Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Perongini in Salerno, via Domenico Coda n. 8;
contro
Ufficio esami avvocati presso la Corte di Appello di Catania, Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense Sessione 2024, III Sottocommissione Esaminatrice per l'esame abilitazione all'esercizio della professione forense 2024 presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- della comunicazione, caricata il 9 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta -OMISSIS- e la non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024;
b.) del verbale -OMISSIS- del 29 gennaio 2025 della III Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato – sessione 2024 presso la Corte d’Appello di Catania, nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al -OMISSIS-;
c.) se e nella misura in cui occorra, del verbale -OMISSIS- del 5.12.2024, redatto dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia esame avvocato – sessio-OMISSIS-024, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NT ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Ministero della giustizia il 15 maggio 2025 e depositato il 23 maggio 2025, il ricorrente impugna, previa sospensione, l’esito, comunicato il 9 aprile 2025, della prova scritta, contenuta nella busta -OMISSIS- recante la non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, per la sessione 2024.
Il Ministero della giustizia si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso, con atto del 26 maggio 2025.
Parte ricorrente notifica al Ministero della giustizia, in data 9 giugno 2025, un ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 giugno 2025, mediante il quale impugna, articolando ulteriori censure, gli stessi atti impugnati con il ricorso principale.
L’esame dell’istanza cautelare, fissato alla camera di consiglio del 19 giugno 2025, è rinviato alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 per garantire i termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti, accompagnati da istanza cautelare.
Il Ministero della giustizia, con la memoria depositata l’11 luglio 2025, eccepisce l’infondatezza del ricorso e la tardività dei motivi aggiunti.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 277 del 16 luglio 2025, respinge l’istanza cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza numero 3347 del 12 settembre 2025, respinge l’appello cautelare della parte ricorrente.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 11 marzo 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso principale parte ricorrente, avendo partecipato alla sessione 2024 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, impugna il provvedimento, comunicato il 9 aprile 2025, di non ammissione alla prova orale, in seguito all’attribuzione all’elaborato del ricorrente del punteggio di 13/30, insufficiente per l’ammissione alla prova successiva, essendo richiesto a tal fine il punteggio minimo di 18/30.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di non ammissione per carenza di motivazione. Nessun segno di correzione sarebbe ravvisabile sull’elaborato del ricorrente, per cui non sarebbe comprensibile la ragione della valutazione di insufficienza. Il voto numerico non potrebbe soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dalla legge alle commissioni esaminatrici. Infatti il criterio dell’attribuzione di un mero punteggio numerico, derivante dall’articolo 23 e dall’articolo 24 del Regio Decreto 37 del 1934, sarebbe stato superato dall’articolo 46, comma 5, della legge 247 del 2012, che obbligherebbe la commissione ad annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, in tal modo formando la motivazione del voto numerico. Seppure l’articolo 49 della legge richiamata differisce, di 13 anni, l’applicazione della norma sulla motivazione, il criterio innovativo dovrebbe consentire di superare il precedente orientamento giurisprudenziale sulla sufficienza del voto numerico. Sarebbero superate, inoltre, le ragioni che avevano indotto la Corte costituzionale, con la sentenza numero 175 del 2011, a ritenere la idoneità dell’attribuzione del punteggio numerico per l’assolvimento degli obblighi motivazionali. Infatti i presupposti che avrebbero indotto la giurisprudenza a ritenere sufficiente la motivazione numerica sarebbero venuti meno, essendo oggi ridotte le prove scritte da tre ad una, essendo diminuito notevolmente il numero dei candidati ed essendo stato correlativamente ridotto il numero dei commissari incaricati della valutazione. Pertanto non sussisterebbero più le ragioni di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa che avrebbero giustificato la precedente interpretazione giurisprudenziale.
Il motivo è infondato.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato, per cui il voto numerico è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati della prova di esame per l'abilitazione alla professione forense. Il voto numerico è, infatti, in grado di dar conto di un’ampia graduazione della valutazione espressa dalla Commissione, rispetto a una serie di parole che finirebbero con l'essere una mera trasposizione letterale di un parametro motivazionale meglio esprimibile numericamente. Infatti, il compito della commissione non è la "correzione" della prova, ma esclusivamente la sua "valutazione", con il corollario che non serve indicare le lacune o le improprietà su cui intervenire, ma solo esprimere - in modo tanto sintetico, ma per converso chiaro - quale sia il livello di preparazione del candidato che si sia riscontrato nella prova svolta e valutata (Cons. giust. amm. Sicilia, Sentenza 05/11/2025, n. 856).
