Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23627/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in persona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
di cui al giudizio R.G. 23627.24
Tra
nato a [...] il giorno 11 dicembre 1973, c.f. Parte_1
, dom.to in Sessa Aurunca (CE), località Tre C.F._1
Ponti/Piedimonte, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Vecchia
Poggioreale n. 14 presso lo studio dell'Avv. Nicola Ricciuto (c.f.
) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura come in C.F._2
atti
Ricorrente
E
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo Controparte_1
156, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e C.F. , P. P.IVA_1
IVA , in persona del legale rappresentante p.t. e per esso del P.IVA_2
procuratore dott.ssa , in forza di procura speciale Controparte_2
conferita con atto a rogito Notar dr.ssa di Controparte_3
Milano in data 14.04.2021 (rep. n. 6745 - racc. n. 4737), registrato all'Agenzia delle Entrate di DP II di Milano UT APSR in data 15.05.2021 al n. 36535 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio NARDONE [C.F.
; PEC ed elettivamente C.F._3 Email_1
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51, il tutto in virtù di procura come in atti;
Resistente
Conclusioni come da verbale dell'11.3.25.
Per il ricorrente:
l'avv. Nicola Ricciuto si riporta al ricorso introduttivo chiedendone l'integralo accoglimento.
Impugna parola per parola l'avversa comparsa di costituzione e risposta, in quanto priva di fondamento in fatto e in diritto, oltre che temeraria. In primo luogo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non vi è mai giudicato per quanto riguarda le domande rigettate parzialmente o totalmente con decreto ingiuntivo. Ciò in quanto ogni soggetto, che investe la giustizia civile con una domanda, ha sempre diritto a un provvedimento motivato;
il decreto ingiuntivo non ha una motivazione e, come tale, non è idoneo a formare giudicato in relazione alle richieste disattese in tutto o in parte. Si fa inoltre presente che le sentenze intervenute in precedenza hanno accertato semplicemente un saldo attivo alla data del
3.3.2011 e, pertanto, per la loro natura meramente dichiarativa, hanno richiesto la necessità di un decreto ingiuntivo, visto l'atteggiamento dilatorio
(quindi, in evidente malafede) della resistente, che ha ritenuto di adempiere dopo circa un anno dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello e solo dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo e addirittura dopo un atto di precetto, in cui ci si è riservati espressamente di agire successivamente per gli interessi legali, richiesti ma non concessi dal giudice del decreto ingiuntivo. Si lascia all'intuito del Giudicante comprendere il motivo per il quale il ricorrente è stato costretto dopo diversi mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado a richiedere un'ingiunzione di pagamento. Si contesta, pertanto, con decisione l'attribuzione al ricorrente di un comportamento in malafede che è stato in realtà messo in atto da
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controparte. Si impugna infine anche la contestazione avversa sulla richiesta degli interessi maggiorati, da riconoscere dopo la domanda giudiziale, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 1284, comma 4° c.c.. Si insiste pertanto nell'accoglimento della domanda, con condanna alle spese di lite e con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. Chiede che la causa venga decisa.
Per il resistente:
Per delega dell'avv. Antonio Nardone, l'avv. Filomena Colucci la quale, nell' impugnare e contestare tutto quanto ex avverso dedotto, prodotto ed eccepito,
si riporta integralmente a tutte le argomentazioni rilevate nella comparsa di costruzione e risposta. In particolare, in via preliminare insiste per l' inammissibilità e l' improcedibilità del ricorso ex art. 281 decies CPC per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito si rileva che gli interessi non richiesti nel primo giudizio non possono essere riconosciuti successivamente in base al principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Del tutto inammissibile è poi la richiesta degli interessi maggiorati per le motivazioni indicate in comparsa. Pertanto, nel merito si insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Svolgimento in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. chiedeva Parte_1
accogliersi le seguenti conclusioni:
Condannare, la (già ), in Controparte_1 Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., in favore dell'istante, al pagamento della somma di euro 51.501,79 (cinquantunomilacinquecentouno/79), quali interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1° c.c. dal 3/3/2011 al 7/3/2024 sull'importo di € 323.470,33, oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. su tale somma dal 7/3/2024 al pagamento della sorta capitale avvenuto il 24/7/2024 (con detrazione dell'importo di € 2.791,59, già
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corrisposta dalla unitamente alla sorta capitale, quali interessi Controparte_1
legali ex art. 1284, 1° comma, c.c., calcolati alla data dell'11/07/2024);
Condannare in via alternativa la al pagamento di Controparte_1
quella somma maggiore o minore che il Tribunale in Sua giustizia riterrà di liquidare a titolo di interessi per le motivazioni esposte in premessa;
Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data di deposito del presente ricorso o, in subordine, ex art. 1284, 1° comma, c.c.
