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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Davide Ascari (C.F.: ; P.E.C.: C.F._1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna (BO) alla via Begarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
[...] in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
1. Il ricorrente chiede che questo tribunale ordini all' a di Controparte_1 CP_1 annullare il provvedimento emesso e dichiarare il rilascio del visto per motivi di famiglia;
con vittoria di spese.
L'amministrazione con memoria di costituzione chiede di rigettare l'avverso ricorso poiché inammissibile e comunque infondato.
Il ricorrente richiedeva il giorno 13/10/2022 il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in quanto figlio del cittadino italiano nato in [...] il [...]. Persona_1 In data 19/03/2024 l' a emetteva un provvedimento di diniego CP_1 CP_1 CP_1 dell'istanza di visto per motivi familiari motivando con la formula: “ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”.
L'amministrazione fa dipendere il diniego dal fatto che l'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda di visto per ricongiungimento non ha consentito di accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo di parentela, né è stata raggiunta la dimostrazione del requisito della vivenza a carico.
2. Per un corretto inquadramento della fattispecie, va considerato preliminarmente che il diritto di cui si discute nel presente ricorso trova fondamento nell'art. 5 co. 2 del D.lgs. n.
30/2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri. Il Testo Unico in materia di immigrazione non è applicabile se il familiare da ricongiungere è legato da un rapporto di parentela con un cittadino dell'Unione Europea, in quando gode di diritti legati alla cittadinanza europea del familiare, così come prevista dai
Trattati istitutivi e dal diritto di libera circolazione nella c.d. Schengen Area di cui alla suddetta
Direttiva CE n. 38/2004. Non pertinente è il riferimento in atti alle norme contenute nella
Direttiva n. 86/2003, pur relativa al ricongiungimento familiare, poiché questa è applicabile solo quando il cittadino che chiede il ricongiungimento è “cittadino di un Paese terzo”, vale a dire, secondo l'art. 2 lett. a) della direttiva medesima, chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi della art. 17, paragrafo 1, del Trattato.
Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che intendano ricongiungersi con un cittadino dell'Unione europea, si applica, come detto, la Direttiva CE n. 38/2004 che, nell'ambito del suo oggetto, determina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva e per quanto di stretto interesse nel presente giudizio rientrano nella definizione di familiare i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni
o a carico e quelli del coniuge o partner. L'art. 5, co. 2, della medesima Direttiva, nel regolare il diritto di ingresso, dispone che I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE)
n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto. Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.
Il D.lgs n. 30/2007, dando attuazione alla suddetta Direttiva, ne ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni sopra citate. E così per l'art. 2 rientrano, fra l'altro, nella nozione di familiare i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner e per l'art. 5, co. 2, i familiari di un cittadino UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto, mentre Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto. Altri commi del medesimo art. 5 del D.lgs n. 30/2007 completano la disciplina dell'ingresso in Italia, in conformità ai dettami della Direttiva. Per ciò che concerne la tutela giurisdizionale avverso il rifiuto o la revoca del visto
(distinguibile dalla tutela relativa al diritto di soggiorno di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo
D.lgs. n. 30/2007), essa trova disciplina nell'art. 20 del D.lgs. n.150/2011 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, co. 2, del D.lgs n. 286/1998, il cui rinvio al D.P.R. n. 1656/1965 è ormai da intendersi riferito al D.lgs n. 30/2007, e dell'art. 30, co. 6, del medesimo
T.U.I.) e compete alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE del tribunale di Roma (nella cui circoscrizione ha sede il , di cui gli uffici Controparte_1 consolari competenti alla emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica, cfr. Cass.
n. 18773/2024).
3. L'amministrazione eccepisce la non provata effettività del vincolo di parentela. Ma la prova di essa è stata data con l'allegazione da parte del ricorrente dell'estratto dell'atto di nascita del ricorrente stesso. I dati anagrafici riguardanti i genitori corrispondono a quelli riportati nel certificato di residenza e stato di famiglia, conservato presso l'anagrafe del comune di Pavullo nel Frignano. Dunque, la prova del vincolo di parentela si considera raggiunta.
L'amministrazione eccepisce anche la non provata “vivenza a carico” del ricorrente per l'insufficienza della documentazione allegata.
Il requisito del vivere a carico è previsto, come già osservato, nell'art. 2 della Direttiva CE n.
