TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2222/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2222/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] (Marocco) il 22/04/1981, cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via P. Toselli n. 35, presso lo C.F._1
studio dell'avv. LOMBARDO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Mons. Ventimiglia n. 145, C.F._2
presso lo studio dell'avv. FAILLA CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 E NEI CONFRONTI DI
Avv. nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
, nella qualità di curatore speciale delle minorenni C.F._3 Persona_1
nata ad [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Enna n. 12.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate a Dozza (BO) in data Controparte_1
10.3.2012 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie il 18.8.2013, e Persona_1
, il 29.11.2017. Parte_2
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente, di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie minorenni, l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo di Euro 400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore nell'importo di Euro 150,00.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi, chiedendo di porre a suo carico un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni congruente con il suo stato di detenzione, e chiedendo infine il rigetto delle altre domande della ricorrente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 9.1.2020, è stato disposto l'affidamento delle figlie minorenni ai Servizi Sociali competenti ed è stato nominato il curatore speciale delle stesse,
2 vista la contemporanea pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Catania.
Si è, altresì, costituito in giudizio il nominato curatore speciale, peraltro nominato tutore delle minorenni nel contemporaneo procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Catania, esponendo che il Tribunale per i minorenni ha dichiarato la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale delle figlie minorenni con provvedimento del 15.7.2020 e la sospensione della ricorrente dalla stessa responsabilità, e di aver infine chiuso il giudizio con provvedimento del giorno 1.12.2021, disponendo l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla ricorrenti, revocando il precedente provvedimento di sospensione a carico della stessa, e ponendo a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo complessivo di Euro 400,00.
Ha chiesto di porre a carico del resistente, appunto, un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie.
Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti formulato richiesta alcuna.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della ricorrente volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al resistente è fondata e va accolta.
Dalla lettura del decreto di giudizio immediato reso dal G.i.p. di questo Tribunale in data
29.11.2017, emerge che il resistente è imputato per il reato di violenza sessuale aggravata e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contestate sino al giorno 11.9.2017, nei confronti di all'epoca minorenne, figlia della ricorrente (avuta da una Persona_2
precedente relazione) e convivente con la stessa e con le figlie minorenni.
3 La ricorrente ha esposto che la scoperta di tali abusi ha comportato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con il resistente.
Inoltre, al di là dell'accertamento della responsabilità penale, va considerato che la condotta ascritta al resistente è oggettivamente grave, trattandosi di presunte violenze sessuali nei confronti della figlia della ricorrente, all'epoca minorenne, e per tale motivo appare evidente che la convivenza sia divenuta intollerabile, fermo restando l'accertamento della responsabilità
nelle competenti sedi;
va, peraltro, appena osservato che il resistente si trova da allora ristretto proprio per i fatti a lui addebitati.
Ebbene, da tale circostanza discende la possibilità di dichiarare a suo carico l'addebito della separazione, avendo posto in essere un comportamento antigiuridico e offensivo della dignità
del coniuge e dei suoi familiari.
Va, poi, considerato il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania che ha dichiarato la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale delle figlie minorenni, del quale in questa sede si può solamente prendere atto, in mancanza del rilevo di una eventuale riforma dello stesso, nonché l'ulteriore provvedimento con il quale il menzionato Tribunale,
prendendo atto della situazione complessiva, ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla ricorrente.
Non va disposta l'assegnazione della casa coniugale, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda.
In considerazione della circostanza che attualmente il resistente si trova ristretto, e visti i fatti a lui potenzialmente ascritti, va escluso e vietato qualsiasi incontro tra le figlie minorenni e lo stesso, almeno fino a quanto il resistente non intraprenderà un percorso di recupero e sostegno, certificato dai competenti Uffici.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente, dapprima casalinga, si è inserita in una comunità c.d. protetta con le figlie minorenni e ha iniziato a lavorare a Giarre, mentre il resistente è ristretto sin dalla fine dell'anno 2017.
Entrambe le parti, comunque, non hanno prodotto le loro dichiarazioni reddituali.
4 Appare, peraltro, evidente che le figlie vivono con la ricorrente, che si occupa direttamente delle loro necessità.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minorenni dell'importo complessivo di Euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, invece, rigettata la domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore.
Infatti, la ricorrente ha attualmente 44 anni e svolge lavori saltuari, peraltro esponendo un miglioramento generale delle sue condizioni economiche in data successiva alla separazione di fatto;
inoltre, la stessa non ha fornito la prova di un tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale da salvaguardare.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese vanno poste a carico del resistente, soccombente in giudizio, e vanno liquidate direttamente in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
compensa, invece, tra le altre parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
prende atto della previsione dell'affidamento esclusivo delle figlie minorenni Per_1
e alla ricorrente;
[...] Parte_2 Parte_1
dispone il divieto di incontri tra le figlie minorenni e e il Persona_1 Parte_2
resistente Controparte_1
5 dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle Controparte_1
figlie minorenni e versando, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1 Parte_2
un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta l'ulteriore domanda della ricorrente;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida in Euro 2.600,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a.,
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e ulteriori spese riportate nel c.d. foglio notizie;
compensa tra le altre parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2222/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] (Marocco) il 22/04/1981, cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via P. Toselli n. 35, presso lo C.F._1
studio dell'avv. LOMBARDO MARIA GRAZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Mons. Ventimiglia n. 145, C.F._2
presso lo studio dell'avv. FAILLA CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 E NEI CONFRONTI DI
Avv. nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
, nella qualità di curatore speciale delle minorenni C.F._3 Persona_1
nata ad [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Enna n. 12.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
ha esposto che le parti si sono sposate a Dozza (BO) in data Controparte_1
10.3.2012 e che dall'unione coniugale sono nate le figlie il 18.8.2013, e Persona_1
, il 29.11.2017. Parte_2
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente, di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie minorenni, l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo di Euro 400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore nell'importo di Euro 150,00.
Si è costituito in giudizio aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi, chiedendo di porre a suo carico un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie minorenni congruente con il suo stato di detenzione, e chiedendo infine il rigetto delle altre domande della ricorrente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 9.1.2020, è stato disposto l'affidamento delle figlie minorenni ai Servizi Sociali competenti ed è stato nominato il curatore speciale delle stesse,
2 vista la contemporanea pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Catania.
Si è, altresì, costituito in giudizio il nominato curatore speciale, peraltro nominato tutore delle minorenni nel contemporaneo procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Catania, esponendo che il Tribunale per i minorenni ha dichiarato la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale delle figlie minorenni con provvedimento del 15.7.2020 e la sospensione della ricorrente dalla stessa responsabilità, e di aver infine chiuso il giudizio con provvedimento del giorno 1.12.2021, disponendo l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla ricorrenti, revocando il precedente provvedimento di sospensione a carico della stessa, e ponendo a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo complessivo di Euro 400,00.
Ha chiesto di porre a carico del resistente, appunto, un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie.
Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti formulato richiesta alcuna.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della ricorrente volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al resistente è fondata e va accolta.
Dalla lettura del decreto di giudizio immediato reso dal G.i.p. di questo Tribunale in data
29.11.2017, emerge che il resistente è imputato per il reato di violenza sessuale aggravata e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contestate sino al giorno 11.9.2017, nei confronti di all'epoca minorenne, figlia della ricorrente (avuta da una Persona_2
precedente relazione) e convivente con la stessa e con le figlie minorenni.
3 La ricorrente ha esposto che la scoperta di tali abusi ha comportato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con il resistente.
Inoltre, al di là dell'accertamento della responsabilità penale, va considerato che la condotta ascritta al resistente è oggettivamente grave, trattandosi di presunte violenze sessuali nei confronti della figlia della ricorrente, all'epoca minorenne, e per tale motivo appare evidente che la convivenza sia divenuta intollerabile, fermo restando l'accertamento della responsabilità
nelle competenti sedi;
va, peraltro, appena osservato che il resistente si trova da allora ristretto proprio per i fatti a lui addebitati.
Ebbene, da tale circostanza discende la possibilità di dichiarare a suo carico l'addebito della separazione, avendo posto in essere un comportamento antigiuridico e offensivo della dignità
del coniuge e dei suoi familiari.
Va, poi, considerato il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania che ha dichiarato la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale delle figlie minorenni, del quale in questa sede si può solamente prendere atto, in mancanza del rilevo di una eventuale riforma dello stesso, nonché l'ulteriore provvedimento con il quale il menzionato Tribunale,
prendendo atto della situazione complessiva, ha disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla ricorrente.
Non va disposta l'assegnazione della casa coniugale, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda.
In considerazione della circostanza che attualmente il resistente si trova ristretto, e visti i fatti a lui potenzialmente ascritti, va escluso e vietato qualsiasi incontro tra le figlie minorenni e lo stesso, almeno fino a quanto il resistente non intraprenderà un percorso di recupero e sostegno, certificato dai competenti Uffici.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente, dapprima casalinga, si è inserita in una comunità c.d. protetta con le figlie minorenni e ha iniziato a lavorare a Giarre, mentre il resistente è ristretto sin dalla fine dell'anno 2017.
Entrambe le parti, comunque, non hanno prodotto le loro dichiarazioni reddituali.
4 Appare, peraltro, evidente che le figlie vivono con la ricorrente, che si occupa direttamente delle loro necessità.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minorenni dell'importo complessivo di Euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, invece, rigettata la domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in suo favore.
Infatti, la ricorrente ha attualmente 44 anni e svolge lavori saltuari, peraltro esponendo un miglioramento generale delle sue condizioni economiche in data successiva alla separazione di fatto;
inoltre, la stessa non ha fornito la prova di un tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale da salvaguardare.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese vanno poste a carico del resistente, soccombente in giudizio, e vanno liquidate direttamente in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
compensa, invece, tra le altre parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
prende atto della previsione dell'affidamento esclusivo delle figlie minorenni Per_1
e alla ricorrente;
[...] Parte_2 Parte_1
dispone il divieto di incontri tra le figlie minorenni e e il Persona_1 Parte_2
resistente Controparte_1
5 dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle Controparte_1
figlie minorenni e versando, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1 Parte_2
un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta l'ulteriore domanda della ricorrente;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Controparte_1
dell'Erario, che liquida in Euro 2.600,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a.,
rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e ulteriori spese riportate nel c.d. foglio notizie;
compensa tra le altre parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6