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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3202/2016 R.G. promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente SO domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'avv. Antonella
Molica, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori -
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via Vecchia Ognina n. 19, presso lo studio dell'avv. Tatiana Priolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta - avente ad oggetto: risarcimento danni.
E' comparso, per tutti gli attori, l'Avv. Molica che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle memorie conclusionale depositate il 10.1.2025.
Nessun altro è comparso alle ore 10:10
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.N. 3202/2016
TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente SO domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'avv. Antonella
Molica, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori -
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Catania, Via Vecchia Ognina n. 19, presso lo studio dell'avv. Tatiana Priolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato in data 6 giugno 2016, Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di (nato
[...] Parte_3 SO il 23.10.1935 e deceduto il 02.05.2009), convenivano in giudizio l'
[...]
per sentirla condannare, nella misura che sarebbe stata Controparte_1 accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera nelle cure prestate e negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente loro congiunto in SO occasione del suo ricovero presso il reparto di Medicina Interna dell'Ospedale
“Barone Romeo” di Patti (ME).
A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, gli stessi esponevano che in data 08.03.2009 il veniva Pt_2 ricoverato presso l'U.O.C. di Medicina Interna del presidio ospedaliero “Barone
Romeo” di Patti con prognosi di “melena” e che, a seguito di complicanze nel trattamento sanitario, lo stesso decedeva nel reparto di rianimazione della suddetta struttura in data 02.05.2009 per arresto cardiocircolatorio da insufficienza miocardica e respiratoria conseguenti a stato settico. Ciò premesso, ritenevano che la morte del congiunto fosse stata provocata dai sanitari in servizio, colpevoli di avere sottoposto il paziente ad esami invasivi e rischiosi quali la EDGS e la colonscopia, rivelatisi poi concretamente fatali per lo stesso, in quanto responsabili della sepsi sopravvenuta.
Gli odierni attori rilevavano inoltre che, verificatosi l'evento morte, veniva instaurato un procedimento penale R.G.N.R. n. 1141/2009, ove veniva disposta consulenza medico – legale dalla quale sarebbe emerso che “dal comportamento dei medici dell'Ospedale di Patti, che ebbero in cura , emergono elementi SO di negligenza, imprudrnza ed imperizia, otre all'inosservanza dell'art. 26 del codice deontologico e dell'art. 13 della L. n. 75/96.” Il professionista incaricato assumeva, in particolare, come la responsabilità dei sanitari fosse da ricondurre alla decisione di sottoporre il paziente, anziano e con anamnesi sfavorevole, ad esami che avevano rappresentato la porta d'ingresso a pericolosi batteri che poi ne hanno determinato in concreto il decesso. Ciò posto, in data 28.10.2012 la Procura della Repubblica di Patti, in merito al suddetto procedimento, richiedeva il rinvio a giudizio del dott.
imputato del reato previsto e punito dall'art. 589 c.p., perché nella CP_2 qualità di medico dirigente di primo livello, in servizio presso l'U.O.C. di Medicina
Interna dell'Ospedale “Barone Romeo” di Patti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza dell'art. 26 del codice di deontologia medica, cagionava la morte di , avvenuta per SO arresto cardiocircolatorio conseguente a shock settico.
Successivamente il G.I.P., davanti al quale i congiunti spiegavano domanda di risarcimento del danno, a seguito di chiamata in causa dell'ASP di Messina nella qualità di responsabile civile, adottava il decreto che dispone il giudizio nei confronti dott. CP_2
Nel corso del procedimento penale gli attori accettavano la proposta transattiva formulata dal dott. tramite la compagnia assicurativa la quale CP_2 CP_3 si assumeva l'onere di pagare nell'interesse del proprio assicurato il 50% del danno, lasciando il restante 50% a carico del responsabile civile ASP Messina. Il 50% del danno patito dagli stessi veniva determinato in complessivi € 370.000,00 ivi comprese le spese legali, ed una volta intervenuto il pagamento da parte della compagnia assicurativa, i congiunti rinunziavano alla costituzione di parte civile così come espressamente concordato.
Nel 2015 gli odierni attori, prima di adire questo Tribunale, inviavano a mezzo procuratore atto di diffida e messa in mora con il quale richiedeveno alla struttura sanitaria il ristoro parziale (pari al residuo 50% rimasto a carico della stessa) dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del;
allo Pt_2 stesso non veniva dato alcun riscontro. Ciò accadeva anche in riferimento all'obbligatoria procedura di mediazione, anche questa esperita con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente ospedaliero che riteneva non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità della domanda svolta dagli attori poiché, nel caso di specie, è ravvisabile una ipotesi di litispendenza tra i due procedimenti in ragione della proposizione della stessa domanda di risarcimento del danno davanti al giudice penale ed al giudice civile, entrambi organi della giurisdizione ordinaria.
Nel merito, contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dei propri sanitari e l'esclusione di ogni responsabilità ad essa riconducibile, avendo trattato il paziente – anziano ed affetto da pregresse patologie cardiovascolari e respiratorie – con la massima perizia, diligenza e prudenza. Invocava, pertanto il rigetto, delle domande attoree.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico legale al fine di accertare se l'evento morte fosse o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente.
A seguito del deposito della CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per litispendenza va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 82 c.p.p. "La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile".
Tale norma esprime il principio secondo il quale l'azione civile nel procedimento penale, essendo regolata dalle norme proprie dell'ordinamento civile, è sempre revocabile, trattandosi di un diritto disponibile del danneggiato. Pertanto, l'intento del legislatore, confermato dalla previsione della c.d. revoca tacita di cui al secondo comma dell'art. 82 c.p.p., appare quello di favorire, sia nei tempi sia nelle modalità, la rinuncia alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, derogando al principio per cui electa via, al fine di incoraggiare il proseguimento dell'azione riparatoria nella sua sede naturale.
Ciò posto, occorre sottolineare che ad eccezione delle tassative ipotesi di revoca tacita, la revoca della costituzione di parte civile presuppone una dichiarazione espressa, fatta dalla parte personalmente o attraverso il suo procuratore speciale, da cui si evinca chiaramente la propria volontà di rinunciare all'azione civile in sede penale. Essa può intervenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, in udienza o per atto scritto e, in quest'ultima ipotesi, così come per l'atto di costituzione di parte civile, non deve essere notificata al pubblico ministro, il quale è del tutto estraneo al rapporto civilistico sottostante l'esercizio dell'azione penale (per tutte,
Cass. Pen., sez. IV, n. 5270 del 23 aprile 1997), e al difensore dell'imputato.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 82 c.p.p., che ne specifica l'ambito di operatività, la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione civile: essa, infatti, non esclude il diritto sostanziale, ma determina solamente la rinuncia alla posizione processuale nell'ambito penale, con la conseguenza che rimane sempre possibile l'esercizio dell'azione in sede civile mentre, il giudice penale, non potrà pronunciarsi sulle statuizioni civili, essendosi estinto il rapporto. Analogamente, al giudice penale è preclusa la possibilità di mantenere ferme le statuizioni civili, trattandosi di un rapporto processuale ormai estinto (Cass.
Pen., sez. IV, n. 460 del 31 marzo 1998).
Nel caso in esame gli odierni attori, come si evince dalla documentazione allegata in atti (cfr. verbale di rinunzia costituzione di parte civile, memorie 183, comma 6,
n. 2 c.p.c, di parti attrici) hanno rinunziato, nel corso del procedimento penale, alla costituzione di parte civile, non sussistendo, pertanto, alcuna preclusione alla proposizione della domanda risarcitoria in sede civile.
Ciò posto, ritiene Il Giudicante che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda formulata dagli attori è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Si osserva come la questione che occupa involge la richiesta di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di SO
, all'epoca dei fatti in cura presso l'Azienda Ospedaliera convenuta.
[...] Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n.
3267/2024; Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e
2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova).
(Cass. Civ. n. 11320/2022)
Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ. n. 3267/2024; n. 2104/2021)
Ciò posto, il congiunto del paziente che agisce per il risarcimento del danno iure proprio subìto avrà, pertanto, l'onere di provare tutti gli elementi di cui all'art. 2043
c.c., ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del sanitario (Trib. Napoli, 6 maggio 2021), mentre sulla struttura sanitaria ricadrà la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento. Sul medico curante così come sull'azienda sanitaria grava, dunque,
l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, l'aver prestato le cure mediche in modo corretto e nella piena osservanza e rispetto dei protocolli terapeutici previsti per la patologia in esame “adottando tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis.” (Cass. Civ. n. 6386/2023)
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occorre al riguardo valutare le deduzioni ed allegazioni processuali delle parti, anche sulla base di quanto emerso in seguito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno confermato che “al paziente non veniva praticato l'esame TAC encefalo basale a causa di un guasto tecnico del macchinario operante nella struttura ospedaliera e perché erroneamente ritenuto differibile.”
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire quindi se il decesso del Pt_2 possa essere ricondotto causalmente alle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate e negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo ricovero presso l'U.O.C. di Medicina interna dell'Ospedale “Barone Romeo” di Patti.
Ebbene, i due ctu nominati, dott.ri e , sulla Persona_2 Persona_3 base della disamina della documentazione medica versata in atti hanno rilevato che “il sig. , per la comparsa da alcuni di epigastralgia e SO per il riscontro di sangue nelle feci, accedeva presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Barone Romeo” di Patti, ove veniva posta diagnosi di “melena”, con laquale veniva trasferito presso l'unità operativa di medicina interna della medesima struttura ospedaliera. Dall'anamnesi riportata in cartella clinica si evince come lo stesso risultasse affetto da cardiopatia ischemica già trattata con triplice by-pass aorto-coronarico e plurimi interventi di angioplastica coronarica con posizionamento di stents, esiti di intervento chirurgico di riduzione di ernia ombelicale e diverticolosi del colon con associato polipo sessile dell'antro. Gli esami ematochimici effettuati al momento del ricovero evidenziavano una modesta anemizzazione e veniva, pertanto, sottoposto a esame ecografico dell'addome che documentava, tra l'altro, un quadro di statosi epatica severa e di calcolosi della colecisti, oltre a esame radiografico del torace che documentava un quadro radiologico di broncopatia cronica. Per il persistere della sintomatologia algica addominale, in data 13.3.2009, veniva sottoposto ad esofagogastroduodenoscopia con evidenza, in sede antrale, del polipo semipeduncolato già noto. In data 15.3.2009 veniva rilevato un incremento della temperatura corporea (39,8°). Il 20.3.2009 veniva sottoposto a rettocolonscopia con riscontro di diverticolosi del colon sinistro e noduli emorroidari interni. Il giorno successivo alla suddetta indagine endoscopica veniva segnalato in cartella clinica un peggioramento delle condizioni cliniche che si caratterizzavano per la comparsa di astenia, stipsi, lieve stato di sopore e ulteriore rialzo febbrile. Per tale motivo venivano eseguite emocolture, successivamente risultate positive per la presenza di stafilococco aureo, esame radiografico del torace e dell'addome e veniva altresì eseguita consulenza specialistica cardiologica e rianimatoria. In data 22.3.2009, a seguito del riscontro di uno stato ipotensivo e dell'aumento dei markers cardiaci di citonecrosi, veniva trasferito presso il reparto di cardiologia con dello stesso CP_4 nosocomio, ove rimaneva degente fino al 27.3.2009, epoca in cui veniva nuovamente trasferito presso il reparto di medicina interna della stessa struttura ospedaliera, ove il giorno stesso veniva sottoposto a esame TC dell'addome, esami ematochimici e radiografici e terapia farmacologica cui faceva seguito l'alternarsi di fasi di lieve miglioramento e fasi di peggioramento del quadro clinico. L'esito di un ulteriore emocultura, pervenuto in data 12.4.2009, evidenziava, oltre alla positività per lo stafilococco aureo, anche la presenza di escherichia coli. In data 20.4.2009, in considerazione dell'ulteriore aggravamento del quadro clinico, veniva eseguito esame
TC dell'addome con mezzo di contrasto e, in data 24.4.2009, veniva eseguito un esame TC dell'encefalo documentativo degli esiti di un evento ischemico cerebrale recente con note emorragiche. Lo stesso giorno veniva trasferito, in stato di semicoscienza, presso il reparto di rianimazione della medesima struttura ospedaliera ove, malgrado le cure prestate, decedeva in data 2.5.2009, per arresto cardiocircolatorio e respiratorio da insufficienza multiorgano, verosimilmente cagionata dallo stato settico.”
Nel caso di specie, i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che, sulla base dei dati documentali disponibili “è possibile affermare che il decesso di
si sia verificato per sindrome da insufficienza multiorgano SO conseguente a stato settico, a coma uremico per anuria prolungata e a grave anemizzazione terminale in quadro di coagulopatia con infarti embolici multipli ed edema cerebrale. L'insorgenza dello stato settico che ha determinato la cascata di eventi che hanno condotto il all'exitus, appare Pt_2 riconducibile - con elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale - alle procedure endoscopiche eseguite in data 13.3.2009 e
20.3.2009.”
Gli stessi hanno ulteriormente chiarito che “considerata l'età del soggetto al momento del ricovero, avuto riguardo alla duplice terapia antiaggregante praticata dallo stesso ed essendo peraltro nota la presenza di un polipo antrale che poteva, assai verosimilmente rappresentare la causa della sanguinamento motivo del ricovero, sarebbe stato auspicabile, da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il
presso il reparto di medicina interna del presidio ospedaliero “Barone Pt_2 Romeo” di Patti, un atteggiamento di vigile attesa, mediante stretta osservazione clinica e laboratoristica al fine di monitorare l'evoluzione del quadro clinico, prima di procedere a indagini invasive certamente non scevre da rischi e complicanze, ivi comprese quelle di natura infettiva successivamente verificatesi. In tal senso, la condotta del suddetto personale sanitario appare ragionevolmente denotata da elementi di imprudenza. Non può poi sottacersi il fatto che le summenzionate indagini endoscopiche venivano eseguite - di fatto - senza procedere a un adeguata informazione del paziente e senza acquisire il relativo consenso, violando così il diritto di informazione del , il quale, se opportunamente reso edotto dei rischi Pt_2 connessi alle procedure invasive eseguite, ben avrebbe potuto rifiutare di sottoporsi alle stesse, scongiurando così il rischio delle complicanze infettive che ne ha determinato l'exitus. Tale omissione integra, pertanto, certamente un profilo di responsabilità professionale colposa in capo ai sanitari del reparto di medicina interna del presidio ospedaliero di Patti, la cui condotta professionale deve ritenersi, in tal senso, negligente. Per quanto desumibile dai dati disponibili sembra inoltre potersi escludere che le prestazioni sanitarie oggetto del presente giudizio potessero implicare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.”
Quanto sopra appurato in corso di giudizio consente di ritenere accertata la dinamica dei fatti e la responsabilità dei sanitari in servizio presso la struttura sanitaria nella causazione dell'evento mortale.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
Vi è, conseguentemente, da vagliare il profilo dell'an della pretesa risarcitoria attorea.
Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che non è scindibile in sottocategorie autonome, risolvendosi sempre in unico dato psicologico e cioè nella sofferenza (c.d. pati), che può avere cause, e intensità diverse e può derivare dalla lesione di posizioni diversificate.
L'unitarietà deve, però, assolvere ad una stessa funzione, che è quella di evitare duplicazioni e assicurare, al tempo stesso, la risarcibilità del danno in tutte le sue manifestazioni. L'onere probatorio è posto a carico del danneggiato che è tenuto a dimostrare, non solo l'evento, ma anche le conseguenze dannose, in termini di sofferenza, di una determinata lesione, mediante il ricorso a qualunque mezzo di prova, comprese le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c.
Tra le voci di danno non patrimoniale iure proprio in astratto risarcibili vi è sicuramente il c.d. danno parentale, classico esempio di danno esistenziale, che consiste nella sofferenza patita per il peggioramento delle proprie condizioni di vita a causa della perdita di un parente.
In questi casi, in cui la sofferenza non è consequenziale ad un dato scientificamente accertabile, è evidente che la prova dell'evento e delle conseguenze dannose è affidata ad una valutazione equitativa e prudenziale del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass. civ. 2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale
(cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
L'evento morte, quindi, determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Ciò comporta la violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. (Cass. civ. 2006 n. 13546).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita
( cfr. Cass. civ. 2016, n. 21060; Cass. civ. 2015, n. 16992; Cass. civ. 2014, n. 1361).
Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza (come nel caso di cui ci si occupa), quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ. 2019, n. 21837; Cass. civ. 2018, n. 29784; Cass. civ. 2018, n.
3767; Cass. civ. 2017, n. 29332; Cass. civ. 2016, n. 21230).
Appare quindi opportuno chiarire che il danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, in particolare il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti, riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ. 2021, n. 18284).
In ordine all'onere della prova esso può considerarsi assolto anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. civ. 2003, n. 12124; Cass. civ. 2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass.,
Sez. Un. 2006, n. 6572), poiché esse non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (Cass. civ. 2011, n.
10527).
Conseguentemente la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi.
Una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza;
la mancanza di quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. civ. 2018, n. 20844).
Anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, “a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla” (in tal sento Cass. civ. 2018 n. 3767).
È il convenuto, di contro, che deve dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite. Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava ai ricorrenti (moglie e figli della vittima) provare di avere sofferto per la morte del rispettivo marito e padre, ma sarebbe stato onere della convenuta provare a mezzo di precise e concordanti circostanze, che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di SO
avesse lasciato indifferenti i prossimi congiunti della vittima.
[...]
L'indice della convivenza rileverà, al più, solo al fine di dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, ai fini della quantificazione del risarcimento
(Cass. civ. 2021, n. 5228).
Ciò posto, in merito ai profili attinenti alla liquidazione di siffatto danno, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle messe a punto dall'Osservatorio milanese.
Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (cosi la massima di Cass. civ. 2018, n. 11754; negli stessi termini Cass. civ. 2018, n. 17018; Cass. civ. 2017, n. 9950; Cass. civ.
2015, n. 20895, in cui la giurisprudenza di legittimità riconosce al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva
l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”).
In più occasioni, d'altra parte, la Corte di Cassazione ha avallato l'utilizzo delle tabelle di Milano come criterio di riferimento per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. civ. 2020, n. 13269, Cass. civ. 2019, n.
22859, Cass. civ. 2019, n. 14746).
In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo, o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati.
La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare come nella liquidazione del danno parentale occorra tenere a mente le tabelle vigenti all'epoca del giudizio di liquidazione, anche se una diversa applicazione di tabelle vigenti all'epoca del sinistro non implica automaticamente errore nella quantificazione operata “qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel range previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione” (Cass. civ. 2020, n. 13269).
In punto di quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024 (punti in base all'età del congiunto, età della vittima, numero di familiari nel nucleo primario, qualità/intensità della relazione), liquidare: a favore della moglie la somma di € 262.037,00; Parte_1
a favore dei figli i seguenti importi: la somma di € 179.906,00 in favore di Pt_2
; la somma di € 187.728,00 in favore di
[...] Parte_3
Il risarcimento tiene conto del fatto che tra i figli e la vittima non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio (tranne che per la moglie ) Parte_1
e per l'assenza di allegazione di elementi idonei ad una personalizzazione ulteriore del risarcimento.
Ciò posto, in considerazione della transazione intervenuta tra i congiunti ed il dott. la cui stipulazione risulta ampiamente documentata e provata in atti, CP_2 occorre decurtare dalla complessiva somma di € 629.671,00, l'importo di €
370.000,00 precedentemente percepito dagli odierni attori a seguito del suddetto accordo.
La convenuta deve essere, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €
259.671,00 all'attualità.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – maggio 2009 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate unitariamente (in Controparte_1 considerazione della unicità delle difese svolte), tenuto conto del quantum risarcitorio in concreto riconosciuto e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e € 260.000,00, nella misura complessiva di Euro
11.268,00 (con riduzione al 50% dell'iporto per la fase istruttoria), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se docute come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3202/2016 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda delle parti attrici nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
e della complessiva somma di € 259.671,00, Parte_2 Parte_3 oltre interessi legali, come in parte motiva;
2. condanna l' , al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio che liquida, in favore di e Parte_1 Parte_2
complessivamente, in € 11.268,00 per compensi, oltre spese Parte_3 generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, da liquidarsi come separato provvedimento.
Messina 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3202/2016 R.G. promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente SO domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'avv. Antonella
Molica, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori -
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Via Vecchia Ognina n. 19, presso lo studio dell'avv. Tatiana Priolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta - avente ad oggetto: risarcimento danni.
E' comparso, per tutti gli attori, l'Avv. Molica che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle memorie conclusionale depositate il 10.1.2025.
Nessun altro è comparso alle ore 10:10
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.N. 3202/2016
TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. , in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente SO domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'avv. Antonella
Molica, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori -
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Catania, Via Vecchia Ognina n. 19, presso lo studio dell'avv. Tatiana Priolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato in data 6 giugno 2016, Parte_1 Pt_2
e in proprio e quali eredi di (nato
[...] Parte_3 SO il 23.10.1935 e deceduto il 02.05.2009), convenivano in giudizio l'
[...]
per sentirla condannare, nella misura che sarebbe stata Controparte_1 accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera nelle cure prestate e negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente loro congiunto in SO occasione del suo ricovero presso il reparto di Medicina Interna dell'Ospedale
“Barone Romeo” di Patti (ME).
A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, gli stessi esponevano che in data 08.03.2009 il veniva Pt_2 ricoverato presso l'U.O.C. di Medicina Interna del presidio ospedaliero “Barone
Romeo” di Patti con prognosi di “melena” e che, a seguito di complicanze nel trattamento sanitario, lo stesso decedeva nel reparto di rianimazione della suddetta struttura in data 02.05.2009 per arresto cardiocircolatorio da insufficienza miocardica e respiratoria conseguenti a stato settico. Ciò premesso, ritenevano che la morte del congiunto fosse stata provocata dai sanitari in servizio, colpevoli di avere sottoposto il paziente ad esami invasivi e rischiosi quali la EDGS e la colonscopia, rivelatisi poi concretamente fatali per lo stesso, in quanto responsabili della sepsi sopravvenuta.
Gli odierni attori rilevavano inoltre che, verificatosi l'evento morte, veniva instaurato un procedimento penale R.G.N.R. n. 1141/2009, ove veniva disposta consulenza medico – legale dalla quale sarebbe emerso che “dal comportamento dei medici dell'Ospedale di Patti, che ebbero in cura , emergono elementi SO di negligenza, imprudrnza ed imperizia, otre all'inosservanza dell'art. 26 del codice deontologico e dell'art. 13 della L. n. 75/96.” Il professionista incaricato assumeva, in particolare, come la responsabilità dei sanitari fosse da ricondurre alla decisione di sottoporre il paziente, anziano e con anamnesi sfavorevole, ad esami che avevano rappresentato la porta d'ingresso a pericolosi batteri che poi ne hanno determinato in concreto il decesso. Ciò posto, in data 28.10.2012 la Procura della Repubblica di Patti, in merito al suddetto procedimento, richiedeva il rinvio a giudizio del dott.
imputato del reato previsto e punito dall'art. 589 c.p., perché nella CP_2 qualità di medico dirigente di primo livello, in servizio presso l'U.O.C. di Medicina
Interna dell'Ospedale “Barone Romeo” di Patti, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza dell'art. 26 del codice di deontologia medica, cagionava la morte di , avvenuta per SO arresto cardiocircolatorio conseguente a shock settico.
Successivamente il G.I.P., davanti al quale i congiunti spiegavano domanda di risarcimento del danno, a seguito di chiamata in causa dell'ASP di Messina nella qualità di responsabile civile, adottava il decreto che dispone il giudizio nei confronti dott. CP_2
Nel corso del procedimento penale gli attori accettavano la proposta transattiva formulata dal dott. tramite la compagnia assicurativa la quale CP_2 CP_3 si assumeva l'onere di pagare nell'interesse del proprio assicurato il 50% del danno, lasciando il restante 50% a carico del responsabile civile ASP Messina. Il 50% del danno patito dagli stessi veniva determinato in complessivi € 370.000,00 ivi comprese le spese legali, ed una volta intervenuto il pagamento da parte della compagnia assicurativa, i congiunti rinunziavano alla costituzione di parte civile così come espressamente concordato.
Nel 2015 gli odierni attori, prima di adire questo Tribunale, inviavano a mezzo procuratore atto di diffida e messa in mora con il quale richiedeveno alla struttura sanitaria il ristoro parziale (pari al residuo 50% rimasto a carico della stessa) dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del;
allo Pt_2 stesso non veniva dato alcun riscontro. Ciò accadeva anche in riferimento all'obbligatoria procedura di mediazione, anche questa esperita con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente ospedaliero che riteneva non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'improcedibilità della domanda svolta dagli attori poiché, nel caso di specie, è ravvisabile una ipotesi di litispendenza tra i due procedimenti in ragione della proposizione della stessa domanda di risarcimento del danno davanti al giudice penale ed al giudice civile, entrambi organi della giurisdizione ordinaria.
Nel merito, contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza dell'operato dei propri sanitari e l'esclusione di ogni responsabilità ad essa riconducibile, avendo trattato il paziente – anziano ed affetto da pregresse patologie cardiovascolari e respiratorie – con la massima perizia, diligenza e prudenza. Invocava, pertanto il rigetto, delle domande attoree.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico legale al fine di accertare se l'evento morte fosse o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari che ebbero in cura il paziente.
A seguito del deposito della CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per litispendenza va rilevato che la stessa è infondata e va rigettata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 82 c.p.p. "La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile".
Tale norma esprime il principio secondo il quale l'azione civile nel procedimento penale, essendo regolata dalle norme proprie dell'ordinamento civile, è sempre revocabile, trattandosi di un diritto disponibile del danneggiato. Pertanto, l'intento del legislatore, confermato dalla previsione della c.d. revoca tacita di cui al secondo comma dell'art. 82 c.p.p., appare quello di favorire, sia nei tempi sia nelle modalità, la rinuncia alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, derogando al principio per cui electa via, al fine di incoraggiare il proseguimento dell'azione riparatoria nella sua sede naturale.
Ciò posto, occorre sottolineare che ad eccezione delle tassative ipotesi di revoca tacita, la revoca della costituzione di parte civile presuppone una dichiarazione espressa, fatta dalla parte personalmente o attraverso il suo procuratore speciale, da cui si evinca chiaramente la propria volontà di rinunciare all'azione civile in sede penale. Essa può intervenire in qualsiasi stato e grado del procedimento, in udienza o per atto scritto e, in quest'ultima ipotesi, così come per l'atto di costituzione di parte civile, non deve essere notificata al pubblico ministro, il quale è del tutto estraneo al rapporto civilistico sottostante l'esercizio dell'azione penale (per tutte,
Cass. Pen., sez. IV, n. 5270 del 23 aprile 1997), e al difensore dell'imputato.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 82 c.p.p., che ne specifica l'ambito di operatività, la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione civile: essa, infatti, non esclude il diritto sostanziale, ma determina solamente la rinuncia alla posizione processuale nell'ambito penale, con la conseguenza che rimane sempre possibile l'esercizio dell'azione in sede civile mentre, il giudice penale, non potrà pronunciarsi sulle statuizioni civili, essendosi estinto il rapporto. Analogamente, al giudice penale è preclusa la possibilità di mantenere ferme le statuizioni civili, trattandosi di un rapporto processuale ormai estinto (Cass.
Pen., sez. IV, n. 460 del 31 marzo 1998).
Nel caso in esame gli odierni attori, come si evince dalla documentazione allegata in atti (cfr. verbale di rinunzia costituzione di parte civile, memorie 183, comma 6,
n. 2 c.p.c, di parti attrici) hanno rinunziato, nel corso del procedimento penale, alla costituzione di parte civile, non sussistendo, pertanto, alcuna preclusione alla proposizione della domanda risarcitoria in sede civile.
Ciò posto, ritiene Il Giudicante che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda formulata dagli attori è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Si osserva come la questione che occupa involge la richiesta di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di SO
, all'epoca dei fatti in cura presso l'Azienda Ospedaliera convenuta.
[...] Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n.
3267/2024; Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e
2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova).
(Cass. Civ. n. 11320/2022)
Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ. n. 3267/2024; n. 2104/2021)
Ciò posto, il congiunto del paziente che agisce per il risarcimento del danno iure proprio subìto avrà, pertanto, l'onere di provare tutti gli elementi di cui all'art. 2043
c.c., ossia l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo del sanitario (Trib. Napoli, 6 maggio 2021), mentre sulla struttura sanitaria ricadrà la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento. Sul medico curante così come sull'azienda sanitaria grava, dunque,
l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione, l'aver prestato le cure mediche in modo corretto e nella piena osservanza e rispetto dei protocolli terapeutici previsti per la patologia in esame “adottando tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis.” (Cass. Civ. n. 6386/2023)
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occorre al riguardo valutare le deduzioni ed allegazioni processuali delle parti, anche sulla base di quanto emerso in seguito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali hanno confermato che “al paziente non veniva praticato l'esame TAC encefalo basale a causa di un guasto tecnico del macchinario operante nella struttura ospedaliera e perché erroneamente ritenuto differibile.”
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire quindi se il decesso del Pt_2 possa essere ricondotto causalmente alle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate e negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo ricovero presso l'U.O.C. di Medicina interna dell'Ospedale “Barone Romeo” di Patti.
Ebbene, i due ctu nominati, dott.ri e , sulla Persona_2 Persona_3 base della disamina della documentazione medica versata in atti hanno rilevato che “il sig. , per la comparsa da alcuni di epigastralgia e SO per il riscontro di sangue nelle feci, accedeva presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Barone Romeo” di Patti, ove veniva posta diagnosi di “melena”, con laquale veniva trasferito presso l'unità operativa di medicina interna della medesima struttura ospedaliera. Dall'anamnesi riportata in cartella clinica si evince come lo stesso risultasse affetto da cardiopatia ischemica già trattata con triplice by-pass aorto-coronarico e plurimi interventi di angioplastica coronarica con posizionamento di stents, esiti di intervento chirurgico di riduzione di ernia ombelicale e diverticolosi del colon con associato polipo sessile dell'antro. Gli esami ematochimici effettuati al momento del ricovero evidenziavano una modesta anemizzazione e veniva, pertanto, sottoposto a esame ecografico dell'addome che documentava, tra l'altro, un quadro di statosi epatica severa e di calcolosi della colecisti, oltre a esame radiografico del torace che documentava un quadro radiologico di broncopatia cronica. Per il persistere della sintomatologia algica addominale, in data 13.3.2009, veniva sottoposto ad esofagogastroduodenoscopia con evidenza, in sede antrale, del polipo semipeduncolato già noto. In data 15.3.2009 veniva rilevato un incremento della temperatura corporea (39,8°). Il 20.3.2009 veniva sottoposto a rettocolonscopia con riscontro di diverticolosi del colon sinistro e noduli emorroidari interni. Il giorno successivo alla suddetta indagine endoscopica veniva segnalato in cartella clinica un peggioramento delle condizioni cliniche che si caratterizzavano per la comparsa di astenia, stipsi, lieve stato di sopore e ulteriore rialzo febbrile. Per tale motivo venivano eseguite emocolture, successivamente risultate positive per la presenza di stafilococco aureo, esame radiografico del torace e dell'addome e veniva altresì eseguita consulenza specialistica cardiologica e rianimatoria. In data 22.3.2009, a seguito del riscontro di uno stato ipotensivo e dell'aumento dei markers cardiaci di citonecrosi, veniva trasferito presso il reparto di cardiologia con dello stesso CP_4 nosocomio, ove rimaneva degente fino al 27.3.2009, epoca in cui veniva nuovamente trasferito presso il reparto di medicina interna della stessa struttura ospedaliera, ove il giorno stesso veniva sottoposto a esame TC dell'addome, esami ematochimici e radiografici e terapia farmacologica cui faceva seguito l'alternarsi di fasi di lieve miglioramento e fasi di peggioramento del quadro clinico. L'esito di un ulteriore emocultura, pervenuto in data 12.4.2009, evidenziava, oltre alla positività per lo stafilococco aureo, anche la presenza di escherichia coli. In data 20.4.2009, in considerazione dell'ulteriore aggravamento del quadro clinico, veniva eseguito esame
TC dell'addome con mezzo di contrasto e, in data 24.4.2009, veniva eseguito un esame TC dell'encefalo documentativo degli esiti di un evento ischemico cerebrale recente con note emorragiche. Lo stesso giorno veniva trasferito, in stato di semicoscienza, presso il reparto di rianimazione della medesima struttura ospedaliera ove, malgrado le cure prestate, decedeva in data 2.5.2009, per arresto cardiocircolatorio e respiratorio da insufficienza multiorgano, verosimilmente cagionata dallo stato settico.”
Nel caso di specie, i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che, sulla base dei dati documentali disponibili “è possibile affermare che il decesso di
si sia verificato per sindrome da insufficienza multiorgano SO conseguente a stato settico, a coma uremico per anuria prolungata e a grave anemizzazione terminale in quadro di coagulopatia con infarti embolici multipli ed edema cerebrale. L'insorgenza dello stato settico che ha determinato la cascata di eventi che hanno condotto il all'exitus, appare Pt_2 riconducibile - con elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale - alle procedure endoscopiche eseguite in data 13.3.2009 e
20.3.2009.”
Gli stessi hanno ulteriormente chiarito che “considerata l'età del soggetto al momento del ricovero, avuto riguardo alla duplice terapia antiaggregante praticata dallo stesso ed essendo peraltro nota la presenza di un polipo antrale che poteva, assai verosimilmente rappresentare la causa della sanguinamento motivo del ricovero, sarebbe stato auspicabile, da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il
presso il reparto di medicina interna del presidio ospedaliero “Barone Pt_2 Romeo” di Patti, un atteggiamento di vigile attesa, mediante stretta osservazione clinica e laboratoristica al fine di monitorare l'evoluzione del quadro clinico, prima di procedere a indagini invasive certamente non scevre da rischi e complicanze, ivi comprese quelle di natura infettiva successivamente verificatesi. In tal senso, la condotta del suddetto personale sanitario appare ragionevolmente denotata da elementi di imprudenza. Non può poi sottacersi il fatto che le summenzionate indagini endoscopiche venivano eseguite - di fatto - senza procedere a un adeguata informazione del paziente e senza acquisire il relativo consenso, violando così il diritto di informazione del , il quale, se opportunamente reso edotto dei rischi Pt_2 connessi alle procedure invasive eseguite, ben avrebbe potuto rifiutare di sottoporsi alle stesse, scongiurando così il rischio delle complicanze infettive che ne ha determinato l'exitus. Tale omissione integra, pertanto, certamente un profilo di responsabilità professionale colposa in capo ai sanitari del reparto di medicina interna del presidio ospedaliero di Patti, la cui condotta professionale deve ritenersi, in tal senso, negligente. Per quanto desumibile dai dati disponibili sembra inoltre potersi escludere che le prestazioni sanitarie oggetto del presente giudizio potessero implicare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.”
Quanto sopra appurato in corso di giudizio consente di ritenere accertata la dinamica dei fatti e la responsabilità dei sanitari in servizio presso la struttura sanitaria nella causazione dell'evento mortale.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
Vi è, conseguentemente, da vagliare il profilo dell'an della pretesa risarcitoria attorea.
Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che non è scindibile in sottocategorie autonome, risolvendosi sempre in unico dato psicologico e cioè nella sofferenza (c.d. pati), che può avere cause, e intensità diverse e può derivare dalla lesione di posizioni diversificate.
L'unitarietà deve, però, assolvere ad una stessa funzione, che è quella di evitare duplicazioni e assicurare, al tempo stesso, la risarcibilità del danno in tutte le sue manifestazioni. L'onere probatorio è posto a carico del danneggiato che è tenuto a dimostrare, non solo l'evento, ma anche le conseguenze dannose, in termini di sofferenza, di una determinata lesione, mediante il ricorso a qualunque mezzo di prova, comprese le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c.
