Articolo 4 della Legge 20 aprile 1989, n. 142
Articolo 3Articolo 5
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27 aprile 1989
Art. 4. 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17- bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , introdotto dall' articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242 , dopo le parole: "relative a cinque materie," sono inserite le seguenti: "di cui almeno una di diritto processuale,".
Nota all'art. 4:
Il testo del comma 3 dell'art. 17- bis del R.D. n. 37/1934 , introdotto dall' art. 3 della legge n. 242/1988 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato".
Entrata in vigore il 27 aprile 1989
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