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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. 3361/2024 promossa in grado d'appello,
da
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
UA RO e GA WI RO, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Milano, via F. De Sanctis n. 28, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Donata Controparte_1 C.F._2
AN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Varese, via Orrigoni n.
15, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
nei confronti
con sede legale in Milano, via Petrella nr. 24, (P.iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante geom. non costituita;
P.IVA_1 Parte_1
APPELLATA
pagina 1 di 22 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 10253/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.11.2024.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 23.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, riformare la sentenza nr. sentenza n. 10253/2024 emessa e pubblicata il 26/11/2024 dal Tribunale di Milano, e conseguentemente:
- preliminarmente, dichiarare e accertare ex art. 112 cpc il vizio di ultrapetizione e/o extra petizione con conseguente nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 31.959,38 oltre gli interessi come da domanda in ricorso per decreto ingiuntivo;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10253/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano,
Sezione V Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro – R.G. n.
47507/2021, pubblicata il 26/11/2024, notificata all'appellata il 2 dicembre Controparte_1
2024;
- rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata per i motivi dedotti in Controparte_1 atti ed in memoria di replica;
- e per l'effetto dichiarare illegittima la revoca del decreto ingiuntivo nr. 17865/2021, con condanna al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 31.959,38, oltre gli interessi come da domanda in ricorso per decreto ingiuntivo;
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi del primo grado rapportate al valore della causa di € 31.959,38 e condanna a spese e compensi per questo grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 22 PARTE APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dal geom. in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi di cui agli atti;
Nel merito in via incidentale:
-in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare non dovuta la somma di
€ 8.000,00, quale compenso per prestazioni professionali non azionate in giudizio, ed in mancanza di incarico professionale da parte dell'appellata.
Conseguentemente:
-dato atto che ha, in data 1.4.2022, corrisposto la somma ingiunta dal d.i. Controparte_1 provvisoriamente esecutivo comprensiva di interessi e spese per complessivi € 33.903,43, condannare il geom. alla restituzione integrale, o in subordine parziale, del Parte_1 suddetto importo in favore dell'appellata, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, 1° e 4° comma, c.p.c. dal 1.4.2022 sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 17865/2021, emesso in data 21.9.2021, il Tribunale di Milano, su istanza del geom. ingiungeva alla sig.ra il pagamento dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
31.959,38, oltre interessi e spese di procedura, liquidate in complessivi € 1.686,00. A fondamento della propria richiesta, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di direttore dei lavori a favore dell'ingiunta per la costruzione di un immobile sito in Buguggiate (VA).
si opponeva al decreto ingiuntivo suindicato, eccependo di non aver mai conferito Controparte_1 alcun incarico professionale al ricorrente e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. L'attrice opponente evidenziava che il geom. rivestiva la carica di amministratore Parte_1 unico e socio unico della società ed assumeva che le prestazioni Controparte_2 professionali, oggetto della richiesta di pagamento, non erano state da lei commissionate, ma erano state pagina 3 di 22 svolte esclusivamente nell'interesse e per conto della predetta società, quale suo rappresentante legale o comunque su incarico della stessa.
A sostegno delle sue affermazioni la sig.ra così ripercorreva i rapporti intercorsi tra le parti: CP_1
- con scrittura privata del 14.5.2016, RL e Donata AN, figli della sig.ra si CP_1 erano impegnati a vendere a parte di un terreno sito in Controparte_2
Buguggiate, a fronte dell'impegno della società di realizzare una villetta sul lotto che sarebbe rimasto di loro proprietà; l'efficacia dell'accordo era subordinata al rilascio del titolo edilizio per la costruzione di quattro unità immobiliari e i committenti si erano impegnati a sottoscrivere tutti i documenti a tal fine necessari, redatti a cura, spese e sotto la responsabilità di Controparte_2
- Poiché i AN avevano ricevuto il terreno in donazione dalla madre e tale provenienza avrebbe potuto ostacolare la commerciabilità e l'accesso al credito, su richiesta della società l'atto di donazione veniva risolto in data 13.7.2016. Successivamente, in data
28.7.2016, la sig.ra vendeva a la porzione di terreno CP_1 Controparte_2 oggetto della scrittura del 14.5.2016, ottenendo come corrispettivo la realizzazione di una villetta sul lotto rimasto in sua proprietà. Tali pattuizioni venivano confermate in una successiva scrittura del 10.1.2017, integrativa del contratto di appalto stipulato tra la e la società per lavori di completamento e ristrutturazione da eseguire in un CP_1 diverso immobile a Milano, via Villapizzone n. 26.
- Dopo la vendita del terreno, il 23.9.2016 veniva richiesta la voltura del permesso di costruire in favore di che designava come direttore dei lavori il Controparte_2 geom. La società, per il tramite dello stesso, si era occupata di tutte le attività Parte_1 necessarie al conseguimento del titolo edilizio, ottenendo il rilascio, il 7.11.2016, per la signora e per di un permesso di costruire in variante, CP_1 Controparte_2 consistente nella divisione di ciascuno dei due fabbricati in due unità immobiliare, con quindi realizzazione di quattro unità. La signora assumeva di non essere stata CP_1 neppure informata del rilascio di detto permesso in variante.
- Dopo la cessione dell'area e la sottoscrizione dei documenti per le pratiche burocratiche,
l'opponente assumeva di non aver avuto ulteriori rapporti con il geom. nel Parte_1 corso dei lavori per l'edificazione della villetta e contestava che lo stesso avesse svolto la direzione lavori per suo conto ed interesse;
- la richiesta di pagamento dell'opposto del 27.1.2020 non era mai stata ricevuta, mentre quella successiva del 23.7.2020 era stata subito contestata integralmente dalla CP_1 pagina 4 di 22 con pec del 28.7.2020, per gli stessi motivi fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opponente ribadiva l'insussistenza di qualsivoglia rapporto professionale con il geom.
evidenziando che le prestazioni per le quali quest'ultimo aveva agito monitoriamente -attività Parte_1 di Direttore Lavori, coordinamento della sicurezza, accatastamento e richiesta di agibilità- erano state, in realtà, svolte dal medesimo per conto di che si era impegnata in tal senso a Controparte_2 favore di a titolo di corrispettivo della cessione del terreno. Controparte_1
Inoltre, evidenziava che il direttore lavori è la figura scelta dal committente allo scopo di seguire l'andamento del cantiere, con funzione di tutelare gli interessi della committenza nei confronti dell'impresa costruttrice, controllando l'esecuzione a regola d'arte delle opere in corso di realizzazione;
nel caso di specie, il geom. essendo amministratore unico e socio unico dell'impresa Parte_1 costruttrice, non poteva svolgere tale compito per evidente conflitto di interessi. La del resto, CP_1 non era stata informata dal geom. del rilascio dei permessi di costruire, né dell'andamento Parte_1 dei lavori e della loro conclusione;
neppure era stata consultata, né informata in ordine alla modifica degli spazi interni all'unità immobiliare. Quanto poi alle pratiche relative all'agibilità/abitabilità, si era assunta l'impegno, con le scritture sottoscritte tra le parti, di consegnare la Controparte_2 villetta -costituente il corrispettivo della cessione del terreno- munita di dette certificazioni, per cui tutti gli adempimenti necessari a tal fine erano a carico dell'impresa e il geom. aveva Parte_1 evidentemente agito nell'interesse di quest'ultima.
In via subordinata, chiedeva di autorizzare la chiamata in giudizio di per Controparte_2 essere dalla stessa manlevata, in quanto la società si era fatta carico degli adempimenti necessari per il conseguimento del titolo abilitativo e si era impegnata a consegnare una villetta completa del certificato di agibilità, in permuta rispetto alla cessione del terreno.
Con comparsa di risposta del 23.02.2022 il geom. costituendosi in giudizio, Parte_1 contestava integralmente l'opposizione, sostenendo che la signora aveva sottoscritto la sua CP_1 nomina come direttore lavori e aveva provveduto a firmare i documenti necessari per la progettazione da lui predisposti, nonché la variante in corso d'opera, dimostrando in tal modo di essere perfettamente al corrente di tutte le opere eseguite.
Inoltre, assumeva di aver realizzato per la costruzione da parte dell' Controparte_2 dell'immobile da destinare alla le seguenti ulteriori prestazioni professionali: CP_1
- relazione tecnica e sopralluogo con i tecnici comunali (cfr all. 3 al fascicolo monitorio);
- progettazione tecnica di cementi armati e Direzione lavori (cfr all. 4 al fascicolo monitorio); pagina 5 di 22 - progettazione tecnica e relazione al Comune di Buguggiate (cfr all. 5 al fascicolo monitorio);
- elaborazioni planimetriche dell'unità immobiliare (cfr all. 6 al fascicolo monitorio);
- varianti in corso d'opera (cfr all. 7 al fascicolo monitorio);
- direzione dei lavori e collaudi per l'ultimazione delle opere edilizie (cfr all. 8 al fascicolo monitorio);
- comunicazione fine lavori con tutti gli elaborati (cfr all. 9 al fascicolo monitorio);
- aggiornamento mappale presso il Catasto Urbano (cfr all. 10 al fascicolo monitorio);
- aggiornamento mappale per l'Agenzia Entrate (cfr all. 11 al fascicolo monitorio);
pagina 6 di 22 - redazione della documentazione idonea ai fini del rilascio, da parte del del “certificato di CP_3 agibilità” (cfr all. 12 al fascicolo monitorio).
Le varie attività svolte, dettagliatamente documentate, secondo l'opposto giustificavano la richiesta di pagamento dell'importo di € 31.959,38, inviata già in data 27.1.2020 e non contestata dall'opponente, mentre le successive rimostranze di quest'ultima del luglio 2020 erano del tutto pretestuose.
Il convenuto evidenziava che le scritture richiamate dall'opponente del 14.5.2016 e del 10.1.2017 non attenevano alle prestazioni professionali oggetto del decreto ingiuntivo, poiché la prima concerneva la permuta del terreno con la costruzione della villetta da parte di mentre la Controparte_2 seconda riguardava la ristrutturazione di un diverso immobile sito in Milano. In particolare, assumeva che la società appaltatrice, in forza degli accordi conclusi con la signora doveva occuparsi CP_1 unicamente della costruzione dell'unità immobiliare permutata, mentre le funzioni di progettazione e direzione lavori esulavano da detto impegno ed erano state svolte dal medesimo su incarico dell'opponente.
Da ultimo, il convenuto si opponeva alla richiesta di chiamata in causa del terzo, ritenendola ultronea e dilatoria, poiché il rapporto professionale era intercorso direttamente tra il medesimo e la CP_1
Si costitutiva, altresì, contestando le pretese avversarie e svolgendo difese Controparte_2 sovrapponibili a quelle del geom. Parte_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n 24132/2021 pubblicata il 22.01.2024, così statuiva: “Accoglie
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17865/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/09/2021 che per l'effetto viene revocato;
accerta e dichiara debitrice nei confronti di Controparte_1 [...] per la somma di € 8.000,00; condanna al pagamento della somma di € Parte_1 Controparte_1
8.000,00 a favore di rigetta la domanda di manleva svolta da Parte_1 Controparte_1 nei confronti di condanna al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1
processuali in favore per l'importo di € 3.800,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, Parte_1
€ 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali. Interessi ex art. 1284 ai sensi del 1° comma dal dovuto alla domanda, ed ai sensi del 4° comma – medesimo articolo – dalla domanda al saldo;
condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata, per Controparte_2
l'importo di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 950,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali”.
Il Tribunale, in via preliminare, riteneva di dover esaminare la controversia con riferimento all'intero pagina 7 di 22 complesso delle attività professionali dedotte nel ricorso monitorio, nonostante la dichiarazione congiunta resa dai procuratori delle parti all'udienza del 26.1.2023 del seguente tenore: “I procuratori delle parti concordemente precisano che l'oggetto dell'attuale causa sono i compensi relativi alla
Direzione Lavori, Accatastamento, Coordinamento Sicurezza Lavori ed Agibilità”. Ciò in quanto l'oggetto della lite, secondo il giudice, coincideva con quello del ricorso per decreto ingiuntivo e non risultava intervenuta alcuna rinuncia successiva del geom. rispetto alle pretese Parte_1 originariamente azionate.
Richiamato l'art. 2697 c.c., il giudice rilevava poi come incombesse sulla parte opposta –attrice sostanziale– l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, onere che era stato assolto attraverso la produzione documentale e le prove testimoniali raccolte. Per contro, era la parte opponente ad essere gravata dell'onere di dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa avversaria. Sotto quest'ultimo profilo il Tribunale riteneva che doveva essere disattesa la tesi di parte opponente secondo cui le attività professionali rivendicate sarebbero state da imputare alla terza chiamata,
[...]
Il giudice evidenziava, infatti, come quest'ultima avesse rivestito la qualità di mera CP_2 impresa esecutrice dei lavori, mentre le prestazioni in contestazione richiedevano l'intervento di un professionista iscritto ad apposito albo. Nessuna prova era stata fornita circa un accollo di tali prestazioni da parte della società, che era soggetto giuridicamente distinto dal professionista, sicché la domanda di manleva nei confronti della stessa doveva essere rigettata.
Dalla documentazione già prodotta in sede monitoria e dalle deposizioni testimoniali assunte, secondo il Tribunale era, dunque, emerso che il geom. aveva effettivamente svolto le attività dedotte, Parte_1 ivi comprese anche la progettazione, la direzione e la vigilanza relative a strutture in cemento armato.
Tuttavia, secondo il giudice, tale ultima attività non poteva essere svolta da un geometra, per cui si verteva in ipotesi di nullità.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalle prove orali era emerso che le prestazioni del geom. Parte_1 avevano riguardato tutte e quattro le unità immobiliari del complesso, una sola delle quali riferibile alla signora . Conseguentemente il compenso del professionista a carico di quest'ultima doveva CP_1 essere ridotto a tale singola unità immobiliare.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale riconosceva al geom. un corrispettivo Parte_1 equitativamente determinato, ex art. 1226 c.c., nella misura di euro 8.000, già compresi IVA e oneri di legge, tenendo conto, da un lato, che le prestazioni relative ai cementi armati non potevano essere compensate e, dall'altro, che doveva tenersi conto dell'attività svolta solo per una delle quattro unità immobiliari realizzate. pagina 8 di 22 Avverso tale sentenza proponeva appello il geom. per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e proponendo altresì appello incidentale. Controparte_1
All'esito della prima udienza del 13.05.2025 le parti chiedevano un rinvio per valutare una definizione della lite in via conciliativa. Alla successiva udienza del 27.5.2025, preso atto dell'esito negativo delle trattative, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 350bis c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 23.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino al
10.7.2024 per il deposito di note conclusive e sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa. Nella stessa udienza del 27.05.2025 le parti davano atto che non intendevano coltivare nel giudizio di appello le domande nei confronti di Controparte_4
.
[...]
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 23.09.2025 e decisa nella camera di consiglio di pari data.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo di appello il geom. censura la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che le pretese creditorie azionate con il ricorso monitorio ricomprendessero attività di progettazione dei cementi armati, attività che, secondo il Tribunale, non poteva essere svolta da un geometra.
Secondo l'appellante, infatti, tale affermazione è smentita dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla nota pro forma del 27.1.2020, nella quale era espressamente indicato che il pagamento richiesto riguardava esclusivamente le attività di “direzione lavori, accatastamento e pratiche per
l'agibilità”, senza riferimento alcuno alla progettazione o direzione lavori di opere in cemento armato.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'individuare l'oggetto della controversia, avendo considerato attività di cui mai era stato richiesto il pagamento, come la progettazione e la direzione dei cementi armati.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 17865/2021 e riconosciuto un compenso di € 8.000,00, in via equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dell'asserita inclusione, nella richiesta di pagamento di cui al decreto pagina 9 di 22 ingiuntivo, dell'attività di progettazione e direzione di opere in cemento armato. Dalla documentazione prodotta si evinceva che, in realtà, le prestazioni per le quali si chiedeva il compenso riguardavano esclusivamente la direzione lavori, l'accatastamento e le pratiche per l'agibilità dell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
L'appellante sottolinea che la decisione del Tribunale risulta viziata sotto più profili:
- il giudice aveva ignorato che le parti avevano concordemente precisato come l'oggetto della causa fosse limitato ai “compensi relativi alla Direzione Lavori, Accatastamento,
Coordinamento Sicurezza Lavori ed Agibilità”;
- l'opponente non aveva mai richiesto, neppure in via subordinata, la liquidazione equitativa dei compensi, avendo invece sostenuto di non aver mai conferito alcun incarico professionale al geom. il quale avrebbe svolto le prestazioni nell'interesse di Parte_1
quale suo rappresentante legale e/o su incarico della stessa, e che Controparte_2 era la stessa società semmai a dover pagare le prestazioni del direttore lavori;
di conseguenza, la decisione del Tribunale sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione, per aver ampliato la domanda, ed extra petizione per aver sostituito altri effetti a quelli propri della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- infine, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il valore di € 300.000,00, indicato nel quadro economico allegato alla nota pro forma, fosse riferibile al costo complessivo dell'edificazione delle quattro unità immobiliari, mentre tale importo era stato espressamente indicato come valore della sola unità immobiliare di proprietà della sig.ra ; del resto, aggiunge l'appellante, non era neppure verosimile che detto CP_1 importo potesse riferirsi a ben quattro appartamenti.
L'appellante assume, pertanto, che la revoca del decreto ingiuntivo sarebbe da considerarsi illegittima e reitera la richiesta di vedersi riconosciuto il compenso di € 31.959,38, come risultante dalla nota pro forma e dai relativi allegati.
I due motivi di appello principale possono essere congiuntamente trattati e sono parzialmente fondati.
Come noto, “nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non pagina 10 di 22 soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie” (Cass. n. 5402 del 25.2.2019).
Nel caso di specie, in sede di ricorso monitorio, il geom. aveva dato atto di aver svolta una Parte_1 pluralità di attività, ma nella nota pro forma contenente il calcolo del compenso al medesimo dovuto aveva inserito solo talune di dette prestazioni.
In particolare, nella narrativa del ricorso monitorio il professionista dava atto di aver svolto le seguenti attività professionali per la costruzione dell'immobile da destinare alla signora : Controparte_1
-relazione tecnica e sopralluogo con i tecnici comunali (all. 3);
- progettazione tecnica di cementi armati e d.l. (all. 4);
- progettazione e relazione all'ente (all. 5);
- elaborazioni planimetriche dell'unità imm.re (all. 6);
- varianti in corso d'opera (all. 7);
- esecuzione dei lavori e collaudi per l'ultimazione delle opere edilizie (all. 8);
- comunicazione fine lavori con tutti gli elaborati (all. 9);
- aggiornamento mappale al catasto (all. 10);
-aggiornamento mappale Agenzia entrate (all. 11);
- certificazione per il rilascio da parte del Comune del “certificato di agibilità” (all. 12).
Ciò premesso, deduceva di aver calcolato il compenso per le proprie prestazioni -ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012- nella somma di euro 22.948,77, oltre accessori, con l'aggiunta di euro 2.000,00 per spese di accatastamento. Sul punto richiamava l'allegato 13 del ricorso monitorio, intitolato “calcolo parcella”.
In realtà, in quest'ultimo, all'inizio del secondo foglio, erano indicate la direzione lavori,
l'accatastamento e le pratiche per agibilità. Anche nel terzo foglio dell'allegato 13, dedicato al “quadro economico dell'opera”, risulta chiaramente che l'oggetto dell'incarico era individuato come “direzione lavori, accatastamento, pratiche per agibilità”.
Più precisamente, nell'elenco delle singole prestazioni professionali eseguite, il geom. Parte_1 indicava la “direzione esecutiva- c.I esecuzione dei lavori” e le “verifiche e collaudi- d.I”, per un totale di euro 22.948,77. Seguiva, sempre nell'allegato 13, il calcolo analitico della parcella, che evidenziava le seguenti voci:
pagina 11 di 22 Sulla scorta delle voci sopra specificate, il geom. eterminava in euro 20.682,23 il compenso Parte_1 dovuto per l'”esecuzione dei lavori” e in euro 2.266,55 quello relativo al collaudo tecnico amministrativo.
Come noto, in caso di determinazione giudiziale dei compensi spettanti a ingegneri, architetti e geometri, deve farsi applicazione dei parametri di cui al dm 140/2012.
Confrontando le voci della parcella dell'appellante con le tabelle allegate al DM 140/2012, si evince che quest'ultimo ha richiesto il compenso unicamente per la direzione lavori e per il collaudo tecnico amministrativo, di cui alla tabella Z-2 allegata al predetto decreto. Infatti le voci indicate e i coefficienti inseriti nel calcolo della parcella trovano esatta corrispondenza nelle voci e nei coefficienti di cui alla predetta tabella Z-2, con riferimento alle seguenti voci, ivi rinvenibili, riferite alla categoria “edilizia”:
- “Direzione Esecutiva, c.I, esecuzione lavori:
Qcl 01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina”:
0,32
Qcl 05 “Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo”:
pagina 12 di 22 0,10
Qcl 12 “Coordinamento della sicurezza in esecuzione”:
0,25
Qcl 06 “Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere”:
0,06
- “Verifiche e Collaudi”, c.I verifiche e collaudi:
Qdl.01: “Collaudo tecnico amministrativo”:
0,08
In parcella il geom. aveva poi aggiunto l'importo di euro 2.000,00 per spese di Parte_1 accatastamento.
Dagli elementi documentali sopra indicati emerge, dunque, chiaramente che, benché in modo un po' confuso nella narrativa del ricorso monitorio e in sede di comparsa di costituzione erano state indicate altre prestazioni professionali svolte dal geom. (sulle quali peraltro sono state svolte Parte_1 anche le prove orali richieste dal medesimo), in realtà il compenso domandato in giudizio era stato limitato alle attività sopra indicate, con esclusione di tutte le altre elencate in atti, come ad esempio la progettazione, anche dei cementi armati, e la predisposizione delle planimetrie e della variante.
La circostanza, del resto, era pacifica tra le parti, dal momento che i legali di opponente ed opposta, all'udienza del 26.12023, così avevano dichiarato a verbale: “I procuratori delle parti concordemente precisano che l'oggetto dell'attuale causa sono i compensi relativi alla Direzione
Lavori, Accatastamento, Coordinamento Sicurezza Lavori ed Agibilità”.
Il giudice, pertanto, nel momento in cui ha ampliato l'oggetto del giudizio alle prestazioni indicate da parte opposta per le quali quest'ultima non aveva chiesto alcun compenso in giudizio, effettivamente ha esorbitato dai limiti della domanda.
La questione assume rilevanza in merito alla progettazione dei cementi armati.
Il Tribunale ha evidenziato che l'attività di progettazione delle strutture non può essere svolta da un geometra, per cui si verte in ipotesi di nullità.
Tuttavia, come evidenziato anche da parte appellata, tale nullità, in realtà, non concerne unicamente la progettazione dei cementi armati, ma si estende anche alla direzione lavori.
Infatti la Suprema Corte in più occasione avuto modo di affermare che “a norma dell'art. 16, lett.
m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con pagina 13 di 22 esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri” (Cass. n. 17028 del 26.7.2006; Cass. n. 100 dell' 8.1.2021; Cass. ord.
n. 10951 del 26.4.2023; Corte d'appello di Messina 22.7.2025).
Dai principi sopra espressi discende, pertanto, che, non solo la progettazione, ma anche la direzione lavori è preclusa ai geometri quando la costruzione civile comporta l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato. Solo le costruzioni civili modeste, che non comportino l'adozione, neppure parziale, di strutture in cemento armato, possono essere progettate e dirette da un geometra.
Nel caso di specie lo stesso geom. ha dato atto che era stato necessario predisporre la Parte_1 progettazione dei cementi armati -di cui si era personalmente occupato, pur senza chiederne un compenso- e infatti si trattava di realizzare da zero una villetta, divisa in due unità abitative.
Pertanto, il rilievo della nullità operato dal primo giudice è corretto.
Sempre con riferimento alla direzione lavori, vi è inoltre da evidenziare che il geom. Parte_1 era socio unico e amministratore unico di e secondo i principi espressi dalla CP_2 Controparte_2
Suprema Corte il titolare dell'impresa costruttrice non può svolgere il ruolo di direttore lavori per conto del committente.
La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che “in tema di appalto, il titolare dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che quest'ultimo è un pagina 14 di 22 rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere” (Cass. n. 2562 del 2.2.2009; Cass. 19895 del 29.8.2013).
La ragione è evidente e attinge alla causa in concreto del negozio concluso: il direttore lavori è un professionista terzo che controlla l'andamento dei lavori e verifica che l'impresa costruttrice svolga le opere a regola d'arte e in modo conforme al progetto. E' evidente che tale ruolo non può essere svolto dal legale rappresentante della società costruttrice, perché controllore e controllato non possono coincidere.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che un conto è il direttore lavori, che vigila sullo svolgimento dei lavori su incarico e nell'interesse del committente, e un altro è il direttore di cantiere, che opera invece per conto dell'appaltatore vigilando sull'esecuzione dell'opera. Così si è espressa, infatti, la Corte di legittimità: “In tema di appalto, il titolare o l'amministratore dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che questo - a differenza del direttore di cantiere, fiduciario dell'appaltatore - è un rappresentante del committente, preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere”.
Deve, pertanto, escludersi il riconoscimento al geom. di un compenso per la direzione Parte_1 lavori per entrambi i profili sopra evidenziati.
L'altra censura mossa dall'appellante è relativa al fatto che il valore di euro 300.000,00, sulla base del quale è stata calcolata la sua parcella, non poteva che riferirsi al solo immobile della signora
, e non anche alle altre tre unità realizzate, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. CP_1
La Corte ritiene che può convenirsi sulla correttezza di tale assunto, posto che l'importo indicato di
300.000,00 euro è esattamente quello che le parti hanno indicato come valore della villetta nel rogito del 28.7.2016. Peraltro, tale profilo non è contestato dalla difesa della signora CP_1
Ciò detto, esclusa la direzione lavori per le ragioni sopra esposte, le attività non interdette ad un geometra per le quali potrebbe riconoscersi un compenso all'appellante si riducono al coordinamento della sicurezza, al collaudo tecnico amministrativo, all'accatastamento e alla pratica di agibilità.
Per il coordinamento alla sicurezza il coefficiente indicato nella tabella Z-2 allegata al DM
140/2012 è 0,25 (Qcl.12), per cui, tenuto conto dell'importo dei lavori pari a 300.000,00 euro, il compenso dovuto per detto coordinamento è pari ad euro 7.082,92 (300.000 per 9,4439% per 0.25).
Con riferimento al collaudo tecnico amministrativo il geom. ha richiesto la somma di Parte_1 euro 2.266,55. In proposito è opportuno evidenziare che dalla tabella Z-2 allegata al DM 140/2012 pagina 15 di 22 emerge che l'attività in esame è distinta da quella di direzione lavori. In ordine al conferimento dell'incarico relativamente a detta attività vi è contestazione specifica da parte dell'appellante incidentale (vedi infra) e il geom. non ha fornito adeguata prova al riguardo, per cui tale voce Parte_1 deve essere esclusa.
Quanto all'ottenimento dell'agibilità, non si ritiene dovuto alcun compenso, come sarà spiegato in sede di esame del secondo motivo di appello incidentale, ma, in ogni caso, non risulta che l'appellante, nel calcolo della sua parcella, abbia indicato uno specifico importo per detta prestazione (vedi infra).
Per l'accatastamento l'appellante ha indicato come rimborso spese 2.000 euro, che in punto quantificazione non è oggetto di appello incidentale, posto che l'appellata nel presente grado si è limitata a contestarne la debenza e tale contestazione non appare fondata, come si siegherà in sede di esame del secondo motivo di appello incidentale.
Complessivamente, pertanto, può già qui anticiparsi che il compenso che non riguarda prestazioni colpite da nullità e per le quali non vi sono censure accoglibili dell'appellante incidentale, deve determinarsi in euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma prima,
c.c., dalla costituzione in mora del 23.7.2020 alla domanda, ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo d'appello incidentale la sig.ra evidenzia il vizio di extra petizione CP_1 in cui sarebbe incorso il Tribunale. Infatti, pur avendo dato atto della dichiarazione resa dai procuratori delle parti all'udienza del 26.1.2023, con la quale gli stessi, concordemente, avevano precisato che l'oggetto della causa era limitato ai compensi per “direzione lavori, accatastamento, coordinamento della sicurezza e pratiche di agibilità”, il primo giudice aveva ritenuto di considerare anche le ulteriori attività risultanti dalla documentazione di controparte, così individuate in atti: “relazione tecnica e sopralluogo con i tecnici comunali;
progettazione tecnica dei cementi armati, progettazione e relazione all'ente; elaborazione delle planimetrie dell'unità immobiliare, varianti in corso d'opera, esecuzione dei lavori e collaudi per l'ultimazione delle opere edilizie, la comunicazione di fine lavori con tutti gli elaborati, l'aggiornamento mappale al catasto, l'aggiornamento mappale Agenzia delle Entrate, e la certificazione per il rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità”.
In tal modo il Tribunale aveva riconosciuto all'appellante un compenso pari a € 8.000,00 per l'insieme di tali attività, ossia per attività ulteriori rispetto a quelle per le quali la controparte aveva pagina 16 di 22 chiesto in giudizio il pagamento, pronunciandosi, dunque, oltre i limiti della domanda.
Pertanto, secondo l'appellante incidentale, tale pronuncia, come rilevato dallo stesso appellante, viola l'art. 112 c.p.c., dal momento che il giudice non avrebbe potuto estendere la propria decisione a prestazioni non comprese nella parcella del 27.1.2020.
Sul punto la Corte richiama le considerazioni sopra espresse in ordine al primo motivo di appello principale, evidenziando che, effettivamente, l'oggetto della causa deve essere ricondotto alle sole prestazioni menzionate nella parcella azionata dal geom. di cui all'allegato 13 del ricorso Parte_1 monitorio.
Con il secondo motivo d'appello incidentale , in via subordinata, nella Controparte_1 denegata ipotesi di mancato riconoscimento del vizio di ultrapetizione dedotto con il motivo precedente, chiede la riforma della sentenza, in quanto la stessa non avrebbe conferito alcun incarico professionale al geom. per le attività professionali ulteriori indicate in atti da controparte. Parte_1
L'appellante incidentale evidenzia, infatti, come dette attività professionali fossero state, in realtà, eseguite:
- il sopralluogo con i tecnici comunali, la progettazione dei cementi armati, la progettazione e relazione all'ente: al fine di ottenere il titolo abilitativo per la costruzione di quattro unità abitative in sostituzione della villa bifamiliare, come confermato dallo stesso appellante in sede di interpello, e si trattava di attività svolte a cure, spese e sotto la responsabilità di che si era avvalsa della collaborazione del Controparte_2 geom. Parte_1
- le varianti in corso d'opera: per adeguare il progetto alle richieste del promissario acquirente il quale aveva corrisposto direttamente all' il Per_1 Controparte_2 relativo compenso, come stabilito nel contratto in data 1.8.2016;
- i collaudi, l'elaborazione delle planimetrie, l'aggiornamento catastale e la certificazione per il rilascio dell'agibilità: per consegnare la villetta ultimata e corredata del certificato di agibilità/abitabilità, trattandosi di adempimenti necessari ad per Controparte_2 onorare gli obblighi assunti con la scrittura privata del 14.5.2016, successivamente confermati con la scrittura del 10.1.2017.
pagina 17 di 22 La Corte osserva che, tralasciando le prestazioni professionali che devono ritenersi non oggetto di causa perché non comprese nella parcella azionata dal geom. deve rilevarsi che nel corpo del Parte_1 motivo in esame l'appellata tratta anche dei collaudi, dell'aggiornamento catastale e del rilascio del certificato di agibilità, che invece rientrano tra quelle per le quali è stato chiesto il pagamento.
Quanto alla dicitura “collaudi” deve rilevarsi che per quello dei cementi armati non è stato domandato il compenso in parcella, mentre per il collaudo tecnico amministrativo -che esula dalla direzione lavori, come emerge dalla tabella Z-2 allegata al DM 140/2012- effettivamente il geom. non ha dimostrato, come era suo onere, di aver ricevuto specifico incarico da parte della Parte_1
Manca, infatti, un disciplinare di incarico scritto e le prove orali si sono concentrate CP_1 sull'esecuzione delle prestazioni dedotte, mentre l'opponente aveva sin da subito contestato lo stesso conferimento dell'incarico professionale.
Con riferimento all'aggiornamento catastale e all'ottenimento dell'agibilità, la tesi dell'appellante incidentale è che tali attività sono state svolte dal geom. per conto di Parte_1 [...] che si era obbligata, con le scritture del 14.5.2016 e del 10.1.2017, a consegnare alla CP_2 signora una villetta finita in ogni sua parte e munita del certificato di agibilità/abitabilità. CP_1
Le scritture citate sono quelle che prevedevano la permuta dei terreni ceduti dalla a CP_1 con una villetta da realizzarsi a cura di quest'ultima sul terreno rimasto in Controparte_2 proprietà della cedente.
In particolare, la scrittura del 14.5.2016 prevedeva all'art. 3.3: “L'unità immobiliare, compresa
l'area pertinenziale, dovrà essere consegnata ultimata e rifinita in ogni sua parte a regola d'arte e a norma di legge, secondo il capitolato da definire, munita di certificato di agibilità/abitabilità”.
Nel rogito del 28.7.2016, relativo alla cessione del terreno dalla ad CP_1 Controparte_2 veniva, inoltre, precisato: “La signora conferisce sin d'ora mandato con Controparte_1 rappresentanza alla stessa società per effettuare la relativa denuncia di accatastamento, sottoscrivere la documentazione che all'uopo si renderà necessaria”.
Dalle pattuizioni in esame si evince che, effettivamente, era a carico dell'impresa -come corrispettivo del terreno ceduto dalla consegnare a quest'ultima una villetta dotata di CP_1 agibilità/abitabilità. E' dunque ragionevole ritenere che il geom. abbia svolto l'attività Parte_1 finalizzata all'ottenimento dell'agibilità per conto dell'impresa, di cui, peraltro, come si è detto, era amministratore unico e socio unico.
pagina 18 di 22 Viceversa, quanto all'accatastamento, il conferimento di un mandato con rappresentanza alla società per lo svolgimento della relativa pratica non comporta automaticamente che le spese a tal fine necessarie fossero a carico dell'impresa e, siccome tale attività era per l'immobile della in CP_1 mancanza di diversa pattuizione, deve ritenersi che la relativa spesa fosse a carico della medesima. L'art. 1720 c.c. stabilisce, infatti, che il mandante è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal mandatario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, non dovrebbe essere dovuto al geom. il compenso relativo alla richiesta dell'agibilità. Parte_1
Tuttavia, dall'esame della parcella azionata da quest'ultimo e, in particolare, dall'esame del relativo calcolo analitico, contenuto nel sopra menzionato allegato 13 al ricorso monitorio, si evince che non erano stati indicati una voce e un importo specifici per tale attività.
Le prestazioni per le quali, in concreto, l'appellante ha chiesto il compenso sono state la direzione lavori (euro 20.682,23) e il collaudo tecnico amministrativo (euro 2.266,55), cui ha aggiunto euro 2.000 per le spese di accatastamento. Il calcolo analitico della parcella dimostra, quindi, che, in realtà, non risulta un importo richiesto per l'attività svolta ai fini dell'ottenimento dell'agibilità. Pertanto, nessuna somma può essere detratta sotto tale profilo dal compenso riconosciuto al geom. Parte_1
Conclusivamente, deve tenersi fermo l'importo sopra determinato di euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla costituzione in mora del 23.7.2020 alla domanda ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, la lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. CP_1 con riferimento all'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla sua domanda di ripetizione degli importi versati al geom. a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del Parte_1 decreto ingiuntivo.
In particolare, evidenzia di aver corrisposto a quest'ultimo, in data 1.4.2022, la somma complessiva di € 33.903,43, tuttora trattenuta dalla controparte, nonostante il tenore della decisione del
Tribunale.
Sottolinea che, nelle proprie conclusioni, aveva chiesto la condanna del geom. alla Parte_1 restituzione integrale, o in subordine parziale, della somma versata. Tale domanda, tuttavia, non era stata in alcun modo esaminata dal Tribunale, che avrebbe quindi omesso di pronunciarsi sul punto.
Pertanto, in questa sede, l'appellante incidentale reitera la domanda di restituzione integrale, o parziale, della somma di € 33.903,43, con interessi legali dal 2 aprile 2022. pagina 19 di 22 Osserva la Corte che il motivo è fondato con riferimento alla differenza tra l'importo qui determinato a favore del geom. il maggior importo versato dalla in forza del decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo poi revocato. Detta domanda era stata ritualmente introdotta dall'opponente in primo grado sin dalla prima memoria ex art. 183 cpc e il Tribunale non risulta essersi pronunciato sul punto.
L'appellante è dunque tenuto a restituire alla signora la differenza tra quanto quest'ultima CP_1 gli ha corrisposto in data 1.4.2022 e il sopra indicato importo di euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla costituzione in mora del 23.7.2020 alla domanda ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo.
SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale degli appelli proposti determina una riforma della sentenza di primo grado, che comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che la soccombenza reciproca e l'accoglimento solo parziale delle domande del geom. giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 con condanna di parte appellata alla refusione a favore dello stesso della residua metà, in quanto prevalentemente soccombente.
Le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 /2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 9237/2022).
pagina 20 di 22 Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro
1.701,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
per il presente grado di appello si liquidano in euro 3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, contributo unificato, iva e cpa come per legge, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
La metà di detti importi deve, pertanto, porsi a carico di parte appellata a titolo di spese di lite.
Stante la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per importo ben maggiore, le spese della fase monitoria restano a carico dell'appellante.
Gli interessi sull'importo eccedente saranno dovuti dal giorno del pagamento, quindi dall'
1.4.2022, non rilevando la buona o mala fede dell'accipiens. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che
“in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (Cass. ord. n.
24475 del 1.10.2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
10253/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.11.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma della sentenza, così provvede:
1) condanna a pagare a a titolo di compenso per Controparte_1 Parte_1
l'attività professionale svolta, la somma di euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma primo, c.c. dal 23.7.2020 alla domanda, ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 21 di 22 2) accertato che, in esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato, in data 1.4.2022
ha già versato a la somma di euro 33.903,43, Controparte_1 Parte_1 condanna quest'ultimo a restituire a l'importo eccedente la Controparte_1 somma riconosciuta al punto 1) del presente dispositivo, oltre interessi legali dall'1.4.2022;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensate le spese di lite nella misura di metà per entrambi i gradi di giudizio, condanna a pagare a la residua metà delle spese Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio, liquidate per tale quota, quanto al primo grado, in euro
2.539,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 per compenso, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge e rimborso di metà del contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott. RL Maddaloni
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. 3361/2024 promossa in grado d'appello,
da
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
UA RO e GA WI RO, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Milano, via F. De Sanctis n. 28, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Donata Controparte_1 C.F._2
AN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Varese, via Orrigoni n.
15, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
nei confronti
con sede legale in Milano, via Petrella nr. 24, (P.iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante geom. non costituita;
P.IVA_1 Parte_1
APPELLATA
pagina 1 di 22 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 10253/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.11.2024.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 23.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, riformare la sentenza nr. sentenza n. 10253/2024 emessa e pubblicata il 26/11/2024 dal Tribunale di Milano, e conseguentemente:
- preliminarmente, dichiarare e accertare ex art. 112 cpc il vizio di ultrapetizione e/o extra petizione con conseguente nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 31.959,38 oltre gli interessi come da domanda in ricorso per decreto ingiuntivo;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10253/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano,
Sezione V Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro – R.G. n.
47507/2021, pubblicata il 26/11/2024, notificata all'appellata il 2 dicembre Controparte_1
2024;
- rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata per i motivi dedotti in Controparte_1 atti ed in memoria di replica;
- e per l'effetto dichiarare illegittima la revoca del decreto ingiuntivo nr. 17865/2021, con condanna al pagamento a favore dell'appellante della somma di € 31.959,38, oltre gli interessi come da domanda in ricorso per decreto ingiuntivo;
- e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi del primo grado rapportate al valore della causa di € 31.959,38 e condanna a spese e compensi per questo grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 22 PARTE APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dal geom. in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 per i motivi di cui agli atti;
Nel merito in via incidentale:
-in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare non dovuta la somma di
€ 8.000,00, quale compenso per prestazioni professionali non azionate in giudizio, ed in mancanza di incarico professionale da parte dell'appellata.
Conseguentemente:
-dato atto che ha, in data 1.4.2022, corrisposto la somma ingiunta dal d.i. Controparte_1 provvisoriamente esecutivo comprensiva di interessi e spese per complessivi € 33.903,43, condannare il geom. alla restituzione integrale, o in subordine parziale, del Parte_1 suddetto importo in favore dell'appellata, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, 1° e 4° comma, c.p.c. dal 1.4.2022 sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di primo e secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 17865/2021, emesso in data 21.9.2021, il Tribunale di Milano, su istanza del geom. ingiungeva alla sig.ra il pagamento dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
31.959,38, oltre interessi e spese di procedura, liquidate in complessivi € 1.686,00. A fondamento della propria richiesta, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di direttore dei lavori a favore dell'ingiunta per la costruzione di un immobile sito in Buguggiate (VA).
si opponeva al decreto ingiuntivo suindicato, eccependo di non aver mai conferito Controparte_1 alcun incarico professionale al ricorrente e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. L'attrice opponente evidenziava che il geom. rivestiva la carica di amministratore Parte_1 unico e socio unico della società ed assumeva che le prestazioni Controparte_2 professionali, oggetto della richiesta di pagamento, non erano state da lei commissionate, ma erano state pagina 3 di 22 svolte esclusivamente nell'interesse e per conto della predetta società, quale suo rappresentante legale o comunque su incarico della stessa.
A sostegno delle sue affermazioni la sig.ra così ripercorreva i rapporti intercorsi tra le parti: CP_1
- con scrittura privata del 14.5.2016, RL e Donata AN, figli della sig.ra si CP_1 erano impegnati a vendere a parte di un terreno sito in Controparte_2
Buguggiate, a fronte dell'impegno della società di realizzare una villetta sul lotto che sarebbe rimasto di loro proprietà; l'efficacia dell'accordo era subordinata al rilascio del titolo edilizio per la costruzione di quattro unità immobiliari e i committenti si erano impegnati a sottoscrivere tutti i documenti a tal fine necessari, redatti a cura, spese e sotto la responsabilità di Controparte_2
- Poiché i AN avevano ricevuto il terreno in donazione dalla madre e tale provenienza avrebbe potuto ostacolare la commerciabilità e l'accesso al credito, su richiesta della società l'atto di donazione veniva risolto in data 13.7.2016. Successivamente, in data
28.7.2016, la sig.ra vendeva a la porzione di terreno CP_1 Controparte_2 oggetto della scrittura del 14.5.2016, ottenendo come corrispettivo la realizzazione di una villetta sul lotto rimasto in sua proprietà. Tali pattuizioni venivano confermate in una successiva scrittura del 10.1.2017, integrativa del contratto di appalto stipulato tra la e la società per lavori di completamento e ristrutturazione da eseguire in un CP_1 diverso immobile a Milano, via Villapizzone n. 26.
- Dopo la vendita del terreno, il 23.9.2016 veniva richiesta la voltura del permesso di costruire in favore di che designava come direttore dei lavori il Controparte_2 geom. La società, per il tramite dello stesso, si era occupata di tutte le attività Parte_1 necessarie al conseguimento del titolo edilizio, ottenendo il rilascio, il 7.11.2016, per la signora e per di un permesso di costruire in variante, CP_1 Controparte_2 consistente nella divisione di ciascuno dei due fabbricati in due unità immobiliare, con quindi realizzazione di quattro unità. La signora assumeva di non essere stata CP_1 neppure informata del rilascio di detto permesso in variante.
- Dopo la cessione dell'area e la sottoscrizione dei documenti per le pratiche burocratiche,
l'opponente assumeva di non aver avuto ulteriori rapporti con il geom. nel Parte_1 corso dei lavori per l'edificazione della villetta e contestava che lo stesso avesse svolto la direzione lavori per suo conto ed interesse;
- la richiesta di pagamento dell'opposto del 27.1.2020 non era mai stata ricevuta, mentre quella successiva del 23.7.2020 era stata subito contestata integralmente dalla CP_1 pagina 4 di 22 con pec del 28.7.2020, per gli stessi motivi fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opponente ribadiva l'insussistenza di qualsivoglia rapporto professionale con il geom.
evidenziando che le prestazioni per le quali quest'ultimo aveva agito monitoriamente -attività Parte_1 di Direttore Lavori, coordinamento della sicurezza, accatastamento e richiesta di agibilità- erano state, in realtà, svolte dal medesimo per conto di che si era impegnata in tal senso a Controparte_2 favore di a titolo di corrispettivo della cessione del terreno. Controparte_1
Inoltre, evidenziava che il direttore lavori è la figura scelta dal committente allo scopo di seguire l'andamento del cantiere, con funzione di tutelare gli interessi della committenza nei confronti dell'impresa costruttrice, controllando l'esecuzione a regola d'arte delle opere in corso di realizzazione;
nel caso di specie, il geom. essendo amministratore unico e socio unico dell'impresa Parte_1 costruttrice, non poteva svolgere tale compito per evidente conflitto di interessi. La del resto, CP_1 non era stata informata dal geom. del rilascio dei permessi di costruire, né dell'andamento Parte_1 dei lavori e della loro conclusione;
neppure era stata consultata, né informata in ordine alla modifica degli spazi interni all'unità immobiliare. Quanto poi alle pratiche relative all'agibilità/abitabilità, si era assunta l'impegno, con le scritture sottoscritte tra le parti, di consegnare la Controparte_2 villetta -costituente il corrispettivo della cessione del terreno- munita di dette certificazioni, per cui tutti gli adempimenti necessari a tal fine erano a carico dell'impresa e il geom. aveva Parte_1 evidentemente agito nell'interesse di quest'ultima.
In via subordinata, chiedeva di autorizzare la chiamata in giudizio di per Controparte_2 essere dalla stessa manlevata, in quanto la società si era fatta carico degli adempimenti necessari per il conseguimento del titolo abilitativo e si era impegnata a consegnare una villetta completa del certificato di agibilità, in permuta rispetto alla cessione del terreno.
Con comparsa di risposta del 23.02.2022 il geom. costituendosi in giudizio, Parte_1 contestava integralmente l'opposizione, sostenendo che la signora aveva sottoscritto la sua CP_1 nomina come direttore lavori e aveva provveduto a firmare i documenti necessari per la progettazione da lui predisposti, nonché la variante in corso d'opera, dimostrando in tal modo di essere perfettamente al corrente di tutte le opere eseguite.
Inoltre, assumeva di aver realizzato per la costruzione da parte dell' Controparte_2 dell'immobile da destinare alla le seguenti ulteriori prestazioni professionali: CP_1
- relazione tecnica e sopralluogo con i tecnici comunali (cfr all. 3 al fascicolo monitorio);
- progettazione tecnica di cementi armati e Direzione lavori (cfr all. 4 al fascicolo monitorio); pagina 5 di 22 - progettazione tecnica e relazione al Comune di Buguggiate (cfr all. 5 al fascicolo monitorio);
- elaborazioni planimetriche dell'unità immobiliare (cfr all. 6 al fascicolo monitorio);
- varianti in corso d'opera (cfr all. 7 al fascicolo monitorio);
- direzione dei lavori e collaudi per l'ultimazione delle opere edilizie (cfr all. 8 al fascicolo monitorio);
- comunicazione fine lavori con tutti gli elaborati (cfr all. 9 al fascicolo monitorio);
- aggiornamento mappale presso il Catasto Urbano (cfr all. 10 al fascicolo monitorio);
- aggiornamento mappale per l'Agenzia Entrate (cfr all. 11 al fascicolo monitorio);
pagina 6 di 22 - redazione della documentazione idonea ai fini del rilascio, da parte del del “certificato di CP_3 agibilità” (cfr all. 12 al fascicolo monitorio).
Le varie attività svolte, dettagliatamente documentate, secondo l'opposto giustificavano la richiesta di pagamento dell'importo di € 31.959,38, inviata già in data 27.1.2020 e non contestata dall'opponente, mentre le successive rimostranze di quest'ultima del luglio 2020 erano del tutto pretestuose.
Il convenuto evidenziava che le scritture richiamate dall'opponente del 14.5.2016 e del 10.1.2017 non attenevano alle prestazioni professionali oggetto del decreto ingiuntivo, poiché la prima concerneva la permuta del terreno con la costruzione della villetta da parte di mentre la Controparte_2 seconda riguardava la ristrutturazione di un diverso immobile sito in Milano. In particolare, assumeva che la società appaltatrice, in forza degli accordi conclusi con la signora doveva occuparsi CP_1 unicamente della costruzione dell'unità immobiliare permutata, mentre le funzioni di progettazione e direzione lavori esulavano da detto impegno ed erano state svolte dal medesimo su incarico dell'opponente.
Da ultimo, il convenuto si opponeva alla richiesta di chiamata in causa del terzo, ritenendola ultronea e dilatoria, poiché il rapporto professionale era intercorso direttamente tra il medesimo e la CP_1
Si costitutiva, altresì, contestando le pretese avversarie e svolgendo difese Controparte_2 sovrapponibili a quelle del geom. Parte_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n 24132/2021 pubblicata il 22.01.2024, così statuiva: “Accoglie
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17865/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/09/2021 che per l'effetto viene revocato;
accerta e dichiara debitrice nei confronti di Controparte_1 [...] per la somma di € 8.000,00; condanna al pagamento della somma di € Parte_1 Controparte_1
8.000,00 a favore di rigetta la domanda di manleva svolta da Parte_1 Controparte_1 nei confronti di condanna al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1
processuali in favore per l'importo di € 3.800,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, Parte_1
€ 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali. Interessi ex art. 1284 ai sensi del 1° comma dal dovuto alla domanda, ed ai sensi del 4° comma – medesimo articolo – dalla domanda al saldo;
condanna Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata, per Controparte_2
l'importo di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed € 950,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali”.
Il Tribunale, in via preliminare, riteneva di dover esaminare la controversia con riferimento all'intero pagina 7 di 22 complesso delle attività professionali dedotte nel ricorso monitorio, nonostante la dichiarazione congiunta resa dai procuratori delle parti all'udienza del 26.1.2023 del seguente tenore: “I procuratori delle parti concordemente precisano che l'oggetto dell'attuale causa sono i compensi relativi alla
Direzione Lavori, Accatastamento, Coordinamento Sicurezza Lavori ed Agibilità”. Ciò in quanto l'oggetto della lite, secondo il giudice, coincideva con quello del ricorso per decreto ingiuntivo e non risultava intervenuta alcuna rinuncia successiva del geom. rispetto alle pretese Parte_1 originariamente azionate.
Richiamato l'art. 2697 c.c., il giudice rilevava poi come incombesse sulla parte opposta –attrice sostanziale– l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, onere che era stato assolto attraverso la produzione documentale e le prove testimoniali raccolte. Per contro, era la parte opponente ad essere gravata dell'onere di dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa avversaria. Sotto quest'ultimo profilo il Tribunale riteneva che doveva essere disattesa la tesi di parte opponente secondo cui le attività professionali rivendicate sarebbero state da imputare alla terza chiamata,
[...]
Il giudice evidenziava, infatti, come quest'ultima avesse rivestito la qualità di mera CP_2 impresa esecutrice dei lavori, mentre le prestazioni in contestazione richiedevano l'intervento di un professionista iscritto ad apposito albo. Nessuna prova era stata fornita circa un accollo di tali prestazioni da parte della società, che era soggetto giuridicamente distinto dal professionista, sicché la domanda di manleva nei confronti della stessa doveva essere rigettata.
Dalla documentazione già prodotta in sede monitoria e dalle deposizioni testimoniali assunte, secondo il Tribunale era, dunque, emerso che il geom. aveva effettivamente svolto le attività dedotte, Parte_1 ivi comprese anche la progettazione, la direzione e la vigilanza relative a strutture in cemento armato.
Tuttavia, secondo il giudice, tale ultima attività non poteva essere svolta da un geometra, per cui si verteva in ipotesi di nullità.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che dalle prove orali era emerso che le prestazioni del geom. Parte_1 avevano riguardato tutte e quattro le unità immobiliari del complesso, una sola delle quali riferibile alla signora . Conseguentemente il compenso del professionista a carico di quest'ultima doveva CP_1 essere ridotto a tale singola unità immobiliare.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale riconosceva al geom. un corrispettivo Parte_1 equitativamente determinato, ex art. 1226 c.c., nella misura di euro 8.000, già compresi IVA e oneri di legge, tenendo conto, da un lato, che le prestazioni relative ai cementi armati non potevano essere compensate e, dall'altro, che doveva tenersi conto dell'attività svolta solo per una delle quattro unità immobiliari realizzate. pagina 8 di 22 Avverso tale sentenza proponeva appello il geom. per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e proponendo altresì appello incidentale. Controparte_1
All'esito della prima udienza del 13.05.2025 le parti chiedevano un rinvio per valutare una definizione della lite in via conciliativa. Alla successiva udienza del 27.5.2025, preso atto dell'esito negativo delle trattative, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 350bis c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 23.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino al
10.7.2024 per il deposito di note conclusive e sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa. Nella stessa udienza del 27.05.2025 le parti davano atto che non intendevano coltivare nel giudizio di appello le domande nei confronti di Controparte_4
.
[...]
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 23.09.2025 e decisa nella camera di consiglio di pari data.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo di appello il geom. censura la sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto che le pretese creditorie azionate con il ricorso monitorio ricomprendessero attività di progettazione dei cementi armati, attività che, secondo il Tribunale, non poteva essere svolta da un geometra.
Secondo l'appellante, infatti, tale affermazione è smentita dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla nota pro forma del 27.1.2020, nella quale era espressamente indicato che il pagamento richiesto riguardava esclusivamente le attività di “direzione lavori, accatastamento e pratiche per
l'agibilità”, senza riferimento alcuno alla progettazione o direzione lavori di opere in cemento armato.
Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'individuare l'oggetto della controversia, avendo considerato attività di cui mai era stato richiesto il pagamento, come la progettazione e la direzione dei cementi armati.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 17865/2021 e riconosciuto un compenso di € 8.000,00, in via equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dell'asserita inclusione, nella richiesta di pagamento di cui al decreto pagina 9 di 22 ingiuntivo, dell'attività di progettazione e direzione di opere in cemento armato. Dalla documentazione prodotta si evinceva che, in realtà, le prestazioni per le quali si chiedeva il compenso riguardavano esclusivamente la direzione lavori, l'accatastamento e le pratiche per l'agibilità dell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
L'appellante sottolinea che la decisione del Tribunale risulta viziata sotto più profili:
- il giudice aveva ignorato che le parti avevano concordemente precisato come l'oggetto della causa fosse limitato ai “compensi relativi alla Direzione Lavori, Accatastamento,
Coordinamento Sicurezza Lavori ed Agibilità”;
- l'opponente non aveva mai richiesto, neppure in via subordinata, la liquidazione equitativa dei compensi, avendo invece sostenuto di non aver mai conferito alcun incarico professionale al geom. il quale avrebbe svolto le prestazioni nell'interesse di Parte_1
quale suo rappresentante legale e/o su incarico della stessa, e che Controparte_2 era la stessa società semmai a dover pagare le prestazioni del direttore lavori;
di conseguenza, la decisione del Tribunale sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione, per aver ampliato la domanda, ed extra petizione per aver sostituito altri effetti a quelli propri della domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- infine, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il valore di € 300.000,00, indicato nel quadro economico allegato alla nota pro forma, fosse riferibile al costo complessivo dell'edificazione delle quattro unità immobiliari, mentre tale importo era stato espressamente indicato come valore della sola unità immobiliare di proprietà della sig.ra ; del resto, aggiunge l'appellante, non era neppure verosimile che detto CP_1 importo potesse riferirsi a ben quattro appartamenti.
L'appellante assume, pertanto, che la revoca del decreto ingiuntivo sarebbe da considerarsi illegittima e reitera la richiesta di vedersi riconosciuto il compenso di € 31.959,38, come risultante dalla nota pro forma e dai relativi allegati.
I due motivi di appello principale possono essere congiuntamente trattati e sono parzialmente fondati.
Come noto, “nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non pagina 10 di 22 soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie” (Cass. n. 5402 del 25.2.2019).
Nel caso di specie, in sede di ricorso monitorio, il geom. aveva dato atto di aver svolta una Parte_1 pluralità di attività, ma nella nota pro forma contenente il calcolo del compenso al medesimo dovuto aveva inserito solo talune di dette prestazioni.
In particolare, nella narrativa del ricorso monitorio il professionista dava atto di aver svolto le seguenti attività professionali per la costruzione dell'immobile da destinare alla signora : Controparte_1
-relazione tecnica e sopralluogo con i tecnici comunali (all. 3);
- progettazione tecnica di cementi armati e d.l. (all. 4);
- progettazione e relazione all'ente (all. 5);
- elaborazioni planimetriche dell'unità imm.re (all. 6);
- varianti in corso d'opera (all. 7);
- esecuzione dei lavori e collaudi per l'ultimazione delle opere edilizie (all. 8);
- comunicazione fine lavori con tutti gli elaborati (all. 9);
- aggiornamento mappale al catasto (all. 10);
-aggiornamento mappale Agenzia entrate (all. 11);
- certificazione per il rilascio da parte del Comune del “certificato di agibilità” (all. 12).
Ciò premesso, deduceva di aver calcolato il compenso per le proprie prestazioni -ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012- nella somma di euro 22.948,77, oltre accessori, con l'aggiunta di euro 2.000,00 per spese di accatastamento. Sul punto richiamava l'allegato 13 del ricorso monitorio, intitolato “calcolo parcella”.
In realtà, in quest'ultimo, all'inizio del secondo foglio, erano indicate la direzione lavori,
l'accatastamento e le pratiche per agibilità. Anche nel terzo foglio dell'allegato 13, dedicato al “quadro economico dell'opera”, risulta chiaramente che l'oggetto dell'incarico era individuato come “direzione lavori, accatastamento, pratiche per agibilità”.
Più precisamente, nell'elenco delle singole prestazioni professionali eseguite, il geom. Parte_1 indicava la “direzione esecutiva- c.I esecuzione dei lavori” e le “verifiche e collaudi- d.I”, per un totale di euro 22.948,77. Seguiva, sempre nell'allegato 13, il calcolo analitico della parcella, che evidenziava le seguenti voci:
pagina 11 di 22 Sulla scorta delle voci sopra specificate, il geom. eterminava in euro 20.682,23 il compenso Parte_1 dovuto per l'”esecuzione dei lavori” e in euro 2.266,55 quello relativo al collaudo tecnico amministrativo.
Come noto, in caso di determinazione giudiziale dei compensi spettanti a ingegneri, architetti e geometri, deve farsi applicazione dei parametri di cui al dm 140/2012.
Confrontando le voci della parcella dell'appellante con le tabelle allegate al DM 140/2012, si evince che quest'ultimo ha richiesto il compenso unicamente per la direzione lavori e per il collaudo tecnico amministrativo, di cui alla tabella Z-2 allegata al predetto decreto. Infatti le voci indicate e i coefficienti inseriti nel calcolo della parcella trovano esatta corrispondenza nelle voci e nei coefficienti di cui alla predetta tabella Z-2, con riferimento alle seguenti voci, ivi rinvenibili, riferite alla categoria “edilizia”:
- “Direzione Esecutiva, c.I, esecuzione lavori:
Qcl 01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina”:
0,32
Qcl 05 “Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo”:
pagina 12 di 22 0,10
Qcl 12 “Coordinamento della sicurezza in esecuzione”:
0,25
Qcl 06 “Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere”:
0,06
- “Verifiche e Collaudi”, c.I verifiche e collaudi:
Qdl.01: “Collaudo tecnico amministrativo”:
0,08
In parcella il geom. aveva poi aggiunto l'importo di euro 2.000,00 per spese di Parte_1 accatastamento.
Dagli elementi documentali sopra indicati emerge, dunque, chiaramente che, benché in modo un po' confuso nella narrativa del ricorso monitorio e in sede di comparsa di costituzione erano state indicate altre prestazioni professionali svolte dal geom. (sulle quali peraltro sono state svolte Parte_1 anche le prove orali richieste dal medesimo), in realtà il compenso domandato in giudizio era stato limitato alle attività sopra indicate, con esclusione di tutte le altre elencate in atti, come ad esempio la progettazione, anche dei cementi armati, e la predisposizione delle planimetrie e della variante.
La circostanza, del resto, era pacifica tra le parti, dal momento che i legali di opponente ed opposta, all'udienza del 26.12023, così avevano dichiarato a verbale: “I procuratori delle parti concordemente precisano che l'oggetto dell'attuale causa sono i compensi relativi alla Direzione
Lavori, Accatastamento, Coordinamento Sicurezza Lavori ed Agibilità”.
Il giudice, pertanto, nel momento in cui ha ampliato l'oggetto del giudizio alle prestazioni indicate da parte opposta per le quali quest'ultima non aveva chiesto alcun compenso in giudizio, effettivamente ha esorbitato dai limiti della domanda.
La questione assume rilevanza in merito alla progettazione dei cementi armati.
Il Tribunale ha evidenziato che l'attività di progettazione delle strutture non può essere svolta da un geometra, per cui si verte in ipotesi di nullità.
Tuttavia, come evidenziato anche da parte appellata, tale nullità, in realtà, non concerne unicamente la progettazione dei cementi armati, ma si estende anche alla direzione lavori.
Infatti la Suprema Corte in più occasione avuto modo di affermare che “a norma dell'art. 16, lett.
m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con pagina 13 di 22 esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri” (Cass. n. 17028 del 26.7.2006; Cass. n. 100 dell' 8.1.2021; Cass. ord.
n. 10951 del 26.4.2023; Corte d'appello di Messina 22.7.2025).
Dai principi sopra espressi discende, pertanto, che, non solo la progettazione, ma anche la direzione lavori è preclusa ai geometri quando la costruzione civile comporta l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato. Solo le costruzioni civili modeste, che non comportino l'adozione, neppure parziale, di strutture in cemento armato, possono essere progettate e dirette da un geometra.
Nel caso di specie lo stesso geom. ha dato atto che era stato necessario predisporre la Parte_1 progettazione dei cementi armati -di cui si era personalmente occupato, pur senza chiederne un compenso- e infatti si trattava di realizzare da zero una villetta, divisa in due unità abitative.
Pertanto, il rilievo della nullità operato dal primo giudice è corretto.
Sempre con riferimento alla direzione lavori, vi è inoltre da evidenziare che il geom. Parte_1 era socio unico e amministratore unico di e secondo i principi espressi dalla CP_2 Controparte_2
Suprema Corte il titolare dell'impresa costruttrice non può svolgere il ruolo di direttore lavori per conto del committente.
La Corte di legittimità ha, infatti, stabilito che “in tema di appalto, il titolare dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che quest'ultimo è un pagina 14 di 22 rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere” (Cass. n. 2562 del 2.2.2009; Cass. 19895 del 29.8.2013).
La ragione è evidente e attinge alla causa in concreto del negozio concluso: il direttore lavori è un professionista terzo che controlla l'andamento dei lavori e verifica che l'impresa costruttrice svolga le opere a regola d'arte e in modo conforme al progetto. E' evidente che tale ruolo non può essere svolto dal legale rappresentante della società costruttrice, perché controllore e controllato non possono coincidere.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che un conto è il direttore lavori, che vigila sullo svolgimento dei lavori su incarico e nell'interesse del committente, e un altro è il direttore di cantiere, che opera invece per conto dell'appaltatore vigilando sull'esecuzione dell'opera. Così si è espressa, infatti, la Corte di legittimità: “In tema di appalto, il titolare o l'amministratore dell'impresa appaltatrice è incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che questo - a differenza del direttore di cantiere, fiduciario dell'appaltatore - è un rappresentante del committente, preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere”.
Deve, pertanto, escludersi il riconoscimento al geom. di un compenso per la direzione Parte_1 lavori per entrambi i profili sopra evidenziati.
L'altra censura mossa dall'appellante è relativa al fatto che il valore di euro 300.000,00, sulla base del quale è stata calcolata la sua parcella, non poteva che riferirsi al solo immobile della signora
, e non anche alle altre tre unità realizzate, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. CP_1
La Corte ritiene che può convenirsi sulla correttezza di tale assunto, posto che l'importo indicato di
300.000,00 euro è esattamente quello che le parti hanno indicato come valore della villetta nel rogito del 28.7.2016. Peraltro, tale profilo non è contestato dalla difesa della signora CP_1
Ciò detto, esclusa la direzione lavori per le ragioni sopra esposte, le attività non interdette ad un geometra per le quali potrebbe riconoscersi un compenso all'appellante si riducono al coordinamento della sicurezza, al collaudo tecnico amministrativo, all'accatastamento e alla pratica di agibilità.
Per il coordinamento alla sicurezza il coefficiente indicato nella tabella Z-2 allegata al DM
140/2012 è 0,25 (Qcl.12), per cui, tenuto conto dell'importo dei lavori pari a 300.000,00 euro, il compenso dovuto per detto coordinamento è pari ad euro 7.082,92 (300.000 per 9,4439% per 0.25).
Con riferimento al collaudo tecnico amministrativo il geom. ha richiesto la somma di Parte_1 euro 2.266,55. In proposito è opportuno evidenziare che dalla tabella Z-2 allegata al DM 140/2012 pagina 15 di 22 emerge che l'attività in esame è distinta da quella di direzione lavori. In ordine al conferimento dell'incarico relativamente a detta attività vi è contestazione specifica da parte dell'appellante incidentale (vedi infra) e il geom. non ha fornito adeguata prova al riguardo, per cui tale voce Parte_1 deve essere esclusa.
Quanto all'ottenimento dell'agibilità, non si ritiene dovuto alcun compenso, come sarà spiegato in sede di esame del secondo motivo di appello incidentale, ma, in ogni caso, non risulta che l'appellante, nel calcolo della sua parcella, abbia indicato uno specifico importo per detta prestazione (vedi infra).
Per l'accatastamento l'appellante ha indicato come rimborso spese 2.000 euro, che in punto quantificazione non è oggetto di appello incidentale, posto che l'appellata nel presente grado si è limitata a contestarne la debenza e tale contestazione non appare fondata, come si siegherà in sede di esame del secondo motivo di appello incidentale.
Complessivamente, pertanto, può già qui anticiparsi che il compenso che non riguarda prestazioni colpite da nullità e per le quali non vi sono censure accoglibili dell'appellante incidentale, deve determinarsi in euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma prima,
c.c., dalla costituzione in mora del 23.7.2020 alla domanda, ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo d'appello incidentale la sig.ra evidenzia il vizio di extra petizione CP_1 in cui sarebbe incorso il Tribunale. Infatti, pur avendo dato atto della dichiarazione resa dai procuratori delle parti all'udienza del 26.1.2023, con la quale gli stessi, concordemente, avevano precisato che l'oggetto della causa era limitato ai compensi per “direzione lavori, accatastamento, coordinamento della sicurezza e pratiche di agibilità”, il primo giudice aveva ritenuto di considerare anche le ulteriori attività risultanti dalla documentazione di controparte, così individuate in atti: “relazione tecnica e sopralluogo con i tecnici comunali;
progettazione tecnica dei cementi armati, progettazione e relazione all'ente; elaborazione delle planimetrie dell'unità immobiliare, varianti in corso d'opera, esecuzione dei lavori e collaudi per l'ultimazione delle opere edilizie, la comunicazione di fine lavori con tutti gli elaborati, l'aggiornamento mappale al catasto, l'aggiornamento mappale Agenzia delle Entrate, e la certificazione per il rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità”.
In tal modo il Tribunale aveva riconosciuto all'appellante un compenso pari a € 8.000,00 per l'insieme di tali attività, ossia per attività ulteriori rispetto a quelle per le quali la controparte aveva pagina 16 di 22 chiesto in giudizio il pagamento, pronunciandosi, dunque, oltre i limiti della domanda.
Pertanto, secondo l'appellante incidentale, tale pronuncia, come rilevato dallo stesso appellante, viola l'art. 112 c.p.c., dal momento che il giudice non avrebbe potuto estendere la propria decisione a prestazioni non comprese nella parcella del 27.1.2020.
Sul punto la Corte richiama le considerazioni sopra espresse in ordine al primo motivo di appello principale, evidenziando che, effettivamente, l'oggetto della causa deve essere ricondotto alle sole prestazioni menzionate nella parcella azionata dal geom. di cui all'allegato 13 del ricorso Parte_1 monitorio.
Con il secondo motivo d'appello incidentale , in via subordinata, nella Controparte_1 denegata ipotesi di mancato riconoscimento del vizio di ultrapetizione dedotto con il motivo precedente, chiede la riforma della sentenza, in quanto la stessa non avrebbe conferito alcun incarico professionale al geom. per le attività professionali ulteriori indicate in atti da controparte. Parte_1
L'appellante incidentale evidenzia, infatti, come dette attività professionali fossero state, in realtà, eseguite:
- il sopralluogo con i tecnici comunali, la progettazione dei cementi armati, la progettazione e relazione all'ente: al fine di ottenere il titolo abilitativo per la costruzione di quattro unità abitative in sostituzione della villa bifamiliare, come confermato dallo stesso appellante in sede di interpello, e si trattava di attività svolte a cure, spese e sotto la responsabilità di che si era avvalsa della collaborazione del Controparte_2 geom. Parte_1
- le varianti in corso d'opera: per adeguare il progetto alle richieste del promissario acquirente il quale aveva corrisposto direttamente all' il Per_1 Controparte_2 relativo compenso, come stabilito nel contratto in data 1.8.2016;
- i collaudi, l'elaborazione delle planimetrie, l'aggiornamento catastale e la certificazione per il rilascio dell'agibilità: per consegnare la villetta ultimata e corredata del certificato di agibilità/abitabilità, trattandosi di adempimenti necessari ad per Controparte_2 onorare gli obblighi assunti con la scrittura privata del 14.5.2016, successivamente confermati con la scrittura del 10.1.2017.
pagina 17 di 22 La Corte osserva che, tralasciando le prestazioni professionali che devono ritenersi non oggetto di causa perché non comprese nella parcella azionata dal geom. deve rilevarsi che nel corpo del Parte_1 motivo in esame l'appellata tratta anche dei collaudi, dell'aggiornamento catastale e del rilascio del certificato di agibilità, che invece rientrano tra quelle per le quali è stato chiesto il pagamento.
Quanto alla dicitura “collaudi” deve rilevarsi che per quello dei cementi armati non è stato domandato il compenso in parcella, mentre per il collaudo tecnico amministrativo -che esula dalla direzione lavori, come emerge dalla tabella Z-2 allegata al DM 140/2012- effettivamente il geom. non ha dimostrato, come era suo onere, di aver ricevuto specifico incarico da parte della Parte_1
Manca, infatti, un disciplinare di incarico scritto e le prove orali si sono concentrate CP_1 sull'esecuzione delle prestazioni dedotte, mentre l'opponente aveva sin da subito contestato lo stesso conferimento dell'incarico professionale.
Con riferimento all'aggiornamento catastale e all'ottenimento dell'agibilità, la tesi dell'appellante incidentale è che tali attività sono state svolte dal geom. per conto di Parte_1 [...] che si era obbligata, con le scritture del 14.5.2016 e del 10.1.2017, a consegnare alla CP_2 signora una villetta finita in ogni sua parte e munita del certificato di agibilità/abitabilità. CP_1
Le scritture citate sono quelle che prevedevano la permuta dei terreni ceduti dalla a CP_1 con una villetta da realizzarsi a cura di quest'ultima sul terreno rimasto in Controparte_2 proprietà della cedente.
In particolare, la scrittura del 14.5.2016 prevedeva all'art. 3.3: “L'unità immobiliare, compresa
l'area pertinenziale, dovrà essere consegnata ultimata e rifinita in ogni sua parte a regola d'arte e a norma di legge, secondo il capitolato da definire, munita di certificato di agibilità/abitabilità”.
Nel rogito del 28.7.2016, relativo alla cessione del terreno dalla ad CP_1 Controparte_2 veniva, inoltre, precisato: “La signora conferisce sin d'ora mandato con Controparte_1 rappresentanza alla stessa società per effettuare la relativa denuncia di accatastamento, sottoscrivere la documentazione che all'uopo si renderà necessaria”.
Dalle pattuizioni in esame si evince che, effettivamente, era a carico dell'impresa -come corrispettivo del terreno ceduto dalla consegnare a quest'ultima una villetta dotata di CP_1 agibilità/abitabilità. E' dunque ragionevole ritenere che il geom. abbia svolto l'attività Parte_1 finalizzata all'ottenimento dell'agibilità per conto dell'impresa, di cui, peraltro, come si è detto, era amministratore unico e socio unico.
pagina 18 di 22 Viceversa, quanto all'accatastamento, il conferimento di un mandato con rappresentanza alla società per lo svolgimento della relativa pratica non comporta automaticamente che le spese a tal fine necessarie fossero a carico dell'impresa e, siccome tale attività era per l'immobile della in CP_1 mancanza di diversa pattuizione, deve ritenersi che la relativa spesa fosse a carico della medesima. L'art. 1720 c.c. stabilisce, infatti, che il mandante è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal mandatario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, non dovrebbe essere dovuto al geom. il compenso relativo alla richiesta dell'agibilità. Parte_1
Tuttavia, dall'esame della parcella azionata da quest'ultimo e, in particolare, dall'esame del relativo calcolo analitico, contenuto nel sopra menzionato allegato 13 al ricorso monitorio, si evince che non erano stati indicati una voce e un importo specifici per tale attività.
Le prestazioni per le quali, in concreto, l'appellante ha chiesto il compenso sono state la direzione lavori (euro 20.682,23) e il collaudo tecnico amministrativo (euro 2.266,55), cui ha aggiunto euro 2.000 per le spese di accatastamento. Il calcolo analitico della parcella dimostra, quindi, che, in realtà, non risulta un importo richiesto per l'attività svolta ai fini dell'ottenimento dell'agibilità. Pertanto, nessuna somma può essere detratta sotto tale profilo dal compenso riconosciuto al geom. Parte_1
Conclusivamente, deve tenersi fermo l'importo sopra determinato di euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla costituzione in mora del 23.7.2020 alla domanda ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, la lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. CP_1 con riferimento all'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla sua domanda di ripetizione degli importi versati al geom. a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del Parte_1 decreto ingiuntivo.
In particolare, evidenzia di aver corrisposto a quest'ultimo, in data 1.4.2022, la somma complessiva di € 33.903,43, tuttora trattenuta dalla controparte, nonostante il tenore della decisione del
Tribunale.
Sottolinea che, nelle proprie conclusioni, aveva chiesto la condanna del geom. alla Parte_1 restituzione integrale, o in subordine parziale, della somma versata. Tale domanda, tuttavia, non era stata in alcun modo esaminata dal Tribunale, che avrebbe quindi omesso di pronunciarsi sul punto.
Pertanto, in questa sede, l'appellante incidentale reitera la domanda di restituzione integrale, o parziale, della somma di € 33.903,43, con interessi legali dal 2 aprile 2022. pagina 19 di 22 Osserva la Corte che il motivo è fondato con riferimento alla differenza tra l'importo qui determinato a favore del geom. il maggior importo versato dalla in forza del decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo poi revocato. Detta domanda era stata ritualmente introdotta dall'opponente in primo grado sin dalla prima memoria ex art. 183 cpc e il Tribunale non risulta essersi pronunciato sul punto.
L'appellante è dunque tenuto a restituire alla signora la differenza tra quanto quest'ultima CP_1 gli ha corrisposto in data 1.4.2022 e il sopra indicato importo di euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla costituzione in mora del 23.7.2020 alla domanda ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo.
SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale degli appelli proposti determina una riforma della sentenza di primo grado, che comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che la soccombenza reciproca e l'accoglimento solo parziale delle domande del geom. giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 con condanna di parte appellata alla refusione a favore dello stesso della residua metà, in quanto prevalentemente soccombente.
Le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate tenuto conto del valore del decisum, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 /2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass. 9237/2022).
pagina 20 di 22 Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro
1.701,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
per il presente grado di appello si liquidano in euro 3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, contributo unificato, iva e cpa come per legge, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
La metà di detti importi deve, pertanto, porsi a carico di parte appellata a titolo di spese di lite.
Stante la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per importo ben maggiore, le spese della fase monitoria restano a carico dell'appellante.
Gli interessi sull'importo eccedente saranno dovuti dal giorno del pagamento, quindi dall'
1.4.2022, non rilevando la buona o mala fede dell'accipiens. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che
“in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (Cass. ord. n.
24475 del 1.10.2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
10253/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.11.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma della sentenza, così provvede:
1) condanna a pagare a a titolo di compenso per Controparte_1 Parte_1
l'attività professionale svolta, la somma di euro 9.082,92, oltre accessori di legge ed interessi legali, ex art. 1284, comma primo, c.c. dal 23.7.2020 alla domanda, ed ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 21 di 22 2) accertato che, in esecuzione del decreto ingiuntivo poi revocato, in data 1.4.2022
ha già versato a la somma di euro 33.903,43, Controparte_1 Parte_1 condanna quest'ultimo a restituire a l'importo eccedente la Controparte_1 somma riconosciuta al punto 1) del presente dispositivo, oltre interessi legali dall'1.4.2022;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) compensate le spese di lite nella misura di metà per entrambi i gradi di giudizio, condanna a pagare a la residua metà delle spese Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio, liquidate per tale quota, quanto al primo grado, in euro
2.539,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado di appello, in euro 1.983,00 per compenso, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge e rimborso di metà del contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott. RL Maddaloni
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