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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 549/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 549/2025 R.G. promossa
1 da nato a [...] il [...], residente in [...]
San Sebastiano 24, con l'Avv. ANNALISA CASTIGLIA del Foro di Milano, presso il cui studio in
Bresso (MI), Via Edmondo De Amicis 2 è elettivamente domiciliato appellante contro ata a Vercelli il 18.11.1952; Controparte_1
nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi residenti in [...], con l'Avv. LAURA PETROTTO del Foro di
Vercelli, presso il cui studio in Vercelli, Via Feliciano di Gattinara 5 sono elettivamente domiciliati appellati
Oggetto: risarcimento danni – nullità della sentenza di primo grado.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1 “Voglia l'On.le Tribunale di Vercelli, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in via preliminare
Sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza 231/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Vercelli
Nel merito in via principale annullare la sentenza per violazione di notifica degli artt. 140 e 143 c.p.c. oltre che agli obblighi di buona fede ex art.
1147 c.c. e condannare i sig.ri ex art. 96 c.p.c. per aver agito con dolo e/o Controparte_3
mala fede;
Nel merito in via subordinata in riforma dell'impugnata sentenza rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e con conseguente condanna dei sig.ri ex art. 96 c.p.c. per aver agito con Controparte_3
dolo e/o mala fede;
2 In ogni caso, vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
e (come da comparsa di costituzione e risposta in appello): CP_3 CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, ai sensi degli artt. 342 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
In via principale:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 231/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Vercelli, per i motivi di cui sopra, e per l'effetto confermare la sentenza n. 231/2024 del Giudice di Pace di Vercelli.
In via istruttoria: ammettere, ove ritenuto necessario, CTU –su cui il Giudice di primo grado non si è pronunciato- volta a determinare i danni patiti dagli odierni ricorrenti nel loro alloggio posto al piano primo del fabbricato sito in Costantana, Via
Desana n. 5, le cause, nonché il valore economico delle opere necessarie per il ripristino. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello notificato a e l'8.4.2025 ha impugnato la CP_3 CP_3 Parte_1
sentenza n. 231/2024 emessa il 28.10.2024 dal giudice di pace di Vercelli che in sua contumacia lo ha condannato a corrispondere agli odierni appellati € 1.602,00 a titolo di risarcimento danni subiti nel loro immobile per infiltrazioni provenienti dall'appartamento di posto al piano superiore. Parte_1
L'appellante si duole della nullità della sentenza perché tutte le notifiche degli atti processuali (invito alla negoziazione assistita, ricorso ex art. 316 CPC, ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, titolo esecutivo e precetto, atto di pignoramento presso terzi) furono eseguite ex art. 140 e 3 143 CPC, senza che ve ne fossero i presupposti, cioè l'irreperibilità del destinatario, dato che da settembre 2022 – fatto noto agli appellati – “dimora e abita continuativamente” Parte_1
nell'immobile che si trova sopra a quello di e , che, pur ripetutamente incontrati, non CP_3 CP_3
hanno mai avvertito dell'esistenza del processo. L'esistenza della sentenza è stata appresa il 12.2.2025 quando l'appellante vide bloccato il proprio conto corrente postale cointestato con la madre e, fatte ricerche, conobbe il 10.3.2025 dell'esistenza della procedura esecutiva presso terzi iscritta a proprio carico al n. RG 175/2025 del tribunale di Vercelli e avviata in forza di quella sentenza. Nel merito l'appellante contesta la fondatezza della domanda di e . CP_3 CP_3
Il 19.4.2025 e si sono costituiti, eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_3 CP_3
violazione dell'art. 342 CPC e comunque sostenendone l'infondatezza, dato che le notifiche degli atti processuali avvennero presso l'indirizzo di residenza di e per questo non possono ritenersi Parte_1
nulle. Nel merito gli appellati hanno difeso la correttezza della sentenza impugnata e hanno chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, di disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare i danni subiti e quantificare il costo delle opere necessarie per ripristinarli. Con ordinanza 24.4.2025, resa a seguito dell'udienza in pari data fissata ex art. 283 – 351 CPC, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza 10.7.2025, chiesti chiarimenti dal giudice agli appellati, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC e viene ora in decisione.
***
L'eccezione, proposta da e , di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. CP_3 CP_3
342 CPC è infondata.
Dolendosi che la sentenza è nulla perché nulle sarebbero le notifiche degli atti processuali di primo grado, specie del ricorso introduttivo, avvenute in violazione degli artt. 140 e 143 CPC (quindi, è sconfessato che “non risultano indicate le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini dell'impugnazione”, pag. 3 comparsa di costituzione in appello), non è possibile per l'appellante 4 individuare il capo specifico della decisione impugnato e il “ragionato progetto alternativo di decisione”
(ibidem), perché egli denuncia un vizio più a monte e radicale del contenuto della sentenza, che chiede sia annullata (quindi, non riformata): ossia l'essere stata pronunciata nonostante non abbia avuto conoscenza del processo.