Tra le voci di danno non patrimoniale iure proprio in astratto risarcibili vi è sicuramente il c.d. danno parentale, classico esempio di danno esistenziale, che consiste nella sofferenza patita per il peggioramento delle proprie condizioni di vita a causa della perdita di un parente.
In questi casi, in cui la sofferenza non è consequenziale ad un dato scientificamente accertabile, è evidente che la prova dell'evento e delle conseguenze dannose è affidata ad una valutazione equitativa e prudenziale del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (Cass. civ. 2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale
(cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro.
L'evento morte, quindi, determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Ciò comporta la violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. (Cass. civ. 2006 n. 13546).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita
( cfr. Cass. civ. 2016, n. 21060; Cass. civ. 2015, n. 16992; Cass. civ. 2014, n. 1361).
Escludendo che sia possibile limitare la «società naturale», cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza (come nel caso di cui ci si occupa), quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ. 2019, n. 21837; Cass. civ. 2018, n. 29784; Cass. civ. 2018, n.
3767; Cass. civ. 2017, n. 29332; Cass. civ. 2016, n. 21230).
Appare quindi opportuno chiarire che il danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, in particolare il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti, riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. civ. 2021, n. 18284).
In ordine all'onere della prova esso può considerarsi assolto anche a mezzo di presunzioni (Cass. civ. 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. civ. 2003, n. 12124; Cass. civ. 2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi «precipuo rilievo» (v. Cass.,
Sez. Un. 2006, n. 6572), poiché esse non costituiscono uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa;
va anche sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale, la presunzione vale sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Solo affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori dello stretto nucleo familiare (es. nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (Cass. civ. 2011, n.
10527).
Conseguentemente la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi.
Una prova del genere non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza;
la mancanza di quest'ultima, quindi, non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. civ. 2018, n. 20844).
Anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, “a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla” (in tal sento Cass. civ. 2018 n. 3767).
È il convenuto, di contro, che deve dedurre e provare l'esistenza di circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite. Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava ai ricorrenti (moglie e figli della vittima) provare di avere sofferto per la morte del rispettivo marito e padre, ma sarebbe stato onere della convenuta provare a mezzo di precise e concordanti circostanze, che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di SO
avesse lasciato indifferenti i prossimi congiunti della vittima.
[...]
L'indice della convivenza rileverà, al più, solo al fine di dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo, ai fini della quantificazione del risarcimento
(Cass. civ. 2021, n. 5228).
Ciò posto, in merito ai profili attinenti alla liquidazione di siffatto danno, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle messe a punto dall'Osservatorio milanese.
Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (cosi la massima di Cass. civ. 2018, n. 11754; negli stessi termini Cass. civ. 2018, n. 17018; Cass. civ. 2017, n. 9950; Cass. civ.
2015, n. 20895, in cui la giurisprudenza di legittimità riconosce al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva
l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”).
In più occasioni, d'altra parte, la Corte di Cassazione ha avallato l'utilizzo delle tabelle di Milano come criterio di riferimento per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (Cass. civ. 2020, n. 13269, Cass. civ. 2019, n.
22859, Cass. civ. 2019, n. 14746).
In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo, o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati.
La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare come nella liquidazione del danno parentale occorra tenere a mente le tabelle vigenti all'epoca del giudizio di liquidazione, anche se una diversa applicazione di tabelle vigenti all'epoca del sinistro non implica automaticamente errore nella quantificazione operata “qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel range previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione” (Cass. civ. 2020, n. 13269).
In punto di quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024 (punti in base all'età del congiunto, età della vittima, numero di familiari nel nucleo primario, qualità/intensità della relazione), liquidare: a favore della moglie la somma di € 262.037,00; Parte_1
a favore dei figli i seguenti importi: la somma di € 179.906,00 in favore di Pt_2
; la somma di € 187.728,00 in favore di
[...] Parte_3
Il risarcimento tiene conto del fatto che tra i figli e la vittima non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio (tranne che per la moglie ) Parte_1
e per l'assenza di allegazione di elementi idonei ad una personalizzazione ulteriore del risarcimento.
Ciò posto, in considerazione della transazione intervenuta tra i congiunti ed il dott. la cui stipulazione risulta ampiamente documentata e provata in atti, CP_2 occorre decurtare dalla complessiva somma di € 629.671,00, l'importo di €
370.000,00 precedentemente percepito dagli odierni attori a seguito del suddetto accordo.
La convenuta deve essere, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €
259.671,00 all'attualità.
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno – maggio 2009 - e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta e liquidate unitariamente (in Controparte_1 considerazione della unicità delle difese svolte), tenuto conto del quantum risarcitorio in concreto riconosciuto e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e € 260.000,00, nella misura complessiva di Euro
11.268,00 (con riduzione al 50% dell'iporto per la fase istruttoria), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se docute come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3202/2016 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda delle parti attrici nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
e della complessiva somma di € 259.671,00, Parte_2 Parte_3 oltre interessi legali, come in parte motiva;
2. condanna l' , al pagamento delle Controparte_1 spese del giudizio che liquida, in favore di e Parte_1 Parte_2
complessivamente, in € 11.268,00 per compensi, oltre spese Parte_3 generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, da liquidarsi come separato provvedimento.
Messina 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo