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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1482/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1482/2025 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Porrari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RA (RA), Viale della Lirica 61, in virtù di procura allegata al ricorso e
), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriela Parte_2 C.F._2
Finetto presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RA (RA), Via de Gasperi 35, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Prendere atto e stabilire che 1) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, non hanno diritto di mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro.
2) resterà ad abitare con il figlio , presso di lei collocato, nella Parte_1 Per_1 propria abitazione.
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con il regime di Per_1 affido congiunto e con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori che si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni relativa informazione senza ritardo. In ogni caso oadiuverà Parte_2
nella gestione del figlio anche al fine della migliore organizzazione di vita Parte_1
e di lavoro della stessa.
4) I coniugi si impegnano ad aiutarsi nella gestione del minore, tenuto anche conto del tipo di occupazione di , che comporta anche turni notturni. Il padre, in ogni caso, Parte_1 porterà il figlio con sé presso la propria abitazione a week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali con TO (indicativamente mercoledì e giovedì oppure giovedì e venerdì da individuarsi con sufficiente anticipo) nella settimana in cui non lo avrà con sé nel week-end. In caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori le suddette giornate potranno essere variate in accordo fra le parti e dietro congruo preavviso. Nel caso in cui i genitori trascorrano vacanze o week-end con i figli fuori città entrambi si impegnano a darsene reciproca e preventiva comunicazione.
5) Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di almeno due settimane Per_1 nel corso delle vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo la scelta del periodo verrà effettuata un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori e rispettivamente comunicata entro e non oltre il mese di maggio, fermi restando per i rimanenti periodi, i tempi di visita ordinari, salvo diversi accordi fra le parti.
6) Le vacanze natalizie saranno trascorse paritariamente con ciascuno dei genitori così da alternare di anno in anno il primo periodo, ossia dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre compreso, al secondo dall'1 gennaio alla ripresa della scuola. Le vacanze Pasquali saranno parimenti divise fra i genitori così da alternare di anno in anno il giorno di Pasqua al lunedì di
Pasqua. Il genitore che non ha avuto con sé il giorno di Natale lo avrà per la giornata Per_1 della Pasqua successiva.
7) Nel corso dell'anno 2025 il primo periodo delle vacanze pasquali il figlio lo trascorrerà con il padre e la seconda parte con la madre. 8) Il padre potrà in qualsiasi momento avere contatti telefonici e/o videotelefonici con il figlio;
analoga facoltà spetterà alla madre durante la permanenza del minore presso il padre
9) Ogni genitore – ciascuno ha già residenza anagrafica in immobili diversi – provvederà al mantenimento del minore ogni volta che lo avrà con sé, senza che vi sia l'obbligo di alcun assegno l'uno all'altro, ciò in considerazione del fatto che il minore percepisce una sua indennità Per_1 di invalidità di circa €.348,00 mensile per i mesi scolastici.
10) Detto importo verrà gestito dalla madre, ed il padre potrà verificare l'uso di tali somme avendo delega sul libretto intestato al figlio, acceso presso la filiale di RA di . CP_1
11) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% seguendo il Protocollo del Tribunale di
RA.
12) consegnerà a il 50% dell'importo Parte_2 Parte_1 dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, (D.leg 230/202), attualmente di euro 235,40
(l'importo è variabile mensilmente) ,, che giunge al suo indirizzo nonché i buoni pasto, dell'importo di circa € 100,00 al mese, che egli riceve dal proprio datore di lavoro, nell'interesse del figlio
. Per_1
13) Il cane di casa, una femmina di JA SE intestato all'anagrafe canina alla moglie e che attualmente vive presso la casa del marito, rimarrà a vivere con lui e tutte le spese relative saranno da lui sostenute si impegna a sottoscrivere qualsiasi documento si rendesse Parte_1 necessario per modificare il nominativo del proprietario alla anagrafe canina .Le parti si impegnano a sottoscrivere e a tenere accesa una assicurazione animali domestici per detto cane sempre a carico economico del marito .
14) Ciascuna parte si impegna a dare le idonee autorizzazioni per i passaporti e le carte di d'identità valide per l'espatrio, fermo restando che gli spostamenti del minore saranno Per_1 comunicati tempestivamente all'altro genitore e debitamente autorizzati
16) Le spese di giudizio per entrambi i procedimenti (separazione e divorzio) sono interamente compensate fra le parti”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/4/2025 e Parte_1 [...] anno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex Parte_2 art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a RA (RA) il
21/6/2009 iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 68 parte 2 serie
A anno 2009 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio , il 20/3/2012. Per_1 Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 22/5/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore, norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1482/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] lle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto Parte_2 matrimonio a RA (RA) il 21/6/2009 iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 68 parte 2 serie A anno 2009;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RA (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 7/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1482/2025 R.G. promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Porrari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RA (RA), Viale della Lirica 61, in virtù di procura allegata al ricorso e
), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriela Parte_2 C.F._2
Finetto presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RA (RA), Via de Gasperi 35, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
Prendere atto e stabilire che 1) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, non hanno diritto di mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro.