38/2004 e nell'art. 2 del D.lgs. n. 30/2007 per i discendenti del cittadino UE che hanno superato la soglia dei ventuno anni di età. Si tratta di un requisito normativamente espresso in termini generici, che va concretizzato e determinato attraverso una sua contestualizzazione in relazione al singolo caso specifico (dall'amministrazione in sede di domanda di visto ed eventualmente poi dal giudice in caso di rigetto della domanda).
Nel caso in esame il ricorrente ha trentasette anni di età, quindi è ultraventunenne e si trova in una fase di vita ordinariamente idonea allo svolgimento di attività lavorativa per il proprio autonomo mantenimento. Nel ricorso si parla genericamente di mantenimento ad opera del padre e di non meglio precisate carenze economiche, ma non si deduce che il ricorrente abbia bisogno del sostentamento economico da parte del padre e che dipenda dai suoi aiuti e tanto meno si spiega il perché eventualmente vi sarebbe questa necessità. Né il ricorrente ha allegato di aver avuto impossibilità o gravi difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro o di avere specifici bisogni per i quali necessiterebbe di aiuti economici, quindi egli non ha fornito elementi atti a neutralizzare la capacità di lavoro e di reddito che dovrebbe essergli propria in ragione dell'età.
Perciò non basta che il ricorrente abbia prodotto le rimesse di denaro fattegli dal padre in un arco temporale che va dal 2019 al 2024. Peraltro, all'anno della pandemia da OV (2020) e, quindi, al periodo presumibilmente più difficile si riferiscono soltanto due rimesse, circostanza che conferma l'inidoneità delle stesse a provare che il ricorrente basasse il proprio sostentamento sulle erogazioni paterne.
Difetta, in conclusione, uno dei requisiti richiesti per il ricongiungimento, sicché il ricorso va rigettato.
4. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri regolamentari di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della loro modulabilità (art. 4) ed in funzione del valore
(indeterminabile) della domanda e dell'attività processuale svolta (studio, introduzione, trattazione cartolare);
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della parte resistente, che si liquidano in € 2.400,00.
Roma, 5 marzo 2025
Il giudice
Francesco Frettoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile promossa da nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Davide Ascari (C.F.: ; P.E.C.: C.F._1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna (BO) alla via Begarelli n. 13, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
[...] in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
1. Il ricorrente chiede che questo tribunale ordini all' a di Controparte_1 CP_1 annullare il provvedimento emesso e dichiarare il rilascio del visto per motivi di famiglia;
con vittoria di spese.
L'amministrazione con memoria di costituzione chiede di rigettare l'avverso ricorso poiché inammissibile e comunque infondato.
Il ricorrente richiedeva il giorno 13/10/2022 il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in quanto figlio del cittadino italiano nato in [...] il [...]. Persona_1 In data 19/03/2024 l' a emetteva un provvedimento di diniego CP_1 CP_1 CP_1 dell'istanza di visto per motivi familiari motivando con la formula: “ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”.
L'amministrazione fa dipendere il diniego dal fatto che l'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda di visto per ricongiungimento non ha consentito di accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo di parentela, né è stata raggiunta la dimostrazione del requisito della vivenza a carico.
2. Per un corretto inquadramento della fattispecie, va considerato preliminarmente che il diritto di cui si discute nel presente ricorso trova fondamento nell'art. 5 co. 2 del D.lgs. n.
30/2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri. Il Testo Unico in materia di immigrazione non è applicabile se il familiare da ricongiungere è legato da un rapporto di parentela con un cittadino dell'Unione Europea, in quando gode di diritti legati alla cittadinanza europea del familiare, così come prevista dai
Trattati istitutivi e dal diritto di libera circolazione nella c.d. Schengen Area di cui alla suddetta
Direttiva CE n. 38/2004. Non pertinente è il riferimento in atti alle norme contenute nella
Direttiva n. 86/2003, pur relativa al ricongiungimento familiare, poiché questa è applicabile solo quando il cittadino che chiede il ricongiungimento è “cittadino di un Paese terzo”, vale a dire, secondo l'art. 2 lett. a) della direttiva medesima, chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi della art. 17, paragrafo 1, del Trattato.
Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che intendano ricongiungersi con un cittadino dell'Unione europea, si applica, come detto, la Direttiva CE n. 38/2004 che, nell'ambito del suo oggetto, determina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva e per quanto di stretto interesse nel presente giudizio rientrano nella definizione di familiare i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni
o a carico e quelli del coniuge o partner. L'art. 5, co. 2, della medesima Direttiva, nel regolare il diritto di ingresso, dispone che I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE)
n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto. Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.
Il D.lgs n. 30/2007, dando attuazione alla suddetta Direttiva, ne ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni sopra citate. E così per l'art. 2 rientrano, fra l'altro, nella nozione di familiare i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner e per l'art. 5, co. 2, i familiari di un cittadino UE, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto, mentre Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto. Altri commi del medesimo art. 5 del D.lgs n. 30/2007 completano la disciplina dell'ingresso in Italia, in conformità ai dettami della Direttiva. Per ciò che concerne la tutela giurisdizionale avverso il rifiuto o la revoca del visto
(distinguibile dalla tutela relativa al diritto di soggiorno di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo
D.lgs. n. 30/2007), essa trova disciplina nell'art. 20 del D.lgs. n.150/2011 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, co. 2, del D.lgs n. 286/1998, il cui rinvio al D.P.R. n. 1656/1965 è ormai da intendersi riferito al D.lgs n. 30/2007, e dell'art. 30, co. 6, del medesimo
T.U.I.) e compete alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE del tribunale di Roma (nella cui circoscrizione ha sede il , di cui gli uffici Controparte_1 consolari competenti alla emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica, cfr. Cass.
n. 18773/2024).
3. L'amministrazione eccepisce la non provata effettività del vincolo di parentela. Ma la prova di essa è stata data con l'allegazione da parte del ricorrente dell'estratto dell'atto di nascita del ricorrente stesso. I dati anagrafici riguardanti i genitori corrispondono a quelli riportati nel certificato di residenza e stato di famiglia, conservato presso l'anagrafe del comune di Pavullo nel Frignano. Dunque, la prova del vincolo di parentela si considera raggiunta.
L'amministrazione eccepisce anche la non provata “vivenza a carico” del ricorrente per l'insufficienza della documentazione allegata.
Il requisito del vivere a carico è previsto, come già osservato, nell'art. 2 della Direttiva CE n.
38/2004 e nell'art. 2 del D.lgs. n. 30/2007 per i discendenti del cittadino UE che hanno superato la soglia dei ventuno anni di età. Si tratta di un requisito normativamente espresso in termini generici, che va concretizzato e determinato attraverso una sua contestualizzazione in relazione al singolo caso specifico (dall'amministrazione in sede di domanda di visto ed eventualmente poi dal giudice in caso di rigetto della domanda).
Nel caso in esame il ricorrente ha trentasette anni di età, quindi è ultraventunenne e si trova in una fase di vita ordinariamente idonea allo svolgimento di attività lavorativa per il proprio autonomo mantenimento. Nel ricorso si parla genericamente di mantenimento ad opera del padre e di non meglio precisate carenze economiche, ma non si deduce che il ricorrente abbia bisogno del sostentamento economico da parte del padre e che dipenda dai suoi aiuti e tanto meno si spiega il perché eventualmente vi sarebbe questa necessità. Né il ricorrente ha allegato di aver avuto impossibilità o gravi difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro o di avere specifici bisogni per i quali necessiterebbe di aiuti economici, quindi egli non ha fornito elementi atti a neutralizzare la capacità di lavoro e di reddito che dovrebbe essergli propria in ragione dell'età.
Perciò non basta che il ricorrente abbia prodotto le rimesse di denaro fattegli dal padre in un arco temporale che va dal 2019 al 2024. Peraltro, all'anno della pandemia da OV (2020) e, quindi, al periodo presumibilmente più difficile si riferiscono soltanto due rimesse, circostanza che conferma l'inidoneità delle stesse a provare che il ricorrente basasse il proprio sostentamento sulle erogazioni paterne.
Difetta, in conclusione, uno dei requisiti richiesti per il ricongiungimento, sicché il ricorso va rigettato.
4. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri regolamentari di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della loro modulabilità (art. 4) ed in funzione del valore
(indeterminabile) della domanda e dell'attività processuale svolta (studio, introduzione, trattazione cartolare);
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della parte resistente, che si liquidano in € 2.400,00.
Roma, 5 marzo 2025
Il giudice
Francesco Frettoni