Le circostanze valorizzate dalla difesa di parte ricorrente, per cui il numero di candidati si è ridotto nelle sessioni d’esame più recenti e la struttura della prova scritta è stata semplificata, riducendo da tre ad uno il numero degli elaborati da compilare, non determinano alcuna deroga al differimento dell’entrata in vigore dei criteri di motivazione rafforzata introdotti, per il futuro, dall’articolo 46, comma 5, della legge 247 del 2012.
Infatti, nel contesto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la disciplina transitoria di cui all'art. 49 della L. 31 dicembre 2012, -OMISSIS-47, prevede che per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della legge (18.1.2013), le prove scritte e orali e le modalità di esame siano effettuate secondo le norme previgenti. Pertanto il voto numerico attribuito agli elaborati è sufficiente a costituire motivazione del giudizio, senza necessità di ulteriori note o spiegazioni dettagliate (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza 19/01/2026, n. 1011).
In sostanza (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, Sentenza 21/11/2025, n. 1879) nelle sessioni d'esame del periodo di transizione previsto dall'art. 49 della L. -OMISSIS-47 del 2012, in cui non è ancora entrato in vigore l'obbligo di annotazione delle osservazioni positive e negative nei vari punti degli elaborati scritti, la valutazione numerica assegnata agli elaborati da parte della commissione esaminatrice è sufficiente e adeguata sotto il profilo della motivazione. Il voto numerico, rappresentando un giudizio tecnico discrezionale, non necessita di ulteriori spiegazioni o chiarimenti per essere considerato motivato.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità della valutazione della sottocommissione d’esame, in quanto la prova sarebbe palesemente sufficiente per l’accertamento della idoneità del candidato. Ciò risulterebbe non solo dal confronto con altri elaborati, ritenuti sufficienti dalla sottocommissione d’esame, ma anche in termini assoluti, dal mero esame del compito del candidato. Tale elaborato dovrebbe essere considerato sufficiente in relazione ai criteri fissati dalla commissione centrale per la valutazione delle prove. Ciò sarebbe dimostrato da un autorevole parere di parte allegato alla difesa del ricorrente.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le valutazioni della commissione esaminatrice degli elaborati scritti dell'esame da avvocato sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili “ab externo” e “ictu oculi” dalla sola lettura degli atti. Pertanto, in assenza di specifici errori di fatto nel giudizio o di elementi di macroscopica irrazionalità della valutazione, non è possibile ritenere illegittima la stessa (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 23/01/2023, n. 197).
Ne consegue che, non essendo ravvisabili elementi di macroscopica irragionevolezza nella valutazione della sottocommissione, le valutazioni di merito espresse dalla difesa di parte ricorrente, seppure assistite dal parere di un autorevole professionista, non possono sostituire, legittimamente, la valutazione espressa dall’organo pubblico titolare di specifica competenza valutativa.
Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di imparzialità e della disparità di trattamento nei confronti degli elaborati di altri candidati, ritenuti sufficienti dalla stessa sottocommissione nonostante meno meritevoli dell’elaborato del ricorrente. In particolare, gli elaborati contenuti nella busta -OMISSIS-, nella busta -OMISSIS- e nella busta -OMISSIS- presenterebbero improprietà linguistica, povertà di contenuti e carenze sintattiche, per cui la discrezionalità tecnica della sottocommissione sarebbe stata esercitata in modalità palesemente irragionevole.
Il motivo è infondato.
Seppure le valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione d’esame sono, per costante giurisprudenza, sindacabili sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento nel caso di macroscopica ingiustizia, nel caso di specie non risultano evidenti elementi di irragionevolezza nella valutazione degli elaborati posti a termine di paragone, dovendosi ritenere gli elementi evidenziati dalla difesa di parte ricorrente assorbiti da una valutazione più ampia degli stessi elaborati che, tenuto conto della complessità della prova scritta e alla luce dei criteri di valutazione, sono stati ritenuti sufficienti seppure con punteggi appena superiori alla soglia di sufficienza (18/30 e 19/30).
Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato alla controparte pubblica il 9 giugno 2025, parte ricorrente deduce ulteriori motivi di illegittimità degli atti impugnati, anche a seguito di un successivo accesso agli atti della sottocommissione, da cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell’elaborato recante il-OMISSIS-
La difesa statale eccepisce la irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività.
L’eccezione è infondata.
Il termine di 60 giorni per l’impugnazione dell’esito negativo della prova d’esame ha iniziato a decorrere dalla comunicazione del 9 aprile 2025, per cui l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso sarebbe stato l’8 giugno 2025; cadendo di domenica l’8 giugno 2025, il termine per la notificazione del ricorso è stato prorogato “ex lege” a lunedì 9 giugno 2025. Ne consegue la tempestività dei motivi aggiunti.
Nel merito, i motivi aggiunti sono infondati.
Infatti, con il primo motivo aggiunto, parte ricorrente censura la manifesta illogicità e disparità di trattamento nei confronti della valutazione dell’elaborato contrassegnato dal -OMISSIS-, che ha conseguito la votazione sufficiente di 18/30 nonostante la consistenza sostanziale dello stesso in una sola pagina.
Effettivamente, pur nei limiti del sindacato estrinseco sull’esercizio della discrezionalità tecnica, dall’esame dell’elaborato anonimo contenuto nella busta -OMISSIS- risultano oggettivamente incomprensibili le ragioni della valutazione di sufficienza dello stesso, trattandosi di un compito palesemente povero di contenuti e non meritevole della valutazione di sufficienza.
Tuttavia si deve considerare che parte ricorrente non ha impugnato l’esito delle prove scritte nella parte in cui sono stati ammessi alle prove orali candidati palesemente non meritevoli, ma si è limitata a censurare la insufficiente valutazione attribuita al proprio elaborato.
Qualora parte ricorrente avesse inteso contestare l’ammissione dei candidati non meritevoli alle prove orali avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con i potenziali controinteressati, notificando il ricorso ad almeno uno dei candidati ammessi all’orale.
Tanto premesso, si ritiene che la sopravvalutazione di un singolo elaborato non possa legittimare la rivalutazione della prova sostenuta dal ricorrente, risultando la valutazione di quest’ultima prova immune dai vizi dedotti con il ricorso principale, per quanto in precedenza ritenuto.
Infatti, aderendo a un condivisibile orientamento giurisprudenziale, si ritiene che una pur conclamata disparità di trattamento nei confronti di altro candidato per errori da quest'ultimo commessi nello svolgimento della traccia non è suscettibile di comportare l'illegittimità del giudizio reso nei confronti di parte ricorrente, potendo al più refluire in un vizio di legittimità del giudizio reso nei confronti dell'altro candidato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza 20/02/2009, n. 1773).
Si deve considerare che l’esame di abilitazione alla professione di avvocato non consiste in un concorso pubblico nell’ambito del quale i candidati competono per la copertura dei posti disponibili, per cui l’errata valutazione favorevole della prova sostenuta da un altro esaminando non pregiudica direttamente e immediatamente la posizione soggettiva della parte ricorrente, autonomamente lesa dalla valutazione sfavorevole attribuita al proprio elaborato, ma sostanzialmente indifferente alle valutazioni favorevoli conseguite dagli elaborati degli altri candidati.
Ne consegue l’infondatezza della censura sulla disparità di trattamento.
Con il secondo motivo aggiunto, parte ricorrente deduce la invalidità del procedimento valutativo seguito dalla commissione, per mancanza della sottoscrizione da parte del segretario del voto in calce all’elaborato.
Il motivo è palesemente infondato in quanto il voto di 13/30 apposto in calce all’elaborato del ricorrente risulta sottoscritto dal segretario e dal presidente della sottocommissione.
Con il terzo motivo aggiunto, parte ricorrente deduce la violazione del principio dell’anonimato, in quanto la sottocommissione non avrebbe adempiuto all’obbligo di rimescolamento delle buste prima di procedere alla valutazione degli elaborati.
Il motivo è infondato, risultando dal verbale dell’11 dicembre 2024 che la sottocommissione ha effettuato il rimescolamento delle buste, atto a garantire l’assoluto anonimato degli elaborati.
Infine, con il quarto motivo aggiunto, parte ricorrente ripropone le censure sulla inadeguatezza e insufficienza del voto numerico.
Il motivo è infondato per le ragioni già in precedenza chiarite.
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto della particolarità del caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT EZ, Presidente
NT ND, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT ND | AT EZ |
IL SEGRETARIO