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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9727 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24786 2024 RG
FRA
Avv. RAPITA' CONCETTA Parte_1
E
Avv. BERSANI MICHELE Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 la Parte_2
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo, emesso dal il Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto il pagamento ad istanza di della somma di € 2.281,81 per sorte capitale, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria, nonché €473,00 a titolo di spese legali oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, somma dovuta in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra il 7.3.2023 e il 30.11. 2023, a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di novembre 2023.
Ha allegato che il TO era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza 30 novembre 2023, con mansioni di autista ed adibito alla sede lombarda;
che quindi si recava la mattina presso il magazzino della committente (oggi Stef), CP_3 in Massalengo (LO), caricava nell'automezzo le pedane epal sulle quali veniva posizionata la merce, per procedere quindi alle consegne giornaliere secondo le indicazioni dei responsabili, rientrando nel primo pomeriggio nel deposito dopo avere consegnato la documentazione di trasporto, se in suo possesso, e posizionato in magazzino le pedane epal restituite dai clienti.
Ha quindi precisato che nei primi giorni del mese di novembre 2023, l'ufficio gestione vuoti della comparente (nella persona del aveva accertato che il CP_4 ricorrente nel periodo di lavoro, aveva omesso di riconsegnare nel magazzino aziendale n. 155 pedane epal, senza peraltro rendere edotti di tali circostanze i propri referenti.
Non solo, dai controlli satellitari sui movimenti dell'automezzo tg FT025CV utilizzato dal lavoratore per le consegne risultava che nel periodo compreso tra il 7 marzo 2023 ed il 10 novembre 2023 il ricorrente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa aveva sostato arbitrariamente per ben 4 volte presso dei punti vendita di distribuzione di pedane epal siti nel territorio del comune milanese.
L'8 novembre 2023 la all'esito dei controlli e degli Controparte_5 accertamenti eseguiti, aveva quindi contestato al lavoratore l'illecito disciplinare riscontrato soltanto nei primi giorni del mese di novembre 2023 comunicandogli altresì
l'addebito della somma di €2.325,00 equivalente al valore commerciale di n. 155 pedane (cfr all. n.3, 5 e 6); in data 20 novembre 2023, di poi, contestava al un CP_1 ulteriore illecito disciplinare rappresentato dalla causazione di un sinistro occorso il 21 settembre 2023 allorquando si trovava alla guida dell'automezzo tg FT025CV, dallo stesso utilizzato durante il rapporto di lavoro con la resistente cui conseguiva l'addebito alla resistente della somma di €516.00 a titolo di franchigia da parte della compagnia assicurativa del mezzo. In data 19 luglio 2023 il sig. ancora, aveva causato per CP_1 sua colpa esclusiva un secondo sinistro presso il Centro commerciale Globo nel territorio del comune di Genova per il quale la richiedeva Controparte_6 alla il pagamento della somma di €500,00 a titolo di franchigia del Controparte_7 sinistro de quo.
Ha quindi sottolineato la violazione degli obblighi di diligenza perpetrata dal che CP_1 avrebbe giustificato il licenziamento, anche in quanto aveva riscontrato la prima contestazione limitandosi a delle contestazioni formali e chiesto la revoca della esecutività concessa in sede di decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n.2771/2024; 2) nel merito ed in via principale accertare e dichiarare la violazione da parte del ricorrente degli obblighi di diligenza sullo stesso gravanti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la resistente nel periodo compreso tra il 7 marzo 2023 ed il 30 novembre 2023;
3) accertare e dichiarare il diritto della ad essere risarcita dei Controparte_5 danni conseguenti all'omessa riconsegna da parte del lavoratore di n.155 pedane epal il cui valore era pari ad €2.325,00 ovvero a quella somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa disponendo la compensazione con le eventuali somme che il Giudicante ritenesse dovute al lavoratore in conseguenza dell'intercorso rapporto di lavoro;
4) accertare e dichiarare il diritto della ad essere risarcita Controparte_5 della somma di €1.000,00 a titolo di costi che la resistente dovrà sostenere in conseguenza dei sinistri del 19.7.2023 e del 21.9.2023 attribuibili ad esclusiva responsabilità del lavoratore ovvero a quella somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria anche in via equitativa disponendo la compensazione con le eventuali somme che il Giudicante ritenesse dovute al lavoratore in conseguenza dell'intercorso rapporto di lavoro;
5) e per l'effetto rigettare il decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese”.
Si è costituito il resistendo all'opposizione assumendo la Controparte_8 infondatezza delle ragioni dell'opposizione.
Ha assunto che, rispetto alla pretesa azionata in monitorio, corroborata dalle risultanze del cedolino paga del novembre 2023 (allegato), dove peraltro erano state compensate le somme di euro 516,00 per “tratt sinistri” per ben due volte, l'opponente aveva assunto circostanze non veritiere.
Nella memoria contestava ad ogni effetto: che, nel periodo compreso tra il 7.3.2023 e il
31.8.2023, di rientro dalle consegne giornaliere, avesse omesso di riportare nel magazzino aziendale un totale complessivo di n.155 pedane epal;
che l'Ufficio gestione vuoti dell'opponente avesse appurato la suddetta circostanza;
che al lavoratore fossero state consegnate le 155 pedane epal di cui la società lamentava la sparizione;
che nel suddetto periodo il avesse nel corso del suo turno di lavoro arbitrariamente CP_1 sostato per 4 volte presso punti vendita di pedane epal siti nel territorio della provincia di Milano;
che l'opponente avesse trasmesso i documenti ex adverso prodotti (ossia la contestazione disciplinare e la comunicazione di addebito dei costi inerenti l'asserita omessa riconsegna di epal).
Non corrispondeva al vero: che il 21.9.2023 il fosse in servizio, nonché alla CP_1 guida del mezzo targato FT025CV; che in tale data detto mezzo sia stato coinvolto in un sinistro;
che detto sinistro stradale sia stato cagionato dal che l'opponente abbia CP_1 esborsato la somma di € 516,00 a titolo di franchigia in ragione di tale incidente.
Non si era recato nel comune di Genova, e non aveva cagionato un sinistro stradale (mai si era recato in tale comune). In verità, il 19.7.2023, mentre il era alla guida del veicolo aziendale targato CP_1
FT025CV presso il parcheggio del Centro Commerciale Globo, un mezzo, uscendo improvvisamente dallo stallo ove era posteggiato, gli aveva tagliato la strada e il lavoratore, pur cercando di arrestare quanto prima il veicolo, non aveva potuto evitare la collisione.
Dopo aver rappresentato che l'opponente non aveva mai inflitto al ricorrente alcun provvedimento disciplinare, ha quindi sottolineato la esistenza dei crediti azionati in monitorio e la inesistenza, di contro, del diritto della società di trattenere qualsivoglia somma sulle spettanze del lavoratore, ma anche il difetto di allegazione ai sensi dell'art. 2967 Cc. in uno con la inammissibilità delle istanze istruttorie, attesa la genericità del capitolato.
Dopo aver precisato che le produzioni documentali non erano rinvenibili nel fascicolo informatico, e di aver acquisito i documenti da 2 a 8 in via informale, riservandosi ogni eccezione per documentazione ulteriore, ha concluso affinché il Giudice, previa conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in pendenza del presente procedimento, respingesse l'opposizione avversaria e tutte le domande formulate da e per l'effetto - in conferma del Parte_2
Decreto Ingiuntivo opposto – condannasse la società opponente al pagamento della somma di euro 2.221,81 o diversa di giustizia.
Alla udienza di discussione è stato concesso, senza esito, termine alla Società per depositare i documenti indicati in allegato, unitamente al ricorso in opposizione;
la difesa della ha rappresentato che il gestore pec infocert era stato CP_5 hackerato e di non aver potuto effettuare il deposito.
Alla odierna udienza quindi, concesso termine per note, il processo è stato deciso.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento.
Deve darsi atto che parte opponente, nelle ultime note, fa presente di aver effettuato il pagamento della somma ingiunta (circostanza che viene confermata dalla controparte anche in udienza) insistendo nella richiesta di autorizzazione al deposito della documentazione.
Osserva il Giudice che nell'ambito del presente giudizio deve accertarsi il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore opposto (resistente in senso formale), cioè
l'esistenza del credito azionato in monitorio, mentre il debitore opponente (ricorrente in senso formale) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Il giudizio in seguito all'opposizione si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito (art. 645, co.II, e art. 646 Cpc) e quindi debbono avverarsi tutti i requisiti di cui all'art. 414 Cpc, anche in tema di prova dei fatti e con allegazione dei documenti di cui l'opponente intenda avvalersi;
specificamente, nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, debbono essere indicati nel ricorso e depositati unitamente ad esso, in forza degli artt. 414, primo comma, n. 5, e 415, primo comma, Cpc., sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Scendendo quindi all'esame della specifica vicenda, si deve osservare che la parte opponente all'udienza di discussione è stata vanamente autorizzata, atteso il mancato deposito della documentazione indicata nel ricorso (documentazione che noi si rinveniva nel fascicolo telematico), ad effettuare il relativo deposito mentre, alla successiva udienza, all'uopo fissata, la stessa difesa ha precisato di non aver potuto ottemperare “in quanto il proprio gestore pec – infocert – era inutilizzabile in quanto ackerato” (v. verbale di udienza del 13.2.2025) chiedendo nuovo termine, ma senza tuttavia, comprovare quanto asserito.
Quindi, constatata l'opposizione della difesa di controparte, che ha eccepito la decadenza dalle produzioni documentali, la causa è stata rinviata per discussione allo stato degli atti, posto che, per come si evince dal cedolino del novembre 2023, allegato già in monitorio, risulta come la somma ingiunta in realtà corrisponda esattamente a quanto spettante in virtù del rapporto intercorso.
Riguardo alla eventuale compensazione con le somme spettanti a titolo di risarcimento per gli incidenti imputati al nonché alla asserita sottrazione delle pedane, CP_1 tuttavia, le allegazioni della società e la prova testimoniale appaiono irrimediabilmente generiche, in quanto non contestualizzate e riferite indifferentemente all'intero periodo lavorativo (ad. es. quando si sarebbe recato nei punti vendita epal? Quando e come avrebbe riconsegnato, dove e a chi, i referti aziendali?) e pertanto non idonee a costituire oggetto di prova testimoniale ed a sostenere la relativa domanda, se si considera anche la decadenza dalla produzione documentale di cui s'è detto.
Considerato pertanto che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del cedolino redatto dalla opponente, l'opposizione va quindi respinta e le spese del giudizio regolate secondo il criterio della soccombenza.
La liquidazione delle spese viene affidata al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
2771/2024 e condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1030,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 2.10.2025 Il Giudice