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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12498 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24363 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori C.F._2 Per_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
), con l'avv. LA TEANA DOMENICO;
C.F._4
APPELLANTE
E
, (C.F. già ), con gli avv.ti CASTIONI MATTEO e CP_1 P.IVA_1 CP_2
MATTEO OSTENGO;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1484/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma il
22/01/2021.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 23.04.2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in Parte_1 Parte_2 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori e Persona_1 Pt_3
proponevano appello avverso la sentenza in oggetto indicata, la quale aveva rigettato
[...] la loro domanda, proposta in primo grado e volta ad ottenere la condanna di al CP_1
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pagamento della somma di euro 1.000,00 (euro 250,00 a persona) a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04.
In primo grado, parte appellante lamentava, con riguardo al contratto di trasporto aereo stipulato con avente ad oggetto il volo n. FR3005, programmato per il giorno 16.11.2019 con CP_1 partenza da Roma Ciampino alle ore 6:35 e arrivo stimato a Londra alle ore 8:25, il verificarsi di un ritardo superiore alle 3 ore rispetto all'orario garantito dalla Compagnia aerea, senza che sussistesse alcune circostanza eccezionale e senza che ai passeggeri fossero date le prescritte assistenza e informazioni.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la deducendo che il ritardo del volo fosse da CP_1 ricondurre ad una circostanza eccezionale ed imprevedibile da parte della Compagnia aerea, ovvero, il maltempo (fenomeni temporaleschi, piogge e venti di burrasca con scarsa visibilità) verificatosi a Roma nelle giornate del 15 e del 16 novembre 2019 in relazione ai quali allegava i provvedimenti di allerta meteo della Protezione Civile, di chiusura del cimitero monumentale del
Sindaco di Roma e di chiusura di alcune scuole della Provincia di Roma.
La compagnia aerea, inoltre, deduceva che il volo FR 9602 del 15.11 operato dall'aeromobile EI- Cont
, lo stesso che avrebbe poi dovuto operare il volo oggetto di causa, era impossibilitato ad atterrare a Ciampino per le avverse condizioni meteo ed era costretto al dirottamento e, infine, che, pur di non cancellare il volo e pur in assenza dell'aeromobile designato, facendo ricorso a tutte le risorse materiali e personali disponibili, utilizzava un altro aeromobile ed equipaggio (EI-
FTL), effettuando il volo nel primo momento di miglioramento delle condizioni metereologiche e informando i propri passeggeri del ritardo del volo anche a mezzo email e sms ai recapiti forniti momento della prenotazione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, ha affermato che: “Al caso di specie vanno applicati il Regolamento CE 261/2004 e la Convenzione di Montreal. In particolare, alla normativa contenuta nell'art. 5 comma 3 del Reg. CE 261/2004, speculare all'art. 1218 del cc, che libera il vettore a pagamento della compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7, se la cancellazione/ritardo del volo è avvenuta per circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare, anche se fossero state adottare tutte le misure del caso. Il maltempo c'è stato sia il giorno
15 Novembre 2019 che il 16 Novembre 2019 ma, il giorno 15 Novembre la situazione metereologica era stata più grave, tanto che il volo che avrebbe dovuto era utilizzato per il giorno successivo con gli attori come passeggeri, è stato dirottato, costringendo la Compagnia
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ad utilizzare un altro aeromobile con altro equipaggio. La convenuta ha dimostrato che nei giorni 15 e 16 Novembre 2019 vi erano condizioni meteo che hanno portato piogge copiose in tutta Italia ed anche su Roma e Ciampino. In particolare, il volo FR 9602 operato dall'aeromobile EI-EPB, lo stesso che avrebbe dovuto operare il volo in oggetto, il giorno prima, ovvero il 15.11.2019 era impossibilitato ad atterrare a Ciampino per le avverse condizioni meteo ed era stato dirottato verso PSR (Pescara). Questa operazione è stata decisa dal comandante di questo aereo, a causa della situazione meteo, mentre la Compagnia ne ha dovuto utilizzare un altro che ha effettuato il volo prenotato dagli attori, non appena è stato possibile per le condizioni metereologiche, causando un ritardo di 3 ore. Sul punto, questo Giudice, modifica la propria giurisprudenza, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.6.2020 che ha stabilito che la circostanza eccezionale può riguardare anche un volo precedente operato dallo stesso aeromobile. In poche parole, visto che le Compagnie aeree possono utilizzare aeromobili che fanno più voli successivi nel corso di una stessa giornata, si deve tener conto della circostanza eccezionale quando incide su di un aereo che si ripercuota sul volo o sui voli successivi dello stesso aeromobile. In questo modo la Corte sottolinea che " né l'art. 14 né l'art.
15 del Regolamento ma neppure l'art. 5 paragrafo 3 del medesimo Regolamento, limitano la facoltà riconosciuta ai vettori operativi di avvalersi di una circostanza eccezionale alla sola ipotesi in cui tale circostanza abbia inciso sul volo ritardato o cancellato, escludendo l'ipotesi in cui la circostanza abbia inciso su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile". Il volo precedente doveva atterrare a Fiumicino la sera prima e ripartire alle h. 6,35 del giorno dopo, mentre a causa del mal tempo è stato dirottato, costringendo la Compagnia ad organizzarsi con un altro aeromobile”.
L'odierno appellante, dunque, con la presente impugnazione contesta la decisione del Giudice di prime cure laddove ha considerato influente il maltempo del giorno precedente che, secondo gli odierni appellanti, avrebbe inciso esclusivamente sul percorso del diverso volo, avente n. FR9602 del 15.11.19, e non sul volo oggetto di causa, avente n. FR3005 del 16.11.19, arrivato, invece, in ritardo a causa di un deficit organizzativo della Compagnia aerea che, inoltre, non avrebbe fornito la prova del nesso causale tra il maltempo invocato come esimente ed il ritardo registrato sul volo.
Si è costituita nel presente giudizio la che, nel merito, ha resistito all'impugnazione e ha CP_1 chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, ribadendo la non imputabilità alla
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Compagnia aerea del ritardo del volo per cui è causa, avendo documentalmente dimostrato che esso è dipeso da una circostanza eccezionale e inevitabile, qual è stato il maltempo verificatosi nei giorni del 15 e 16 novembre 2019.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 23.04.2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
L'oggetto della presente controversia – essendo incontestato il dedotto ritardo superiore alle 3 ore del volo n. FR3005, programmato per il giorno 16.11.2019 con partenza da Roma Ciampino alle ore 6:35 e arrivo stimato a Londra alle ore 8:25 – riguarda esclusivamente il riconoscimento dell'esenzione di responsabilità della Compagnia aerea in considerazione del fatto che il ritardo per cui è causa sarebbe stato causalmente determinato dalla circostanza eccezionale delle condizioni meteorologiche avverse verificatesi nei giorni del 15 e 16 novembre 2019.
In punto di diritto, si osserva che le fattispecie della cancellazione e del ritardo del volo aereo, quale causa di responsabilità della Compagnia aerea nei confronti del passeggero, sono disciplinate dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell'11.02.2004 che, ha istituito
“Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e di ritardo prolungato”.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la nota sentenza 19 novembre 2009, n. 402/07, caso , ha stabilito che: “gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere Per_2 interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo
l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo”.
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Il passeggero ha altresì diritto ad essere informato sulle eventuali alternative di trasporto possibili
(art. 5) e all'assistenza prevista dal successivo art.
9. Nondimeno, ai sensi dei Considerando 14 e
15 e dell'art. 5, par. 3, del Reg. n. 261/2004, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lett. c) del medesimo articolo, è liberato dal suo obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ai passeggeri se dimostra che il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (CGUE del 4 maggio 2017, Per_3
e C-315/15). Per_4
A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che possono essere considerate
“circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo
(CGUE del 4 maggio 2017, cit.; CGUE). Altresì, la Corte di Giustizia ha chiarito che le circostanze previste in tale considerando non sono necessariamente e automaticamente cause di esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del
Reg. n. 261/2004 (cfr. CGCE del 22 dicembre 2008, , C-549/07) e che Persona_5 occorre valutare caso per caso se esse soddisfino le due condizioni cumulative innanzi ricordate: ovvero, che non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo. Difatti, non ogni evento inaspettato deve necessariamente essere qualificato come “circostanz[a] eccezional[e]”, bensì si può considerare che siffatto evento inaspettato sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione (in tal senso, CGUE del 17 settembre 2015, C-257/14). Persona_6
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia laddove ha affermato che il vettore aereo è liberato dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri “se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato” (sentenza del 4 aprile
2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenza ivi citata)” (CGUE del 26.06.2019, C-159/2018, punto 15).
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Detto ciò, è noto che chi vuol far valere l'inadempimento contrattuale dell'altra parte, ha l'onere di allegare il solo inadempimento, incombendo poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver adempiuto esattamente all'obbligazione su di esso gravante, ovvero di non avervi potuto adempiere per fatto a lui non imputabile.
Tale ripartizione non è derogata dalla normativa europea e pattizia in materia di responsabilità del vettore aereo per ritardo o cancellazione del volo, dovendo il creditore provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il contestuale termine di scadenza mediante la mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. ordinanza n. 1584/2018).
Quindi, il passeggero deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del ritardo aereo superiore alle ore consentite dal citato Regolamento CE, mentre spetta al vettore convenuto provare del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito da un ritardo effettivo inferiore alle tre ore previste dal
Regolamento, come interpretato ed integrato dalla Corte di Giustizia CE, sentenza Sturgeon innanzi citata, o il fatto che il ritardo è dipeso da una circostanza eccezionale non evitabile.
Alla stregua dei superiori principi, ritiene il Tribunale che la Compagnia aerea odierna appellata abbia, in primo luogo, dimostrato che il ritardo di cinque ore del volo per cui è causa sia dipeso dalla “circostanza eccezionale” del maltempo verificatosi nei giorni del 15 e del 16 novembre
2019 (cfr. mappa dei temporali del 16.11.2019; avviso di criticità della Protezione civile;
ordinanza n. 219/19 del Sindaco di Roma;
ordinanza Sindaco del Comune di S. Marinella (RM) chiusura scuole;
articoli di cronaca italiani relativi al maltempo occorso a Roma il 16 novembre
2019 in docc. da 3 a 7 fasc. di primo grado parte appellata) tenuto conto anche di quanto evidenziato dalla giurisprudenza prevalente riguardo al principio di sequenzialità dei voli e all'incidenza che le condizioni meteorologiche avverse hanno su un volo precedente determinando il ritardo o la sostituzione dell'aeromobile utilizzato per il volo in relazione al
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quale viene chiesta la compensazione o il risarcimento. In secondo luogo, ritiene il Tribunale che la debba essere esonerata dal pagamento ai passeggeri della compensazione pecuniaria CP_1 per il ritardo all'arrivo di oltre tre ore del volo in questione, avendo il vettore aereo dimostrato che - una volta verificatasi la circostanza eccezionale imprevedibile ed inevitabile delle avverse condizioni meteorologiche - non ha potuto evitare il ritardo prolungato pur avendo adottato le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziare (cfr. diario aeromobile sostitutivo utilizzato per operare il volo;
comunicazioni inviate alla passeggera in docc. 9 e 10 fasc. di primo grado parte appellata).
In effetti, una volta acclarato che l'aeromobile predisposto per eseguire il volo da Roma
Ciampino a Londra a causa delle condizioni meteorologhe avverse del giorno precedente era stato dirottato a Pescara e sarebbe stato disponibile per il volo oggetto di causa soltanto con diverse ore di ritardo, la Compagnia aerea, tenuto conto del ritardo che si sarebbe potuto realizzare, si è diligentemente attivata con celerità e con tutti i mezzi ragionevolmente ed economicamente sopportabili a sua disposizione per limitare il disagio ai passeggeri, destinando in tempo utile un altro velivolo per l'esecuzione del trasporto ed effettuando il volo nel primo momento di miglioramento delle condizioni metereologiche con invio ai propri passeggeri di tempestiva comunicazione del ritardo del volo anche a mezzo email e sms ai recapiti forniti momento della prenotazione.
Alla luce di quanto detto l'appello deve essere rigettato con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale Parte_1 Parte_2 esercente la potestà genitoriale sui minori e e, per Persona_1 Parte_3
l'effetto, conferma la sentenza n. 1484/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma il 22/01/2021;
- condanna , in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sui minori e al pagamento delle spese di Persona_1 Parte_3
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lite, nei confronti di , per entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate CP_1 quanto al giudizio di primo grado, nella misura di euro 346,00, per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, nella misura di euro 125,00 per spese vive ed euro 673,00, per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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