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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1934/2023 R.G., iniziata con atto di citazione in rias- sunzione notificato il 28/02/2023, da
, c.f.: elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in VIA G. B. RICCI 6/A 35131 PADOVA ITALIA presso lo studio dell'Avv. FERRARETTO DAVIDE, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso - ATTORE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in PAO- CP_1 P.IVA_1
, presso lo studio Email_1 dell'Avv. ARGENTON PAOLO, c.f.: dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso - CONVENUTO -
Causa rimessa in decisione previo espletamento di ctu da parte del per. ind.
, sulle seguenti conclusioni Controparte_2
di parte attrice: “In via principale e nel merito: respingere integralmente la domanda proposta da con atto di citazione nel procedimento incardinato avanti il Giudi- CP_1 ce di Pace di Padova avente num. R.G. 3757/2022, in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata e nel merito: nell'ipotesi in cui venga accertata la legittimità della richie- sta di parte attrice, riconoscere la stessa limitatamente alla somma di euro 1.318,00, relativa al pagamento dei lavori effettuati sull'imbarcazione del convenuto “Salpa Laver 21.5” ed elencati nella descrizione di cui alla fattura n. 115/2021, detratto l'acconto di 1.000,00 euro già versato dal Pt_1 In via riconvenzionale e nel merito: accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare che l'affondamento dell'imbarcazione “ , ditta costruttrice “ Controparte_3 Parte_2
, codice scafo ITNSACV034D898, per cui è causa, si è verificato per fatto e colpa, con
[...] responsabilità esclusiva della in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore (P. IVA: – C.F. ), via Moranzani 44/C – Malconten- P.IVA_1 P.IVA_1 ta-Venezia (VE), cap 30176, e, per l'effetto, condannarsi la ditta attrice (convenuta nell'odierno giudizio avanti questo Tribunale), in base al grado di responsabilità accertata, al risarcimento di tutti i danni in favore del sig. , quantificati nella somma di Parte_1 euro 20.000,00, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo o in quella diversa somma, minore o maggiore, che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e di compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A., nelle misure di legge.
In via istruttoria:
1. Integrazione della CTU depositata dal P.I. ; per quanto con- CP_2 cerne la CTU depositata dal Per. Ind. , posto il riconoscimento che la Controparte_2 causa dell'affondamento è stata "la rottura della cuffia della tiranteria del cambio del piede di poppiero", si chiede l'integrazione della perizia e/o la chiamata a chiarimentidel CTU per quanto concerne la quantificazione dei danni. Si chiede, infatti, che il CTU acquisisca ed al- leghi almeno tre preventivi di riparazione predisposti da società esterne (in loco), in modo tale da verificare che l'importo indicato dallo stesso CTU sia effettivamente corrispondente al reale ed attuale valore di mercato (e che pertanto permetta al Sig. di poter effetti- Pt_1 vamente riparare la propria imbarcazione). All'esito della CTU è emersa un'evidente ed im- portante discordanza fra la quantificazione della somma necessaria al ripristino dell'imbar- cazione come indicata dal CTU (€ 11.428 iva inclusa) e quella valutata dal CTP attoreo (€ 20.007,37 oltre IVA al 22%). Per tale ragione, è necessario che il CTU fornisca idonea spie- gazione (tramite acquisizione ed allegazione di almeno tre preventivi di riparazione) sul fatto che l'importo dallo stesso indicato sia effettivamente quello sufficiente ad eseguire i lavori indicati in perizia. E ciò in quanto il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP attoreo in merito ai costi di rispristino, non ha fornito le necessarie motivazioni, deducendo unicamente
"lo scrivente ha considerato i prezzi di listino riferiti all'epoca dell'affondamento arrotondati per eccesso all'Euro intero" (pag. 20 CTU). Inoltre, si precisa che i valori della riparazione devono essere fatti allo stato attuale e non all'epoca dell'affondamento.
2. Prova per interpello del legale rappresentante legale pro tempore della ditta CP_1
e per testi, così come dedotta in atti.
[...] 3. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con Ordinanza del 07.12.2023, l'odierno Ill.mo
Giudice aveva ordinato ex art. 210 c.p.c. a "di produrre in giudizio le registra- CP_1 zioni video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso lo spazio barca ove era or- meggiata l'imbarcazione in questione, nel periodo che va dal 19 al 22 agosto 2021" dando termine fino al 31.01.2024. Controparte non ottemperava all'ordine del Giudice. Rinviando a tutto quanto dedotto con nota d'udienza del 01.02.2024, si chiede che il Giudice: - Dichiari l'inammissibilità della nota d'udienza avversaria del 29.01.2024, adducendo con nota del
29.01.2024 in quanto esorbitante i limiti concessi, con produzioni grafiche e di immagini inammissibili in quanto tardive (prodotte post termini ex art. 183 c.p.c.) e se ne chiede l'e- spunzione dal fascicolo di causa. - Applichi il disposto di cui all'art. 210 co. IV c.p.c. " Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere ar- gomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma". - In via subordinata, qualora il
Giudice non ritenesse applicabile la nuova disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia, si chiede comunque l'applicazione dell'art. 116 co II c.p.c. e che quindi voglia desumere argo- menti di prova dal comportamento avversario (cfr. in un caso analogo Cass. Civ. n.
2148/2017, Cass. civ. n. 27231/2014).
4. Opposizione alle prove avversarie. Ci si oppone fermamente alle prove avversarie per tutte le ragioni già specificate nei precedenti scritti difensivi e a verbale di udienza.
e di parte convenuta: “NEL MERITO: in via principale: respingere le domande atto- ree tutte perché infondate in fatto e diritto.
- 2 - In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'esistenza in capo alla convenuta CP_1 di un diritto di credito nei confronti del signor e per l'effetto condannare lo
[...] Pt_1 stesso al pagamento in favore della società dell'importo capitale di € 3.609,00 CP_1
o quella diversa somma che risulterà di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria, oltre ad interessi legali dalla data della singola fattura al 16.09.2022 (data di notifica della cita- zione avanti al Giudice di Pace) e interessi giurisdizionali (art. 1284, comma quarto, c.p.c.) dalla data di notifica della citazione al saldo. In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa, anche del giudizio instaurato avanti il Giudice di Pace di Padova e successivamente riassunto avanti Codesto Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza.
IN ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come formulate in comparsa di costituzione e risposta e in memoria ex. art. 183, comma sesto, n 2 c.p.c”
FATTO E DIRITTO.
La domanda attorea è infondata e va pertanto respinta.
La domanda riconvenzionale della convenuta, al contrario, è fondata e va ac- colta.
L'affondamento del natante di non è addebitabile a Parte_1 CP_1
[...
che, invece, ha diritto al saldo del prezzo pattuito per i lavori di manuten- zione e riparazione svolti sulla predetta imbarcazione nonché del residuo ca- none di ormeggio.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Nei primi mesi del 2021, ha acquistato di seconda mano, Parte_1
l'imbarcazione modello Salpa Laver 21.5 (vedasi doc.2 dell'odierno attore nel giudizio dinanzi al G.d.P. di Padova).
2) Il 01/4/2021, gli odierni contendenti hanno stipulato un contratto di or- meggio relativo al natante innanzi indicato. L'accordo, dietro il corrispettivo di €1.200,00#, prevedeva la locazione annuale di uno spazio a terra o in acqua
(vedasi doc.1 convenuto, in particolare art. 1). Nel periodo estivo (dal 01/5 al
30/9), era compreso nel prezzo pattuito per la locazione, un determinato nu- mero di alaggi (messa a terra) e vari (messa in acqua) al mese, precisamente
6; superata tale soglia, ciascun alaggio e varo sarebbe costato all'attore,
€5,00# (vedasi doc.1 convenuto, in particolare art. 7, comma 5).
Ad avviso dello scrivente, in forza del citato contratto di ormeggio, CP_1
[... non era obbligata a mettere a terra il natante attoreo, subito dopo il suo uti-
- 3 - lizzo del 19/8/2021. L'accordo, infatti, prevedeva la locazione di uno spazio
“a terra o in acqua” e gli alaggi e vari successivi ai primi sei di ogni mese, non erano gratuiti ma dovevano essere pagati dall'attore; da ciò si deduce che se l'attore non richiedeva la messa a terra della sua imbarcazione, essa doveva essere lasciata in acqua dalla convenuta. Cosa che si è verificata nella fatti- specie.
3) Nel mese di aprile 2021, ha commissionato a Parte_1 CP_1
i lavori meglio descritti nella fattura n.115 del 25/8/2021 (vedasi doc.4 dell'odierno attore nel giudizio dinanzi al G.d.P. di Padova).
L'attore sostiene di aver incaricato il convenuto a svolgere anche la manuten- zione del gruppo piede poppiero di cui fa parte la cuffia, la cui rottura, ha de- terminato l'affondamento del natante. Tale circostanza, però, non risulta do- cumentalmente, in quanto l'appalto in questione non è stato stipulato in forma scritta (circostanza pacifica) e nella descrizione dei lavori contenuta nella fat- tura n.115/2021, non vi è la manutenzione del gruppo piede-poppiero né ad avviso dello scrivente, ai sensi dell'art. 2721 e segg. c.c., è ammissibile prova- re per testi di averla ordinata alla convenuta, così come richiede di fare l'attore.
4) Il 19/8/2021, usciva per mare con la sua imbarcazione e, Parte_1
al rientro in porto, la ormeggiava in un punto consentito della darsena (circo- stanza pacifica).
5) Il 22/8/2021, riscontrava il parziale affondamento del natante CP_1
in questione, che il 24/8/2021, veniva messo a terra (circostanze pacifiche).
6) Il ctu per. ind. , ha individuato la causa Controparte_2
dell'affondamento nella rottura della cuffia della tiranteria dell'invertitore; in sostanza, nella cuffia e cioè nella guarnizione che protegge gli organi di tra- smissione del propulsore, si è aperta una fessura di circa un centimetro, da cui
è entrata nello scafo l'acqua, facendolo affondare (vedasi foto a pag. 10 della ctu). Il ctu ha accertato che quella sopra descritta, è l'unica causa
- 4 - dell'affondamento (vedasi pag. 21, terz'ultimo capoverso nonchè pag.22 ul- timo capoverso ctu) e tale conclusione è stata accettata dai contendenti.
7) Nei chiarimenti forniti dal ctu all'udienza del 18/9/2024, il per. ind. Raf- Per_
, ha precisato quanto segue: “Nella fattura indicata (n.d.r.: CP_2
n.115/2021), sono interventi di manutenzione ordinaria, il controllo generale motore, la lubrificazione e pulizia delle parti meccaniche, messa in moto mo- tore e registrazione finale dei valori. Tutto il resto è qualificabile come manu- tenzione straordinaria. […] Il gruppo motopropulsore comprende il motore che genera l'energia necessaria al movimento e la trasmissione che include le cuffie […]. Data questa premessa, il controllo del motore non include quello sul gruppo piedo-poppiero e quindi la cuffia. La dicitura controllo generale motore viene utilizzata per prassi in modo generico ed improprio. […] la cuf- fia che si è rotta nella fattispecie, è ispezionabile a vista, sebbene bisogna an- darla a vedere appositamente. Ad esempio il controllo generale motore è ef- fettuabile con la barca in acqua a differenza del controllo sulle cuffie che è attuabile solo mettendo la barca fuori dall'acqua” (VEDASI VERBALE UDIENZA).
Ad avviso dello scrivente, alla luce del chiarimento suesposto, deve ritenersi provato che ha svolto puntualmente e senza alcuna omissione, il con- CP_1
trollo motore che gli era stato affidato e che risulta dalla descrizione delle opere contenuta nella fattura n.115/2021 e dunque ha regolarmente adempiuto al contratto di appalto concluso con per riparare la sua im- Parte_1
barcazione.
In definitiva, l'affondamento del natante attoreo non è avvenuto per colpa del- la convenuta, non essendo addebitabile a alcun inadempimento sia CP_1
del contratto di appalto delle opere di riparazione/manutenzione di cui al pre- cedente punto 3, sia del contratto di ormeggio di cui al precedente punto 2.
Per tale motivo, la domanda di risarcimento del danno avanzata nel presente giudizio da nei confronti di va rigettata. Parte_1 CP_1
La domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, è invece, parzial- mente fondata e va pertanto accolta in tale misura.
- 5 - Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
8) L'importo esposto nella fattura n.115/2021 e cioè €2.318,00# iva inclusa è stato pagato in parte versando l'acconto di €1.000,00#; rimane pertanto un saldo di €1.318,00# (vedasi doc.4 dell'odierno attore nel giudizio dinanzi al
G.d.P. di Padova).
9) Il canone annuale (€1.200,00) pattuito nel contratto di ormeggio (vedasi doc.1 convenuto) non è stato interamente versato;
rimane un saldo di
€400,00# (circostanza pacifica).
Poiché non vi è stato inadempimento di il fatto che l'attore subito CP_1 dopo l'accaduto, abbia trasportato la sua imbarcazione in altro luogo, costitui- sce recesso dal contratto di noleggio e ai sensi dell'art. 7, comma 3 del predet- to accordo, lo obbliga a corrispondere al convenuto l'intero canone pattuito fino al 31/12/2021.
I presunti costi sostenuti per il recupero del natante affondato, non sono stati dimostrati e non vanno pertanto rifusi.
In definitiva, deve versare a la complessiva Parte_1 CP_1 somma di €1.718,00# di cui €400,00# quale residuo del canone annuale di ormeggio ed €1.318,00# a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per le opere meglio descritte nella fattura n.115/2021. Il tutto maggiorato degli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., a far data dal 16/9/2022, giorno di notifica dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Padova e fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute, vanno poste a carico dell'attore ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €264,00# per esborsi, €2.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e
C.a. come per legge.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal ctu, le relative spese nonché quelle sostenute dal convenuto per il suo c.t.p. (€610,00), vengono poste a carico esclusivo dell'attore.
P.Q.M.
- 6 - Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, condanna
[...]
a pagare a in persona del suo legale rappresentante Parte_3 CP_1
pro-tempore, €1.718,00#, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., a far data dal 16/9/2022, fino all'effettivo soddisfo.
Condanna a pagare a in persona del suo legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte moti- va.
Spese di ctu e di c.t.p. di definitivamente a carico di CP_1 CP_5 mante e per l'effetto, condanna di quest'ultimo a restituire alla prima, in per- sona del suo legale rappresentante pro-tempore, quanto eventualmente pagato al ctu, a titolo di acconto sul suo compenso nonché a pagarle €610,00# quale compenso del ctp della medesima.
Così deciso in Padova il 17 febbraio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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