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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 08/07/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1984 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. PIRAS MARIANTONIETTA;
- resistente -
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare su pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/06/2024 la ricorrente, premetteva di essere titolare di pensione Cat. SO 20055487, e di aver chiesto all la concessione degli ANF, con domanda del CP_1
30.01.2023, con decorrenza dal 01.02.2018 ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa;
CP_ lamentava che con lettera del 17.04.2024, l comunicava che la domanda era stata accolta con decorrenza dal 01.04.2023, pertanto, proponeva ricorso amministrativo chiedendo il riconoscimento del diritto a decorrere dal 01.02.2018, rimasto senza esito.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti di legge (sanitario e socioeconomico), ha chiesto in giudizio la declaratoria del proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare con la decorrenza
01.02.2018, con la condanna dell' alla liquidazione del trattamento pensionistico Controparte_2 in godimento.
Nella resistenza dell' , acquisita la documentazione prodotta e disposta consulenza CP_1 medico-legale al fine di accertare da quali patologie sia affetta la ricorrente, se esse fossero presenti nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda amministrativa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, tramite note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda appare fondata.
L'assegno per il nucleo, disciplinato dall'art.2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.153, è finalizzato ad assicurare una particolare tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Gli ANF spettano, inoltre, ai sensi del comma ottavo dello stesso art.2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel merito, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio provano la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione del beneficio invocato dalla data richiesta dell'01.02.18, essendo sin da tale epoca la ricorrente nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa delle patologie che la affliggono (cfr. conclusioni cui è pervenuto il CTU in atti). Persona_1
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili anche in ordine alla data di decorrenza dell'accertato stato di inabilità, avendo l'esperto ben motivato sulla base della documentazione sanitaria in atti e all'andamento evolutivo delle patologie riscontrate.
Ciò posto, occorre vagliare il requisito reddituale.
In particolare, è necessario che il reddito del nucleo familiare, costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad imposta, conseguito dai suoi componenti nell'anno precedente alla richiesta (e cioè, nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, rispetto alla corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo), derivi almeno per il 70% da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale collegata a lavoro dipendente;
la norma citata prevede inoltre che l'assegno non sia compatibile con altro assegno o trattamento di famiglia percepito dai componenti del nucleo familiare (co. 8 bis). La prestazione economica in esame, inoltre, è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti in corrispondenza di soglie di esclusione, diverse a seconda della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di entrambi i coniugi o di uno solo, presenza di figli o di soggetti inabili …) e calcolate in base a tabelle predeterminate.
Secondo recente ordinanza della Cassazione "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno" (Cass. 14513/2020).
Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta provato il requisito reddituale (Cfr. attestazione reddituale prodotta in atti) per annualità richieste, dal 2018 al 2023.
Infondata, oltre che generica, si palesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , avendo CP_1 la ricorrente chiesto gli ANF con domanda dell'01.02.23, ed avendo adito il Tribunale nel giugno
2024.
Pertanto, risulta provato il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare a decorrere da cinque anni antecedenti la domanda amministrativa, ovvero dall'01/02/2018, e conseguentemente l' va condannato ad erogare la prestazione richiesta con la superiore CP_1 decorrenza, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Le spese di c.t.u., liquidate in separato provvedimento restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l con il ricorso depositato il giorno Parte_1 CP_1
26/06/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi Parte_1 ad un proficuo lavoro a decorrere dai cinque anni antecedenti la domanda amministrativa, ovvero dall'01/02/2018;
- Dichiara il diritto della ricorrente alla percezione degli assegni per il nucleo familiare a decorrere dalla data di cui al punto che precede;
- Condanna l' al pagamento della relativa prestazione di cui ai punti che precedono, nella CP_1 misura di legge, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in CP_1 euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla C.T.U., già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Così deciso in Patti, 08/07/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena