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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6757 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, promossa congiuntamente da e , entrambi elettivamente domiciliati in Pomezia (RM), Parte_1 Parte_2
Via Pontina Vecchia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Morbinati, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 22.12.2023, e Parte_1
hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia il 16.10.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (2.05.2022) e (8.05.2005). Per_1 Per_2
A fondamento della domanda le parti hanno posto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di “incompatibilità caratteriali insanabili”, sicché la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
- Dichiarare che la casa coniugale di Ardea, Via Nazareno Strampelli n. 50 viene assegnata al sig. dalla quale la ex moglie si allontanerà dal mese di aprile 2024 portando Parte_2
via con sè i seguenti suppellettili/ arredi: aspirapolvere Dyson;
pentole, l'armadio angolare della camera da letto, scrivania bianca, libreria bianca, divano verde per la cameretta di la biancheria di cui ne verrà lasciata parte al;
Per_2 Pt_2
- Stabilire che verserà a titolo di mantenimento in favore del figlio Parte_2 Per_2
un importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) da pagarsi entro il 5 di ogni mese e che si rivaluterà secondo gli indici istat annuali. Il padre cesserà di versare l'assegno in favore del figlio nel momento in cui troverà un lavoro stabile e retributivo indipendentemente Per_2
dalla somma percepita;
·
- Stabilire che verserà alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_2 Parte_3
alimentare la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili da pagarsi entro il 5 di ogni mese e che si rivaluterà secondo gli indici istat · annuali, sino a quando la ex moglie non percepirà una retribuzione superiore ad euro 500,00;
- Stabilire che provvederà al pagamento delle spese straordinarie in favore di Parte_2
entrambi i figli al 100% per un anno dal deposito del ricorso;
pertanto, decorso tale lasso di tempo le spese verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- Dichiarare che è intenzione dei Sigg.ri e definire i Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e ancora non risolti e che pertanto la si obbliga a trasferire a la quota dell'immobile di Ardea, Parte_3 Parte_2
Via Nazareno Strampelli n. 50, meglio individuato in foglio 42, particella 868, sub 501, categoria A4, classe 6, di vani 7,5, rendita 561,65, individuata al foglio 42, particella 868, sub
502, categoria C6, classe 7, rendita 81,81, per un corrispettivo di euro 161.100,00;
- I coniugi dichiarano, sin d'ora, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista per i trasferimenti effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, di cui ali' art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 /E del 21 giugno 2012, che il presente accordo patrimoniale raggiunto ai fini del divorzio congiunto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- nel mese di dicembre 2023 ha versato l'importo di euro 5.000,00 come Parte_2
proposta di acquisto per l'immobile sito a Pomezia Via Dante Alighieri n. 11 e si obbliga a versare entro il mese di dicembre 2023 l'importo di euro 40.000,00 come compromesso di acquisto. La parte residua sarà versata dalClarizia al promittente venditore alla data di stipula del rogito notarile;
- Dichiarare che le parti si danno atto che non saranno erogati altri importi che non sono stati regolati dal presente accordo.”.
Le parti hanno altresì domandato di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con sentenza parziale n. 675/2024 pubblicata in data 22.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 675/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse delle parti e della prole, sia in riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, sicchè, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse debbano dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G. n.
6757/2023, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia (RM) il
16.10.1999 da , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia al C.F._2
N. 131, P. 2, S. A, Uff., dell'anno 1999;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e
69, D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6757 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, promossa congiuntamente da e , entrambi elettivamente domiciliati in Pomezia (RM), Parte_1 Parte_2
Via Pontina Vecchia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Barbara Morbinati, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 22.12.2023, e Parte_1
hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia il 16.10.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (2.05.2022) e (8.05.2005). Per_1 Per_2
A fondamento della domanda le parti hanno posto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di “incompatibilità caratteriali insanabili”, sicché la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
- Dichiarare che la casa coniugale di Ardea, Via Nazareno Strampelli n. 50 viene assegnata al sig. dalla quale la ex moglie si allontanerà dal mese di aprile 2024 portando Parte_2
via con sè i seguenti suppellettili/ arredi: aspirapolvere Dyson;
pentole, l'armadio angolare della camera da letto, scrivania bianca, libreria bianca, divano verde per la cameretta di la biancheria di cui ne verrà lasciata parte al;
Per_2 Pt_2
- Stabilire che verserà a titolo di mantenimento in favore del figlio Parte_2 Per_2
un importo mensile di euro 300,00 (trecento/00) da pagarsi entro il 5 di ogni mese e che si rivaluterà secondo gli indici istat annuali. Il padre cesserà di versare l'assegno in favore del figlio nel momento in cui troverà un lavoro stabile e retributivo indipendentemente Per_2
dalla somma percepita;
·
- Stabilire che verserà alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_2 Parte_3
alimentare la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili da pagarsi entro il 5 di ogni mese e che si rivaluterà secondo gli indici istat · annuali, sino a quando la ex moglie non percepirà una retribuzione superiore ad euro 500,00;
- Stabilire che provvederà al pagamento delle spese straordinarie in favore di Parte_2
entrambi i figli al 100% per un anno dal deposito del ricorso;
pertanto, decorso tale lasso di tempo le spese verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- Dichiarare che è intenzione dei Sigg.ri e definire i Parte_1 Parte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e ancora non risolti e che pertanto la si obbliga a trasferire a la quota dell'immobile di Ardea, Parte_3 Parte_2
Via Nazareno Strampelli n. 50, meglio individuato in foglio 42, particella 868, sub 501, categoria A4, classe 6, di vani 7,5, rendita 561,65, individuata al foglio 42, particella 868, sub
502, categoria C6, classe 7, rendita 81,81, per un corrispettivo di euro 161.100,00;
- I coniugi dichiarano, sin d'ora, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista per i trasferimenti effettuati dai coniugi in adempimento di accordi di separazione e divorzio, di cui ali' art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 /E del 21 giugno 2012, che il presente accordo patrimoniale raggiunto ai fini del divorzio congiunto è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- nel mese di dicembre 2023 ha versato l'importo di euro 5.000,00 come Parte_2
proposta di acquisto per l'immobile sito a Pomezia Via Dante Alighieri n. 11 e si obbliga a versare entro il mese di dicembre 2023 l'importo di euro 40.000,00 come compromesso di acquisto. La parte residua sarà versata dalClarizia al promittente venditore alla data di stipula del rogito notarile;
- Dichiarare che le parti si danno atto che non saranno erogati altri importi che non sono stati regolati dal presente accordo.”.
Le parti hanno altresì domandato di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Con sentenza parziale n. 675/2024 pubblicata in data 22.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 25.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 675/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse delle parti e della prole, sia in riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, sicchè, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse debbano dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G. n.
6757/2023, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia (RM) il
16.10.1999 da , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia al C.F._2
N. 131, P. 2, S. A, Uff., dell'anno 1999;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e
69, D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi