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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5169/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
nata il [...] a [...] (c.f.: ),
[...] C.F._1 Parte_3
nato il [...] a [...] (c.f.: ) e
[...] C.F._2 Parte_4
nato il [...] a [...] (c.f.: ), tutti rappresentati e
[...] C.F._3 difesi dall'Avv. Esposito Maria Silvia (c.f.: ), come da procura su foglio C.F._4 separato;
APPELLANTI E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(c.f.: , tramite la Controparte_2 P.IVA_3 mandataria (in seguito , in persona del Controparte_3 CP_3 legale rapp.te p.t., - in forza di procura conferitale con atto del 09/08/2022 a rogito del dott. notaio in Milano, rep. 55.550, racc. 25.804 - rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
GG RA (c.f.: ), come da procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 14/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L' e i garanti di questa, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, convenivano in giudizio la esponendo che: Parte_4 Controparte_1
- per atto pubblico del 13 maggio 2011, la aveva stipulato con la convenuta un Parte_1 contratto di mutuo fondiario per un importo di € 300.000,00 da rimborsarsi, a decorrere dal 30 giugno 2011, mediante il pagamento di n. 180 rate mensili;
1 - con missiva datata 15 giugno 2016, l'istituto di credito aveva comunicato alla società l'intenzione di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, stante il mancato pagamento di sei rate scadute, la prima delle quali avente scadenza il 31 dicembre 2015;
- la risoluzione operata dalla era illegittima perché effettuata in violazione Controparte_1 dell'art. 40 d.lgs. 385/1993 (t.u.b.). Inoltre, gli attori eccepivano l'invalidità del contratto di mutuo per i seguenti motivi: 1) nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. per violazione dell'art. 38 t.u.b.; 2) nullità per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 t.u.b. determinata dall'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto;
3) usurarietà del tasso moratorio;
4) violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; 5) nullità per erronea indicazione del TAEG. Sulla base di queste premesse, gli attori chiedevano al Tribunale di:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione operata dalla in data 15.06.2016 Controparte_1 per violazione dell'art. 40 tub, II comma.
Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 e 1419 c.c. del contratto di mutuo in quanto stipulato in violazione della normativa sul credito fondiario ex art. 38 e segg. d.lgs. 385/93 e della delibera cicr del 22/05/1995, con derivata esclusione della sua natura fondiaria.
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo (rep. 47020 racc. 8675) del 13.05.2011, per violazione dell'art. 1284 c.c. e violazione dell'art. 117, comma iv, d.lgs. 385/93 lì dove la convenzione relativa agli interessi non presenta un contenuto univoco e la puntuale specificazione del tasso d'interesse;
Accertare e dichiarare la violazione della normativa antiusura legge 108/96 e derivata applicabilità dell'art. 1815, II comma, c.c. agli interessi e alle competenze addebitate;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, essendo indeterminato e/o indeterminabile l'oggetto del contratto, in violazione dell'art. 1346 c.c. in combinato disposto con l'art. 1418 c.c. attesa la discordanza tra il tasso nominale contrattuale e quello effettivo applicato e ciò in violazione degli artt. 1284 c.c., 821 c.c. e 1283 c.c.;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per incidenza della capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c. nel calcolo dell'usura bancaria;
Accertare e dichiarare la nullità della commissione di anticipata estinzione nel contratto di mutuo del 13 maggio 2011;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per assenza dei requisiti minimi richiesti ex art. 117 tub.; Condannare la alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ex art. Controparte_4
2033 c.c. , così come verranno accertate e dichiarate in corso di giudizio, oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante, per danno emergente per una somma che verrà stabilita in corso di causa, anche facendo riferimento ai criteri equitativi, oltre ogni eventuale danno patrimoniale o morale subito dalla predetta società in conseguenza degli illeciti perpetrati dalla banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudicante.” Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Controparte_1
Con il deposito della comparsa conclusionale , e Parte_2 Parte_3
eccepivano, altresì, la nullità degli atti di fideiussione da loro sottoscritti Parte_4 per violazione della normativa antitrust.
2 Inoltre, sempre una volta concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del Controparte_5 credito dalla in forza di un contratto di cessione del 16.12.2021. Controparte_1
1.2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4479/2022, pubblicata il 6.5.2022, così decideva: A. In accoglimento parziale della domanda, dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo sottoscritto dalla società e dalla in data 13.5.2011 operata dalla convenuta Parte_1 Controparte_1 con missiva del 15 giugno 2016; B. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. In sintesi, il Tribunale, affermava che:
- la domanda di nullità del contratto di mutuo per la violazione dell'art. 38 TUB era infondata atteso che il CICR (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio), con Delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia, aveva stabilito, quale "limite di finanziabilità", quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. Tuttavia, secondo il primo Giudice, in difetto della previsione di una nullità testuale, la violazione di detta disposizione sui limiti di finanziabilità non determinava la nullità del contratto ma solo la diversa qualificazione giuridica del rapporto in termini di ordinario contratto di mutuo ipotecario in luogo del sottotipo mutuo fondiario, con l'unica conseguenza dell'inapplicabilità della disciplina speciale dettata per tale contratto a tutto vantaggio di quella generale, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria.
- Parimenti era infondata la domanda di nullità del contratto di mutuo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1284 c.c. e 117 TUB per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto in quanto individuato per relationem mediante il riferimento al parametro Euribor. Il primo Giudice evidenziava che dal contratto risultava un tasso di interesse così determinato: "pari a un dodicesimo del tasso nominale annuo risultante dalla somma dei seguenti addendi: a) tasso risultante dalla media aritmetica delle rilevazioni, del mese antecedente quello della rata, del tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in € a sei mesi denominato EURIBOR (attualmente pari all'1,630%) rilevato a cura della Federazione Bancaria Europea. Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina EURIBOR01 del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio dovesse sostituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ore" il giorno successivo. Se per qualsiasi motivo la Federazione Bancaria Europea non rilevasse detto tasso, esso sarà determinato sulla base della media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per depositi interbancari in Euro a sei mesi, rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti banche (...) B) spread nominale annuo fisso di 2,45 punti percentuali". In ordine alle contestazioni relative al parametro di indicizzazione Euribor, riteneva che il rinvio al predetto tasso Euribor costituisse un criterio avente indubbiamente carattere specifico, essendo richiamata una determinata tipologia di operazioni (Euribor 6 mesi) ed essendo del tutto pacifica la rilevazione e pubblicazione, sicché detta clausola non poteva essere equiparata ad un generico rinvio agli usi vigenti su piazza;
inoltre, tale criterio risultava conoscibile a terzi (essendo lo stesso oggetto di rilevazione e pubblicazione periodica) e,
3 soprattutto, sottratto all'arbitrio del solo creditore (non avendo l'istituto mutuante alcun autonomo potere nella determinazione dello stesso, trattandosi di una media dei tassi praticati da tutti gli operatori bancari ed essendo peraltro la Banca mutuante non compresa nel panel degli istituti presi in considerazione). Quanto, invece, alla deduzione secondo cui il tasso Euribor utilizzato quale base per calcolare la parte variabile degli interessi corrispettivi sarebbe stato nullo in base ad una decisione della Commissione Antitrust Europea del 2013 che aveva multato vari istituti di credito colpevoli di aver manipolato il procedimento di determinazione del parametro Euribor e ponendo in essere una pratica sleale anticoncorrenziale, il Tribunale rilevava che l'omessa produzione del richiamato provvedimento impediva l'esame della questione connessa stante la preclusione della valutazione di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia.
- Il tasso di mora convenuto nel contratto non aveva natura usuraria. Sul punto, il Tribunale richiamava l'art. 3 del contratto di mutuo, avente a oggetto, per l'appunto, la determinazione del tasso moratorio, secondo cui "il tasso così determinato non potrà mai superare la soglia del tasso usura così come determinato dalla Banca d'Italia e visibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.bancadelsud.com, nonché presso i locali della banca mutuante" e riteneva che la cd. clausola di salvaguardia, non presentava profili di contrarietà a norme imperative essendo volta, al contrario, ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Quindi, il fatto che l'osservanza del tasso soglia divenisse oggetto di una specifica obbligazione contrattuale determinava, sul piano processuale, che "alla logica della violazione della norma imperativa si sovrappone quella dell'inadempimento contrattuale" con la conseguenza che, "in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto". Il Giudice di prime cure, quindi, osservava che parte attrice aveva limitato la propria difesa alla deduzione secondo cui il tasso moratorio, così come astrattamente pattuito in contratto, sarebbe stato superiore al tasso soglia ma non aveva mai allegato la violazione, da parte dell'istituto di credito, dell'obbligo contrattualmente assunto con la clausola di salvaguardia, ossia che l'interesse, così come in concreto applicato, avesse effettivamente superato il tasso soglia.
- Risultava infondata l'eccezione relativa all'illegittimità per contrarietà all'art. 1284 c.c. del metodo dell'ammortamento c.d. alla francese utilizzato, pacificamente, anche nella specie. In estrema sintesi, secondo il Tribunale, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento
– che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non potevano rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumevano rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
- La presunta difformità tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo era rimasta una mera allegazione di parte, completamente sfornita di prova (atteso che gli attori non avevano neppure indicato i criteri di calcolo in base ai quali erano giunti alla rassegnata conclusione).
- Era infondata la dedotta "nullità della commissione di anticipata estinzione nel contratto di mutuo" per violazione del d.l. 31.01.2007 poiché l'invocata disciplina si applicava esclusivamente ai contratti
4 stipulati da consumatori laddove, nella specie, gli attori non rivestivano detta qualità (né la diversa circostanza era stata allegata dagli istanti).
- Non poteva trovare accoglimento l'eccezione di nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per l'errata indicazione del TAEG giacché, come sopra già indicato, non poteva trovare applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 t.u.b. (relativa ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/9/2010) né quella di cui all'art. 125 bis comma 7 t.u.b. (relativa ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore di importo non superiore ad € 75.000,00 successivamente al 19/9/2010) dal momento che il mutuo per cui è causa era stato concesso a un soggetto non qualificabile come consumatore. In ogni caso, secondo il Par Tribunale, era preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
quindi, l'erronea quantificazione Par dell' , non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6 t.u.b.
- Al contrario, risultava illegittima la risoluzione del contratto operata dalla Banca per violazione della disciplina dettata dall'art. 40 TUB, da intendere quale norma di carattere imperativo e non derogabile dalle parti;
con lettera del 15 giugno 2016, la convenuta aveva comunicato alla società debitrice la volontà di risolvere il contratto a causa del mancato pagamento di sei rate e, precisamente, "dalla n. 55 del 31.12.2015 alla n. 60 del 31.5.2016", all'uopo espressamente invocando, non solo il disposto dell'art. 40 t.u.b. ma, altresì, la disciplina speciale dettata dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto in base alla quale, secondo quanto riportato dagli attori in citazione e dalla controparte nella menzionata missiva (atteso che nell'unica copia del contratti in atti, infatti, mancava proprio dell'art. 9), era riservata alla Banca la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche in caso di mancato pagamento, protratto per oltre centottanta giorni, di una rata del mutuo. Secondo il Giudice di prime cure, quindi, la risoluzione operata dalla risultava illegittima dal momento che, alla CP_1 data del 15 giugno 2016, non erano ancora decorsi centottanta giorni dalla scadenza della rata più risalente, ossia quella del 31 dicembre 2015; né, in senso contrario, assumeva rilevanza la preesistenza, alla comunicazione della diffida, dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione del contratto, stanti i pregressi inadempimenti della società (ovvero il pagamento tardivo di sedici rate oltre trenta giorni dalla scadenza e di ventitré rate oltre i sessanta giorni) in quanto, nel comunicare la volontà di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, l'istituto di credito aveva allegato un inadempimento specifico della debitrice, ravvisandolo, come detto, nel mancato pagamento di sei rate del mutuo ed era, pertanto all'inadempimento contestato che doveva aversi riguardo nell'accertare la ricorrenza dei presupposti per l'invocata risoluzione. In relazione ai precedenti inadempimenti della mutuataria, non specificamente contestati al fine di risolvere anticipatamente il rapporto, infatti, poteva legittimamente ritenersi operante una presunzione di tolleranza.
5 - La domanda di risarcimento del danno proposta dalla società attrice risultava infondata non avendo l'istante allegato, prima ancora che provato, il pregiudizio che assumeva di aver patito.
- La censura di nullità degli atti di fideiussione sottoscritti da , Parte_2 [...]
e per violazione della normativa antitrust era Parte_3 Parte_4 inammissibile perché tardivamente introdotta, per la prima volta, con la comparsa conclusionale e, comunque, l'omesso deposito del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia) del 02.05.05 n. 55 e del parere dell'AGCM, al quale detto provvedimento prestava adesione, era ostativo all'esame della questione connessa stante la preclusione della valutazione di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e per questo non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti.
- L'accoglimento solo parziale, e in misura minima, della domanda giustificava la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 3.12.2022, tramite pec) hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per i seguenti motivi:
2.1 Violazione e/o falsa applicazione della normativa sul credito fondiario ex art. 38 e segg. d.lgs 385/93 e della delibera cicr del 22/05/1995, con derivata nullità, ex art. 1418 e 1419 c.c. del contratto di mutuo e derivata esclusione della sua natura fondiaria. Gli appellanti ribadiscono che a garanzia del capitale mutuato e dei relativi accessori, la società Parte_1
, concedeva a favore della ipoteca, per la somma di € 600.000,00, da Controparte_1 iscriversi presso le Conservatorie competenti su una serie di beni immobili che, tuttavia, risultavano già gravati da altre formalità per cui nessuna iscrizione ipotecaria di I° grado, come richiede il T.U.B., poteva essere effettuata, escludendo quindi la configurabilità del mutuo come fondiario, con tutte le conseguenze derivate. Inoltre, gli appellanti evidenziano che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario (avente natura imperativa), come avvenuto nel caso di specie, dà luogo alla nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e quindi, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva escluso la natura fondiaria del finanziamento.
2.2 Col secondo motivo L'EU , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 Parte_4
T.u.b. ribadendo l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto in quanto individuato per relationem mediante il riferimento al parametro Euribor di cui, tuttavia, era stata riconosciuta la manipolazione con provvedimento del Dicembre 2013 dell'Antitrust Europeo;
il fatto che l'Istituto di credito appellato non facesse parte degli Istituti segnalati, sarebbe irrilevante ai fini del decidere, atteso che, secondo il dictum costante della Suprema Corte, le parti nella determinazione di saggi ultra-legali avrebbero dovuto individuare parametri certi, individuabili e determinabili a posteriori, cosa che di fatto non risultava essere avvenuta. Secondo gli appellanti, quindi, il mancato rispetto delle forme pubblicitarie in merito al tasso praticato, di cui rilevano la mancanza nel documento di sintesi, comportava la violazione dell'art. 117, comma IV, D.lgs 385/93 che, in applicazione del disposto dell'art. 117, VII comma, D.lgs 385/93, determinava la sostituzione del medesimo tasso con quello “minimo” dei BOT annuali e la riduzione degli interessi nei limiti di legge.
6 2.3 col terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione della normativa antiusura di cui alla legge 108/96 e derivata applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. agli interessi e alle competenze addebitate. Gli appellanti evidenziano che il tasso effettivo convenuto dalla CP_1 era senz'altro superiore ai limiti antiusura al momento della convenzione dell'interesse
[...] tenuto conto che, in tale frangente, il tasso soglia risultava essere pari al 4,185% ed il solo tasso di mora era già pari al 7,08%, come dimostrato con parere pro-veritate allegato nel giudizio di primo grado;
ne conseguiva la nullità della clausola determinativa dell'interesse moratorio per violazione dell'art. 644 c.p., con pedissequa applicazione dell'art. 1815 II comma c.c., anche agli interessi a vario titolo richiesti.
2.4 Col quarto motivo, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il piano di Parte_4 ammortamento, c.d alla francese, non implicasse per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi; al contrario, secondo gli appellanti, tale modalità di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi, trasforma da “semplice” in “composto” il tasso convenuto, attraverso la maggiorazione indiretta del calcolo degli interessi infra annuali, con ripercussioni anche sul successivo calcolo degli interessi di mora celando un illegittimo fenomeno anatocistico.
2.5 Il quinto motivo di gravame ha per oggetto la parte della sentenza impugnata in cui il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 117 t.u.b., per l'errata indicazione del TAEG. Secondo gli appellanti, infatti, il contratto di mutuo oggetto di lite non considerava assolutamente l'incidenza della commissione di anticipata estinzione che, invece, se applicata, innalzerebbe il valore dell'ISC ad un tasso pari a 9,08; quindi, il contratto risultava posto in essere senza indicarne congruamente il costo complessivo, mancando di quegli elementi essenziali richiesti dalla normativa in vigore per rispondere proprio ai requisiti di trasparenza, omettendo l'indicazione dell'elemento pubblicitario cardine.
2.6. Infine, L' , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 censurano l'operato del primo Giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione a sofferenza della società effettuata dalla Banca in data 01.02.2017, in violazione di quanto previsto peraltro dalla Circolare della Banca d'Italia n.123 del 11.01.91, art. 1.5 8° cpv e in mancanza di qualunque elemento per ritenere esistente una situazione di insolvenza della società. Tanto premesso, gli appellanti hanno formulato le seguenti conclusioni:
- accogliere il presente appello;
- per l'effetto di quanto sopra, in via principale e in riforma parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione operata dalla banca in data 15.06.2016 per violazione CP_1 dell'art. 40 tub, II comma.
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 e 1419 c.c. del contratto di mutuo in quanto stipulato in violazione della normativa sul credito fondiario ex art. 38 e segg. d.lgs 385/93 e della delibera cicr del 22/05/1995, con derivata esclusione della sua natura fondiaria.
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo (rep. 47020 racc. 8675) del 13.05.2011, per violazione dell'art. 1284 c.c. e violazione dell'art. 117, comma iv, d.lgs 385/93 li' dove la convenzione relativa agli interessi non presenta un contenuto univoco e la puntuale specificazione del tasso d'interesse;
7 - accertare e dichiarare la violazione della normativa antiusura legge 108/96 e derivata applicabilità dell'art. 1815, II comma, c.c. agli interessi e alle competenze addebitate;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, essendo indeterminato e/o indeterminabile l'oggetto del contratto, in violazione dell'art. 1346 c.c. in combinato disposto con l'art. 1418 c.c. attesa la discordanza tra il tasso nominale contrattuale e quello effettivo applicato e ciò in violazione degli artt. 1284 c.c., 821 c.c. e 1283 c.c.;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per incidenza della capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c. nel calcolo dell'usura bancaria;
- accertare e dichiarare la nullità della commissione di anticipata estinzione nel contratto di mutuo del 13 maggio 2011;
- accertare e dichiarare la nullità' del contratto di mutuo per assenza dei requisiti minimi richiesti ex art. 117 tub.;
- Condannare la e/o la per quanto Controparte_6 Controparte_5 di ragione e/o responsabilità, alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ex art. 2033 c.c., così come verranno accertate e dichiarate in corso di giudizio, oltre al risarcimento dei danni da lucro cessante, per danno emergente per una somma che verrà stabilita in corso di causa, anche facendo riferimento ai criteri equitativi, oltre ogni eventuale danno patrimoniale o morale subito dalla predetta società in conseguenza degli illeciti perpetrati dalla banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudicante.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario
2.6. Mentre la , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, preferiva CP_1 rimanere contumace in questo grado, si costituiva la Controparte_2 la quale, eccepiva, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva per le
[...] domande di restituzione e risarcimento danni, in quanto cessionaria del solo lato attivo del credito e non delle passività derivanti da pretese risarcitorie antecedenti alla cessione. Nel merito l'appellata ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame insistendo per la legittimità della risoluzione del contratto e la piena validità del mutuo fondiario e formulando le seguenti conclusioni: 1) rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_2 [...]
dichiarandolo inammissibile ed infondato;
Parte_4
2) dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di mutuo fondiario operata dalla CP_1 con missiva del 15/06/2016 e la carenza ad agire degli appellanti, ex art. 100 c.p.c., confermando, del
[...] resto, la sentenza impugnata;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio. All'udienza del 14.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. Il primo motivo di appello è infondato risultando condivisibile l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta
8 norma determinativa del contenuto medesimo posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cosiddetta "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.27). Diversamente da quanto opinato dagli appellanti, quindi, il prospettato superamento del limite fissato ex art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, non potrebbe mai determinare la nullità del contratto di mutuo oggetto di lite. Quanto, invece, alle censure relative all'asserita indeterminatezza del tasso d'interesse convenuto nel contratto di mutuo con riferimento al c.d. tasso Media Euribor 6 mesi, va rilevato, in primo luogo, che gli appellanti fanno riferimento all'illegittimità di detto parametro perché risultato frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza del mercato accertata dalla Commissione dell'Unione EUpea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016. Tuttavia, come indicato anche dal primo Giudice, , Parte_1 Parte_2 [...]
, non hanno mai versato in atti dette pronunce Parte_3 Parte_4 dell'Autorità Antitrust che, comunque, sono riferite esclusivamente al periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 di gran lunga antecedente la data di stipulazione del mutuo oggetto di lite (13.5.2011); né gli appellati hanno mai specificato per quali, eventuali ulteriori, motivi, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, tale parametro determinerebbe incertezza in ordine al tasso di interesse da applicare a ciascun periodo di riferimento. Il terzo motivo di appello, invece, risulta inammissibile. Gli appellanti, infatti, si sono limitati a ribadire l'asserita usurarietà del tasso di mora convenuto in sede di stipula del contratto di mutuo senza nemmeno confrontarsi con l'affermazione del primo Giudice secondo cui la cd. clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3 del contratto di mutuo non presentava profili di contrarietà a norme imperative essendo volta, al contrario, ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari;
né, tanto meno, come già indicato dal Tribunale, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno allegato la violazione da parte dell'istituto di credito dell'obbligo Parte_4 contrattualmente assunto con la clausola di salvaguardia, ossia che l'interesse, così come in concreto applicato, avesse effettivamente superato il tasso soglia. In relazione, invece, all'asserito contrasto tra il metodo di ammortamento c.d. alla francese e il divieto di cui all'art. 1283 c.c. appare sufficiente richiamare il principio, ormai espresso anche dalle Sezioni Unite delle Cassazione e ribadito, con riferimento ai mutui a tasso variabile, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano
9 di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382). Analogamente risulta infondato il motivo di appello incentrato sulla circostanza secondo cui, Par considerando l'incidenza della commissione di anticipata estinzione, il valore dell' risulterebbe pari a 9,08 ovvero superiore rispetto a quello indicato nel contratto. Nell'attuale giurisprudenza di legittimità e di merito è, infatti, consolidato il principio di diritto secondo cui in caso di mutui ipotecari, come quello oggetto di causa, l'erroneità del TAEG, o Par più precisamente del c.d. (indicatore sintetico di costo), indicato contrattualmente, non determina la nullità della clausola degli interessi corrispettivi. “In tema di contratti bancari, infatti, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima" (cfr. Cass. Sez. 1 n. 4597-23). I principi di diritto appena richiamati trovano, quindi, applicazione proprio alla fattispecie del mutuo ipotecario oggetto del giudizio in esame;
la divergenza tra taeg contrattuale e quello effettivo/reale rileva, invece, soltanto nell'ambito della diversa materia, non oggetto di giudizio, ovvero del credito al consumo. Né, tanto meno, gli appellanti hanno formulato nessuna censura rispetto alla parte della sentenza impugnata che ha escluso, nel caso di specie, la ricorrenza di tale ultima ipotesi. Infine, risulta inammissibile l'ultimo motivo di gravame che ha per oggetto la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto infondata la domanda di condanna della CP_1 al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione a sofferenza della società
[...]
Parte_1
Gli appellanti, infatti, ancora una volta, pur richiamandola espressamente nell'atto di gravame, non si sono confrontati con la decisione del primo Giudice il quale aveva evidenziato che la predetta domanda andava rigettata “per mancanza di prova dei suoi elementi costitutivi non avendo l'istante allegato, prima ancora che provato, il pregiudizio che assume di aver patito”. Di
contro
L' , , si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono limitati a ribadire l'illegittimità dell'operato dell'Istituto di Credito ma, anche in questa sede, e a prescindere dall'eventuale ammissibilità, ex art. 345 c.p.c., delle nuove allegazioni, non
10 hanno mai precisato quali sarebbero stati i danni ad essi arrecati dalla segnalazione a sofferenza della società. In conclusione, quindi, nessuno dei motivi di gravame proposti da Parte_1 [...]
, , possono essere accolti e l'appello Parte_2 Parte_3 Parte_4 deve essere rigettato. Quanto, invece, alla domanda proposta dall'appellata Controparte_2
di dichiarare la legittimità della risoluzione del contratto di mutuo fondiario operata dalla
[...] con missiva del 15/06/2016, va rilevato che la stessa risulta certamente Controparte_1 inammissibile perché non oggetto di appello incidentale che, comunque, sarebbe stato inammissibile posto che l'appellata si è costituita soltanto in data 5.5.2023, ovvero oltre il termine di 20 giorni prima della prima udienza - fissata al 10.5.2023 – previsto a pena di decadenza dal combinato degli artt. 343 e 166 c.p.c.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello di valore indeterminabile e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 4479/2022, pubblicata dal Tribunale di Napoli il
[...]
6.5.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
2. condanna L'EU , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
al pagamento, in favore della Parte_4 Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 10.013,00 (diecimilatredici/00) per
[...] onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, l'8/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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