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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
23.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ilario Papaleo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monasterace (RC), via Nazionale Jonica, n. 133
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16.9.2023, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2018/2019; il ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per tale anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda parte attorea ha rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Con segnato riferimento alla posizione del ricorrente, il convenuto ha altresì CP_1
evidenziato come lo stesso appartenga la personale a.t.a. e come tale svolga la sua attività lavorativa e come, in relazione all'anno scolastico 2018/2019, abbia invero svolto attività di docenza per sole 5 ore a settimana.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Pagina 2 di 6 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare Il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
Pagina 3 di 6 450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura
Pagina 4 di 6 a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Pur a fronte di quanto esposto, però, nel caso di specie le particolari condizioni di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente non consentono di ritenere sussistente alcuna discriminazione.
Dallo stato matricolare depositato dal convenuto, infatti, emerge che CP_1 [...]
ha sì svolto attività di supplenza nell'anno scolastico 2018/201 dal 8.11.2018 al Pt_1
30.6.2019 presso l'istituto scolastico Carlo Emilio GA di Paderno Dignano, ma in virtù di un contratto di assunzione a tempo parziale di sole cinque ore settimanali a fronte di un impiego a tempo pieno pari a 18 ore settimanali. Tale dato è sufficiente a rendere evidente come la posizione del ricorrente non sia affatto assimilabile a quella del docente assunto a tempo indeterminato, poiché per quest'ultimo la percentuale di part time consentito non può eccedere il 50% dell'orario di lavoro settimanale. Ne discende che il conferimento, al ricorrente, di una supplenza su organico di fatto (id est fino al 30.6.2019) per sole 5 ore settimanali preclude l'equiparabilità della sua prestazione a quella resa dal docente assunto a tempo indeterminato.
Né in senso contrario può validamente ritenersi che lo svolgimento di un incarico di supplenza breve e saltuaria nel medesimo anno scolastico (in data antecedente rispetto al conferimento della supplenza su organico di fatto e presso istituti scolastico differente) possa giustificare l'equiparabilità della prestazione del ricorrente a quella dei docenti assunti in ruolo. Sempre dalla disamina dello stato matricolare, infatti, emerge che parte attorea ha svolto appunto un'unica supplenza saltuaria, solo dal 25.9.2018 al 6.11.2018, per dodici ore a settimana presso l'istituto scolastico Gregorio Mendel di Villa Cortese, di talché l'attività
Pagina 5 di 6 complessivamente prestata dal ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 risulta discontinua e comunque parziale rispetto a quella prestata dal docente che invece abbia operato con orario pari almeno al part time al 50% eseguendo il proprio incarico fino al termine o delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
In definitiva, dalla disamina dei documenti depositati in atti emerge che il servizio prestato dal ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 non è affatto equiparabile, per orari, durata, modalità di esplicazione, a quello svolto dal personale docente impegnato in attività didattica annua;
la domanda attorea deve pertanto essere integralmente rigettata.
Tenuto conto della chiarezza dei principi espressi sul tema oggetto di causa dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa
(inferiore ad € 1.100), in misura parametrata ai minimi (€ 258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta), tenuto conto della serialità del contenzioso, della decisione della controversia allo stato degli atti e della circostanza che il ha partecipato al CP_1
giudizio per il tramite dei propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna a rifondere al a Parte_1 Controparte_1
rifondere le spese di lite, liquidate in € 200,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 31 dicembre 2024
Il Giudice Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
23.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1647/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ilario Papaleo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monasterace (RC), via Nazionale Jonica, n. 133
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l'U.s.r. per la Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec Email_1
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16.9.2023, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2018/2019; il ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per tale anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda parte attorea ha rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Con segnato riferimento alla posizione del ricorrente, il convenuto ha altresì CP_1
evidenziato come lo stesso appartenga la personale a.t.a. e come tale svolga la sua attività lavorativa e come, in relazione all'anno scolastico 2018/2019, abbia invero svolto attività di docenza per sole 5 ore a settimana.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Pagina 2 di 6 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare Il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
Pagina 3 di 6 450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura
Pagina 4 di 6 a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Pur a fronte di quanto esposto, però, nel caso di specie le particolari condizioni di esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente non consentono di ritenere sussistente alcuna discriminazione.
Dallo stato matricolare depositato dal convenuto, infatti, emerge che CP_1 [...]
ha sì svolto attività di supplenza nell'anno scolastico 2018/201 dal 8.11.2018 al Pt_1
30.6.2019 presso l'istituto scolastico Carlo Emilio GA di Paderno Dignano, ma in virtù di un contratto di assunzione a tempo parziale di sole cinque ore settimanali a fronte di un impiego a tempo pieno pari a 18 ore settimanali. Tale dato è sufficiente a rendere evidente come la posizione del ricorrente non sia affatto assimilabile a quella del docente assunto a tempo indeterminato, poiché per quest'ultimo la percentuale di part time consentito non può eccedere il 50% dell'orario di lavoro settimanale. Ne discende che il conferimento, al ricorrente, di una supplenza su organico di fatto (id est fino al 30.6.2019) per sole 5 ore settimanali preclude l'equiparabilità della sua prestazione a quella resa dal docente assunto a tempo indeterminato.
Né in senso contrario può validamente ritenersi che lo svolgimento di un incarico di supplenza breve e saltuaria nel medesimo anno scolastico (in data antecedente rispetto al conferimento della supplenza su organico di fatto e presso istituti scolastico differente) possa giustificare l'equiparabilità della prestazione del ricorrente a quella dei docenti assunti in ruolo. Sempre dalla disamina dello stato matricolare, infatti, emerge che parte attorea ha svolto appunto un'unica supplenza saltuaria, solo dal 25.9.2018 al 6.11.2018, per dodici ore a settimana presso l'istituto scolastico Gregorio Mendel di Villa Cortese, di talché l'attività
Pagina 5 di 6 complessivamente prestata dal ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 risulta discontinua e comunque parziale rispetto a quella prestata dal docente che invece abbia operato con orario pari almeno al part time al 50% eseguendo il proprio incarico fino al termine o delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
In definitiva, dalla disamina dei documenti depositati in atti emerge che il servizio prestato dal ricorrente nell'anno scolastico 2018/2019 non è affatto equiparabile, per orari, durata, modalità di esplicazione, a quello svolto dal personale docente impegnato in attività didattica annua;
la domanda attorea deve pertanto essere integralmente rigettata.
Tenuto conto della chiarezza dei principi espressi sul tema oggetto di causa dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa
(inferiore ad € 1.100), in misura parametrata ai minimi (€ 258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta), tenuto conto della serialità del contenzioso, della decisione della controversia allo stato degli atti e della circostanza che il ha partecipato al CP_1
giudizio per il tramite dei propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna a rifondere al a Parte_1 Controparte_1
rifondere le spese di lite, liquidate in € 200,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 31 dicembre 2024
Il Giudice Elena Greco
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