2) resterà ad abitare con il figlio , presso di lei collocato, nella Parte_1 Per_1 propria abitazione.
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con il regime di Per_1 affido congiunto e con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori che si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni relativa informazione senza ritardo. In ogni caso oadiuverà Parte_2
nella gestione del figlio anche al fine della migliore organizzazione di vita Parte_1
e di lavoro della stessa.
4) I coniugi si impegnano ad aiutarsi nella gestione del minore, tenuto anche conto del tipo di occupazione di , che comporta anche turni notturni. Il padre, in ogni caso, Parte_1 porterà il figlio con sé presso la propria abitazione a week end alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali con TO (indicativamente mercoledì e giovedì oppure giovedì e venerdì da individuarsi con sufficiente anticipo) nella settimana in cui non lo avrà con sé nel week-end. In caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori le suddette giornate potranno essere variate in accordo fra le parti e dietro congruo preavviso. Nel caso in cui i genitori trascorrano vacanze o week-end con i figli fuori città entrambi si impegnano a darsene reciproca e preventiva comunicazione.
5) Il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di almeno due settimane Per_1 nel corso delle vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato accordo la scelta del periodo verrà effettuata un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori e rispettivamente comunicata entro e non oltre il mese di maggio, fermi restando per i rimanenti periodi, i tempi di visita ordinari, salvo diversi accordi fra le parti.
6) Le vacanze natalizie saranno trascorse paritariamente con ciascuno dei genitori così da alternare di anno in anno il primo periodo, ossia dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre compreso, al secondo dall'1 gennaio alla ripresa della scuola. Le vacanze Pasquali saranno parimenti divise fra i genitori così da alternare di anno in anno il giorno di Pasqua al lunedì di
Pasqua. Il genitore che non ha avuto con sé il giorno di Natale lo avrà per la giornata Per_1 della Pasqua successiva.
7) Nel corso dell'anno 2025 il primo periodo delle vacanze pasquali il figlio lo trascorrerà con il padre e la seconda parte con la madre. 8) Il padre potrà in qualsiasi momento avere contatti telefonici e/o videotelefonici con il figlio;
analoga facoltà spetterà alla madre durante la permanenza del minore presso il padre
9) Ogni genitore – ciascuno ha già residenza anagrafica in immobili diversi – provvederà al mantenimento del minore ogni volta che lo avrà con sé, senza che vi sia l'obbligo di alcun assegno l'uno all'altro, ciò in considerazione del fatto che il minore percepisce una sua indennità Per_1 di invalidità di circa €.348,00 mensile per i mesi scolastici.
10) Detto importo verrà gestito dalla madre, ed il padre potrà verificare l'uso di tali somme avendo delega sul libretto intestato al figlio, acceso presso la filiale di RA di . CP_1
11) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% seguendo il Protocollo del Tribunale di
RA.
12) consegnerà a il 50% dell'importo Parte_2 Parte_1 dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, (D.leg 230/202), attualmente di euro 235,40
(l'importo è variabile mensilmente) ,, che giunge al suo indirizzo nonché i buoni pasto, dell'importo di circa € 100,00 al mese, che egli riceve dal proprio datore di lavoro, nell'interesse del figlio
. Per_1
13) Il cane di casa, una femmina di JA SE intestato all'anagrafe canina alla moglie e che attualmente vive presso la casa del marito, rimarrà a vivere con lui e tutte le spese relative saranno da lui sostenute si impegna a sottoscrivere qualsiasi documento si rendesse Parte_1 necessario per modificare il nominativo del proprietario alla anagrafe canina .Le parti si impegnano a sottoscrivere e a tenere accesa una assicurazione animali domestici per detto cane sempre a carico economico del marito .
14) Ciascuna parte si impegna a dare le idonee autorizzazioni per i passaporti e le carte di d'identità valide per l'espatrio, fermo restando che gli spostamenti del minore saranno Per_1 comunicati tempestivamente all'altro genitore e debitamente autorizzati
16) Le spese di giudizio per entrambi i procedimenti (separazione e divorzio) sono interamente compensate fra le parti”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/4/2025 e Parte_1 [...] anno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex Parte_2 art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a RA (RA) il
21/6/2009 iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 68 parte 2 serie
A anno 2009 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio , il 20/3/2012. Per_1 Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 22/5/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi del figlio minore, norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1482/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] lle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto Parte_2 matrimonio a RA (RA) il 21/6/2009 iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 68 parte 2 serie A anno 2009;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RA (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 7/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè