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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 891/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da contratto di appalto
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mario Alfano, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Maio, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Mosca, Controparte_2 come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
5/06/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.02.2018 la Parte_1 esponeva che all'epoca dei fatti era proprietaria dell'intero
[...] fabbricato sito in Nocera Inferiore alla Via Piccolomini d'Aragona n. 56 (già
Via Piedimonte n. 18) riportato in N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al foglio 18 particella 4355, composto da un piano seminterrato, un piano rialzato, due piani fuori terra e terrazzo di copertura con bagno-lavanderia annessi all'appartamento al secondo piano e che con contratto di appalto affidava alla GIA. la ristrutturazione edilizia dell'edificio, comprese, CP_3 tra le varie opere ad eseguirsi, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi igienici e rubinetteria. Allegava che a fine giugno 2016, a lavori ultimati, un incaricato della esponente, accedendo al detto immobile, dopo aver constatato che tutta la verticale sud del fabbricato medesimo si presentava allagato,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 allertava il legale rappresentante della , che provvedeva ad inviare sul Pt_1 posto del personale per provvedere ad asciugare immediatamente l'immobile.
Come accertato in contraddittorio tra le parti, presenti gli amministratori della e della , lo stesso giorno dell'allagamento, la fuoriuscita di acqua CP_1 Pt_1 era stata determinata dalla rottura del flessibile di adduzione dell'acqua al lavabo situato nel bagno al terzo piano (piano di copertura del secondo piano), il cui fessurarsi era stato causato dal fatto che in sede di montaggio e posizionamento del lavabo ad opera degli addetti della GIA.DA il tubo era stato danneggiato, tanto è vero che il medesimo presentava chiari segni di schiacciamento e lacerazione nella parte della fenditura, come da foto del tubo a pagina 5 della perizia del geometra prodotta in atti. Per_1
Aggiungeva che come verificato nel corso dei vari sopralluoghi effettuati in contradditorio con la nell'immediatezza dei fatti e nei mesi CP_4 successivi, all'esito dell'asciugarsi dell'acqua si constatava la presenza dei seguenti danni: notevoli macchie di umidità; distacco parziale dell'intonaco dai soffitti;
presenza di muffa;
annerimento delle superfici;
lesioni all'intonaco; distacco dello strato superficiale della tinteggiatura in più punti dei soffitti e delle pareti;
danni all'impianto elettrico;
gravi danneggiamenti delle porte interne;
danneggiamenti della pavimentazione;
ingenti danni alla scala di collegamento, androne e vano scala;
macchie all'intonaco della facciata esterna ed altro, meglio descritti nella perizia del geom. La Per_1 Con GIA. , pur riconoscendo immediatamente la propria responsabilità per la causazione dei suddetti danni e affermando di voler risarcire l'attrice, rinviava di volta in volta il pagamento, tanto che si era reso necessario richiederle formalmente per iscritto con lettera consegnata del 25.2.2017 il risarcimento dei danni, senza fattuale riscontro alle promesse di pagamento. Intanto essa
, dovendo vendere a terzi alcuni degli appartamenti, si vedeva costretta Pt_1
a far eseguire i necessari lavori per il ripristino dello stato quo ante, lavori consistenti nella spicconatura dell'intonaco ammallorato, nel rifacimento dell'intonaco, nella preparazione della superficie e tinteggiatura parziale esterna previo montaggio metallico, per i quali, esclusa Iva, doveva euro
8.000,00 alla ditta “Izzo Raffaele”; nella movimentazione e nel trasporto a rifiuto del materiale di risulta dei detti lavori, per i quali doveva, esclusa Iva, per la movimentazione complessivi euro 1.950,00 alla “Autotrasporti Ceccola
Snc” ed euro 1.500,00 alla ditta “ ”; nella sostituzione degli infissi CP_5 danneggiati per cui doveva, esclusa Iva, alla “Tecno Frame Srl” euro
4.000,00; nella pitturazione interna per cui doveva, esclusa Iva, euro
10.000,00 alla “A.D. Costruzioni srls”; nella rimozione e sostituzione dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 pannelli di chiusura scale e posa prodotti antimuffa per i quali doveva, esclusa
Iva, euro 5.400,00 alla “Techno Pavim srl”; nella rimozione e sostituzione delle mattonelle di pavimentazione danneggiate per i quali doveva, esclusa
Iva, alla “D'Avanzo Massetti Srl” euro 2.000,00; nella ricerca guasto impianto elettrico con relativa apertura di tutte le scatole di derivazione e porta frutti, sezionamento degli impianti e relativo riallaccio con prove di verifica, per i quali doveva, esclusa Iva, euro 2.500,00 alla ditta
“Elettroimpianti di Antonio Sessa”. Inoltre doveva euro 1.081,00 esclusa Iva al geom. ed euro 1.352,00 esclusa Iva e all'ing. per Per_1 CP_6 compensi per il controllo e la consulenza tecnica dei suddetti lavori di ripristino. Non considerando l'Iva, i maggiori costi per tasse, utenze e quant'altro pagate a causa del forzoso ritardo con cui si era proceduto alla vendita delle unità immobiliari, il danno ammontava a complessivi euro
37.783,00. Per tali motivi conveniva in giudizio la GIA. chiedendo al CP_3 giudice di condannarla al pagamento di euro 37.783,00 o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustiza da liquidare anche in nia equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. dall'incidente alla domanda ed interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda.
