Sentenza breve 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 29/07/2022, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01329/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Martano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Lecce e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, a firma dell'Ing. -OMISSIS- del 9-18/03/2022 -OMISSIS- e consegnata brevi manu al ricorrente in data 18.03.2022, con la seguente motivazione "si dispone il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, richiesto da -OMISSIS-, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1, Cd.S., come da comunicazione citata in premessa. Conseguentemente lo stesso non è ammesso alla relativa prova pratica prevista per la data del 18/03/2022”;
nonché ove occorra della comunicazione telematica effettuata al CED del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione al Dipartimento per le politiche del personale, dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno in data 08/03/2022, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2011;
e di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, nonché del silenzio sull’istanza di accesso agli atti avanzata alla Prefettura di Brindisi in data 25.05.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Pedone, in sostituzione dell'avv.to C. Martano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - Il ricorrente - condannato con sentenza del 5/12/2007 della Corte d'Appello per i minorenni di Lecce passata in giudicato nel 2008 per il reato p. e p. dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 - con ricorso notificato il 16/05/2022 e depositato in giudizio in pari data, impugna la nota -OMISSIS- del Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce di diniego al chiesto rilascio della patente di guida di categoria B, recante data 9-18.03.2022 e notificata il 18.03.2022, basata sulla motivazione " stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 comma l CdS, come da comunicazione citata in premessa " (ostativo al rilascio inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti dalla Prefettura di Brindisi), nonchè ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, incluso il silenzio sull'istanza di accesso presentata alla Prefettura di Brindisi il 25/4/2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
NULLITÀ PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 I° COMMA L. N. 241/90 E DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ART. 97 COST.).
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 BIS L. N. 241/90: OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL C.D. PREAVVISO DI RIGETTO.
ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA, FALSA E NON CORRETTA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL'ART. 120 C.D.S., DELL'ART. 73 V COMMA T.U. 309/90, NONCHÉ DEL D.L. 36/2014.
Il 23/05/2022, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 18/07/2022, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, pregiudizialmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo “ per appartenere la presente controversia alla cognizione del Giudice Ordinario, in considerazione della natura vincolata e non discrezionale del provvedimento impugnato ”, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, in via pregiudiziale, nel merito, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione dell’Interno e, in via subordinata, nel merito, di respingere tutte le avverse domande, ivi compresa quella cautelare, in quanto inammissibili ovvero infondate.
Alla Camera di Consiglio del 27/07/2022, in cui il ricorso è stato chiamato per la trattazione dell’istanza cautelare incidentale, il difensore di parte ricorrente, nel rimettersi al Tribunale sull’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., ha chiesto la condanna di controparte alle spese di lite (o, almeno, la compensazione delle stesse), segnalando che nel provvedimento impugnato è indicata ex art. 3 L. n. 241/1990 la possibilità di proporre ricorso al G.A., quindi, a seguito dell’avviso del Tribunale alle parti presenti della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A., come condivisibilmente eccepito dall’Avvocatura erariale.
Al riguardo, il Tribunale osserva, infatti, che l’art. 120 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (Codice della Strada) individua i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida prevedendo, al primo comma, che “ Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…) ”.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, anche di questa Sezione ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23/07/2021, n. 1186), condivisa dal Collegio, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’A.G.O., “ trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 06/04/2016, n. 1694; nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 20/11/2018, n. 1718; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071; Cassazione Civile, Sezione II, 04/11/2010, n. 22491).
Né la situazione può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte Costituzionale, “ in quanto detta declaratoria di illegittimità costituzionale - che ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell'esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto - è relativa soltanto all'ipotesi presa in esame dalla Corte e non anche all'ipotesi di diniego rilascio patente per le ragioni ostative di cui all'art. 120 comma 1 c.d.s. (…) a prescindere dall'individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071, cit.).
In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 152 del 10 giugno - 12 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo codice della strada) sollevate, in riferimento all’art. 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che « questa Corte ha gia' escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorieta' del provvedimento amministrativo e facoltativita' della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravita' del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). …Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime e' prevista la possibilita' di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonche' dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalita' del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida». La Corte costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che «i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. ».
Per completezza, osserva, altresì, il Collegio che l’indicazione contenuta in calce alla nota impugnata della Motorizzazione Civile di Lecce circa la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. non è (ovviamente) vincolante per il Giudice.
Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge ( ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
4. - Sussistono i presupposti di legge (in considerazione dell’indicazione contenuta in calce alla nota impugnata circa la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.), per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.