Nel merito, l'appello è fondato perché:
- primo, dirimente. ha allegato che “dal settembre 2022, circostanza nota ai ricorrenti, sig.ri Parte_1
e il sig. dimora e abita continuativamente con la Controparte_3 Controparte_3 Parte_1
madre, sig.ra , nell'immobile in questione sito in Costanzana, via Desana n.5” (pag. 4). Persona_1
Gli appellati non hanno per nulla contestato questo fatto, né si sono offerti di dimostrare diversamente;
- secondo, in stretta connessione con quanto appena detto, allega e documenta che Parte_1
l'immobile in cui entrambe le parti abitano “non si tratta di un condominio con molteplici appartamenti in cui nessuno si conosce, scenario tipico del centro cittadino, ma bensì di un edificio composto da un piano (piano terra e primo piano) con due appartamenti” (pag. 6). Anche questo fatto non è stato contestato dagli appellati;
- da quanto detto ai punti precedenti e in applicazione del principio secondo cui l'irreperibilità del notificando non può essere affidata al solo e semplice non reperimento di lui nel luogo anagraficamente indicato come quello della sua residenza, ma deve invece conseguire all'espletamento di un'attività propedeutica che, con il carattere della essenzialità, si inserisce nel procedimento di notificazione, allorché questo non si perfeziona con la consegna della copia dell'atto a mani proprie del destinatario. Questa attività riguarda per un verso, la ricerca del notificando nei luoghi gradatamente (ma tassativamente) indicati nell'art. 1391 CPC (casa di abitazione;
sede dell'ufficio, dell'industria e del commercio, situati nel comune di residenza) e riguarda, per altro verso, l'identificazione delle persone che, in sua sostituzione, sono abilitate a ricevere la consegna dell'atto. Perciò, l'irreperibilità che consente il ricorso all'eccezionale procedimento descritto nell'art. 140 CPC deve conseguire all'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto al destinatario non soltanto quando la notificazione non avvenga a mani proprie o nei 5 luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, ma anche quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale designa come organo idoneo a garantire la trasmissione dell'atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario di esso (Cass. n. 104/1991, 7309/1996, conf. 14890/2000);
- inoltre, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, con riguardo alla notifica eseguita ex art. 140 CPC presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto in realtà dimorante stabilmente altrove (com'è incontestato sia avvenuto nel caso di specie), ha affermato che la notifica deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della stessa (Cass. n. 19473/2007, 16941/2003, 2230/1998, 10248/1991). È stato precisato che la notificazione eseguita ex art. 140 CPC non è valida anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 CPC (Cass. n. 30952/2017, 11369/2006, 16941/2003;
v. anche Cass. n. 3590/2015, 30952/2017);
- ad avviso del tribunale, il punto focale della questione sottoposta, che si basa sui sopra esposti fatti allegati dall'appellante non contestati da e , è che costoro, pur affidando CP_3 CP_3
all'ufficiale giudiziario la consegna del ricorso ex art. 316 CPC presso l'indirizzo di residenza anagrafica come risultante dal relativo certificato, sapevano a priori che vi fosse una divergenza tra questo indirizzo di residenza e quello effettivo e, eseguita la notifica ex art. 140 CPC, non hanno agito coì da raggiungere il destinatario dove sapevano che sarebbe stato possibile trovarlo
(nell'appartamento sopra al loro). Ne consegue l'invalidità della notifica ex art. 140 CPC dell'atto introduttivo del giudizio.
A questo proposito vale la pena puntualizzare che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza (Cass. 2230/1998, 24422/2006, 15183/2024).
Dal canto proprio, gli appellati hanno proposto difese che sono accumunate e compendiabili nel 6 seguente assunto: se il destinatario della notificazione non è reperito nel luogo della sua residenza anagrafica, sussiste la sua “irreperibilità” che consente il ricorso alla notificazione ex art. 140
CPC, anche alla luce del fatto che la missiva del 26.6.2023 inviata in Via Garibaldi 10 in
Costanzana non fu consegnata per destinatario “sconosciuto”.
Tutte queste cose, però, non superano il fatto dirimente e incontestato che e CP_3 CP_3
sapevano che abitava dal 2022 nell'appartamento sopra di loro e, ciononostante Parte_1
notificarono l'atto introduttivo del giudizio (e altri) all'indirizzo di residenza che risulta dal certificato anagrafico.
