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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1282/2025 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RAJANI Parte_1
GAETANO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 09.07.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di cui all'art. 2 e 13 l.118/71 e s.m.i., negati dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione delle prestazioni rivendicate ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 6.4.2025 fascicolo sommario).
1 Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha sostanzialmente lamentato una omessa valutazione da parte del CTU delle patologie cardiovascolari ( Cerebrovasculopatia ed ipertensione arteriosa), tabellabili con il codice Cod.
6441, nonché il mancato aumento del 5% sul valore finale legato all'incidenza di tali menomazioni sulle occupazioni confacenti le attitudini del soggetto.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come la cerebrovasculopatia e l' ipertensione arteriosa non siano state valutate dal CTU, nemmeno con il codice 6441 di cui al DM del 5.2.1992, in quanto a tal fine è necessario che le patologie si traducano in un impatto funzionale, non documentato nel caso di specie.
In particolare, quanto alla cerebrovasculopatia l'impatto funzionale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può ravvisarsi nella cefalea vertiginosa, né nei necessari ripetuti controlli neurologici;
parimenti, quanto alla cardiopatia ipertensiva essendo la stessa in compenso emodinamico senza alcun danno d'organo( cfr. certificato del 17.10.2024); da tanto discende che le patologie in esame non si traducono in una, neppur lieve, compromissione della funzionalità cardiaca, con la conseguenza che non possono essere valutabili con il cod. 6441.
Ciò posto, le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015). Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004).
Da ultimo, la nuova documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione, non accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni per le quali sarebbe idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, non può giustificare la rinnovazione delle operazioni di consulenza, poiché detta richiesta assumerebbe carattere meramente esplorativo.
In particolare, quanto al certificato del CSM di Cirò Marina del 27.01.25 nonché alla RMN del
22.2.2025 si osserva come il CTU abbia già valutato, in base alle tabelle indicative delle
2 percentuali di invalidità DM 05.02.92 modificato con DM 14.06.94, con il codice 2209 la
“sindrome depressiva endogena media” assegnando il 45% nonché i disturbi all'apparato osteoarticolare, per analogia con il cod. 7001, assegnando la percentuale del 25%.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, ogni ulteriore questione assorbita.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1282/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza già separatamente liquidate CP_1
Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1282/2025 RG promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. RAJANI Parte_1
GAETANO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 09.07.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di cui all'art. 2 e 13 l.118/71 e s.m.i., negati dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo del periziando, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione delle prestazioni rivendicate ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 6.4.2025 fascicolo sommario).
1 Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha sostanzialmente lamentato una omessa valutazione da parte del CTU delle patologie cardiovascolari ( Cerebrovasculopatia ed ipertensione arteriosa), tabellabili con il codice Cod.
6441, nonché il mancato aumento del 5% sul valore finale legato all'incidenza di tali menomazioni sulle occupazioni confacenti le attitudini del soggetto.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come la cerebrovasculopatia e l' ipertensione arteriosa non siano state valutate dal CTU, nemmeno con il codice 6441 di cui al DM del 5.2.1992, in quanto a tal fine è necessario che le patologie si traducano in un impatto funzionale, non documentato nel caso di specie.
In particolare, quanto alla cerebrovasculopatia l'impatto funzionale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può ravvisarsi nella cefalea vertiginosa, né nei necessari ripetuti controlli neurologici;
parimenti, quanto alla cardiopatia ipertensiva essendo la stessa in compenso emodinamico senza alcun danno d'organo( cfr. certificato del 17.10.2024); da tanto discende che le patologie in esame non si traducono in una, neppur lieve, compromissione della funzionalità cardiaca, con la conseguenza che non possono essere valutabili con il cod. 6441.
Ciò posto, le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015). Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004).
Da ultimo, la nuova documentazione prodotta in allegato al ricorso in opposizione, non accompagnata dalla esplicitazione delle ragioni per le quali sarebbe idonea a determinare un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU, non può giustificare la rinnovazione delle operazioni di consulenza, poiché detta richiesta assumerebbe carattere meramente esplorativo.
In particolare, quanto al certificato del CSM di Cirò Marina del 27.01.25 nonché alla RMN del
22.2.2025 si osserva come il CTU abbia già valutato, in base alle tabelle indicative delle
2 percentuali di invalidità DM 05.02.92 modificato con DM 14.06.94, con il codice 2209 la
“sindrome depressiva endogena media” assegnando il 45% nonché i disturbi all'apparato osteoarticolare, per analogia con il cod. 7001, assegnando la percentuale del 25%.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, ogni ulteriore questione assorbita.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1282/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza già separatamente liquidate CP_1
Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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