Si costituiva in giudizio la GIA. non contestando, anzi CP_3 confermando, tutto quanto allegato in atto di citazione dalla e Pt_1 chiamando in causa la quale sua assicuratrice per la Controparte_2 responsabilità civile verso terzi, per sentirla condannata ex art. 1917 c.c. a tenere manlevata essa attrice e indennizzarla dalle conseguenze del sinistro e della decisione del giudice, comprese le spese legali. Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_2 chiamata in causa, in quanto indeterminato e generico riguardo alla causa petendi e al petitum. Nel merito contestata l'operatività della polizza assicurativa polizza TuttoImpresa recante n 5919299, in quanto ad essa CP_2
non era mai pervenuta regolare denunzia di sinistro, nei termini
[...] prescritti, con il conseguente inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto, di non esporre l'assicuratore a pregiudizi economici estranei al rischio assicurato e perciò non correlati al premio pattuito, giusto il disposto dell'art. 1913 c.c., così come richiamato dalle Condizioni Generali di Contratto nella sezione dedicata alle “Norme in caso di sinistri”, all'art. 8.1; evidenziava, inoltre, che le Condizioni Generali di Contratto, all'art.
5.7 nella sezione dedicata alle “Esclusioni e delimitazioni” prevedeva che l'assicurazione R.C.T. non comprendeva i danni “… g) da umidità, stillicidio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 insalubrità dei locali del fabbricato…”. Contestava la domanda attorea e quella della convenuta nell'an e nel quantum, spettando ad esse la prova dei rispettivi fatti costitutivi, per cui chiedeva il rigetto delle domande.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissava l'udienza di discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Da accogliere è anche la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagna assicurativa chiamata in causa.
Va preliminarmente evidenziato che le domande sono sufficientemente determinate in fatto e in diritto, tanto è vero che le controparti si sono costituite in giudizio, difendendosi in modo completo.
L'attrice ha provato documentalmente che al momento dell'evento dannoso era la proprietaria dello stabile oggetto delle infiltrazioni e che con contratto di appalto aveva commissionato alla GIA. la CP_3 ristrutturazione edilizia del fabbricato, comprese, tra le varie opere ad eseguirsi, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi igienici e rubinetteria.
La ha espressamente riconosciuto la verità dei fatti allegati CP_1 dall'attrice e la propria responsabilità – per l'operato di un proprio dipendente
– per la fuoriuscita di acqua dal tubo flessibile di adduzione dell'acqua al lavabo situato nel bagno al terzo piano, montato male e con danneggiamento allo stesso, cosa che ne aveva provocato l'improvvisa rottura, con conseguente allagamento dell'immobile. La causa del danno, l'allagamento e i danni subiti dall'immobile risultano accertati in contraddittorio tra la e la nell'immediatezza dei fatti Pt_1 CP_1
e nei mesi successivi, oltre che documentati con rilievi fotografici.
Sulla quantificazione dei danni, sulla base della copiosa documentazione prodotta dall'attrice, la spesa per danno emergente come dettagliata in atto di citazione appare congrua e provata e quindi liquidabile in complessivi euro
37.783,00. Peraltro l'attrice non ha inserito in domanda, di fatto rinunciandovi, ad ulteriori danni emergenti e anche per lucro cessante.
Riguardo alle eccezioni difensive della compagnia assicurativa chiamata in causa, la decadenza proposta ex art. 1913 c.c. per mancato rispetto dei tre giorni previsti per la denuncia del sinistro va disattesa, in quanto il mancato rispetto di tale termine non ha alcuna diretta conseguenza ove chi la eccepisce non deduca il dolo da parte dell'assicurato e il danno derivatone. Quanto all'operatività della polizza, contestata genericamente dalla Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 dalla lettura delle condizioni generali di contratto emerge che il sinistro
(rottura accidentale non prevista del flessibile malamente montato dall'impresa assicurata per la responsabilità civile verso terzi) rientra in pieno tra gli accidenti coperti da assicurazione, certamente non escluso dall'art.
5.7 laddove esclude dalla copertura assicurativa “umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato”. In tale categorie non rientra la rottura del flessibile per cui è causa, che è cosa ben diversa.
La polizza “Tutto Impresa” prodotta in atti con le condizioni contrattuali
TI912, il cui premio assicurativo era stato regolarmente pagato dalla impresa assicurata, copriva come sinistro i fatti da cui fosse derivata la responsabilità civile verso i terzi. Sussiste, dunque, l'obbligo della di tenere indenne CP_2
l'assicurata di quanto questa sia obbligata a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati all'attrice per danneggiamento all'immobile di proprietà. Trattasi, infatti, di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività di impresa dichiarata in polizza, in quanto l'art.
5.2 secondo capoverso punto 20 specificamente precisa che la garanzia comprende i danni “derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi”.
La chiamata in causa va, in conclusione, condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli direttamene derivanti dall'accoglimento della domanda attorea, ivi comprese il pagamento delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 37.783,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 2) Condanna la chiamata in causa a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli direttamene derivanti dall'accoglimento della domanda attorea e quindi a tenerla indenne o a rimborsare tutto quanto la convenuta dovrà pagare all'attrice per la presente decisione, ivi comprese le spese di giudizio
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 6.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 891/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da contratto di appalto
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mario Alfano, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Maio, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Mosca, Controparte_2 come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
5/06/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.02.2018 la Parte_1 esponeva che all'epoca dei fatti era proprietaria dell'intero
[...] fabbricato sito in Nocera Inferiore alla Via Piccolomini d'Aragona n. 56 (già
Via Piedimonte n. 18) riportato in N.C.E.U. del Comune di Nocera Inferiore al foglio 18 particella 4355, composto da un piano seminterrato, un piano rialzato, due piani fuori terra e terrazzo di copertura con bagno-lavanderia annessi all'appartamento al secondo piano e che con contratto di appalto affidava alla GIA. la ristrutturazione edilizia dell'edificio, comprese, CP_3 tra le varie opere ad eseguirsi, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi igienici e rubinetteria. Allegava che a fine giugno 2016, a lavori ultimati, un incaricato della esponente, accedendo al detto immobile, dopo aver constatato che tutta la verticale sud del fabbricato medesimo si presentava allagato,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 allertava il legale rappresentante della , che provvedeva ad inviare sul Pt_1 posto del personale per provvedere ad asciugare immediatamente l'immobile.
Come accertato in contraddittorio tra le parti, presenti gli amministratori della e della , lo stesso giorno dell'allagamento, la fuoriuscita di acqua CP_1 Pt_1 era stata determinata dalla rottura del flessibile di adduzione dell'acqua al lavabo situato nel bagno al terzo piano (piano di copertura del secondo piano), il cui fessurarsi era stato causato dal fatto che in sede di montaggio e posizionamento del lavabo ad opera degli addetti della GIA.DA il tubo era stato danneggiato, tanto è vero che il medesimo presentava chiari segni di schiacciamento e lacerazione nella parte della fenditura, come da foto del tubo a pagina 5 della perizia del geometra prodotta in atti. Per_1
Aggiungeva che come verificato nel corso dei vari sopralluoghi effettuati in contradditorio con la nell'immediatezza dei fatti e nei mesi CP_4 successivi, all'esito dell'asciugarsi dell'acqua si constatava la presenza dei seguenti danni: notevoli macchie di umidità; distacco parziale dell'intonaco dai soffitti;
presenza di muffa;
annerimento delle superfici;
lesioni all'intonaco; distacco dello strato superficiale della tinteggiatura in più punti dei soffitti e delle pareti;
danni all'impianto elettrico;
gravi danneggiamenti delle porte interne;
danneggiamenti della pavimentazione;
ingenti danni alla scala di collegamento, androne e vano scala;
macchie all'intonaco della facciata esterna ed altro, meglio descritti nella perizia del geom. La Per_1 Con GIA. , pur riconoscendo immediatamente la propria responsabilità per la causazione dei suddetti danni e affermando di voler risarcire l'attrice, rinviava di volta in volta il pagamento, tanto che si era reso necessario richiederle formalmente per iscritto con lettera consegnata del 25.2.2017 il risarcimento dei danni, senza fattuale riscontro alle promesse di pagamento. Intanto essa
, dovendo vendere a terzi alcuni degli appartamenti, si vedeva costretta Pt_1
a far eseguire i necessari lavori per il ripristino dello stato quo ante, lavori consistenti nella spicconatura dell'intonaco ammallorato, nel rifacimento dell'intonaco, nella preparazione della superficie e tinteggiatura parziale esterna previo montaggio metallico, per i quali, esclusa Iva, doveva euro
8.000,00 alla ditta “Izzo Raffaele”; nella movimentazione e nel trasporto a rifiuto del materiale di risulta dei detti lavori, per i quali doveva, esclusa Iva, per la movimentazione complessivi euro 1.950,00 alla “Autotrasporti Ceccola
Snc” ed euro 1.500,00 alla ditta “ ”; nella sostituzione degli infissi CP_5 danneggiati per cui doveva, esclusa Iva, alla “Tecno Frame Srl” euro
4.000,00; nella pitturazione interna per cui doveva, esclusa Iva, euro
10.000,00 alla “A.D. Costruzioni srls”; nella rimozione e sostituzione dei
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 pannelli di chiusura scale e posa prodotti antimuffa per i quali doveva, esclusa
Iva, euro 5.400,00 alla “Techno Pavim srl”; nella rimozione e sostituzione delle mattonelle di pavimentazione danneggiate per i quali doveva, esclusa
Iva, alla “D'Avanzo Massetti Srl” euro 2.000,00; nella ricerca guasto impianto elettrico con relativa apertura di tutte le scatole di derivazione e porta frutti, sezionamento degli impianti e relativo riallaccio con prove di verifica, per i quali doveva, esclusa Iva, euro 2.500,00 alla ditta
“Elettroimpianti di Antonio Sessa”. Inoltre doveva euro 1.081,00 esclusa Iva al geom. ed euro 1.352,00 esclusa Iva e all'ing. per Per_1 CP_6 compensi per il controllo e la consulenza tecnica dei suddetti lavori di ripristino. Non considerando l'Iva, i maggiori costi per tasse, utenze e quant'altro pagate a causa del forzoso ritardo con cui si era proceduto alla vendita delle unità immobiliari, il danno ammontava a complessivi euro
37.783,00. Per tali motivi conveniva in giudizio la GIA. chiedendo al CP_3 giudice di condannarla al pagamento di euro 37.783,00 o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustiza da liquidare anche in nia equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. dall'incidente alla domanda ed interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda.
Si costituiva in giudizio la GIA. non contestando, anzi CP_3 confermando, tutto quanto allegato in atto di citazione dalla e Pt_1 chiamando in causa la quale sua assicuratrice per la Controparte_2 responsabilità civile verso terzi, per sentirla condannata ex art. 1917 c.c. a tenere manlevata essa attrice e indennizzarla dalle conseguenze del sinistro e della decisione del giudice, comprese le spese legali. Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di Controparte_2 chiamata in causa, in quanto indeterminato e generico riguardo alla causa petendi e al petitum. Nel merito contestata l'operatività della polizza assicurativa polizza TuttoImpresa recante n 5919299, in quanto ad essa CP_2
non era mai pervenuta regolare denunzia di sinistro, nei termini
[...] prescritti, con il conseguente inadempimento dell'obbligo, contrattualmente assunto, di non esporre l'assicuratore a pregiudizi economici estranei al rischio assicurato e perciò non correlati al premio pattuito, giusto il disposto dell'art. 1913 c.c., così come richiamato dalle Condizioni Generali di Contratto nella sezione dedicata alle “Norme in caso di sinistri”, all'art. 8.1; evidenziava, inoltre, che le Condizioni Generali di Contratto, all'art.
5.7 nella sezione dedicata alle “Esclusioni e delimitazioni” prevedeva che l'assicurazione R.C.T. non comprendeva i danni “… g) da umidità, stillicidio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 insalubrità dei locali del fabbricato…”. Contestava la domanda attorea e quella della convenuta nell'an e nel quantum, spettando ad esse la prova dei rispettivi fatti costitutivi, per cui chiedeva il rigetto delle domande.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissava l'udienza di discussione, all'esito della quale la causa veniva decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Da accogliere è anche la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagna assicurativa chiamata in causa.
Va preliminarmente evidenziato che le domande sono sufficientemente determinate in fatto e in diritto, tanto è vero che le controparti si sono costituite in giudizio, difendendosi in modo completo.
L'attrice ha provato documentalmente che al momento dell'evento dannoso era la proprietaria dello stabile oggetto delle infiltrazioni e che con contratto di appalto aveva commissionato alla GIA. la CP_3 ristrutturazione edilizia del fabbricato, comprese, tra le varie opere ad eseguirsi, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi igienici e rubinetteria.
La ha espressamente riconosciuto la verità dei fatti allegati CP_1 dall'attrice e la propria responsabilità – per l'operato di un proprio dipendente
– per la fuoriuscita di acqua dal tubo flessibile di adduzione dell'acqua al lavabo situato nel bagno al terzo piano, montato male e con danneggiamento allo stesso, cosa che ne aveva provocato l'improvvisa rottura, con conseguente allagamento dell'immobile. La causa del danno, l'allagamento e i danni subiti dall'immobile risultano accertati in contraddittorio tra la e la nell'immediatezza dei fatti Pt_1 CP_1
e nei mesi successivi, oltre che documentati con rilievi fotografici.
Sulla quantificazione dei danni, sulla base della copiosa documentazione prodotta dall'attrice, la spesa per danno emergente come dettagliata in atto di citazione appare congrua e provata e quindi liquidabile in complessivi euro
37.783,00. Peraltro l'attrice non ha inserito in domanda, di fatto rinunciandovi, ad ulteriori danni emergenti e anche per lucro cessante.
Riguardo alle eccezioni difensive della compagnia assicurativa chiamata in causa, la decadenza proposta ex art. 1913 c.c. per mancato rispetto dei tre giorni previsti per la denuncia del sinistro va disattesa, in quanto il mancato rispetto di tale termine non ha alcuna diretta conseguenza ove chi la eccepisce non deduca il dolo da parte dell'assicurato e il danno derivatone. Quanto all'operatività della polizza, contestata genericamente dalla Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 dalla lettura delle condizioni generali di contratto emerge che il sinistro
(rottura accidentale non prevista del flessibile malamente montato dall'impresa assicurata per la responsabilità civile verso terzi) rientra in pieno tra gli accidenti coperti da assicurazione, certamente non escluso dall'art.
5.7 laddove esclude dalla copertura assicurativa “umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato”. In tale categorie non rientra la rottura del flessibile per cui è causa, che è cosa ben diversa.
La polizza “Tutto Impresa” prodotta in atti con le condizioni contrattuali
TI912, il cui premio assicurativo era stato regolarmente pagato dalla impresa assicurata, copriva come sinistro i fatti da cui fosse derivata la responsabilità civile verso i terzi. Sussiste, dunque, l'obbligo della di tenere indenne CP_2
l'assicurata di quanto questa sia obbligata a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati all'attrice per danneggiamento all'immobile di proprietà. Trattasi, infatti, di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività di impresa dichiarata in polizza, in quanto l'art.
5.2 secondo capoverso punto 20 specificamente precisa che la garanzia comprende i danni “derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi”.
La chiamata in causa va, in conclusione, condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli direttamene derivanti dall'accoglimento della domanda attorea, ivi comprese il pagamento delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 37.783,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 2) Condanna la chiamata in causa a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli direttamene derivanti dall'accoglimento della domanda attorea e quindi a tenerla indenne o a rimborsare tutto quanto la convenuta dovrà pagare all'attrice per la presente decisione, ivi comprese le spese di giudizio
3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento alla convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
Così deciso in data 6.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6