concrete modalità della condotta materiale, che denotano un atteggiamento di perseveranza nell'esercizio della pretesa usuraria da parte della convenuta.
Al di fuori di uno stato profondo turbamento e stress emotivo transeunte ricollegabile alla categoria del danno morale, non si reputa provato che il fatto illecito abbia cagionato all'attore anche una vera e propria menomazione permanente dell'integrità psichica del soggetto (inquadrabile come danno biologico alla salute) in difetto di un'allegazione
Pag. 7 a 10 adeguatamente specifica da parte dell'attore e tenuto conto della documentazione medica in atti la quale (pur attestando un quadro soggettivo di malessere post traumatico suscettibile di trattamento e cura tramite prestazioni di psicoterapia) non offre concreti elementi per poter ritenere provata (anche tramite c.t.u.) l'esistenza di un danno psichico di natura “permanente” e la sua riconducibilità causale al fatto illecito per cui
è causa.
In conclusione, il diritto di risarcimento riconosciuto a favore dell'attore ammonta ad € 5.000,00 all'attualità. Tale somma (debito di valore) deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale che, trattandosi di ristoro per responsabilità extracontrattuale, dovranno essere calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto (04.05.2015) e via via rivalutata sino al soddisfo, per un totale di € 5.485,75 all'attualità.
Riassumendo, il Tribunale reputa accertata l'esistenza a favore di CP delle seguenti voci di credito nei confronti di
[...] TR
:
[...]
- € 2.000,00, versati a titolo di interesse usurario e che possono essere imputati a titolo di acconto sul capitale mutuato in ragione della gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.;
- € 6.368,00 a titolo di spese legali liquidate nei giudizi penali oltre interessi maturati a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino alla data odierna;
- € 5.485,75 a titolo di risarcimento del danno morale, liquidato all'attualità; per un totale di € 13.853,75.
Tale importo deve essere portato in compensazione con il credito fatto valere da a titolo di restituzione del TR capitale mutuato con effetto di estinguerlo in misura corrispondente.
Invero, la volontà della ricorrente di far valere i crediti summenzionati in compensazione ex art. 1242 c.c. con il credito di cui al decreto ingiuntivo – sebbene non sia stata manifestata in modo esplicito – è ricavabile in via implicita dal contenuto delle difese svolte dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo, e in particolare nella parte in cui costei, domandando il riconoscimento delle voci di credito (per un importo superiore a quello poi accertato dal giudice), aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermando di non essere debitore ma creditore della controparte.
Pag. 8 a 10 Tale conclusione è avvalorata dal fatto che secondo la condivisibile giurisprudenza, ogni qual volta un credito fatto valere in compensazione sia sorto prima della definitiva formazione di un titolo (come nel caso di specie), esso deve essere tempestivamente fatto valere in compensazione nell'ambito del giudizio preordinato alla formazione del titolo poiché, diversamente, la relativa eccezione resterebbe preclusa dalla cosa giudicata (ex multis, Cass. 24.04.2007 n. 9912).
Tanto chiarito, ai fini dell'operatività del meccanismo di compensazione, il credito fatto valere da parte convenuta deve essere maggiorato degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data di deposito del ricorso sino alla data odierna (in conformità, tra l'altro, alla statuizione contenuta in decreto ingiuntivo), ottenendo l'importo finale di € 22.329,37.
Ebbene, la compensazione tra il credito di € 22.329,37 fatto valere da parte convenuta e il credito di € 13.853,75 accertato a favore di parte opponente, comporta che il primo debba essere dichiarato estinto in misura corrispondente per cui la somma ancora dovuta da a CP corrisponde ad € 8.476,00 TR
(arrotondato), oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 465/2024 emesso in data
30.04.2024, e deve essere condannata al pagamento della CP somma di € € 8.476,00 a favore di , TR oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
§ Le spese di lite.
Le spese sono compensate per intero tra le parti in lite dovendosi valorizzare, da un lato, l'accoglimento solo parziale della domanda di condanna proposta in via monitoria da TR
dall'altro le peculiarità della vicenda che hanno preceduto
[...]
l'odierno giudizio e, particolarmente, l'accertamento penale (compiuto con sentenza definitiva) della commissione del delitto di usura da parte della resistente nei confronti della ricorrente in relazione ai fatti per cui è causa.
P.Q.M.
Pag. 9 a 10 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1711/2024 così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 465/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 30.04.2024;
2) condanna al pagamento della somma di € 8.476,00 a CP favore di , oltre interessi legali ex art. TR
1284 comma 4° c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
3) spese compensate per intero tra le parti.
Ivrea, 14.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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