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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/10/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso da
C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Pellicini e dall' Avv. Antonio Sala, come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso Avv. Stefano Antonacci, come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 3 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 14/10/2025 le parti concludono concordemente per la pronuncia di status della separazione con espressa acquiescenza alla sentenza di status
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 24/04/2025 la prof. ha chiesto la separazione Parte_1
personale del matrimonio oltre alla scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto con il prof.
Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 12/09/2025, si costituiva in giudizio parte convenuta e si opponeva alle domande, contestando le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Il Giudice, all'udienza del 14/10/2025, sentite le parti esperiva il tentativo di conciliazione proponendo alle parti di definire il giudizio con la sola pronuncia di status e le parti ed i loro procuratori accettavano la proposta formulata d'ufficio e formulata nei termini di cui in epigrafe. Alla stessa udienza del 14/10/2025, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dal verbale di udienza, autorizzando i coniugi a vivere separati.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
TT (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, e come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al Verbale di udienza del 14/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
pagina 2 di 3 La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione del matrimonio celebrato in SANGUINETTO (VR) il 06/09/2014
tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
di stato civile del Comune di TT (Atto di matrimonio n. 5, parte II, anno 2014, serie
A);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21/10/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2025
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso da
C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Pellicini e dall' Avv. Antonio Sala, come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso Avv. Stefano Antonacci, come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 3 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 14/10/2025 le parti concludono concordemente per la pronuncia di status della separazione con espressa acquiescenza alla sentenza di status
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 24/04/2025 la prof. ha chiesto la separazione Parte_1
personale del matrimonio oltre alla scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto con il prof.
Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 12/09/2025, si costituiva in giudizio parte convenuta e si opponeva alle domande, contestando le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Il Giudice, all'udienza del 14/10/2025, sentite le parti esperiva il tentativo di conciliazione proponendo alle parti di definire il giudizio con la sola pronuncia di status e le parti ed i loro procuratori accettavano la proposta formulata d'ufficio e formulata nei termini di cui in epigrafe. Alla stessa udienza del 14/10/2025, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dal verbale di udienza, autorizzando i coniugi a vivere separati.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
TT (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, e come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al Verbale di udienza del 14/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
pagina 2 di 3 La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione del matrimonio celebrato in SANGUINETTO (VR) il 06/09/2014
tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
di stato civile del Comune di TT (Atto di matrimonio n. 5, parte II, anno 2014, serie
A);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TT
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 21/10/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3