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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4776/2023 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Daniela Lorenzo e Lorenzo Parte_1
Colonna come da procura speciale in calce al ricorso ricorrente ed rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Maddalena Controparte_1
Berloco e Fabrizia Florio come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
resistente
Oggetto: omesso pagamento contributi previdenziali- irrogazione sanzione amministrativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.04.2023 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione di rettifica di un accertamento di omissione contributiva, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa.
A sostegno dell'azione eccepiva di nulla dovere, per vizi di forma e per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato CP_1 in data 16.05.2023, per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione depositata in allegato alla memoria difensiva che il provvedimento impugnato sia stato annullato in sede amministrativa.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che il provvedimento impugnato è stato notificato il 05.04.2023 ed il relativo annullamento è intervenuto solo in corso di causa
(16.05.2023), sia pure a distanza di pochissimi giorni dalla instaurazione del giudizio (26.04.2023). Ne discende che dette spese possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo tenuto conto del comportamento di parte resistente e del peculiare epilogo della controversia. La metà residua, liquidata in € 750,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA (calcolata su un valore di riferimento di € 5.000,00 per cui il ricorrente era stato ammesso il pagamento in misura ridotta), viene posta a carico dell' secondo la regola della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei CP_1 procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al pagamento della metà CP_1 residua, liquidata in € 750,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)