Con richiesta di condanna al pagamento delle spese e dei compensi per il presente procedimento, oltre spese generali, cpa e iva, in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Deduceva in fatto e diritto quanto segue:
- il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5595/2019, pubblicata il 31/05/2019,
emessa tra e nel procedimento Parte_1 Controparte_1
con R.G. 7582/2011 instaurato da (de cuius dell'odierno Persona_1
ricorrente): “Dichiara(va) la nullità delle clausole contrattuali in tema di capitalizzazione degli interessi e di commissioni di massimo scoperto relative
al conto corrente n. 276381 oggetto di causa. Dichiara(va) che alla data della proposizione della domanda (3/3/2011) il conto n. 276381 riportava un saldo di € 323.470,33 a credito del correntista. Condanna(va) il Controparte_4
al pagamento, in favore dell'avv. Nicola Ricciuto, delle spese processuali
[...]
che liquida(va) in € 390,00 per spese ed € 15.600,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2004 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Pone(va) le spese di ctu definitivamente a carico del .”; Controparte_4
- tale pronuncia veniva impugnata dalla (già Controparte_1 [...]
innanzi alla Corte di appello di Napoli che, con sentenza n. CP_4
2159/2023, pubblicata il 13/05/2023, nel procedimento con numero di R.G.
3200/2019: “
1. Rigetta(va) sia l'appello principale che l'appello incidentale.
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2. Compensa(va) le spese del grado nella misura di 1/3 e pone(va) i restanti
2/3 a carico della che liquida(va), a favore di Controparte_5
nella qualità di erede di , per tale Parte_1 Persona_1
porzione, in complessivi € 9.400,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Dà(va) atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002, che sussistono (sussistevano) i presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”;
- la predetta sentenza n. 2159/2023 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 13/05/2023, notificata in data 15/05/2023, non è stata impugnata ed è, pertanto, passata in giudicato;
- che in un primo momento provvedeva a Controparte_1
corrispondere spontaneamente (e in tempi ragionevoli) esclusivamente le spese legali liquidate in sentenza;
- che il ricorrente, con lettera di costituzione in mora inviata tramite pec del
01/03/2024, chiedeva che, in virtù della sentenza n. 2159/2023 della Corte di appello di Napoli, gli venisse corrisposta la somma liquidata in sentenza, comprensiva di interessi legali ex art. 1284, 1° comma c.c. ;
-che i suddetti interessi legali non possono che decorrere dalla data della proposizione della domanda di primo grado (3/3/2011) in conformità a quanto accertato dal giudice di primo grado e confermato in appello con sentenza passata in giudicato, non essendo stata impugnata innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (del resto trattasi di una sentenza dichiarativa con efficacia ex tunc);
- che la suddetta richiesta di pagamento non aveva sortito alcun effetto, non avendo la banca obbligata adempiuto a quanto accertato dalla Corte di appello;
- che il ricorrente, vista la colpevole e ingiustificata inerzia dell'istituto di credito, considerata la natura della sentenza della Corte di appello di Napoli, che si era limitata all'accertamento del diritto di credito del sig. , era Pt_1
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costretto a depositare presso il Tribunale di Napoli un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale veniva richiesta l'emissione di una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti dell'istituto di credito debitore per €. 323.470,33, con la concessione degli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dal 3/3/2011 fino al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, nonché degli interessi legali maggiorati ex art. 1284, comma 4°
c.c. dalla data di deposito del ricorso (7/3/2024) al soddisfo;
- che veniva inaspettatamente concesso con provvedimento n. 1650/2024 del
26/03/2024, che recitava testualmente: “…INGIUNGE a CP_1 CP_1
…. di pagare …in favore di … la somma di
[...] Parte_1
323.470,34, oltre interesse al tasso legale (esclusivamente) dalla domanda al saldo…”, omettendo di disporre la distrazione delle spese legali;
- l'odierno ricorrente presentava istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che fosse disposta l'attribuzione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario e che venisse indicata la data corretta della decorrenza degli interessi, che non poteva non essere quella di proposizione della domanda di primo grado, e cioè il 3/3/2011, come accertato dalle predette sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Napoli, passata in giudicato;
- che, invece, il Tribunale, con provvedimento n. cron. 4817/2024 del
15/04/2024, si limitava ad accogliere esclusivamente l'istanza relativa alle spese legali, senza pronunciarsi né fare alcun cenno alla questione riguardante la decorrenza degli interessi;
- che la corrispondeva al sig. Controparte_6 Parte_1
la somma indicata nel decreto ingiuntivo, con l'aggiunta dei soli
[...]
interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (7/3/2024);
- che è un principio fondamentale del nostro ordinamento civilistico (cfr. art. 1282 c.c.) che i crediti di somme di denaro liquidi ed esigibili producono interessi e ciò è una diretta conseguenza della naturale vocazione produttiva del denaro;
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- che nel caso che ci occupa, è stato acclarato in maniera incontrovertibile dopo due gradi di giudizio, con due sentenze di merito conformi tra loro, che il de cuius dell'odierno ricorrente alla data del 3/3/2011 era titolare di un saldo attivo sul suo conto corrente bancario presso pari ad € Controparte_1
323.470,33, di cui il suddetto dante causa avrebbe dovuto avere la disponibilità con la possibilità di percepire gli interessi;
- che si aggiunga che il credito de quo è stato accertato con una sentenza
“meramente dichiarativa” e, pertanto, gli interessi dovuti vadano calcolati dalla presentazione della relativa domanda, e cioè dal 3/3/2011 fino al soddisfo, in quanto le sentenze di mero accertamento hanno effetti normalmente più estesi rispetto alle sentenze costitutive o di condanna;
infatti, in linea generale hanno effetti retroattivi;
- che a mente dell'art. 640, comma 3, c.p.c. “Tale decreto (n.d.r., di rigetto della istanza di ingiunzione di pagamento) non pregiudica la riproposizione della domanda, anche via via ordinaria”;
- infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 31896/2019; SS.UU.
4510/2006), l'ingiunzione può essere emessa anche per una somma inferiore a quella richiesta, nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta la prova, configurandosi in tal caso un parziale rigetto della domanda, che non solo non preclude la facoltà di ricorrere per la somma residua, ma consente anche al creditore di chiedere la differenza nel corso del giudizio di opposizione. In ogni caso, il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo con riferimento al diritto in esso consacrato e non anche con riferimento alle domande (e ai capi di domanda) che non siano state accolte;
- è pacifico che il terzo comma dell'art. 640 c.p.c. trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale della stessa;
- che nel nostro caso, è evidentemente ingiusto, oltre che contra legem, che non abbia corrisposto alcunché per gli interessi legali Controparte_1
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ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 3/3/2011 al 7/3/2024, i quali sull'importo di €
323.470,33 sono pari ad € 51.501,79, come da prospetto di calcolo allegato;
- che allo stesso modo, è palesemente iniquo che il Tribunale di Napoli, nel decreto ingiuntivo n. 1650/2024 emesso il 26/03/2024, abbia concesso, con decorrenza dalla domanda (7/3/2024), esclusivamente gli interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c., nonostante vi fosse stata una espressa richiesta del ricorrente per la concessione degli interessi legali maggiorati ex art. 1284, 4° comma, c.p.c. e sebbene ricorressero tutti i criteri previsti da tale ultima disposizione di legge (obbligazione pecuniaria, mancata determinazione delle parti della misura degli interessi in caso di ritardo visto che Controparte_1
ha scelto di essere morosa per ben tredici anni trattenendo
[...]
illegittimamente il denaro di cui era titolare il de cuius del ricorrente, proposizione domanda giudiziale).
Tutto quanto sopra esposto, chiedeva accogliersi le conclusioni su rassegnate.
Costituitasi nel rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_5
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità
del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., per violazione del principio del ne bis in idem;
-nel merito, rigettare il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed indiritto per le motivazioni suindicate;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di causa, oltre spese generali, nonché iva e cpa come per legge;
allegava in fatto e diritto quanto segue:
La domanda proposta e da esaminare presuppone l'intervenuto accertamento della presa fatta valere con atto introduttivo del 3 marzo 2011.
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La ditta “ ” e il sig. in proprio, convenivano Persona_1 Persona_1
in giudizio il (oggi , al fine di Controparte_4 Controparte_5
vedere accolte le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità anche parziale, nonché
l'illegittimità e/o la inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e
1418 c.c., nonché dell'art. 8 della L. 64/1986, delle clausole contrattuali relative ai rapporti di conto dedotti, anche per violazione dell'art. 1815 c.c., ed anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi ultralegali ed usurari, alla previsione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi attivi
e passivi, per i c.d. giorni di valuta, dei costi e competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa banca arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di legge da applicarsi;
2) Accertare e dichiarare, per l'effetto, che la pretesa della convenuta di complessivi euro 106.566,76, oltre interessi, competenze e spese è da ritenersi ingiustificata, infondata, illegittima ed illecita e conseguentemente dichiarare non dovute le somme esposte a debito siccome petite, rideterminando il saldo
del conto ordinario dedotto e dei conti ad esso collegati, accertando e dichiarando che, alla data del 31/10/2010, il saldo del conto corrente ordinario va rideterminato nella misura di euro 387.471,56 in favore della
ditta attrice, con azzeramento del saldo dalla data del primo estratto conto utile, ovvero nella misura di euro 284.612,24, sempre in favore della ditta attrice, con mantenimento del saldo risultante dal primo estratto conto utile, in favore della ditta correntista, ovvero nella misura superiore o inferiore che sarà determinata all'esito dell'espletanda CTU contabile che sin da ora si chiede disporsi, in caso di avversa contestazione delle allegazioni attoree e per l'effetto: 9
3) disporre la restituzione delle somme a credito vantate dalla ditta istante e/o il ripristino dell'effettivo saldo di conto a favore della correntista, con conseguente condanna della banca al pagamento di dette somme ovvero alla reintegrazione del saldo di conto in favore della correntista. Accertare e dichiarare altresì la responsabilità contrattuale del Controparte_4
convenuto per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia,
informazione e correttezza richiesti nel corso del rapporto contrattuale, nonché per la revoca immediata degli affidamenti (ingiustificato recesso) dichiarando sussistente in capo all'istituto di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236 c.c., oltre che la denotata responsabilità contrattuale nell'esecuzione del contratto, e per l'effetto:
4) condannare la banca convenuta al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ditta attrice e dal suo titolare sig. , in forza dell'illegittimo operato della da Persona_1 CP_5
liquidarsi in via equitativa nella somma che il Giudicante ritenga di giustizia.
Ordinarsi l'immediata sospensione della segnalazione in Centrale Rischi del nominativo della ditta istante e/o del suo titolare , in virtù Persona_1
della fondatezza giuridica della contestazione della pretesa posizione debitoria degli attori. Vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A conclusione del suindicato giudizio, il Tribunale di Napoli con sentenza n.
5595/2019 del 31 maggio 2019 così statuiva: “Dichiara la nullità delle clausole contrattuali in tema di capitalizzazione degli interessi e di commissioni di massimo scoperto relative al conto corrente n. 276381 oggetto
di causa. Dichiara che alla data della proposizione della domanda il conto n.
276381 riportava un saldo di € 323.470,33 a credito del correntista.
Condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Nicola Controparte_4
Ricciuto, delle spese processuali che liquida in € 390,00 per spese ed €
15.600,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55
(pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.” 10
Il Giudice di prime cure ometteva quindi la condanna al pagamento degli interessi.
Successivamente, la proponeva appello avverso la suindicata sentenza e CP_5
con comparsa di costituzione e risposta, il sig. chiedeva l'accoglimento Pt_1
delle seguenti conclusioni”-in via preliminare dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto l'appello principale con integrale rigetto delle domande ivi formulate dalla - sempre nel merito e in via principale, in CP_5
parziale riforma della sentenza di prime cure, si chiede che l'Ill.ma Corte di
Appello, alla luce delle argomentazioni svolte e in corretta lettura ed
interpretazione degli atti di causa e dei documenti acquisiti, nonché dalle evidenze emerse dalla CTU contabile disposta in primo grado, in accoglimento del proposto appello incidentale sui capi della sentenza di primo grado così come precisati innanzi nel presente atto - che qui si intende
integralmente ripetuto e trascritto - , provveda come segue: -accertare e dichiarare che il saldo del conto n. 2776381 alla data del 31.05.2011 esponeva un credito a favore del correntista di € 396.528,89 in luogo di euro
323.479,33 liquidata in primo grado con l'aggiunta della differenza pari ad euro 73.049,56 ; -condannare la alla rettifica del saldo di conto CP_5
secondo quanto emerso dalla CTU in primo grado e in particolare nella misura del saldo indicato nella CTU con l'aggiunta di euro 73.049,56 rispetto
a quanto liquidato in primo grado;
-ordinare alla banca la formale chiusura
del conto. Per tutto il resto confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n.
5595 del 31.05.2019. Con vittoria di spese e compensi di causa anche del presente grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di essere antistatario”.
Anche innanzi alla Corte d'Appello di Napoli come nel giudizio di primo grado, il sig. non richiedeva espressamente la corresponsione degli Pt_1
interessi legali.
Con sentenza n. 2159/2023 del 13 maggio 2023, la Corte d'Appello di Napoli rigettava sia l'appello principale che l'appello incidentale, nulla statuendo in ordine agli interessi.
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Infine, attesa la natura dichiarativa e accertativa della sentenza, a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, veniva emessa ingiunzione n. 1650/2024 del 26
marzo 2024 con cui il Tribunale ingiungeva alla Banca il pagamento di euro
323.470,34 al oltre interessi al tasso legale (esclusivamente) dalla Pt_1
domanda al saldo, nonostante con ricorso e con successiva istanza di correzione di errore materiale (rigettata), l' odierno ricorrente avesse espressamente richiesto gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dal
3 marzo 2011 fino al deposito del ricorso.
Successivamente la provvedeva al pagamento integrale dell'importo CP_5
ingiunto, oltre agli interessi legali (dal deposito del monitorio al pagamento) e alle spese legali a favore del procuratore antistatario come da decreto n.
1650/2024.
Delineata la vicenda storica, eccepiva la resistente:
-Inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in considerazione del principio pacifico secondo il quale l'autorità del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando precluse, pertanto, tutte le questioni costituenti presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia.
- infondatezza della richiesta degli interessi ex art. 1284 1 comma c.c. dal 3 marzo 2011 e violazione dei doveri di buona fede e correttezza atteso che in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Peraltro, la sentenza di secondo grado passata in giudicato in quanto non impugnata, nel rigettare l'appello proposto dalla e l'appello CP_5
incidentale del sig. , si è limitata ad accertare il saldo senza statuire sugli Pt_1
interessi.
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Gli interessi, in quanto accessori del capitale, avrebbero dovuto essere richiesti nel giudizio principale, rappresentando un elemento deducibile nel contesto di quella domanda.
Il ricorrente, con pec dell' 11 luglio 2024 pattuiva con la Banca la definizione della vertenza, senza menzionare la richiesta di interessi legali dal 3 marzo
2011, salvo poi depositare il 31 ottobre 2024 il ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. di cui è causa;
-inammissibilità della richiesta degli interessi legali maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. richiesti dal ricorrente dal 7 marzo 2024 al pagamento della sorta capitale avvenuto il 24 luglio 2024 perché la banca ha regolarmente corrisposto gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 7 marzo 2024 al il
24 luglio 2024, in ottemperanza a quanto disposto nel monitorio n. 1640/2024 del 26 marzo 2024, e per contrarietà a buona fede.
Acquisita la documentazione, e a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.25, si osserva.
Il giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5595/2019,
pubblicata il 31/05/2019, emessa tra e Parte_1 Controparte_1
nel procedimento con R.G. 7582/2011 instaurato da
[...] Persona_1
(de cuius dell'odierno ricorrente) veniva incardinato il 3.3.2011.
La predetta sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2159/2023, pubblicata il 13/05/2023, nel procedimento con numero di R.G. 3200/2019. Non seguiva ulteriore impugnazione e passava in giudicato.
Occorre quindi riferirsi al dispositivo della sentenza di primo grado per la regola della fattispecie di cui è causa.
Questo il tenore del dispositivo in ordine al rapporto di conto corrente di cui è causa:” Dichiara la nullità delle clausole contrattuali in tema di capitalizzazione degli interessi e di commissioni di massimo scoperto relative al conto corrente n. 276381 oggetto di causa.
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Dichiara che alla data della proposizione della domanda il conto n. 276381 riportava un saldo di € 323.470,33 a credito del correntista”.
La statuizione valida tra le parti ha esclusivamente natura di accertamento che per sua natura si colloca alla data della proposizione della domanda ed individua l'esistenza di un credito tra le parti.
Manca un provvedimento di condanna della banca al pagamento delle somme.
In altri termini manca l'obbligo giuridico consacrato nella sentenza di consegnare le somma al titolare del conto.
Invero, dall'interpretazione del combinato disposto del dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, appare evidente il motivo del rigetto implicito della domanda di condanna alla restituzione delle somme avanzata in primo grado. Si legge nella motivazione “Nel caso in esame, tenuto presente che il conto corrente principale era ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale, l'attore avrebbe dovuto fornire la prova di aver effettuato pagamenti solutori nel corso del rapporto, o di avere provveduto al pagamento del saldo passivo del conto. In assenza di tale prova in questa sede non può essere emessa alcuna condanna della convenuta alla restituzione di somme in favore della parte attrice, né al riaccredito delle medesime, potendosi solo accertare l'esatto saldo del conto oggetto di causa”.
Il tribunale ha infatti fatto corretta applicazione del principio secondo cui in costanza di conto aperto, accertato un saldo positivo a seguito di rideterminazione, non può accogliersi la domanda di condanna atteso che la somma non è esigibile.
Tale circostanza, evidentemente nota al ricorrente che in sede di appello incidentale proponeva tra l'altro anche una domanda nuova volta a “ordinare alla banca la formale chiusura del conto” (a prescindere dalla circostanza che il recesso dal contratto è atto unilaterale che può essere posto in essere anche dal correntista e non occorre certo una statuizione giudiziale ) rende infondata la domanda del ricorrente in ordine alla richiesta di condanna della resistente al pagamento degli interessi legali dalla data della proposizione della domanda in primo grado. La somma non era esigibile alla data del 3.3.2011.
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Lo stesso ricorrente, con missiva tramite pec del 14/10/2021 chiedeva alla banca la chiusura del rapporto di c/c n. 2776381 (fatto incontestato che si evince dalle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo).
Tale circostanza rappresenta un fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda ed uno dei presupposti necessari al fine di ottenere la condanna della somma dal c.c. oltre, come vedremo, alla lettera di messa in mora quanto alla fattispecie dedotta in giudizio.
Tale considerazione consente di superare la tesi della resistente secondo cui una volta passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello che ha confermato la sentenza in primo grado, vi sarebbe preclusione per la domanda di interessi in quanto non proposta con la domanda giudiziale in primo grado.
Atteso che il diritto alla restituzione non era ancora sorto a quella data, nessuna preclusione deve rilevarsi.
Del pari va rigettata l'eccezione di giudicato implicito relativo al decreto ingiuntivo, atteso che ciò che non è accolto con il decreto e richiesto in sede di ricorso, può essere riproposto secondo la disciplina del procedimento monitorio, senza gli effetti quindi del giudicato.
Solo il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata con riferimento al diritto in esso consacrato e non anche con riferimento alle domande che non siano state accolte come si desume chiaramente dall'art. 640 c.p.c.
In data 1.3.24 il ricorrente, con lettera di costituzione in mora inviata tramite pec chiedeva, per la prima volta dopo l'accertamento definitivo del saldo effettivamente sussistente tra le parti, la restituzione delle somme con gli interessi.
Orbene, una volta chiuso il conto corrente presso una banca, il capitale è esigibile ma non vi è mora della banca nella restituzione, perché ai sensi dell'art. 1823 c.c. secondo comma, con la chiusura del conto si ha,
l'individuazione del saldo e l'esigibilità del credito e non necessariamente anche la cessazione del rapporto contrattuale che può essere stabilita in un
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diverso momento. Inoltre, anche in caso di scadenza del contratto, questo può essere proseguito per un periodo indeterminato se, chiuso il conto, non si procede alla liquidazione del saldo ma lo si considera la prima rimessa di un nuovo rapporto.
Ne consegue che la mora e quindi l'obbligo di pagamento degli interessi decorre dalla data della messa in mora ovvero l'1.3.24 in applicazione dell'art. 1219 c.c. comma 1 non rientrando l'obbligazione di cui è causa nelle ipotesi di mora automatica.
Risulta che siano stati concessi interessi legali dal 7.3.24 (ovvero dalla data di deposito del ricorso) sino all'esecuzione del decreto ingiuntivo e che la banca, abbia regolarmente corrisposto gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. da tale data (7 marzo 2024) al 24 luglio 2024, in ottemperanza a quanto disposto nel monitorio n. 1640/2024 del 26 marzo 2024, per l'importo di euro
€ 2.791,59.
Orbene, a parte ricorrente spetta anche l'interesse legale ordinario sulla somma di euro 323470,34 dall'1.3.24 al 6.3.24 ovvero euro € 110,78 a cui si aggiunge l'interesse legale dalla data del deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al soddisfo ai sensi dell'art. 1284 comma quarto c.c.
Parte ricorrente chiede anche applicarsi l'interesse di cui all'art. 1284 comma quarto comma c.c. ovvero quello di cui alle transazioni commerciali.
Tale domanda è ammissibile e fondata.
Invero, manca in atti una esplicita rinunzia del ricorrente a tale interesse.
L'intervenuta trattativa tra le parti come allegata da parte resistente, non risulta di un contenuto esattamente delineato (per cui non appare fondato il rilievo della violazione della buona fede) e comunque manca in atti un'esplicita rinunzia a tale domanda.
Né impedisce l'accoglimento la tesi di parte resistente di cui al principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 7 maggio 2024, n. 12449 “ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in
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termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di
questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale”.
Invero, tale arresto si riferisce alla corretta interpretazione delle condanne al pagamento di somme di denaro, condanne che mancano nelle due sentenze esaminate. Inoltre, quanto al dispositivo del decreto ingiuntivo esso, limitato solo agli interessi legali, per quanto su chiarito non può precludere una nuova domanda volta ad ottenere un quid pluris, ovvero un bene della vita maggiore, la differenza economica tra i due interessi. Per quanto detto manca la preclusione derivante dal giudicato del decreto ingiunto in ordine ad una domanda rigettata (era stata proposta con ricorso la domanda di cui agli interessi ex art. 1284 c.c. quarto comma c.c.).
L'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. risulta applicabile anche al ricorso per decreto ingiuntivo, da qualificarsi come domanda giudiziale al pari di un atto introduttivo del giudizio di cognizione, (Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Consegue che al ricorrente spetterà anche la differenza tra gli interessi per le transazioni commerciali e quelli legali già corrisposti per il periodo dal 7.3.24
al 24 luglio 2024 data di pagamento da parte della banca degli interessi legali e del capitale. Quindi € 15.344,90 a cui va sottratta la somma di euro €
2.791,59.
A parte ricorrente spetterà anche la somma di euro 12.553,31 a cui si aggiunge l'interesse legale dalla data del deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al soddisfo ai sensi dell'art. 1284 comma quarto c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo ai valori medi attesa la semplice soluzione delle questioni e la scarsa attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulle domande, così provvede:
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- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
12.553,31 oltre l'interesse legale dalla data del deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al soddisfo ai sensi dell'art. 1284 comma quarto c.c. e della somma di euro 110,78 a cui si aggiunge l'interesse legale dalla data del deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al soddisfo ai sensi dell'art. 1284 comma quarto c.c.;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite per euro 2540,00 oltre iva e cassa e Parte_1
spese generali ed auro 545,00 da distrarsi in favore del legale del ricorrente;
Così deciso, Napoli 7.4.25 Il Giudice
Diego Ragozini
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