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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6566/2024 vertente
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Persona_1
elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese alla Via A. S. Coppola n. 25, presso lo studio dell'avv.to Teodolinda Stocchetti che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Maddalena Tagliafierro ed elettivamente domiciliato presso la sede di Caserta sita in località S. Benedetto CP_1
alla via Arena, come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di , hanno Persona_1
chiesto accertarsi il diritto del minore a percepire il trattamento economico previsto per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da novembre 2019, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative somme, oltre interessi, con vittoria CP_1
di spese di lite ed attribuzione.
1 A fondamento della propria domanda hanno dedotto di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare del requisito sanitario come accertato dal decreto di omologa reso all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
1185/2023; di aver inoltrato all' il modello AP70; che ciononostante, risultava decorso CP_1 inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' chiedendo dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto alla liquidazione della prestazione.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta concorde delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una
2 molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
3 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del figlio minore degli odierni ricorrenti ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in loro favore da parte dell' risultano dalla CP_1 documentazione depositata (cfr. comunicazione di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, allegata alla memoria di costituzione e risposta).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
Nel caso di specie va rilevato che il pagamento è intervenuto solo a marzo 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione del 21 febbraio 2025), successivamente non solo al decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge ma anche alla notificazione dell'odierno ricorso del 2.10.2024. Considerato il considerevole lasso di tempo trascorso, condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 per CP_1
compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 17.06.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6566/2024 vertente
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il [...], Persona_1
elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese alla Via A. S. Coppola n. 25, presso lo studio dell'avv.to Teodolinda Stocchetti che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Maddalena Tagliafierro ed elettivamente domiciliato presso la sede di Caserta sita in località S. Benedetto CP_1
alla via Arena, come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di , hanno Persona_1
chiesto accertarsi il diritto del minore a percepire il trattamento economico previsto per l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da novembre 2019, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle relative somme, oltre interessi, con vittoria CP_1
di spese di lite ed attribuzione.
1 A fondamento della propria domanda hanno dedotto di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare del requisito sanitario come accertato dal decreto di omologa reso all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
1185/2023; di aver inoltrato all' il modello AP70; che ciononostante, risultava decorso CP_1 inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' chiedendo dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto alla liquidazione della prestazione.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta concorde delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una
2 molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
3 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del figlio minore degli odierni ricorrenti ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in loro favore da parte dell' risultano dalla CP_1 documentazione depositata (cfr. comunicazione di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, allegata alla memoria di costituzione e risposta).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese.
Nel caso di specie va rilevato che il pagamento è intervenuto solo a marzo 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione del 21 febbraio 2025), successivamente non solo al decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge ma anche alla notificazione dell'odierno ricorso del 2.10.2024. Considerato il considerevole lasso di tempo trascorso, condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 per CP_1
compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 17.06.2025
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