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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
PO LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
AL BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 283 dell'anno 2023
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Augello, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo (FG) alla via
Imbriani 148, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione in appello, dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo ed elettivamente domiciliato in Bari, al corso Vittorio Emanuele II n. 60 (c/o avv. Vittorio Russi), nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATO
1 All'udienza collegiale del 30 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 marzo 2022, CP_1 chiedeva all'adito Tribunale di Foggia accertare e dichiarare che la signora Parte_1 era debitrice dell'importo di €. 13.000,00 per il mancato versamento del prezzo di acquisto dell'autovettura Peugeot 308 targata EX354AG, oltre ad euro 590,76 per le spese di trasferimento e, per l'effetto, condannare la medesima resistente a versare in suo favore l'importo complessivo di euro 13.590,76, oltre agli interessi ed alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente si difendeva eccependo di avere Parte_1 integralmente corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto dell'autovettura, come dimostrato dalla quietanza di pagamento costituita dalla dichiarazione di avvenuta vendita verbale sottoscritta da entrambe le parti dinanzi al PRA.
Senza alcuna attività istruttoria, ma sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con ordinanza resa il 9 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda del ricorrente, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di €. 13.000,00 oltre alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 3.000,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, la sig.ra chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della Parte_1 sentenza, il rigetto delle domande formulate in primo grado nei suoi confronti, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ds distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Infine, senza approfondimenti istruttori, all'udienza del 30 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2 Ragioni della decisione
Con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che la dichiarazione resa da entrambe le parti dinanzi al PRA non potesse costituire una quietanza di pagamento, bensì una prova liberamente valutabile dal Tribunale ed abbisognevole di ulteriori elementi di riscontro, che, nel caso di specie, erano mancati.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare alla dichiarazione in questione – unico documento prodotto dalla parte resistente, oggi appellante, a sostegno della eccezione di adempimento – il valore di quietanza, di per sé dimostrativa dell'avvenuto pagamento.
In sintesi, il primo giudice per motivare il rigetto aveva richiamato l'orientamento della
Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. Un. n. 19888/2014), secondo cui anche laddove la dichiarazione di vendita annotata nel PRA rechi la dicitura “quietanzato” dopo le parole
“per il prezzo” (circostanza, peraltro, esclusa nel caso presente), la stessa può essere qualificata come mera quietanza atipica rivolta ad un terzo (il conservatore del PRA) e pertanto priva del valore di piena prova proprio della quietanza tipica rivolta al debitore, trattandosi, quindi, di una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice.
In proposito, l'appellante insiste nell'assegnare alla dichiarazione resa ai fini della trascrizione al PRA della vendita dell'autovettura il valore di quietanza non abbisognevole di alcun ulteriore riscontro da parte del debitore ed idonea a ribaltare sul creditore l'onere di dimostrare che la medesima fosse frutto di dolo o errore.
Va detto, a questo punto, che la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, ripresa da quella di merito1 è chiara nell'attribuire alla dichiarazione di vendita il valore di quietanza, solo nel caso in cui il prezzo di vendita sia stato espressamente quietanzato, nel senso che nella dichiarazione resa al PRA – ai fini della trascrizione della vendita – il creditore deve dichiarare anche che il prezzo pattuito è stato pagato e ciò anche con la semplice formula di stile “prezzo quietanzato”.
In mancanza di tale espressa dichiarazione resa al debitore, come nel caso all'attenzione della Corte, il documento prodotto in giudizio non può assumere il valore di quietanza, ma soltanto di dichiarazione – eventualmente confessoria - resa ad un terzo e, quindi, avente valore di prova liberamente valutabile dal giudice. Ed, infatti, lo stesso appellante, sia pure in via subordinata, sembra richiamare l'orientamento suddetto, assumendo che la dichiarazione di vendita, laddove intesa come confessione rivolta al terzo e non al debitore, avrebbe dovuto essere liberamente valutata dal giudice, censurando, però, la sentenza di primo grado laddove il Tribunale non aveva adeguatamente valutato come non assolto l'onere incombente sul creditore di fornire elementi di prova di segno contrario (in altri termini, che il pagamento non era avvenuto).
Orbene, a prescindere dal fatto che non è possibile onerare la parte della dimostrazione di un fatto negativo (il mancato pagamento del prezzo), in ogni caso, secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio, incombe sul debitore che eccepisca l'adempimento della propria obbligazione la dimostrazione di quanto affermato;
una volta acclarato che la dichiarazione di vendita resa ai fini della trascrizione al PRA nella quale il prezzo non sia stato “quietanzato”, non possa valere come dichiarazione confessoria resa dal creditore al debitore, e debba essere liberamente valutata dal giudice, ciò non può che essere interpretato nel senso che l'onere di offrire ulteriori elementi di riscontro positivo gravi sul debitore che formula l'eccezione e non sul creditore, che sarebbe chiamato, come detto, a dimostrare un fatto negativo.
Correttamente, dunque, il primo giudice aveva rilevato come il debitore non avesse fornito alcun ulteriore elemento, omettendo, peraltro, anche di allegare le modalità con le quali il prezzo sarebbe stato versato;
se, cioè, in contanti – cosa poco probabile, visto l'importo non modico ed il divieto di transazioni in contanti oltre una certa soglia -, ovvero a mezzo assegni bancari o circolari o altre modalità tracciabili, di cui sarebbe stato semplice ottenere e produrre documentazione.
Il fatto che venditore e compratrice fossero coniugi (sebbene in fase di separazione) depone piuttosto nel senso che il prezzo effettivamente non sia stato corrisposto ed in assenza di una quietanza impone alla debitrice una allegazione e dimostrazione piena dell'avvenuto pagamento e delle sue modalità.
Tanto comporta il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023 da Parte_1
4 avverso l'ordinanza resa in data 9 febbraio 2023 dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 1466/22 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali, liquidate in €. 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 17 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
AL ET PO BE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 App. Napoli , sez. VI , 29 marzo 2019 , n. 1788; App. Bologna sez. I, 14 febbraio 2018, n.462.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
PO LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
AL BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 283 dell'anno 2023
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Augello, giusta procura in calce Parte_1 all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo (FG) alla via
Imbriani 148, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione in appello, dall'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo ed elettivamente domiciliato in Bari, al corso Vittorio Emanuele II n. 60 (c/o avv. Vittorio Russi), nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATO
1 All'udienza collegiale del 30 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 marzo 2022, CP_1 chiedeva all'adito Tribunale di Foggia accertare e dichiarare che la signora Parte_1 era debitrice dell'importo di €. 13.000,00 per il mancato versamento del prezzo di acquisto dell'autovettura Peugeot 308 targata EX354AG, oltre ad euro 590,76 per le spese di trasferimento e, per l'effetto, condannare la medesima resistente a versare in suo favore l'importo complessivo di euro 13.590,76, oltre agli interessi ed alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente si difendeva eccependo di avere Parte_1 integralmente corrisposto il prezzo pattuito per l'acquisto dell'autovettura, come dimostrato dalla quietanza di pagamento costituita dalla dichiarazione di avvenuta vendita verbale sottoscritta da entrambe le parti dinanzi al PRA.
Senza alcuna attività istruttoria, ma sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata decisa con ordinanza resa il 9 febbraio 2023 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda del ricorrente, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di €. 13.000,00 oltre alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 3.000,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, la sig.ra chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della Parte_1 sentenza, il rigetto delle domande formulate in primo grado nei suoi confronti, con condanna della controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ds distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Infine, senza approfondimenti istruttori, all'udienza del 30 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2 Ragioni della decisione
Con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che la dichiarazione resa da entrambe le parti dinanzi al PRA non potesse costituire una quietanza di pagamento, bensì una prova liberamente valutabile dal Tribunale ed abbisognevole di ulteriori elementi di riscontro, che, nel caso di specie, erano mancati.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare alla dichiarazione in questione – unico documento prodotto dalla parte resistente, oggi appellante, a sostegno della eccezione di adempimento – il valore di quietanza, di per sé dimostrativa dell'avvenuto pagamento.
In sintesi, il primo giudice per motivare il rigetto aveva richiamato l'orientamento della
Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. Un. n. 19888/2014), secondo cui anche laddove la dichiarazione di vendita annotata nel PRA rechi la dicitura “quietanzato” dopo le parole
“per il prezzo” (circostanza, peraltro, esclusa nel caso presente), la stessa può essere qualificata come mera quietanza atipica rivolta ad un terzo (il conservatore del PRA) e pertanto priva del valore di piena prova proprio della quietanza tipica rivolta al debitore, trattandosi, quindi, di una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice.
In proposito, l'appellante insiste nell'assegnare alla dichiarazione resa ai fini della trascrizione al PRA della vendita dell'autovettura il valore di quietanza non abbisognevole di alcun ulteriore riscontro da parte del debitore ed idonea a ribaltare sul creditore l'onere di dimostrare che la medesima fosse frutto di dolo o errore.
Va detto, a questo punto, che la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, ripresa da quella di merito1 è chiara nell'attribuire alla dichiarazione di vendita il valore di quietanza, solo nel caso in cui il prezzo di vendita sia stato espressamente quietanzato, nel senso che nella dichiarazione resa al PRA – ai fini della trascrizione della vendita – il creditore deve dichiarare anche che il prezzo pattuito è stato pagato e ciò anche con la semplice formula di stile “prezzo quietanzato”.
In mancanza di tale espressa dichiarazione resa al debitore, come nel caso all'attenzione della Corte, il documento prodotto in giudizio non può assumere il valore di quietanza, ma soltanto di dichiarazione – eventualmente confessoria - resa ad un terzo e, quindi, avente valore di prova liberamente valutabile dal giudice. Ed, infatti, lo stesso appellante, sia pure in via subordinata, sembra richiamare l'orientamento suddetto, assumendo che la dichiarazione di vendita, laddove intesa come confessione rivolta al terzo e non al debitore, avrebbe dovuto essere liberamente valutata dal giudice, censurando, però, la sentenza di primo grado laddove il Tribunale non aveva adeguatamente valutato come non assolto l'onere incombente sul creditore di fornire elementi di prova di segno contrario (in altri termini, che il pagamento non era avvenuto).
Orbene, a prescindere dal fatto che non è possibile onerare la parte della dimostrazione di un fatto negativo (il mancato pagamento del prezzo), in ogni caso, secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio, incombe sul debitore che eccepisca l'adempimento della propria obbligazione la dimostrazione di quanto affermato;
una volta acclarato che la dichiarazione di vendita resa ai fini della trascrizione al PRA nella quale il prezzo non sia stato “quietanzato”, non possa valere come dichiarazione confessoria resa dal creditore al debitore, e debba essere liberamente valutata dal giudice, ciò non può che essere interpretato nel senso che l'onere di offrire ulteriori elementi di riscontro positivo gravi sul debitore che formula l'eccezione e non sul creditore, che sarebbe chiamato, come detto, a dimostrare un fatto negativo.
Correttamente, dunque, il primo giudice aveva rilevato come il debitore non avesse fornito alcun ulteriore elemento, omettendo, peraltro, anche di allegare le modalità con le quali il prezzo sarebbe stato versato;
se, cioè, in contanti – cosa poco probabile, visto l'importo non modico ed il divieto di transazioni in contanti oltre una certa soglia -, ovvero a mezzo assegni bancari o circolari o altre modalità tracciabili, di cui sarebbe stato semplice ottenere e produrre documentazione.
Il fatto che venditore e compratrice fossero coniugi (sebbene in fase di separazione) depone piuttosto nel senso che il prezzo effettivamente non sia stato corrisposto ed in assenza di una quietanza impone alla debitrice una allegazione e dimostrazione piena dell'avvenuto pagamento e delle sue modalità.
Tanto comporta il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023 da Parte_1
4 avverso l'ordinanza resa in data 9 febbraio 2023 dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 1466/22 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali, liquidate in €. 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 17 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
AL ET PO BE
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 App. Napoli , sez. VI , 29 marzo 2019 , n. 1788; App. Bologna sez. I, 14 febbraio 2018, n.462.
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