Altra circostanza importante è la seguente: già nel ricorso ex art. 316 CPC – quindi prima della notifica dello stesso – era scritto che “lo stesso [ risulti presso tale luogo “irreperibile”, cioè Parte_1
all'indirizzo di residenza di OL Vercellese. Ciononostante, il ricorso fu comunque notificato a quell'indirizzo;
- è irrilevante “neppure il di OL, interpellato dallo scrivente legale, aveva contezza di un indirizzo CP_4
diverso rispetto a quello risultante dal certificato di residenza” (pag. 5 comparsa). Questa circostanza è peraltro indimostrata: la prova avrebbe dovuto essere data documentalmente, dato che si tratta di comunicazioni formali avvenute tra una pubblica amministrazione e il legale di una parte;
- alla luce di quanto finora illustrato, le circostanze indicate ai punti 6 a), b), c), d) della comparsa di costituzione in appello sono inconferenti, perché si tratta di contatti e richieste stragiudiziali, che non dimostrano la validità della notifica dell'atto introduttivo. Ad avviso del tribunale, inoltre, non può essere addotto a sostegno della validità delle notifiche ex art. 140 e 143 CPC il solo fatto che una diffida stragiudiziale spedita in Costanzana, Via Garibaldi 10 fu restituita con la dicitura
“sconosciuto”;
- infine, sono gli stessi appellati ad ammettere che non fosse irreperibile, quando Parte_1
CP_ affermano “i Sigg.ri e interpellavano il Sig. chiedendogli di recarsi presso la loro CP_3 Parte_1
abitazione per prendere contezza di tali danni, ma quest'ultimo, dopo essersi recato presso l'immobile in parola, asseriva che i danni non fossero a lui imputabili e di non avere dunque intenzione di provvedere al corretto ed integrale ripristino.” (pagg. 4 – 5 comparsa). 7 Parte_1
Il fatto che gli appellati avessero avuto qualche mese prima un incontro con proprio per risolvere il problema per cui fu poi proposta azione in giudizio, senza che siano allegati fatti successivi che abbiano fatto deporre per l'irreperibilità, esclude quest'ultima, o, quantomeno, è una circostanza che avrebbe dovuto destare il sospetto che l'appellante fosse davvero irreperibile.
In definitiva, la notifica del ricorso ex art. 316 CPC introduttivo del giudizio RG 876/2023 innanzi al giudice di pace di Vercelli è nulla, così come conseguentemente lo è la sentenza di primo grado ex art. 3541 CPC, che va rimessa al primo giudice.
Per questi motivi
l'appello è accolto.
Spese di lite.
e , soccombenti, sono condannati ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di CP_3 CP_3 Parte_1 lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi d'appello; - valore € 1.602.00 → scaglione: € 1.101,00 - 5.200,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie.
La lite è stata temerariamente avviata e coltivata da e , che, senza contestare nel CP_3 CP_3 presente grado d'appello il fatto – fondamentale – che abita da settembre 2022 nell'unico Parte_1 appartamento esistente sopra quello degli appellati, hanno dato causa a una notifica invalida, finendo per ottenere un titolo esecutivo senza che – ad ogni evidenza – la loro controparte fosse irreperibile ai fini ex art. 140 CPC. Inoltre, pur a fronte di quanto contestato da con l'appello, ne Parte_1 hanno eccepito assai infondatamente l'inammissibilità ex art. 342 CPC, come sopra si è argomentato.
Ancora, pur a fronte della gravità dei fatti contestati, gli appellati non sono comparsi all'udienza ex artt. 283 – 351 CPC.
Scaravaggi, per contro, è stato onerato di proporre appello per chiedere di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, dopo che si vide bloccato il conto corrente postale (cointestato con la madre) in forza di pignoramento presso terzi – notificato ex art. 143 CPC – sulla base della sentenza
8 di cui è ora dichiarata la nullità.
La temerarietà degli odierni appellati, che nel giudizio d'appello non hanno allegato né si sono offerti di dimostrare alcunché a sostegno della validità delle loro notifiche e non hanno contestato quanto ripetutamente detto, è sanzionata ex art. 963 CPC con la loro condanna a pagare a che ha Parte_1 allegato “la mala fede dei ricorrenti al fine di ledere il diritto di difesa” per “procurarsi un titolo completamente a sua insaputa” (pag. 7, anche su queste cose gli appellati non hanno speso una sola parola se non dire che “anche la richiesta di condanna ex art. 98 c.p.c. dovrà essere rigettata” pag. 6 comparsa), una somma equitativamente determinata nella misura di ¼ dell'importo liquidato in dispositivo a titolo di compensi.
L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC. La condanna per lite temeraria comporta infine anche quella ex art. 964 CPC a pagare in favore della cassa delle ammende una somma di denaro, che nel presente caso nel minimo viene determinata nel minimo edittale, € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 549/2025 R.G. promossa da
[...]
contro e , ogni altra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
diversa domanda ed eccezione respinta:
- ACCOGLIE l'appello, conseguentemente, ex art. 3541 CPC la sentenza n. 231/2024 Pt_2
nel giudizio R.G. 876/2023 emessa il 28.10.2024 dal giudice di pace di Vercelli, a cui è rimessa con termini ex art. 3542 CPC;
- CONDANNA e in solido tra loro a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, € 272,00 per anticipazioni, Parte_1
9 oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 963 CPC e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2
pagare a € 475,00. Conseguentemente il compenso dovuto al loro difensore, Parte_1
Avv. Laura Petrotto, è ridotto ex art. 49 DM 55/2014 del 75% rispetto a quanto tra di loro pattuito;
- CONDANNA ex art. 964 CPC e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2
pagare alla cassa delle ammende € 500,00.
Vercelli, 14 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari