TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2378/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGANO MARIA ASSUNTA Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
,IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. e rappresentato e Controparte_2 difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2016, che la competente Commissione Medico
Ospedaliera del Ministero della Salute aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo vitalizio di cui alla terza categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, da erogarsi in rate bimestrali posticipate.
Deduceva tuttavia che il non aveva provveduto a riconoscere la rivalutazione CP_1 monetaria delle rate maturande dell'indennità, né aveva corrisposto gli arretrati rivalutati dalla data di riconoscimento dell'indennizzo.
Costituitosi in giudizio, il e la chiedeva il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto.
1 La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da infezioni derivanti da emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati infetti.
2. L'indennizzo è soggetto alla rivalutazione automatica ai sensi dell'art. 2, comma 1- sexies, della medesima legge, introdotto dall'art. 11, comma 2, della L. n. 238/1997, secondo cui:
3. “A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è adeguato annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.”
4. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 403 del 23 ottobre 1998, che ha affermato la legittimità costituzionale dell'indennizzo rivalutato, sottolineando come il meccanismo di adeguamento annuale all'inflazione sia coerente con la funzione indennitaria e solidaristica della prestazione, la quale mira a ristorare in parte il danno alla salute derivato da un trattamento sanitario pubblico.
5. A livello giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che la rivalutazione deve essere applicata alle rate maturande dell'indennizzo, nonché che il beneficiario ha diritto al pagamento degli arretrati rivalutati fino all'effettivo adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 29332/2019, n. 12595/2017, n. 29311/2022).
6. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex L. 210/1992 con rivalutazione ISTAT, nonché a ricevere le somme arretrate aggiornate monetariamente dalla data di decorrenza dell'indennizzo.
2 7. Sulle spese di lite, considerata la soccombenza del , le stesse Controparte_1
vanno poste a suo carico e liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, che ha aggiornato i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro il Parte_2
, così provvede: Controparte_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex art. 2 L. 210/1992 con applicazione della rivalutazione monetaria ISTAT sulle rate maturande;
3. Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 degli arretrati rivalutati, decorrenti dalla data di decorrenza dell'indennizzo fino all'effettivo pagamento;
4. Condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 1.000,000 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, 09/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2378/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGANO MARIA ASSUNTA Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
,IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. e rappresentato e Controparte_2 difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2016, che la competente Commissione Medico
Ospedaliera del Ministero della Salute aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo vitalizio di cui alla terza categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, da erogarsi in rate bimestrali posticipate.
Deduceva tuttavia che il non aveva provveduto a riconoscere la rivalutazione CP_1 monetaria delle rate maturande dell'indennità, né aveva corrisposto gli arretrati rivalutati dalla data di riconoscimento dell'indennizzo.
Costituitosi in giudizio, il e la chiedeva il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto.
1 La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da infezioni derivanti da emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati infetti.
2. L'indennizzo è soggetto alla rivalutazione automatica ai sensi dell'art. 2, comma 1- sexies, della medesima legge, introdotto dall'art. 11, comma 2, della L. n. 238/1997, secondo cui:
3. “A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è adeguato annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.”
4. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 403 del 23 ottobre 1998, che ha affermato la legittimità costituzionale dell'indennizzo rivalutato, sottolineando come il meccanismo di adeguamento annuale all'inflazione sia coerente con la funzione indennitaria e solidaristica della prestazione, la quale mira a ristorare in parte il danno alla salute derivato da un trattamento sanitario pubblico.
5. A livello giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che la rivalutazione deve essere applicata alle rate maturande dell'indennizzo, nonché che il beneficiario ha diritto al pagamento degli arretrati rivalutati fino all'effettivo adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 29332/2019, n. 12595/2017, n. 29311/2022).
6. Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex L. 210/1992 con rivalutazione ISTAT, nonché a ricevere le somme arretrate aggiornate monetariamente dalla data di decorrenza dell'indennizzo.
2 7. Sulle spese di lite, considerata la soccombenza del , le stesse Controparte_1
vanno poste a suo carico e liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, che ha aggiornato i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro il Parte_2
, così provvede: Controparte_1
1. Accoglie il ricorso;
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex art. 2 L. 210/1992 con applicazione della rivalutazione monetaria ISTAT sulle rate maturande;
3. Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 degli arretrati rivalutati, decorrenti dalla data di decorrenza dell'indennizzo fino all'effettivo pagamento;
4. Condanna il al pagamento delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 1.000,000 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, 09/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3